Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35270/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35270/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35270/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Buono Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di quella di primo grado appellata dall'imputato, ha escluso la sussistenza della recidiva contestata e rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35270/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 2 (rectius, comma 4), cod. pen., poiché risulterebbe accertato che Buono stesse facendo spontaneamente rientro in carcere per costituirsi e non può ritenersi a ciò ostativo il fatto che la stessa circostanza sia stata valutata dal primo giudice per riconoscere le attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale denuncia spontanea assistenza riabilitativa procedimento in contumacia misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 bis cod. pen
La Corte fiorentina - con statuizione immune da vizi - ha sul punto ritenuto che il giudice di prime cure ha comunque valutato positivamente l'interruzione volontaria della latitanza, proprio per tale ragione applicando l'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Buono Massimo, nato a Portoferraio il 19/7/1975 avverso la sentenza del 10 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Pres. Stefano Mogini, lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Buono Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di quella di primo grado appellata dall'imputato, ha escluso la sussistenza della recidiva contestata e rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce violazione degli artt. 507, 468 e 496 cod. proc. pen. e nullità della notifica della sentenza di primo grado, a suo dire erroneamente effettuata presso il difensore anziché presso il domicilio eletto.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 2 (rectius, comma 4), cod. pen., poiché risulterebbe accertato che Buono stesse facendo spontaneamente rientro in carcere per costituirsi e non può ritenersi a ciò ostativo il fatto che la stessa circostanza sia stata valutata dal primo giudice per riconoscere le attenuanti generiche.

4. Il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché meramente reiterativo di identica questione già posta in appello e alla quale la Corte territoriale ha offerto risposta adeguata e immune da vizi logici e giuridici, allorché ha affermato che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art.183 cod. proc. pen., quando, come nel caso di specie, i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (da ultimo, tra altre conformi, Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Simeoli, Rv. 277844).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché ripropone il terzo motivo d'appello riferito alla denegata attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. La Corte fiorentina - con statuizione immune da vizi - ha sul punto ritenuto che il giudice di prime cure ha comunque valutato positivamente l'interruzione volontaria della latitanza, proprio per tale ragione applicando l'art. 62 bis cod. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2021. L'estensore Il Presidente Stef