Sentenza — n. 35269/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAShahinaj Urim ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Asti il 5/11/2013, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il contestato delitto di evasione. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale per non avere la Corte territoriale notificato al difensore dell'imputato - Avvocato Caranzano - il decreto di fissazione dell'udienza svoltasi il 10 settembre 2020, nel corso della quale ha avuto luogo la trattazione e la decisione di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35269/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020. Conseguentemente, la manifestazione da parte del difensore della sua adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali deve ritenersi inammissibile ed improduttiva di effetto, poiché comunque lo stesso difensore non avrebbe potuto partecipare all'odierna udienza camerale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Shahinaj Urim, nato a Kurres (Albania) il 29/5/1987 avverso la sentenza del 10 settembre 2020 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Pres. Stefano Mogini, lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Shahinaj Urim ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Asti il 5/11/2013, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il contestato delitto di evasione.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale per non avere la Corte territoriale notificato al difensore dell'imputato - Avvocato Caranzano - il decreto di fissazione dell'udienza svoltasi il 10 settembre 2020, nel corso della quale ha avuto luogo la trattazione e la decisione di appello.
3. In mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020. Conseguentemente, la manifestazione da parte del difensore della sua adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali deve ritenersi inammissibile ed improduttiva di effetto, poiché comunque lo stesso difensore non avrebbe potuto partecipare all'odierna udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il difensore di fiducia del ricorrente, Avvocato Caranzano, che aveva interposto appello a seguito della rimessione in termini disposta dalla Corte torinese il 2 dicembre 2015, ha ricevuto -il 14 ottobre 2019 -il provvedimento del Presidente con il quale era stata disposta l'estromissione del processo dal ruolo. Lo stesso difensore ha poi ricevuto - il 10 settennbre2020 - il dispositivo della sentenza di condanna pronunciata in quella data. Risulta agli atti che il decreto di fissazione di quell'udienza è stato erroneamente notificato al professionista che aveva assunto la veste di difensore d'ufficio dell'imputato nella fase che ha preceduto la rimessione in termini, Avvocato Raviola.
Il verbale di udienza del 10 settembre 2020 attesta esattamente che difensore di fiducia dell'imputato è l'Avvocato Caranzano il quale, non comparso (per non essere stato avvisato), è stato sostituito d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Orbene, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; in motivazione, la Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), allorché la nomina, da parte del giudice, di un sostituto processuale del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio, presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa ed è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez.
U., Maritan, cit., Rv. 263599). La sentenza impugnata va quindi annullata e gli atti vanno trasmessi per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 25 giugno 2021. L'estensor