Sentenza — n. 35265/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7 dicembre 2020 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Corrado De Cecchis alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt.337, 582 e 585 cod. pen., commessi il 5 marzo 2014. Con i motivi di ricorso il difensore denuncia: 2.1.violazione di legge, in relazione agli artt. 599, comma 2 e 178 cod. proc. pen. e nullità della sentenza impugnata perché assunta in violazione del diritto di partecipazione all'udienza dell'imputato, detenuto in esecuzione pena alla data del 7 dicembre 2020. Rappresenta che, a seguito della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, il difensore, con dichiarazione inoltrata alla cancelleria della Corte il 20 novembre 2020, aveva chiesto la trattazione orale e, con successiva dichiarazione, inoltrata il 4 dicembre 2020, l'imputato, per il tramite del difensore, aveva chiesto il rinvio dell'udienza per partecipare al dibattimento di appello e rendere dichiarazioni ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 494 cod. proc. pen, art. 393-bis cod. pen; Sentenza — n. 35265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata, per le ragioni di seguito illustrate, deve essere annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Perugia.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Cecchis Corrado, nato ad Avezzano il 30/12/1980 avverso la sentenza del 7/12/2020 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 dicembre 2020 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Corrado De Cecchis alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt.337, 582 e 585 cod. pen., commessi il 5 marzo 2014.
2. Con i motivi di ricorso il difensore denuncia: 2.1.violazione di legge, in relazione agli artt. 599, comma 2 e 178 cod. proc. pen. e nullità della sentenza impugnata perché assunta in violazione del diritto di partecipazione all'udienza dell'imputato, detenuto in esecuzione pena alla data del 7 dicembre 2020. Rappresenta che, a seguito della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, il difensore, con dichiarazione inoltrata alla cancelleria della Corte il 20 novembre 2020, aveva chiesto la trattazione orale e, con successiva dichiarazione, inoltrata il 4 dicembre 2020, l'imputato, per il tramite del difensore, aveva chiesto il rinvio dell'udienza per partecipare al dibattimento di appello e rendere dichiarazioni ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen..
La Corte ha rigettato la richiesta con una confusa motivazione nella quale si fa riferimento ad un decorso periodo di detenzione e trascurando che nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza l'imputato aveva chiesto, attraverso il difensore, la trattazione in presenza; 2.2. violazione di legge e travisamento dei fatti con riferimento all'allegata sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis cod. pen.. La Corte di merito ha fondato le proprie argomentazioni su congetture e omettendo la valutazione delle condizioni psicofisiche del De Cecchis al momento dell'arresto che avevano richiesto l'intervento del 118 e il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avezzano; 2.3. illogicità della sentenza impugnata per la mancata esclusione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata, per le ragioni di seguito illustrate, deve essere annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Perugia.
2. La motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta di partecipazione dell'imputato all'udienza si fonda sull'erroneo presupposto della intempestività della richiesta di presenziare all'udienza avanzata dall'imputato, richiesta proposta il 20 novembre 2020 per il tramite del difensore e pervenuta alla Corte di appello, in vista della trattazione dell'udienza del 7 dicembre 2020. Erroneamente la Corte di merito ha "calibrato" il termine di proposizione dell'istanza ai quindici giorni liberi prima dell'udienza (in realtà rispettati) ma trascurando che, per effetto dell'art. 24, comma 4 del d.l. 137 del 9 novembre 2020, il termine perentorio per la proposizione era di cinque giorni a partire dalla data di entrata in vigore del d.l. 137 che aveva modificato e riscritto le modalità di trattazione, con procedura scritta, del giudizio di appello. L'istanza di trattazione in presenza, sia quella proposta dal difensore che quella proposta dall'imputato, sarebbe stata, pertanto, intempestiva.
3. A prescindere da tale errore è, comunque, assorbente il rilievo che la Corte non ha verificato la ritualità e legittimità della richiesta dell'imputato tenuto conto che questi era detenuto per altra causa - debitamente rappresentata dal difensore - e che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata effettuata presso il domicilio eletto e non a mani dell'imputato. Questa Corte, da ultimo con la pronuncia a Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S. Rv. 278869) ha ribadito il principio che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, procedura che deve trovare applicazione, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa".
Si tratta, come noto, di una nullità a regime intermedio sanata quando non sia stata dedotta ma, nel caso in esame, la richiesta di rinvio di trattazione dell'udienza da parte dell'imputato, innestata proprio sulle modalità della notifica, si è risolta nella deduzione di un vizio funzionale ad avvalersi del diritto alla partecipazione personale all'udienza, indebitamente frustrata dall'ordinanza con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Gicír