Sentenza — n. 35263/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma dell'appellata sentenza del 20 marzo 2019 del Tribunale di Taranto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonio Roberti in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, in quanto estinto per prescrizione, ed ha confermato nel resto la sentenza appellata con cui Antonio Roberti, Fernando Alessandro Roberti e Roberto Sebastio sono stati condannati alle pene di legge per i reati di minaccia e lesioni personali in danno di pubblico ufficiale sub capo A) e di calunnia sub capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 368 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35263/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Mancata assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale illegittimamente respinto l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto la perizia tecnica su supporto informatico versato in atti, stante l'assenza dell'indicazione del giorno e dell'ora delle riprese ed il legittimo sospetto che ,nell'operazione di riversamento, siano state cancellate e/o manipolate alcune immagini, sì da non consentire la lettura dell'esatta ricostruzione degli accadimenti.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Roberti Antonio nato a Taranto il 04/08/1983 Roberti Fernando Alessandro nato a Taranto il 12/10/1988 Sebastio Roberto nato a Taranto il 13/05/1962 avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio nei confronti di Roberti Antonio e Ferdinando, limitatamente alla condanna per calunnia con conferma nel resto della sentenza, e che il ricorso di Sebastio Roberto sia rigettato, richiamando le considerazioni già svolte nella memoria depositata; uditi i difensori delle parti civili, avv. Stefano Casu per Carrisi Fernando e avv. Michele Fino Carrisi Gianmarco, i quali si riportano alle conclusioni scritte e nota spese depositate.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma dell'appellata sentenza del 20 marzo 2019 del Tribunale di Taranto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonio Roberti in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, in quanto estinto per prescrizione, ed ha confermato nel resto la sentenza appellata con cui Antonio Roberti, Fernando Alessandro Roberti e Roberto Sebastio sono stati condannati alle pene di legge per i reati di minaccia e lesioni personali in danno di pubblico ufficiale sub capo A) e di calunnia sub capo B).
I fatti concernono, il capo A), l'aggressione fisica e le minacce poste in essere dagli imputati nei confronti di Gianmarco Carrisi e del maresciallo dei Carabinieri Fernando Carrisi presso un distributore di benzina, nell'ambito di una sorta di spedizione punitiva realizzata dopo una precedente lite; il capo B), il connesso reato di calunnia scaturente dalla denuncia-querela successivamente presentata da Antonio e Fernando Alessandro Robert' contro i predetti Carrisi, allorchè li accusavano falsamente di lesioni personali, ingiurie, minacce e violenza privata in loro danno.
2. Nel ricorso a firma del comune difensore di fiducia, avv. Gaetano Vitale, Antonio Roberti, Fernando Alessandro Roberti e Roberto Sebastio chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 368 cod. pen. di cui al capo B) e correlativo vizio di motivazione con specifico riguardo alla posizione di Antonio Roberti. Evidenzia la difesa che i Giudici di merito hanno omesso di accertare la falsità delle accuse contenute nell'atto di denuncia-querela presentato dal Roberti il 9 luglio 2014 nei confronti di Fernando Carrisi (dunque un mese e mezzo prima della denuncia-querela di quest'ultimo) e di dimostrare la consapevolezza della falsa incolpazione; che le gravi lesioni oggetto della denuncia sono confermate dalla lettura del referto e dal fatto che lo stesso Carrisi ha ammesso nel dibattimento di aver provocato le lesioni e non ha negato di aver utilizzato un corpo contundente per procurarle. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per concorso nelle lesioni e minacce di cui al capo A) della rubrica, per avere i Giudici della cognizione omesso di considerare la reciprocità delle lesioni e delle minacce e la conseguente fondatezza della tesi opposta da tutti i ricorrenti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla posizione di Fernando Alessandro Roberti, per avere il Collegio distrettuale erroneamente attribuito un intento calunniatorio alla denuncia-querela proposta dall'imputato in data 4 settembre 2014, autonomamente rispetto al germano, non potendosi desumere la (presunta) falsità della denuncia-querela dall'istanza di punizione di lesioni indubbiamente patite a seguito dello scontro con i Carrisi. 2.4.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla posizione di Roberto Sebastio, per avere la Corte di merito erroneamente confermato la condanna del ricorrente per le lesioni e le minacce. Evidenzia la difesa come lo stesso Collegio distrettuale abbia dato conto del fatto che dalle riprese video non emerge alcuna sua condotta attiva; come, d'altra parte, la Corte d'appello abbia dato credito alla versione delle persone offese senza considerare la "minuta stazza" del Sebastio e l'impossibilità per il medesimo di impedire le aggressioni dei Roberti in danno del Carrisi. 2.5.
Mancata assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale illegittimamente respinto l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto la perizia tecnica su supporto informatico versato in atti, stante l'assenza dell'indicazione del giorno e dell'ora delle riprese ed il legittimo sospetto che ,nell'operazione di riversamento, siano state cancellate e/o manipolate alcune immagini, sì da non consentire la lettura dell'esatta ricostruzione degli accadimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
2. Risulta all'evidenza destituita il fondamento l'eccezione processuale (sub punto 2.5 del ritenuto in fatto), con cui gli imputati hanno eccepito la mancata assunzione di prova decisiva e la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. quanto all'omesso espletamento della perizia tecnica del supporto informatico relativo alle riprese video degli accaduti. 2.1. Giova rammentare che, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'assunzione di nuove prove in appello è subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la condotta abusiva posta in essere da un pubblico ufficiale per conseguire una somma di denaro da un privato implicasse comunque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto per quest'ultimo, e quindi se fosse ravvisabile un fatto di concussione o, invece, di induzione indebita) (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620;
Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato (da ultimo, Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, Motta Pelli Srl, Rv. 27511401) 2.2. A tali coordinate ermeneutiche è perfettamente orientata la decisione in verifica là dove la Corte territoriale ha ineccepibilmente argomentato l'inutilità del sollecitata supplemento istruttorio evidenziando, per un verso, che non emergono elementi per ritenere che i video acquisiti dall'autorità giudiziaria non siano coerenti con quelli originari, atteso che la mancanza di orario e data costituisce un dato usuale delle riprese degli impianti di video sorveglianza e che, soprattutto, non v'è alcun dubbio che ciò che è stato ripreso dalle telecamere si riferisca ai fatti de quibus; per altro verso, ha posto in luce come tutti i momenti topici dell'azione sono stati ripresi dalla telecamera numero 6, rendendo all'evidenza non necessaria ai fini del decidere la sollecitata rinnovazione (v. pagine da 6 a 13 della sentenza impugnata).
3. Le ulteriori doglianze mosse dai ricorrenti in ordine alla conferma della condanna per le imputazioni sub capo A) e B) non sfuggono ad una preliminare censura di inammissibilità là dove, per un verso, reiterano rilievi già sottoposti al vaglio della Corte territoriale e non si confrontano con l'attenta risposta data nella sentenza impugnata, incorrendo nella aspecificità dei motivi; per altro verso, deducono censure squisitamente di merito, nella sostanza volte a sollecitare una diversa valutazione di fatto in questa fase, preclusa dalle funzioni di legittimità, limitate alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu °culi percepibili (ex plurimis Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3.1. Ad ogni buon conto, il discorso giustificativo posto a base delle condanne - quale si trae dall'unico complessivo corpo decisionale derivante dalla lettura integrata delle decisioni di primo e di secondo gravo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - delinea convincentemente gli elementi a carico e le ragioni del giudizio di responsabilità espresso a carico dei ricorrenti. 3.2. Ed invero, i Giudici della cognizione hanno perspicuamente evidenziato come la dinamica dei fatti sia comprovata, oltre che dal narrato delle persone offese, dalla dinamica dei fatti quale si evince dalla visione delle immagini estratte dalle videoregistrazioni (v. pagine 6 e seguenti della sentenza impugnata).
Con specifico riguardo alla posizione di Sebastio, la Corte d'appello ha poi notato - con una considerazione scevra da illogicità manifesta - che, sebbene le video-riprese non consentano di rilevare alcuna condotta attiva del predetto, non vi sia ragione per dubitare delle parole delle persone offese (in particolare di Fernando Carrisi) quanto alla sua partecipazione alle condotte intimidatorie e aggressive. Convincente è anche il passaggio ulteriore in cui il Collegio di merito ha aggiunto a conforto che, in ogni caso, dalle riprese video emerge che i tre imputati giungevano sul luogo nello stesso tempo, di tal che risulta assolutamente inverosimile che l'azione non sia stata concordata preventivamente da tutti e che Sebastio sia dunque tornato sul luogo con i fratelli Roberti se non per sostenere la loro azione aggressiva in danno dei Carrisi (v. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata). 3.3.
Esaustivamente motivata è anche la ritenuta integrazione del delitto di calunnia: il Collegio distrettuale ha evidenziato gli specifici passaggi in cui l'illustrazione dei fatti in denuncia da parte dei Roberti risulta palesemente falsa, segnatamente alla luce delle emergenze delle riprese video dell'azione, della loro maggiore prestanza e della loro "smania aggressiva", dando non illogica spiegazione delle ragioni della ritenuta calunniosità delle accuse dei Roberti (v. pagine 12 e seguenti della sentenza) 4. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. 4.1.
Dalla decisione discende altresì la condanna dei ricorrenti a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Carrisi Gianmarco e Carrisi Fernando, spese che - avuto riguardo alle tariffe forensi ed all'impegno defensionale profuso dai rispettivi difensori- si stima equo liquidare per ciascuna di esse in euro tremilacinquecentodieci (3510,00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Carrisi Gianmarco e Carrisi Fernando, spese che si liquidano per ciascuna di esse in euro tremilacinquecentodieci, oltre accessori di legge