Ordinanza — n. 34905/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hillers Johann Wilhelm Nikolaus (CUI06505YQ) nato il 07/12/1956 avverso la sentenza del 31/08/2021 della Corte Appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; Il Collegio, letto il ricorso proposto personalmente da Johann Wilhelm Nikolaus Hillers avverso la sentenza sopra indicata che disponeva la sua consegna alla RFT in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso a suo carico il 29/2020 dalla A.G. di Munster, osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34905/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di Munster, osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hillers Johann Wilhelm Nikolaus (CUI06505YQ) nato il 07/12/1956 avverso la sentenza del 31/08/2021 della Corte Appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto personalmente da Johann Wilhelm Nikolaus Hillers avverso la sentenza sopra indicata che disponeva la sua consegna alla RFT in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso a suo carico il 29/2020 dalla A.G. di Munster, osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del Roma 20 fe braio 2021 Il Depositato in Cancelleria il Presidente oggi, ...................