Sentenza — n. 34841/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMassimiliano Morleo, attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 26 marzo scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con ordinanza del 23 febbraio precedente, per il delitto di partecipazione, con ruolo apicale, ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché per alcuni "reati-scopo", relativi a transazioni di ingenti quantitativi di marijuana importati dall'Albania.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34841/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento (art. 616, cod. proc. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morleo Massimiliano, nato a Brindisi il 04/01/1970 avverso l'ordinanza emessa il 26/03/2021 dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Ladislao Massari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Massimiliano Morleo, attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 26 marzo scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con ordinanza del 23 febbraio precedente, per il delitto di partecipazione, con ruolo apicale, ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché per alcuni "reati-scopo", relativi a transazioni di ingenti quantitativi di marijuana importati dall'Albania.
2. Il ricorso rassegna due doglianze. 2.1. Con la prima si deducono violazione di legge penale e processuale e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto associativo. Se ne contesta, infatti, la configurabilità, evidenziando il breve lasso temporale interessato dai singoli episodi illeciti e l'assenza di condotte significative nel lungo periodo intermedio, pari a circa nove mesi, tra quelli e ia precedente conversazione telefonica valorizzata dal Tribunale a riprova dell'esistenza del sodalizio. Si evidenzia, inoltre, la sostanziale assenza di motivazione, nell'ordinanza, rispetto a tale obiezione, mossa con l'istanza di riesame. 2.2.
Violazione di legge processuale e vizi di motivazione vengono dedotti, con il secondo motivo, anche con riferimento alle ravvisate esigenze cautelari. Il Tribunale si sarebbe limitato a formule di stile, particolarmente in punto di attualità di quelle, trascurando, invece, il lungo tempo trascorso dai fatti e desumendo l'esistenza del pericolo di fuga da alcuni viaggi recentemente compiuti dal Morleo in Albania, ma giustificati da ragioni di salute e sentimentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Sebbene formalmente vengano dedotte anche violazioni di legge, in realtà attraverso di esso si lamentano essenzialmente l'insufficienza e l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, limitatamente al profilo della gravità indiziaria per il delitto associativo. Il ragionamento giustificativo del Tribunale, però, non presenta salti logici evidenti nella valutazione del materiale istruttorio e nella conseguente ricostruzione degli accadimenti, talché esso si sottrae a censura in questa sede.
Le risultanze istruttorie valorizzate da quei giudici, anzitutto, non vengono poste in discussione, a cominciare dai tre sequestri, avvenuti il 17 ed il 21 settembre 2019 e, poi, nel novembre successivo, relativi, rispettivamente, a 55, 217 e 145 chilogrammi di marduana: sostanza tutta inconfutabilmente ascrivibile al Morleo ed ai soggetti che lavoravano per lui, a cominciare dal proprio genero Luigi Lorenzo. Né sono oggetto di controversia, quanto al loro contenuto, alcune conversazioni intercettate ed utilizzate dal Tribunale per desumere l'esistenza di un'organizzazione stabilmente dedita a tale attività illecita agli ordini del Morleo.
Si tratta di quella tra Pierri e Lavino (due dei soggetti direttamente coinvolti nei singoli episodi culminati nei sequestri), successiva alla notizia dell'arresto del corriere e del sequestro del relativo carico del 17 settembre, in cui i due commentano che «quello che non prende mai colpi Massimiliano è... non li sente questi colpi (...) a Roma era arrivato a destinazione e alla spartizione è successo quello che è successo». Ma eloquenti sono anche quella della sera precedente tra lo stesso Pierri ed il predetto Lorenzo, in cui quest'ultimo si lamenta di alcune modalità operative, evidenziando la necessità di appuntare le varie operazioni «come stavamo facendo ultimamente», aggiungendo che «abbiamo fatto molte uscite, quattro uscite abbiamo fatto».
E così, ancora, quella del 21 settembre successivo, in cui è lo stesso Morleo che, durante le operazioni di confezionamento della droga che di lì a poco sarà sequestrata, nella misura di 217 chili, esclama, riferendosi al proprio genero Lorenzo: «quando facciamo il lavoro come dico io». Sono, quelle appena riferite, affermazioni, provenienti da diversi soggetti, che effettivamente convergono, nella loro lettura più piana, verso la rappresentazione di un loro impegno non episodico in quel settore illegale. Circostanza, questa, che, con specifico riferimento proprio al Morleo, emerge vieppiù nitidamente dall'altro snodo essenziale della motivazione del Tribunale: la conversazione, cioè, del 23 gennaio precedente, avvenuta tra persone ancora diverse, ovvero suo fratello Stefano e tale Adriano Mombello.
Da tale dialogo, infatti, si evince con chiarezza che, già allora, l'odierno ricorrente si occupasse di traffico internazionale di grossi quantitativi di stupefacenti e si avvalesse della collaborazione non occasionale e protratta nel tempo di varie persone, tra cui suo genero Luigi Lorenzo («a Luigi gliene ha fatte sempre tante... si è fatto in quattro quel ragazzo e tu l'hai trattato peggio delle altre persone... vuole che stiano tutti sotto»; «lui si può permettere tutto e gli altri no... e noi gli abbiamo fatto sempre guadagnare soldi a lui»;
«arrivò la barca sotto all'Albania e dice: "la roba di Stefano lasciala terra"... 150 chili di erba, me la lasciò tutta a terra, 18.000 euro»). Se, dunque, tali risultanze probatorie si leggono unitamente ai volumi della merce trattata (che comportano di necessità una notevole credibilità verso i fornitori, la disponibilità di uomini, mezzi ed infrastrutture per la custodia, il trattamento e la successiva distribuzione sul territorio, oltre alla possibilità di contare su una già fidelizzata clientela di acquirenti) nonché all'identità di tipologia e di provenienza di essa (di un canale albanese, infatti, parla già il fratello Stefano nella conversazione del gennaio 2019, peraltro riferendosi ad episodi ancora precedenti), si presenta indiscutibilmente lineare e ragionevole l'inferenza del Tribunale per cui quelli del settembre 2019 non fossero episodi circoscritti, bensì da inscriversi in un preesistente contesto organizzato a tal fine.
E' finanche superfluo rammentare, poi, trattandosi di lettura normativa consolidata in sede di legittimità, che, per la configurabilità di un'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, non occorre che la dimensione organizzativa sia complessa, articolata o dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra moltissime altre:
Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112). Nello specifico, allora, pluralità, volumi e complessità esecutiva delle transazioni illegali, trattandosi di importazioni dall'estero per svariate decine di quintali complessivi; disponibilità di uno specifico know-how, non essendo altrimenti possibile la conclusione di siffatte transazioni; disponibilità di automezzi per il trasporto e per la successiva distribuzione sul territorio, nonché di luoghi per lo stoccaggio, la custodia ed il trattamento delle sostanze; commercializzazione di tali sostanze anche verso regioni diverse da quella di operatività del gruppo (si pensi all'episodio del 17 settembre 2019, in cui il corriere è stato fermato in Calabria); nucleo comune di persone coinvolte nei singoli episodi; prosecuzione dell'attività pur dopo i sequestri: sono, questi, tutti elementi che valgono ad integrare un tessuto organizzativo riconducibile senza forzature al paradigma del citato art. 74.
3. Ancor meno fondata è la doglianza in tema di esigenze cautelari. Sul punto, il Tribunale non si è limitato a valorizzare la - pur operante - presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della custodia carceraria, in ragione del titolo di reato per cui si procede, ma ha evidenziato il vissuto dell'indagato, portatore di vari precedenti, anche per evasione. Inoltre, e soprattutto, ha posto in rilievo i fitti contatti che egli mantiene tuttora con l'Albania, dove si reca di sovente; l'intervento di estetica facciale al quale si è sottoposto in Turchia nel settembre scorso; i ripetuti controlli in compagnia di tale Casartelli (soggetto arrestato nel 2015 nel possesso di quattro chili di cocaina e quattordici di marijuana nel Lazio), al ritorno dall'Albania, all'aeroporto di Fiumicino ed al porto di Brindisi, tra gennaio e febbraio del 2021. La deduzione di sussistenza di concreti ed attualissimi pericoli di fuga e di reiterazione criminosa, nonché di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere si presenta, dunque, ampiamente congruente.
4. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli a