Sentenza — n. 34840/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVittorio, Debora e Martin Levacovich ed Emanuela Odorovich, attraverso i propri difensori e procuratori speciali, impugnano il decreto della Corte di appello di Genova del 25 febbraio scorso, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione da essi avanzata - ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 - avverso il decreto del Tribunale di Pistoia del 2 maggio 2018, divenuto irrevocabile a sèguito dell'esaurimento dei relativi mezzi d'impugnazione, con il quale è stata disposta nei loro confronti la confisca di beni mobili ed immobili e rapporti bancari, a norma dell'art. 24, d.lgs. cit., in quanto soggetti pericolosi ai sensi del precedente art. 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34840/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, essi lamentano che il decreto impugnato si sia limitato a rilevare che la misura fosse stata applicata anche ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione non attinta dalla pronuncia d'incostituzionalità di cui alla citata sentenza n. 24 del 2019, tuttavia omettendo la necessaria verifica di conformità del provvedimento ablativo a quel modello legale, come definito dalla Corte costituzionale con tale decisione. In rito, infine, quanto al rimedio prescelto, del loro assunto, richiamano a loro sostegno la sentenza della Corte di cassazione n. 1207 del 13 ottobre 2020, che ha riconosciuto la possibilità di esperire la revocazione in caso di difformità del provvedimento ablativo rispetto al modello legale.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Levacovich Vittorio, nato a Pistoia il 04/12/1963 2) Levacovich Debora, nata a Pistoia il 26/07/1982 3) Odorovich Emanuela, nata a Frascati il 29/12/1965 4) Levacovich Martin, nato ad Udine il 19/12/1988 avverso il decreto emesso il 25/02/2021 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vittorio, Debora e Martin Levacovich ed Emanuela Odorovich, attraverso i propri difensori e procuratori speciali, impugnano il decreto della Corte di appello di Genova del 25 febbraio scorso, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione da essi avanzata - ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 - avverso il decreto del Tribunale di Pistoia del 2 maggio 2018, divenuto irrevocabile a sèguito dell'esaurimento dei relativi mezzi d'impugnazione, con il quale è stata disposta nei loro confronti la confisca di beni mobili ed immobili e rapporti bancari, a norma dell'art. 24, d.lgs. cit., in quanto soggetti pericolosi ai sensi del precedente art. 1, lett.
a) e b).
2. La Corte di appello ha rilevato l'insussistenza di alcuna delle ipotesi tassative previste dal citato art. 28, comma 1, per l'esperimento di tale mezzo d'impugnazione straordinario, ritenendo che il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura, ai sensi del successivo comma 2, non possa esser fatto valere a prescindere dalle anzidette ipotesi - come invece avrebbero voluto gli appellanti - ma soltanto quale conseguenza di esse. Di qui ha concluso che la l'istanza di revoca della confisca, con la quale gli interessati lamentavano l'applicazione retroattiva di norme a loro sfavorevoli, avrebbe dovuto essere proposta al giudice dell'esecuzione e non, invece, attraverso il rimedio della revocazione.
3. Con il ricorso in scrutinio, si deduce la violazione degli artt. 28 ed 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 1, Prot. 1, CEDU, e dell'art. 7, CEDU, insistendosi per la revocazione della confisca, poiché fondata, tale misura, non già su una disposizione successivamente abrogata (come nel caso rammentato dalla Corte d'appello, conseguente alla pronuncia d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale), bensì nell'originario difetto di qualsiasi base legale. Rappresentano i ricorrenti, infatti, che il provvedimento ha attinto anche beni da essi acquisiti dal 1990 al 2008, ovvero durante la vigenza della legge n. 55 del 1990 (poi abrogata dal dl. n. 95 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008), la quale, per i soggetti portatori di c.d. "pericolosità generica", limitava la possibilità di confisca ai proventi derivanti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, cod. pen.), a loro carico mai ipotizzato.
Inoltre, essi lamentano che il decreto impugnato si sia limitato a rilevare che la misura fosse stata applicata anche ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione non attinta dalla pronuncia d'incostituzionalità di cui alla citata sentenza n. 24 del 2019, tuttavia omettendo la necessaria verifica di conformità del provvedimento ablativo a quel modello legale, come definito dalla Corte costituzionale con tale decisione. In rito, infine, quanto al rimedio prescelto, del loro assunto, richiamano a loro sostegno la sentenza della Corte di cassazione n. 1207 del 13 ottobre 2020, che ha riconosciuto la possibilità di esperire la revocazione in caso di difformità del provvedimento ablativo rispetto al modello legale.
4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non possono essere ammessi, perché destituiti di ogni fondamento giuridico, non ricorrendo, nel caso specifico, i presupposti legali per l'esperibilità della revocazione.
2. Corretta è l'osservazione dei giudici d'appello, suffragata dal richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 21958 del 06/07/2020, Marzo, Rv. 279374), secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, l'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non introduce un'ipotesi di revocazione autonoma ed ulteriore rispetto a quelle tipizzate dal primo comma della stessa norma, bensì limita la rilevanza di queste ultime al solo caso in cui ne derivi il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura. Depone univocamente in tal senso, anzitutto, la struttura sintattica complessiva della norma, in cui il primo comma tipizza i casi ed il secondo la finalità dello strumento d'impugnazione («al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti...»): se, infatti, il legislatore avesse voluto consentirne l'esperibilità in tutti le ipotesi di difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura, indipendentemente, cioè, dalla sopravvenienza di nuove risultanze istruttorie o di altre decisioni giurisdizionali insuperabilmente contrastanti, non v'era ragione perché non inserisse anche quell'evenienza nel catalogo del primo comma.
Inoltre, il terzo comma, nello stabilire il termine entro il quale il rimedio può essere attivato, lo fa decorrere esclusivamente «dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1»; omette, invece, qualsiasi riferimento al comma 2, viceversa necessario se quella prevista da tal ultima disposizione fosse stata un'autonoma ed ulteriore causa di revocazione. Infine, e più in generale, conduce alla medesima esegesi normativa il parallelismo del presente strumento d'impugnazione con l'analogo rimedio della revisione nel rito penale, in cui una simile questione non si pone e che rappresenta il modello di riferimento utilizzato dal legislatore del 2011, come si rileva anche dall'espresso richiamo degli artt. 630 e seguenti del codice di rito, operato dal citato art. 28 per le forme di proposizione dell'impugnazione.
3. In ogni caso, l'istanza di revocazione in rassegna e, di conseguenza, i successivi ricorsi avverso il relativo provvedimento reiettivo non possono essere ammessi, perché non fondati su elementi o situazioni sopravvenuti o, comunque, resisi manifesti successivamente al provvedimento applicativo della misura. Anche la pronuncia di legittimità richiamata dai ricorrenti a proprio conforto (Sez. 2, n. 33641 del 13/10/2020, Sabatelli, Rv. 279970) subordina, infatti, l'esperibilità della revocazione all'emersione comunque di un aliquid novi (sebbene abbia escluso che debba necessariamente trattarsi di una delle ipotesi di cui al primo comma del citato art. 28, e l'abbia ravvisato, nel caso sottoposto al suo esame, nella pronuncia d'incostituzionalità n. 24 del 2019).
Nell'ipotesi oggetto del presente giudizio, invece, non si rinviene alcun elemento di novità sopravvenuto, limitandosi la difesa a rassegnare una questione giuridica non sollevata nel corso del procedimento definito con pronuncia irrevocabile, ma suscettibile di esserlo, poiché fondata su un dato normativo preesistente. Peraltro - e solo per completezza espositiva - detta questione è pure manifestamente infondata, poiché da tempo risolta dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui le modifiche dell'art. 2-bis, legge n. 575 del 1965, introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sì che ne rimane valida l'assimilazione alle misure di sicurezza, con la conseguente applicabilità, in caso di successione di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200, cod. pen., secondo cui esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione ovvero da quella, se diversa, vigente al momento della loro esecuzione (Sez.
U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262603; Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, Rv. 265957). Ciò che è avvenuto nel caso di specie.
4. E' generico, infine, l'assunto per cui il provvedimento impugnato non avrebbe effettuato la necessaria verifica di conformità del provvedimento ablativo alla lettura costituzionalmente compatibile dell'art. 1, lett. b), d. Igs. n. 159, cit.. I ricorrenti, infatti, si limitano ad evidenziare il dato, senza però spiegare le ragioni per le quali tale valutazione fosse necessaria. Legittimamente, infatti, essa è stata omessa, in quanto inutile, dal momento che - come la Corte d'appello dà atto ed i ricorrenti non smentiscono - era stata già compiuta dalla Corte di appello di Firenze nel provvedimento applicativo della misura, secondo quanto emerge dalla sentenza che ha dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione avverso di esso (Sez. 1, n. 13037 del 04/12/2019, dep. 2020). E, rispetto alla situazione allora vagliata, nessun elemento di novità gli interessati hanno offerto ai giudici distrettuali.
5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f