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Sentenza — n. 34839/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34839/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34839/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la confisca di prevenzione adottata in danno degli eredi di Salvatore Riina, deceduto nel corso del procedimento, caduta su beni intestati a soggetti terzi, alcuni anche eredi naturali del proposto e, per quel che qui direttamente interessa, relativa ad alcune quote sociali nonché ai saldi di diversi conti correnti intestati al genero del proposto, Antonino Salvatore Ciavarello nonché ai figli del suddetto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34839/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la confisca di prevenzione adottata in danno degli eredi di Salvatore Riina, deceduto nel corso del procedimento, caduta su beni intestati a soggetti terzi, alcuni anche eredi naturali del proposto e, per quel che qui direttamente interessa, relativa ad alcune quote sociali nonché ai saldi di diversi conti correnti intestati al genero del proposto, Antonino Salvatore Ciavarello nonché ai figli del suddetto.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali occultamento di beni estratto del casellario giudiziale confisca dei beni revoca del trasferimento patrimoniale bene sequestrato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ciavarello Antonino Salvatore, nato a Palermo il 7 febbraio 1974 avverso il decreto della Corte di appello di Palermo del 21 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la confisca di prevenzione adottata in danno degli eredi di Salvatore Riina, deceduto nel corso del procedimento, caduta su beni intestati a soggetti terzi, alcuni anche eredi naturali del proposto e, per quel che qui direttamente interessa, relativa ad alcune quote sociali nonché ai saldi di diversi conti correnti intestati al genero del proposto, Antonino Salvatore Ciavarello nonché ai figli del suddetto.

2. In particolare, la confisca è stata disposta con duplice valutazione conforme, dai giudici della prevenzione sul presupposto della pericolosità sociale del Riina, definita in forza della misura di prevenzione personale adottata dal Tribunale locale in data 7 luglio 1969 ai danni del suddetto; misura mai espiata, prima in ragione della latitanza del proposto e poi per la carcerazione del suddetto, protrattasi dal 1993 sino alla data decesso; pericolosità ritenuta, peraltro, ancora attuale alla luce del ruolo di vertice assoluto del sodalizio mafioso di appartenenza riconosciuto al Riina in forza di diverse statuizioni passate in giudicato, mai venuto meno malgrado il regime di detenzione previsto dall'art. 41 bis O.P. patito dal proposto e da ultimo confermato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia versate in atti dalla Procura generale competente nel corso del giudizio di appello.

3. Propone ricorso Antonino Salvatore Ciavarello, quale terzo interessato, tramite il difensore munito di procura speciale, e lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 27, 41, 42 Cost. oltre che dell'art. 1 protocollo addizionale alla CEDU. La confisca di prevenzione, rileva la difesa, per ritenersi conforme ai parametri costituzionali e convenzionali evocati, va necessariamente raccordata temporalmente all'espressione della pericolosità sociale del proposto, non potendosi aggredire beni che, come nella specie, sono distanti diversi anni dai momenti in fatto espressione del substrato soggettivo fondante l'azione di prevenzione reale.

Nel caso, la misura sarebbe stata disposta malgrado i beni oggetto di ablazione siano stati acquistati dai terzi a più di venti anni dalla carcerazione, mai interrotta, del proposto e dunque a fronte di una attività illecita pacificamente cessata da anni, facendo leva su un dato - le dichiarazioni del collaborante Bisconti, prive di alcun valore indiziante. Da qui la illegittimità della confisca, altrimenti sganciata da qualsivoglia correlazione temporale con la pericolosità del proposto, non essendovi peraltro ragioni per distinguere tra il soggetto pericoloso defunto e quello sottoposto al regime detentivo di cui all'ad 41 bis OP, delimitando temporalmente l'azione di prevenzione (nei confronti dei relativi eredi) solo alla prima ipotesi e consentendo senza limiti di tempo l'adozione della confisca senza limiti di tempo nel secondo caso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.2. Giova ribadire che la misura contestata è stata adottata in danno di più soggetti, alcuni dei quali, per effetto delle vicende realizzatesi nel corso del procedimento e segnatamente per il sopravvenuto decesso del proposto, hanno assunto, oltre alla qualità di terzi interessati dall'ablazione, anche quella di eredi dell'originario destinatario diretto della confisca. Il ricorrente, per quel che emerge dalla prospettazione sottesa al ricorso, ha interposto l'odierna impugnazione spendendo unicamente il ruolo processuale di terzo interessato, non avendo rivendicato altre ragioni di legittimazione: in linea con siffatta posizione devono coerentemente essere perimetrati i relativi poteri di interlocuzione con riguardo ai temi di giudizio compresi nella regiudicanda.

3. Ciò premesso, con il ricorso in disamina viene messo in discussione unicamente il profilo della correlazione temporale che deve necessariamente correre tra i fatti espressivi della pericolosità sociale del proposto e i momenti di acquisizione della utilità ablate. Trattasi di aspetto, certamente dirimente rispetto alla legittimità della confisca, tuttavia eccentrico ai profili di contestazione coperti dall'interesse a contraddire riferibile alla posizione processuale dei terzi interessati dalla esecuzione della misura. Va infatti ribadito che sono inammissibili, per carenza di interesse, le censure prospettate dai terzi interessati dirette ad attingere il provvedimento impugnato sotto versanti diversi da quello immediatamente pertinente alla fittizia titolarità dei cespiti confiscati, solo formalmente intestati agli stessi a fronte della disponibilità sostanziale delle dette utilità in capo al proposto, accertata e ritenuta dai giudici del merito.

Il Collegio non ignora che, in un isolato precedente, questa Corte ha avuto modo di sostenere che «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272608). Ritiene tuttavia di aderire al consolidato e contrario orientamento (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225;Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep.2020, Rv. 278454;Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 dep. 2021, Rv. 280249 ;Sez.6, n. 17849 del 27 maggio 2020, n.m.), secondo il quale, quanto alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo, occorre guardare al ruolo che lo stesso assume all'interno del procedimento di prevenzione: pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, il terzo ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà.

Il nucleo del contendere che involge la posizione del terzo, dunque, attiene unicamente al profilo della disponibilità del bene ablato. Ne consegue, che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno alla posizione sostanziale da difendere ed al relativo onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che nel caso so to gli eredi del proposto, in luogo di quest'ultimo, potrebbero avere interesse a far valere (da ultimo Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, in motivazione).

In coerenza, il ricorso del Ciavarello va ritenuto inammissibile proprio perché caduto su un profilo che non lo vede legittimo contraddittore rispetto alla misura: la correlazione temporale assertivamente ritenuta insussistente costituisce, infatti, aspetto logicamente successivo al tema inerente la disponibilità dei beni confiscati ascritta al proposto malgrado una diversa formale titolarità. In particolare, il relativo scrutinio presuppone che l'aspetto inerente la sostanziale riferibilità al proposto ( e oggi agli eredi dello stesso) dei beni confiscati, malgrado il diverso dato formale della relativa titolarità, sia stato definito in termini coerenti alla richiesta di applicazione della confisca, attribuendo al soggetto socialmente pericoloso la effettiva disponibilità delle utilità ablate.

Ma proprio la puntuale definizione di tale precondizione logica rende il tema a giudizio estraneo ai profili di interesse del terzo interessato, in ragione della natura solo formale della relativa intestazione: aspetto, questo, che il ricorrente ha integralmente trascurato di contestare malgrado le considerazioni argomentative spese nel provvedimento impugnato a sostegno della ritenuta riferibilità sostanziale dei beni in questione al Riina ( motivate guardando al rapporto di affinità corrente con il proposto lette alla luce della verificata sistematica incapienza reddituale dello stesso e del relativo nucleo familiare). 4.In disparte tali valutazioni, pregiudiziali e assorbenti, la Corte reputa altresì comunque inammissibili le doglianze esposte dal ricorso perché prive di un confronto effettivo con l'essenza delle argomentazioni giustificative spese dalla Corte nel perimetrare temporalmente la pericolosità del Riina, destinate a neutralizzare a monte la rilevata illegittimità della confisca.

La pericolosità del proposto, infatti, è stata attualizzata guardando non solo al ruolo, di vertice incontrastato, riferito al suddetto rispetto a un consorzio criminale tutttra attivo ( aspetti che rendono evanescente il dato della carcerazione se rapportato alla figura criminale del Riina) ma anche ad indicatori fattuali concreti destinati ad implementare la perduranza di tale ruolo malgrado la detenzione protrattasi da più di un ventennio ( ci si riferisce alle dichiarazioni del collaborante Bisconti). Profili argomentativi che rendono evanescente il tema della correlazione e rispetto ai quali il ricorso si pone in termini critici marcatamente apodittici. 5.Da qui la inammissibilità dell'impugnazione cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm