Sentenza — n. 34837/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Abate Antonino, nato a Castelvetrano il 04/11/1986 Bruno Carmelo, nato a Motta Sant'Anastasia il 05/07/1968, Carobene Roberto, nato a Catania il 06/06/1977 Grimaldi Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 5/07/1967 Marrella Stefano, nato a Montallegro il 04/01/1956 Marrella Vincenzo, nato a Agrigento il 20/01/1974 Marrella Vincenzo, nato a Montallegro il 10/09/1955 Tortorici Francesco, nato a Licata il 30/05/1979 avverso la sentenza del 12/05/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito l'avvocato Antonino Gaziano, difensore di Vincenzo Marrella cl.'55 che insiste nell'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato Teodoro Calderone, difensore di Stefano Marrella che insiste nell'accoglimento del ricorso con particolare riguardo al motivo sul trattamento sanzionatorio; udito l'avvocato Michele Giovinco, difensore di Antonino Abate che insiste nell'accoglimento del ricorso, sollecitando l'effetto estensivo in relazione al motivo degli altri ricorrenti sul trattamento sanzionatorio, con riguardo al tempo di commissione del reato; udito l'avvocato Angelo Giovanni Immacolato Cuscunà, difensore di Roberto Carobene che si riporta ai motivi di ricorso; udito l'avvocato Francesco Gianzi, difensore di Francesco Tortorici, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avvocato Barbara Garascia, difensore di Vincenzo Marrella cl. '74 , che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso e per l'effetto estensivo relativo al motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio, in base al tempo di commissione del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 378 cod. pen, articolo 2 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 34837/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. sull'uso di armi da parte dell'associazione basata su mere congetture. 5.3. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare lo stato di incensuratezza, l'età, la non proclività a delinquere la insussistenza della recidiva.6. Marrella Vincenzo cl. 55 (ricorso avv. Antonino Gaziano). 6.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione della prova costituita dai collaboratori di giustizia Di Gati e Quaranta.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Abate Antonino, nato a Castelvetrano il 04/11/1986 Bruno Carmelo, nato a Motta Sant'Anastasia il 05/07/1968, Carobene Roberto, nato a Catania il 06/06/1977 Grimaldi Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 5/07/1967 Marrella Stefano, nato a Montallegro il 04/01/1956 Marrella Vincenzo, nato a Agrigento il 20/01/1974 Marrella Vincenzo, nato a Montallegro il 10/09/1955 Tortorici Francesco, nato a Licata il 30/05/1979 avverso la sentenza del 12/05/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito l'avvocato Antonino Gaziano, difensore di Vincenzo Marrella cl.'55 che insiste nell'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato Teodoro Calderone, difensore di Stefano Marrella che insiste nell'accoglimento del ricorso con particolare riguardo al motivo sul trattamento sanzionatorio; udito l'avvocato Michele Giovinco, difensore di Antonino Abate che insiste nell'accoglimento del ricorso, sollecitando l'effetto estensivo in relazione al motivo degli altri ricorrenti sul trattamento sanzionatorio, con riguardo al tempo di commissione del reato; udito l'avvocato Angelo Giovanni Immacolato Cuscunà, difensore di Roberto Carobene che si riporta ai motivi di ricorso; udito l'avvocato Francesco Gianzi, difensore di Francesco Tortorici, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avvocato Barbara Garascia, difensore di Vincenzo Marrella cl. '74 , che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso e per l'effetto estensivo relativo al motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio, in base al tempo di commissione del reato.
RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza del 12 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19 ottobre 2019 che aveva condannato i nominati indicati in epigrafe per i reati agli stessi rispettivamente ascritti. In particolare, le imputazioni avevano ad oggetto: capo A), il delitto di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen. ascritto nei confronti di Grimaldi Antonino, Marella Stefano, Marrella Vincenzo cl. 74, Marrella Vincenzo cl. 55, Tortorici Francesco, Abate Antonino; L-M) il delitto di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. 10 e 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, ascritto a Grimaldi Antonino;
N) il delitto di cui agli artt. 110, 624,625, n. 5 e 7 cod. pen. e 7 d.l. 152/91 ascritto a Carobene Roberto e Bruno Carmelo. All'esito del giudizio di appello, nei confronti di Marrella Stefano veniva esclusa l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen. relativa al ruolo di capo, veniva esclusa per tutti gli imputati l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416- bis cod. pen., con conseguente riduzione della pena inflitta a Abate Antonino, Marrella Stefano, Marrella Vincenzo cl. 74 e Tortorici Francesco ad anni dodici di reclusione, nonché a Marrella Vincenzo cl. 55 ad anni quindici di reclusione e a Grimaldi Antonino ad anni tredici di reclusione.
I predetti venivano anche condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili "Centro studi ed iniziative Culturali Pio La Torre" e "Onlus Palermo". Nei confronti di Bruno Carmelo e Carobene Roberto veniva confermata la sentenza di condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 400,00 di multa.2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Abate Antonino (avv. Michele Giovinco). Con il primo motivo denuncia vizio motivazione in merito alla partecipazione all'associazione di cui al capo A). La Corte di appello ha operato una valutazione globale degli elementi a carico dell'imputato senza prima dimostrare la corrispondenza dei singoli elementi indiziari ai requisiti di gravità precisione e concordanza. In particolare, il primo elemento di prova, costituito dall'episodio del 22 maggio 2012 in cui il ricorrente avrebbe avuto il ruolo non solo di accompagnatore di Campo Pietro, essendo stato visto anche parlare con un soggetto di elevata caratura mafiosa, ed essendo a tale incontro presenti altri soggetti mafiosi (Sutera Leo e Ciaccio Gaspare), si colloca in un periodo temporale lontano ben due anni prima degli ulteriori episodi successivi in cui l'Abate avrebbe sempre accompagnato Campo Pietro a dei pretesi incontri di mafia.
Non essendo stata svolta alcuna attività di intercettazione in merito all'oggetto dei pretesi incontri mafiosi, tale conclusione è stata fondata esclusivamente sulle modalità con cui i due soggetti avrebbero raggiunto detti luoghi di incontro (percorsi alternativi; luoghi isolati, disattivazione dei telefoni cellulari), senza neppure essere stati identificati i partecipanti a questi incontri, mentre con riguardo all'incontro del 3 dicembre 2004 con Maniscalco Domenico (latitante mafioso di Sciacca), detto incontro non risulterebbe dimostrato da elementi di prova certa.
Si censurano poi le valutazioni del contenuto delle intercettazioni, che si riportano integralmente nel corpo del ricorso, poste a fondamento dell'attribuito coinvolgimento di Abate nel reperimento di armi nell'interesse di Campo Pietro (n. 4279 del 15/03/2015, n. 5204 del 17/04/2015, n. 10475 del 17/04/2015, n. 10868 del 28/04/2015 tra Riggio Emanuele e La Sala, n. 10462 del 15/05/2015 tra Campo e La Sala, n. 10372 del 14/05/2015 tra Abate e Riggio). Si obietta che da esse non è evincibile il ruolo di Abate nel procacciamento di armi da fornitori palermitani (Riggio Emanuele), essendo altre le persone coinvolte, oltre a rilevarsi che il rinvenimento di sole 5 cartucce prima del programmato incontro tra Riggio e Abate non può ritenersi sufficiente a riscontrare l'ipotesi dell'attività di procacciatore di armi attribuita all'Abate.
Si censurano, poi, le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha riconosciuto valenza di prova alle intercettazioni che hanno fatto emergere il disappunto di Abate Antonino per la partecipazione del proprio cognato Viola Giuseppe alla manifestazione per la legalità del 26 luglio 2015. Al riguardo si obietta che l'adesione all'ideologia mafiosa che traspare da tali intercettazioni non dimostra affatto l'intraneità di Abate all'associazione mafiosa, in assenza di un vero e proprio contributo offerto ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria mafiosa. 2.2.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416-bis anzichè ai sensi dell'art. 378 cod. pen. Il reato di favoreggiamento rispetto al reato associativo, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non è escluso dalla contemporaneità della permanenza del reato principale, allorchè l'aiuto prestato per le sue caratteristiche e modalità non si traduca in un sostegno rispetto alla protrazione della condotta criminosa, ma costituisca soltanto una facilitazione all'attività di uno degli esponenti dell'associazione (Sez. 1, 28 settembre 1998, n. 13008).
Conseguentemente la condotta di accompagnatore avrebbe dovuto essere inquadrata nel reato di favoreggiamento personale, non essendo diretta a dare un contributo stabile al sodalizio mafioso. 2.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione in relazione alla mancata valutazione del contenuto della memoria difensiva depositata in appello in data 14 gennaio 2020, con cui si era evidenziato come l'avere accompagnato con la propria autovettura Campo Pietro, per un totale di otto episodi, non poteva ritenersi dimostrativo di un contributo offerto all'associazione, non conoscendosi né i soggetti e né le ragioni di detti incontri, attesa anche la inconferenza degli elementi di prova posti a base del ruolo di procacciatore di armi. 2.4.
Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo marginale e di scarso rilievo. 2.5. Con atto trasmesso in cancelleria in data 14 giugno 2021 l'avv. Giovinco ha dedotto un nuovo motivo con cui ribadisce il motivo già articolato per violazione degli artt. 416-bis e 378 cod. pen., per errata qualificazione giuridica del fatto.
3. Bruno Carmelo (ricorso avv. Antonino Augello). Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il furto del "bobcat" aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa ascritto al ricorrente in concorso con Carobene Roberto e La Sala (capo N).Si osserva che dalle intercettazioni non emerge la prova della partecipazione al furto del ricorrente. Inoltre con riferimento alla aggravante si rappresenta che l'intervento "mafioso" di Campo Pietro, successivo alla consumazione del furto, non dimostra che tale atto criminoso fosse preordinato dalla famiglia di Santa Margherita Belice e rispondesse a finalità del predetto sodalizio.
4. Carobene Roberto (avv. Giuseppe Purpora). Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge (art.533 cod. proc. pen.) perchè l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il furto del "bobcat", sottratto alla "Cienne Group" nel cantiere ove era custodito presso il cimitero di Santa Margherita Belice, è stata basata sul contenuto di una serie di intercettazioni in cui l'identificazione di "Roberto" nel Carobene deve ritenersi incerta. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante ex art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, sul rilievo che in relazione al ruolo di esecutore è risultata carente la prova della consapevolezza che il furto fosse stato commesso con metodi mafiosi e al fine di agevolare una associazione mafiosa. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. sul rilievo che il mezzo si trovava all'interno di un cantiere delimitato e separato dalla pubblica via non accessibile a chiunque.
5. Marrella Vincenzo cl. 74 (ricorso avv. Barbara Garascia) Dopo una premessa con cui si denuncia la violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione del principio secondo cui la partecipazione ad una associazione mafiosa presuppone un apporto dinamico e non un mero status soggettivo e si censura nel complesso la motivazione della sentenza impugnata per avere valorizzato delle risultanze processuali fortemente dubbie ed ambigue, con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla partecipazione al reato associativo.
Si obietta che la partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di Montallegro è stata riconosciuta sulla base di intercettazioni di conversazioni ambigue da cui sarebbe stato tratto il convincimento del suo coinvolgimento nella disputa tra i cugini Marrella Stefano e Marrela Vincenzo cl. 55 per la reggenza della famiglia mafiosa, con atteggiamento ondivago, avendo parteggiato ora per uno ed ora per l'altro. A sostegno del motivo si rappresenta che nei motivi di appello erano state dedotte delle censure che riguardavano:
a) l'assenza di dichiarazioni da parte dei collaboratori di giustizia (Quaranta e Di Gati) che nulla avevano detto sul suo conto e che neppure lo conoscevano;
b) l'assenza della partecipazione a specifiche condotte delittuose;
c) le conversazioni intercettate non erano criptiche poiché i riferimenti agli "agnelli" ed altri animali erano pertinenti all'attività di pastorizia svolta dagli interlocutori intercettati, in quanto Marrella era un pastore;
d) le dichiarazioni rese da Marrella Vincenzo cl. 74 in altro procedimento, relative ad una collaborazione con la giustizia intrapresa dal predetto e poi subito abbandonata, erano già state ritenute inattendibili. A fronte di tali deduzioni la Corte di appello avrebbe reso una motivazione del tutto carente avendo confuso l'adesione "ideologica", espressa in termini di vicinanza, con la necessità di un contributo operativo concreto e protratto nel tempo per potersi ravvisare la partecipazione all'associazione mafiosa. 5.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte di appello affermato la partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di Montallegro sulla base di conversazioni intercettate prive dei caratteri della chiarezza, decifrabilità e dell'assenza di ambiguità.
In particolare viene in considerazione la cd. disputa di Montallegro che è stata ricostruita in modo assertivo sulla base di una chiave dì lettura opinabile ed immotivata dei dialoghi intercettati tra soggetti neppure scolarizzati che sono stati ritenuti criptici mentre erano obiettivamente riferibili alla loro attività di pastorizia (conversazione n. 9719 del 27 gennaio 2013 in cui Vincenzo Marrella cl. 74 telefona a Grimaldi e gli chiede di portare un agnello; n. 7043 del 6/11/2012 in cui Grimaldi ed il ricorrente parlano della consegna di un agnello, nonché i dialoghi del 14 e 15 ottobre in cui si parla della consegna di un cucciolo di cane presso l'ovile di Marrella).
Si critica la interpretazione del dialogo relativo alla "guida della macchina a Montallegro" e della consegna "delle chiavi della macchina" intesa come una metafora riferita al comando della famiglia mafiosa di Montallegro (n. 14519 del 20/07/2013). Inoltre, per avvalorare l'ipotesi dell'appartenenza di Marrella Vincenzo cl. 74 al sodalizio mafioso sono state valorizzate anche le dichiarazioni rese dallo stesso Marrella in altro procedimento, che sono state ritenute inattendibili da parte della stessa Procura di Palermo perché valutate come "immaginifiche". 5.2.
Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. sull'uso di armi da parte dell'associazione basata su mere congetture. 5.3. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare lo stato di incensuratezza, l'età, la non proclività a delinquere la insussistenza della recidiva.6. Marrella Vincenzo cl. 55 (ricorso avv. Antonino Gaziano). 6.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione della prova costituita dai collaboratori di giustizia Di Gati e Quaranta.
Si censura la valutazione della Corte di appello che ha dato rilievo alle dichiarazioni dei predetti collaboratori sebbene assolutamente generiche e prive di riferimenti alle persone di Marrella Vincenzo e Marrella Stefano. In particolare il collaboratore Giuseppe Quaranta ha riferito in modo generico che nel territorio di Montallegro vi erano i "Marredda" che però non conosceva né sapeva indicare chi fossero. Analogamente anche il collaboratore Di Gati mai aveva parlato di Marrella Vincenzo c1.55 e le sue dichiarazioni avevano portato alla condanna per associazione mafiosa del solo Marrella Domenico nel processo denominato "Minoa". 6.2.
Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine all'accertamento del ruolo di capo della famiglia mafiosa di Montallegro che è stata desunta in modo illogico dalla ricostruzione della vicenda della cd. disputa di Montallegro, sulla base di una lettura opinabile del contenuto delle intercettazioni, e senza che vi fossero a monte elementi di prova che confermassero il ruolo di capo della predetta associazione da parte di Marrella Vincenzo c1.55. In particolare, si riporta il contenuto delle conversazioni n. 6291 del 17 luglio 2013 e n. 2111 del 21 luglio 2013 in cui mancano obiettivi riferimenti alla vicenda della suddetta contesa mafiosa né alcun riferimento allo "zio Ciro".
Inoltre, anche la ricostruzione dell'azione posta in essere da Marrella Vincenzo cl. 55 per rispondere a quella di Marrella Stefano - che si sarebbe rivolto tramite l'aiuto di Grimaldi al capomafia Campo Pietro - è stata basata su una lettura erronea delle conversazioni (n. 6402 del 19 luglio 2013 da cui dovrebbe emergere il tentativo di Marrella Vincenzo di cercare appoggi mafiosi rivolgendosi a Tornatore Ciro, anziano capo mafia, in contraddizione con la circostanza che era stato prima lo stesso Marrella Stefano a cercare l'appoggio del "vecchio" inteso Tornatore Ciro).
Si obietta che è erronea anche la lettura di un appoggio cercato presso un membro di un'altra famiglia piuttosto che presso il capo provincia in contrasto con le regole interne all'organizzazione di Cosa Nostra riferite da Giuseppe Quaranta. Si denuncia la mancanza di elementi obiettivi in ordine al riferito incontro tra Marrella Vincenzo con Tornatore e Grassadonia. 6.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'accusa di avere fatto parte con il ruolo di capo-famiglia nel periodo antecedente al mese di ottobre 2012 e successivamente al luglio 2013 promuovendo incontri con membri della famiglia mafiosa di Cianciana individuati in Grassadonia Diego e Tornatore Ciro, grazie ai quali avrebbe ripristinato la propria posizione di comando.
Si denuncia il travisamento delle conversazioni intercettate alle quali è stato dato un significato che non corrisponde a quello emerso dagli atti in particolare delle intercettazioni n. 6291 del 17 luglio 2013 e n. 2110 del 21 luglio 2013, di cui si riportano i relativi brani. 6.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. sull'uso di armi da parte dell'associazione basata su mere congetture. 6.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare lo stato di incensuratezza, l'età, la non proclività a delinquere, la insussistenza della recidiva. 6.6.
Con atto trasmesso in cancelleria in data 3 giugno 2021 l'avv. Gaziano ha depositato un motivo aggiunto con cui deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 416-bis cod. pen. con riferimento alla pena irrogata, dovendosi ritenere che i fatti ascritti sono stati commessi prima dell'entrata in vigore della novella legislativa introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha aggravato la pena.
7. Marrella Stefano (avv. Teodoro Caldarone). Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di disporre perizia fonica della conversazione ambientale del 15 ottobre 2012 (Rit. 311/2012 n. prog. 4494) e per acquisire una consulenza tecnica riguardante la identificazione di Campo Pietro e la ritenuta presenza all'incontro con Grimaldi Antonino. In premessa si evidenzia la contraddittorietà del percorso logico "invertito" seguito dalla Corte di appello che, anziché partire dall'accertamento del ruolo svolto da Marrella Stefano in seno all'associazione mafiosa, ha desunto tale partecipazione dalla ricostruzione della cd. disputa di Montallegro, relativa alla contesa tra i cugini Marrella Vincenzo c1.55 e Marrella Stefano per la leadership della famiglia di Montallegro.
In definitiva, si obietta che dalla lettura di alcuni dei dialoghi intercettati è stata sostenuta l'esistenza di una disputa mafiosa, in realtà non emersa da elementi obiettivi, in assenza di riscontri anche solo per sostenere che Marrella Stefano facesse parte della famiglia mafiosa, tanto da poi pretendere di mettersene a capo, innescando una contesa con il cugino.La presenza di Campo Pietro presso il Consorzio Co.na.gri. il giorno 15 ottobre 2012, ove sarebbe avvenuto l'incontro con Grimaldi Antonino, è stata basata sulla identificazione della voce operata dagli agenti operanti (teste Panzarella), oltre che sul contenuto della conversazione intercorsa tra Grimaldi Antonino e Marrella Stefano durante il viaggio di ritorno.
È quindi evidente la decisività secondo il ricorrente della perizia fonica volta ad escludere la possibilità di riconoscere la voce del Campo Pietro da un semplice bisbiglio, inteso come una frase incomprensibile di pochissimi secondi, atteso che il "Piè" salutato da Grimaldi al suo arrivo poteva essere individuato in Guzzardo Piero altro soggetto che lavorava presso detto consorzio. 7.1. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove, in particolare per la chiave di lettura delle conversazioni intercettate poste a fondamento della cd. disputa mafiosa di Montallegro, preferita rispetto ad altre possibili alternative letture, in assenza di altri elementi di prova che riscontrassero la partecipazione di Marrella Stefano ad una cosca mafiosa.
Al riguardo, si ribadisce la genericità del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori e la irrilevanza del procedimento "Minoa" nel quale è stata affermata la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. del solo Marrella Damiano, cugino del ricorrente. Si censura come illogica la motivazione che ha dato valore di prova a meri rapporti di frequentazione tra Marrella Stefano ed altri soggetti con i quali aveva rapporti leciti di lavoro, essendo dediti alla pastorizia, oltre che relazioni di amicizia e di parentela.
Si evidenzia che nonostante una indagine di oltre due anni non sono stati accertati traffici delittuosi riferibili a Marrella Stefano o alla sua famiglia, al di fuori dell'unico tema, letto in chiave mafiosa, della contesa tra i due cugini Marrella, né è emerso quale concreto contributo operativo possa aver dato all'associazione mafiosa. Si obietta che la difesa aveva dato atto anche dell'esistenza di rapporti di affari leciti tra Marrella Stefano e Mauro Capizzi relativi ad una iniziativa imprenditoriale nel settore del fotovoltaico che potevano essere alla base degli incontri con Marrella Stefano e non legati affatto alla presunta disputa mafiosa con il cugino.
Infine, si è osservato che neppure si può escludere che ipotetici rapporti illeciti fossero collegati a reati comuni (furti di ovini) e non a conflitti di natura mafiosa. 7.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla pena, essendo stato applicato il trattamento sanzionatorio più grave introdotto dalla novella legislativa di cui alla legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore dal 15 giugno 2015, senza la prova della prosecuzione del legame associativo da parte di Marrella anche dopo tale data. Si osserva che le intercettazioni si fermano al luglio/settembre 2013 e che il compendio probatorio è rimasto identico rispetto a quello esistente al tempo della richiesta di applicazione della misura cautelare del 29 dicembre 2014, con conseguente dilatazione dei tempi dovuti anche alla lunghezza della durata del procedimento.
Si contesta l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di appello che non risulta essere quello maggioritario per il caso di contestazione aperta, essendo onere dell'accusa fornire la prova della prosecuzione della permanenza del reato (Sez. 1, del 12 luglio 2011, n. 33053, Caliendo; Sez. 1, 24 ottobre 2013, n. 45295, Formicola, Rv. 257725). Con riferimento a questo motivo il ricorrente ha depositato in data 18 giugno 2021 una memoria difensiva con gli allegati atti processuali a riscontro della assenza di nuovi elementi di prova successivi alla richiesta di applicazione di misure cautelari personali avanzata il 29 dicembre 2014, con la conseguente infondatezza della contestazione del reato associativo fino alla data odierna, riferita alla data della richiesta di rinvio a giudizio del 26 settembre 2016.
8. Grimaldi Antonino (ricorso avv. Antonio Impellizeri). 8.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa in ordine ad una perizia fonica necessaria a verificare la riconducibilità a Pietro Campo della frase incomprensibile captata nella intercettazione del 15 ottobre 2012 (prog. 4494) e sulla richiesta di audizione del consulente tecnico di parte sempre sullo stesso tema di prova. 8.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle conversazioni intercettate, circa la esistenza della disputa mafiosa per la reggenza della famiglia mafiosa di Montallegro, senza l'esistenza di riscontri di un carisma criminale mafioso del Grimaldi che legittimasse la interpretazione del suo ruolo di intermediario presso il capo-mafia Pietro Campo, svolto a favore di Stefano Marrella nella suddetta vicenda.
Oltre a ribadire l'assenza di elementi specifici di prova desumibili dalle dichiarazioni dei collaboratori Di Gati, Quaranta e Rizzuto, si censura anche la valenza di prova riconosciuta ad un dialogo intercorso tra due pastori, tali Sodano Giuseppe e Sodano Domenico, il 13 ottobre 2011, circa la confidenza da essi ricevuta dal Grimaldi sugli assetti organizzativi della cosa mafiosa di Cosa Nostra nella provincia di Agrigento, che sarebbe stata frutto di mere illazioni degli inquirenti. Si ribadiscono le stesse censure poste dagli altri ricorrenti sul significato attribuito alle conversazioni intercettate, lette nel senso della disputa mafiosa tra i due cugini Marrella, sebbene il loro contenuto potesse essere piuttosto riferito effettivamente alla consegna di animali (agnelli e cani), trattandosi di soggetti dediti alla pastorizia, oltre all'ambiguità dei rapporti con Capizzi Mauro (altro affiliato mafioso), correlabili anche alla comune iniziativa imprenditoriale nel settore del fotovoltaico.
Ciò anche con riferimento alla fase successiva del luglio 2013 in cui si sarebbe registrata la reazione di Marrella Vincenzo cl. 55, che, grazie agli accordi con i mafiosi di Cianciana (Diego Grassadonia e Ciro Tornatore), sarebbe riuscito a ritornare al vertice della propria famiglia mafiosa, con l'intervento di Tortorici e di Marrella Vincenzo cl. 74 (intercettazioni del luglio 2013 prog. 6291, prog. 1438, prog. 1459, prog. 15876), culminati nel presunto incontro del 25 luglio 2013 a Monte Sara tra Pietro Campo, Antonino Grimaldi, Salvatore Putrino in cui si sarebbe deciso il ritorno al vertice di Vincenzo Marrella cl. 55, notizia che il Grimaldi avrebbe dato il giorno successivo al Marrella Stefano.
Si rimarca come nell'unica intercettazione intercorsa tra Grimaldi e Tornatore Ciro (del 23 luglio 2013, prog. n. 15876), della quale era stato riportato il testo integrale nei motivi di appello, si parlava solo di pecore e questioni annesse, e non della partecipazione ad un vertice di mafia in cui erano stati decisi gli assetti di una famiglia mafiosa. È mancata la dimostrazione di un apporto operativo da parte del Grimaldi all'associazione mafiosa, al di là della vicenda della disputa tra i due cugini, ed è erroneo il riferimento alla vicenda del 2007 nel processo "Minoa" al proposito omicidiario manifestato da Grimaldi contro il figlio di Tortorici, perché privo di correlazioni con tematiche mafiose, (essendo relativo ad uno sconfinamento di animali), mentre i rapporti di frequentazione con Pietro Campo erano da ricondursi alle comuni attività di pastorizia. 8.3.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al carattere armato dell'associazione, desunto da mere congetture ed in contrasto con la esclusione dell'aggravante dell'art. 7 I. 12 luglio 1991 n. 203 per il reato di detenzione e porto di armi ascritto al capo M), trattandosi di armi che non sono state ritenute riferibili a "Cosa Nostra". 8.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla condanna per il reato di detenzione e porto di armi ascritto al capo M), perché basata su una lettura poco persuasiva delle intercettazioni delle conversazioni intercorse con il coimputato Campisi Vito che ha escluso che Grimaldi fosse a conoscenza delle armi. 8.5.
Con gli ultimi due motivi deduce vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche per il ruolo marginale svolto in seno all'associazione, e per l'applicazione del trattamento sanzionatorio più grave introdotto dalla novella legislativa di cui alla legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore dal 15 giugno 2015, senza la prova di una prosecuzione del vincolo associativo oltre detta data ed all'aumento ritenuto sproporzionato di pena per il capo M), fissato in un anno.
9. Francesco Tortorici (ricorso dell'avv. Francesco Gianzi). Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della sussistenza dell'associazione mafiosa ed al ruolo rivestito in seno ad essa dal Tortorici. In estrema sintesi, e senza contraddire la ricostruzione anche della cd. disputa mafiosa tra i cugini Marrella Vincenzo cl. 55 e Marrella Stefano, si obietta che neppure risulta dimostrata l'operatività della famiglia mafiosa di Montallegro dopo il 2009, non essendo emersi riferimenti ad attività operative criminali svolte da detta compagine mafiosa, né è stato accertato quale contributo fattuale operativo e concreto abbia dato il Tortorici alla realizzazione del programma criminoso, al di là dell'unico episodio relativo all'accompagnamento in auto di Marrella c1.55 all'incontro avvenuto a Cianciana prima con Grassadonia e poi con Ciro Tornatore.
Si censura l'omessa motivazione sui motivi di appello con cui era stata evidenziata l'unicità di detto episodio, tenuto conto che l'imputato non avrebbe neppure avuto alcuna diretta interlocuzione con i predetti capimafia, essendo rimasto sempre in macchina o nelle sue vicinanze. Inoltre, si ribadisce come il Tortorici avesse ragioni lecite di frequentazione con gli altri coimputati Grimaldi Antonino e Marrella Vincenzo cl. 74, per la comune attività nella pastorizia e nella agricoltura. La Corte avrebbe errato nel dare rilievo ad un unico episodio che poteva essere ricondotto nel meno grave reato di favoreggiamento, oltre a non avere dato risposta alla ulteriore vicenda del furto di pecore e dell'estorsione subita da Tortorici (costretto a pagare per riavere indietro il proprio gregge), che contraddice il ruolo di partecipe ad una associazione mafiosa. 9.1.
Con un sotto-motivo, rubricato nel corpo del primo motivo, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al discrimine tra partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno. 12 77 / Nonostante le diverse censure mosse dalla difesa la Corte non ha spiegato perché le captazioni fossero sufficienti a ritenere provato il sodalizio criminale ed il ruolo di partecipe ricoperto dal Tortorici. Nel contesto del medesimo motivo il ricorrente censura anche il significato attribuito comunque alle conversazioni intercettate, prive dei caratteri di decifrabilità, chiarezza, assenza di ambiguità.
Si osserva al riguardo che se la interpretazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il sindacato di legittimità tuttavia può investire la motivazione con cui è stata giustificata la ritenuta chiarezza ed univocità del significato delle conversazioni intercettate. In particolare il ricorrente esamina la conversazione intercorsa tra Tortorici ed il cugino Schembri Pasquale (prog. 3021 del'1.9.13) dal cui tenore emerge chiaramente l'estraneità del Tortorici al contesto mafioso in relazione al rischio di essere arrestati ( ...ma se non so nulla delle porcherie che andate facendo voi, e anche che lo so, a me non piacciono queste cose perciò devono stare lontani da me").
Analogamente vale per i rapporti con Marrella Vincenzo che andrebbero letti come il tentativo di ingraziarsi l'amicizia di un uomo influente per cercare un lavoro nell'ambito dell'agricoltura. Pertanto, si argomenta che la Corte di appello avrebbe dovuto ipotizzare per il Tortorici al più un coinvolgimento come extraneus, a titolo di concorso esterno. Si ribadisce, poi, l'assenza di dimostrazione di una associazione a delinquere, già operativa, emergendo piuttosto il tentativo di costituirne una nuova, come tale non ancora punibile. 9.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.2 cod. pen. per l'applicazione della pena prevista dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/2015, in assenza di prova della prosecuzione della partecipazione all'associazione dopo la sua entrata in vigore (15 giugno 2015), ed in violazione del principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole. 9.3.
Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge per l'erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata. Si osserva che non risultano essere state rinvenute armi nella disponibilità della famiglia mafiosa di Montallegro, essendo state rinvenute le armi nella disponibilità di altri coimputati affiliati alla famiglia di Santa Margherita Belice, autonoma e distinta da quella di cui il Tortorici farebbe parte. 9.4. Con l'ultimo motivo deduce vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche per il limitato grado di intraneità del Tortorici in seno all'associazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
I ricorsi di Antonino Abate, Carmelo Bruno, Roberto Carobene e Vincenzo Marrella cl. 74 sono nel loro complesso inammissibili, mentre i ricorsi di Antonino Grimaldi, Stefano Marrella, Vincenzo Marrella cl. 55 e Francesco Tortorici devono essere rigettati perché i motivi dedotti sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Per evitare inutili ripetizioni è opportuno procedere ad una valutazione congiunta di alcune delle censure dedotte dai ricorrenti, che investono le medesime questioni, ed in particolare, prima fra tutte, quella relativa alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate con riferimento alla cosiddetta "disputa di Montallegro", che assume una rilevanza centrale nei ricorsi di Vincenzo Marrella c1.55, Vincenzo Marrella cl. 74, Stefano Marrella, Antonino Grimaldi e Francesco Tortorici.
Saranno, poi, esaminati separatamente i ricorsi di Carmelo Bruno e Roberto Carobene, accomunati dall'identità delle censure poste con riferimento alla vicenda del furto del bobcat, ed infine il ricorso di Antonino Abate, per l'autonomia delle questioni dedotte con esclusivo riferimento alla sua posizione processuale.
2. La vicenda di Montallegro. Nei ricorsi dei predetti imputati sono stati dedicati diversi motivi a tale vicenda, con censure che vengono estese anche alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Di Gati e Quaranta, di cui si contesta l'apprezzamento concorde operato nei due gradi di merito, nonostante l'assenza di specifici riferimenti alle persone degli imputati, e che sarebbero state, quindi, sostanzialmente travisate, in quanto poste a fondamento della partecipazione dei predetti ricorrenti ad una associazione mafiosa, nonostante l'assenza di elementi individualizzanti a loro carico.
Ulteriore questione, strettamente correlata alla prima, è quella della mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta da Grimaldi Antonino e Marrella Stefano per l'espletamento di una perizia fonica volta a dimostrare l'impossibilità di procedere al riconoscimento della voce di Campo Pietro da un semplice bisbiglio, al fine di dimostrare l'inattendibilità di quanto riferito dal teste Panzarella in merito alla certezza di detto riconoscimento vocale. Tutte le predette questioni sono nel loro complesso inammissibili, perché propugnano una lettura alternativa del compendio probatorio, senza individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nel percorso argomentativo svolto dal Giudice dell'appello.Va a tale proposito rammentato il perimetro del sindacato di legittimità sulla logicità della motivazione: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla Corte di cassazione, infatti, non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).
Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Su queste basi sono state valutate le posizioni dei ricorrenti anche con riguardo alle questioni che investono profili di censura individuali non comuni, che si connotano per il tentativo di oltrepassare i limiti del sindacato di legittimità, con la sollecitazione di una non consentita rivalutazione nel merito del compendio probatorio. La interpretazione delle fondamentali conversazioni intercorse il 15 ottobre 2012 tra Grimaldi Antonino e Marrella Stefano subito dopo l'incontro con Pietro Campo non integra affatto il dedotto travisamento, essendo del tutto conforme al testo delle trascrizioni come riportato integralmente nel corpo della sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, di cui è stata data una lettura coerente al significato del dialogo intercorso tra i predetti imputati, senza alterazioni o palesi fraintendimenti, grazie alla già accertata esistenza della famiglia mafiosa dei Marrella di Montallegro ed alle ulteriori emergenze probatorie tratte dalle successive conversazioni intercettate che hanno consentito di dare un senso compiuto anche agli altri dialoghi sullo stesso tema intercorsi tra tutti i protagonisti della vicenda, come Francesco Tortorici, Vincenzo Marrella cl. 55 e Vincenzo Marrella cl.
74. Estremamente significativi sono i richiami alle conversazioni intercorse tra Vincenzo Marrella cl. 74 e Grimaldi Antonino, da cui traspare il riferimento alla possibilità di intravedere un diretto interesse di Grimaldi a subentrare al Marrella Vincenzo c1.55 al comando della famiglia, tanto da far sorgere il problema dei rapporti col fratello detenuto (Marrella Damiano), non appena fosse ritornato libero (vedi pag. 40 della sentenza impugnata), vicenda questa che costituisce il perno della chiave di lettura seguita dai giudici di merito, essendo lo stato di detenzione del predetto capo storico della famiglia Marrella all'origine delle dinamiche conflittuali insorte in seno alla citata famiglia mafiosa per la designazione del suo successore.
Sulla base di tale lettura unitaria, non più sindacabile in questa sede in mancanza di obiettivi travisamenti, la Corte di appello ha coerentemente rigettato anche la richiesta di perizia fonica. Sul punto va osservato che, contrariamente a quando dedotto dai ricorrenti, la Corte di appello palermitana non ha ritenuto accertata l'identificazione di Pietro Campo sulla base del riconoscimento della voce operato dagli agenti di Polizia Giudiziaria che si occupavano dell'ascolto delle conversazioni intercettate, ma ha ritenuto decisivo al riguardo il contenuto dell'anzidetta conversazione per i riferimenti, ritenuti non altrimenti sensati, all'intervento del predetto capomafia, descritto come necessario per risolvere la contesa interna alla famiglia mafiosa dei Marrella, per la designazione del reggente, dopo che Marrella Vincenzo cl. 55 non aveva dimostrato di essere all'altezza.
L'incontro con Pietro Campo è stato, inoltre, suffragato dalle ulteriori emergenze che hanno consentito di ricostruire il percorso dell'autovettura su cui viaggiavano Grimaldi e Marrella Stefano fino all'ovile del predetto capomafia e subito dopo presso il sementificio "Conagri", pure frequentato dal predetto capomafia, ove si è svolto l'incontro con Grimaldi, oggetto dei successivi commenti intercettati all'interno della medesima autovettura durante il viaggio di ritorno. Il riferimento al riconoscimento della voce di Pietro Campo, quindi, non è stato ritenuto un elemento decisivo ai fini della interpretazione del contenuto delle intercettazioni e dell'attribuzione alle stesse di uno specifico valore probatorio.
Peraltro, va considerato che anche ove tale riconoscimento vocale fosse risultato erroneo, l'eventuale presenza di altro soggetto di nome "Pietro" nello stesso luogo, la cui voce fosse stata in ipotesi confusa con quella di Pietro Campo non avrebbe assunto alcuna rilevanza decisiva, trattandosi di un elemento neutro rispetto all'accertamento della presenza del citato capomafia, una volta che questo dato processuale è stato ritenuto dimostrato esclusivamente da altri elementi di prova, logicamente interconnessi. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in applicazione del principio secondo cui in tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e quindi della impossibilità di decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
3. Ugualmente inammissibili sono le censure che investono la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Sul punto, deve evidenziarsi che le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute rilevanti per riconoscere l'esistenza della famiglia mafiosa dei Marrella, operativa nel comune agrigentino di Montallegro, come articolazione territoriale della associazione mafiosa di "Cosa Nostra", a prescindere dall'assenza di specifici riferimenti ai nomi dei suoi componenti, poiché l'assenza di chiamate in correità individualizzanti è stata colmata in modo non illogico proprio dalla ricostruzione della vicenda della contesa tra Vincenzo Marrella cl. 55 e Stefano Marrella per la titolarità del ruolo di capo.
Pertanto, anche in questo caso, le censure dei ricorrenti non denunciano oggettivi travisamenti delle dichiarazioni dei collaboratori, ma ne contestano la valutazione operata nel giudizio di merito sulla base di rilievi che non evidenziano affatto gli asseriti vizi di illogicità della motivazione. Del tutto coerente con la ricostruzione del contesto criminale in cui le vicende si collocano, è, infatti, la rilevanza probatoria riconosciuta alla affermata esistenza della famiglia mafiosa dei Marrella, come nucleo inserito storicamente e da tempo immemorabile nell'organigramma della associazione mafiosa di "Cosa Nostra", insieme al dato fondamentale dello stato di detenzione del suo rappresentante più autorevole (Damiano Marrella, condannato per art. 416-bis cod. pen. nel processo denominato "Minoa"), che rappresenta l'antefatto posto all'origine dello scontro insorto all'interno di detto nucleo mafioso tra Vincenzo Marrella cl. 55, fratello del predetto Damiano e subentrato al suo posto, e Stefano Marrella, cugino dei due sunnominati fratelli, che ambiva a sostituirlo, con l'appoggio di Antonino Grimaldi. r Le doglianze che investono l'interpretazione delle conversazioni del mese di ottobre 2012, proposte nei motivi di ricorso di Stefano Marrella e Antonino Grimaldi, sono speculari a quelle che investono l'interpretazione delle altre conversazioni che riguardano più da vicino Francesco Tortorici, Vincenzo Marrella c1.55, Vincenzo Marrella cl. 74 e Antonino Grimaldi nel mese di luglio del 2013 - oggetto delle censure articolate dai predetti imputati nei rispettivi ricorsi - che si riferiscono alla fase in cui si è registrata la reazione di Vincenzo Marrella cl. 55 con il supporto dei capinnafia di Cianciana (Diego Grassadonia e Ciro Tornatore) per la difesa della posizione di vertice al comando della propria famiglia mafiosa, culminata nell'incontro del 25 luglio 2013 a Monte Sara tra Pietro Campo, Antonino Grimaldi, Salvatore Putrino, con la decisione finale di dare sostegno a Vincenzo Marrella cl.
55. Si tratta nel loro complesso di censure inammissibili in sede di legittimità, perché propugnano soltanto una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, già affrontate dal Giudice dell'appello e respinte con argomentazioni coerenti alla ritenuta cripticità delle conversazioni, per l'utilizzo di riferimenti mistificanti a situazioni e circostanze di fatto afferenti apparentemente al lavoro in agricoltura e nella pastorizia svolto dai predetti imputati, ma risultate in realtà contradette dalle attività di osservazione e controllo della Polizia Giudiziaria, che hanno di fatto smentito la veridicità dei riferimenti a consegne di animali (pecore o cani), mai verificatesi in coincidenza degli appuntamenti monitorati nel corso delle indagini.
4. Quanto finora considerato costituisce la comune premessa che consente di esaminare più rapidamente anche le altre censure dedotte dai ricorrenti Vincenzo Marrella cl. 74, Vincenzo Marrella cl. 55, Antonino Grimaldi, Francesco Tortorici, rispetto a valutazioni che hanno riguardato le singole posizioni di ognuno di essi, non essendo questa la sede per rinnovare la valutazione del compendio probatorio, e non risultando necessarie ulteriori considerazioni in merito ai primi due motivi del ricorso di Marrella Stefano, della cui inammissibilità è stata già data sufficiente spiegazione.
In merito alle rilevate carenze o omissioni nella sentenza qui impugnata va, infatti, ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione che rinvia a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Inoltre, è stato anche più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107). 4.1. Marrella Vincenzo cl.
74. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè la Corte di appello contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non ha affatto confuso l'adesione "ideologica", espressa in termini di mera vicinanza, con la necessità di un contributo operativo concreto e protratto nel tempo, necessario presupposto per la partecipazione all'associazione mafiosa. Il fatto che la partecipazione di Vincenzo Marrella cl.74 sia stata desunta dal suo diretto coinvolgimento nella contesa tra i due cugini Stefano Marrella e Vincenzo Marrella c1.55 non contraddice affatto la necessità della prova di un contributo operativo al sodalizio mafioso, ai fini della integrazione della fattispecie penale prevista dall'art. 416-bis cod. pen.
Nella sentenza impugnata è stata opportunamente evidenziata non solo l'importanza che questa contesa aveva per l'operatività dell'associazione di riferimento, ma anche la intraneità al sodalizio che emergeva dal tentativo di Vincenzo Marrella cl. 74 di mantenere una posizione di vantaggio per sé all'interno del sodalizio, schierandosi ora per l'uno e ora per l'altro dei due contendenti, interloquendo spesso sull'argomento con altro associato di grande carisma, come Antonino Grimaldi, dimostrando una ambiguità ovviamente interessata a salvaguardare la conservazione della propria posizione di rilievo in seno all'associazione, quale che fosse l'esito finale della contesa.
V'è solo da aggiungere che neppure colgono nel segno le doglianze relative alla valutazione delle dichiarazioni rese dal predetto ricorrente in separato procedimento, essendone stata correttamente esclusa l'utilizzabilità "contra alios", per la scelta del predetto imputato di avvalersi nel presente procedimento della facoltà di non sottoporsi ad esame, mentre con riferimento al loro legittimo utilizzo "contra se", non oggetto di contestazioni, le critiche della difesa sono del tutto avulse dalla rilevanza che è stata attribuita ad esse, unicamente come riscontro dell'esistenza della famiglia mafiosa dei Marella già operativa nel contesto agrigentino di Cosa Nostra da moltissimo tempo e fino al 2009 sotto il comando di Marrella Damiano, già affermata ed adeguatamente ritenuta comprovata dalle dichiarazioni dei collaboratori Di Gati e Quaranta. 4.2.
Marrella Vincenzo cl.
55. Le censure del ricorrente investono essenzialmente l'interpretazione delle conversazioni intercettate senza evidenziare effettivi travisamenti, ma solo sollecitando la preferenza per una interpretazione alternativa non consentita in sede di legittimità. La ricostruzione delle diverse fasi della vicenda che hanno visto l'intervento diretto del predetto imputato a difesa del proprio ruolo di comando in seno alla famiglia mafiosa dei Marrella non presta il fianco alle censure di illogicità o contraddittorietà mosse dal ricorrente. Con riguardo alla conversazione n. 6402 del 19 luglio 2013 in cui si fa riferimento alla visita per la domenica successiva "al vecchio", individuato poi nel capomafia di Cianciana (Tornatore Ciro), la pretesa contraddittorietà dedotta dal ricorrente per la presenza di Marrella Stefano appare del tutto fuorviante, essendo palese l'errore materiale dell'indicazione del nome di Stefano Marrella in luogo di quello di Vincenzo Marrella c1.55, in cui è incorsa la Corte di appello (v. pag. 41 della sentenza impugnata).
Dalla lettura del testo della conversazione captata all'interno del bar Errera, riportato integralmente nella sentenza di primo grado (vedi pp. 209-249), si evince chiaramente che la persona che preannuncia a Vincenzo Marrella cl. 74 la visita al predetto anziano capomafia, è stata da sempre identificata in Vincenzo Marrella cl. 55 e mai in Stefano Marrella, la cui partecipazione al predetto dialogo non solo è logicamente inconcepibile ma prima di tutto è priva di aggancio con le indicazioni dei nominativi dei soggetti intercettati, essendo stato il terzo soggetto, intercettato nel medesimo contesto, identificato in Francesco Tortorici, né risultando essere mai stata messa in discussione l'identificazione dei loquenti secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Giudiziaria.
Tutti gli altri dedotti travisamenti, riferiti alla rilevanza dei contenuti delle intercettazioni riguardanti Vincenzo Marrella cl. 55, Vincenzo Marrella cl. 74, Francesco Tortorici, Grimaldi Antonino, sono smentiti dalla perfetta coincidenza dei brani delle conversazioni intercettate al testo delle trascrizioni utilizzate in giudizio e che sono stati posti a fondamento della ricostruita visita a Cianciana dei capimafia locali (Tornatore Ciro e Grassadonia Diego) da parte di Vincenzo Marrella cl. 55 e di Francesco Tortorici, per la coerenza logica della lettura coordinata nello loro sviluppo temporale con cui è stato ricostruito il significato dei dialoghi intercettati.Nella sentenza di appello sono richiamate alcune delle conversazioni più significative che rendono ragione della correttezza del significato attribuito ai riferimenti all'interesse anche degli altri capinnafia operativi nella provincia di Agrigento intervenuti per risolvere la contesa interna ad una delle famiglie inserite nel contesto di Cosa Nostra, per la naturale preoccupazione delle conseguenze nefaste che un possibile scontro avrebbe potuto arrecare agli interessi del sodalizio anche per le altre famiglie mafiose (vedi prog. 3121 relativa alla conversazione del 1 settembre 2013 tra Francesco Tortorici e Schembri Pasquale a commento dell'esito conclusivo del contrasto tra i due cugini).
Ne consegue la manifesta infondatezza circa l'omessa motivazione sulla questione dedotta in merito alla pretesa inosservanza delle regole dell'associazione di "Cosa Nostra" in tema di risoluzione di conflitti interni alle singole famiglie mafiose, trattandosi di un argomento di prova non incompatibile con gli altri elementi di prova valorizzati nella sentenza impugnata che neppure contraddicono tale assunto difensivo, essendo del tutto fisiologico in una contesa di potere la ricerca di alleanze, prima che la questione possa poi sfociare in interventi formali imposti dalla gerarchia mafiosa. 4.3.
Grimaldi Antonino. Oltre a quanto già osservato sulla coerenza della motivazione della sentenza impugnata sul ruolo di grande rilievo svolto da Grimaldi a favore di Marrella Stefano, nel suo tentativo di scalzare il cugino Vincenzo c1.55, quale prova dell'intraneità del predetto ricorrente all'associazione mafiosa, si deve rilevare come le censure del ricorrente siano tutte volte a rivalutare gli elementi di prova a suo carico, senza delineare alcun vizio di illogicità della motivazione. In particolare, la questione posta già nei motivi di appello della dedotta illogicità della ritenuta funzione di portavoce svolta dal ricorrente durante l'incontro con Pietro Campo per conto di Marrella Stefano, senza che questi vi partecipasse sebbene diretto interessato, trova una logica spiegazione proprio nel ruolo carismatico e di prestigio rivestito dal Grimaldi in seno all'associazione mafiosa, e nelle ravvisate ragioni di opportunità che sconsigliavano che la designazione della persona, che doveva assumere il ruolo di capo della famiglia Marrella, dopo l'arresto e la condanna di Marrella Damiano, fosse decisa attraverso una interlocuzione con il caponnafia di un'altra famiglia della provincia di Agrigento da parte del diretto interessato a scalzare il reggente in carica, ovvero il cugino Vincenzo Marella cl.
55. Estremamente significativi sono poi i richiami alle conversazioni intercorse tra Vincenzo Marrella cl. 74 e Grimaldi Antonino, in cui, il primo, palesando una equidistanza dai due cugini in contrasto tra loro per la leadership in seno alla famiglia mafiosa, mostrava tutto il suo rispetto verso il carisma mafioso riconosciuto da tutti al Grimaldi, a giustificazione del suo intervento nella vicenda su sollecitazione di Marrella Stefano e non per una sua autonoma iniziativa, da cui traspare anche il riferimento alla stessa possibilità di intravedere un diretto interesse di Grimaldi a subentrare al Marrella Vincenzo c1.55 al comando della famiglia, tanto da far sorgere il problema dei rapporti col fratello detenuto (Marrella Damiano), non appena fosse ritornato libero (vedi pag. 40 della sentenza impugnata).
Si tratta, quindi, di una motivazione che nel suo complesso non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 4.4. Francesco Tortorici. Le censure articolate nel ricorso del predetto imputato si distinguono da quelle degli altri ricorrenti perché non mettono in discussione la ricostruzione della contesa tra i cugini Marrella Vincenzo cl. 55 e Marrella Stefano, ma la stessa operatività della famiglia mafiosa di Montallegro dopo il 2009, in assenza di riferimenti ad attività operative criminali svolte da detta compagine mafiosa dopo l'arresto di Damiano Marrella.
Ma ritiene il Collegio che anche sullo specifico punto le valutazioni operate dalla Corte di appello non presentino i denunciati vizi di illogicità manifesta o di contraddittorietà della motivazione. In modo coerente alle risultanze processuali, la Corte di appello palermitana ha ritenuto non solo che l'esistenza della famiglia mafiosa dei Marrella è stata accertata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalla intervenuta condanna del capo famiglia Marrella Damiano, ma che anche la sua operatività ininterrotta discenda dal suo incontestato inserimento in pianta stabile nell'organigramma della associazione mafiosa di "Cosa Nostra".
Su tali basi storiche è, quindi, corretto il riferimento all'orientamento di legittimità secondo cui una volta individuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una diversa occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416).Ciò vale ancor più per le associazioni mafiose cd. storiche, come quella denominata "Cosa Nostra", non essendo evidentemente sufficiente l'arresto di uno dei suoi affiliati, anche se investito da funzioni di comando, per desumere lo scioglimento di una sua articolazione territoriale, soprattutto quando come nel caso di specie, vi siano elementi di prova che dimostrino la sua sostituzione da parte di altri affiliati della medesima cosca mafiosa.
Quanto agli altri motivi dedotti dal predetto ricorrente, si deve osservare che la minimizzazione del ruolo svolto come assistente fidato di Vincenzo Marrella cl. 55 si traduce nell'inammissibile sollecitazione di una rivalutazione del merito, non essendo illogiche le valutazioni contrarie operate dalla Corte di appello palermitana che ha rimarcato l'importanza per l'associazione del ripristino di una figura di vertice e la fedeltà del Tortorici al Vincenzo Marrella cl. 55, senza dubbio indice della sua intraneità al sodalizio, dimostrata anche dal compiacimento manifestato per l'esito della contesa, per il riferimento alla necessità che la frangia uscita perdente si ricompattasse in posizione necessariamente subalterna (come "soldati"), oltre al commento già sopra ricordato per lo scongiurato pericolo di scontri più eclatanti in seno al sodalizio con ripercussioni negative per tutti (prog. 3121 del 1 settembre 2013 tra Francesco Tortorici e Schembri Pasquale).
Ne discende anche l'inammissibilità delle ulteriori questioni in punto di qualificazione della sua condotta a titolo di concorso esterno o di favoreggiamento, che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata nel giudizio di merito e che, per questa ragione, non meritano ulteriori considerazioni.
5. Passando ad esaminare il terzo motivo del ricorso di Stefano Marrella, comune anche agli altri ricorrenti Antonino Grimaldi, Francesco Tortorici e Vincenzo Marrella c1.55, con riguardo alla questione della determinazione della pena in applicazione della novella legislativa introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore dal 15 giugno 2015, che ha aumentato la pena edittale minima da nove a dodici anni per la partecipazione ad una associazione mafiosa armata, si deve osservare quanto segue. Secondo la prospettazione della difesa la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa ascritta ai predetti imputati sarebbe proseguita anche nel periodo successivo all'entrata in vigore della predetta riforma di legge, avendo desunto tale prosecuzione sulla base di mere presunzioni contraddette dagli elementi addotti dalla difesa comprovanti come nessuna ulteriore attività di indagine sia stata posta in essere dopo la richiesta di applicazione della misura cautelare del 29 dicembre 2014, con la conseguenza che sarebbe stato violato il principio di diritto che pone a carico dell'accusa l'onere di fornire la prova della prosecuzione della permanenza del reato.
In definitiva, la difesa denuncia sotto il profilo della violazione di legge l'inosservanza dell'articolo 2 cod. pen. nell'individuazione della legge da applicare all'imputato "ratione tennporis" da ricollegarsi alla individuazione della cessazione della permanenza del reato associativo. La questione è infondata. Al riguardo occorre, innanzitutto, ribadire l'orientamento di legittimità in tema di associazione di tipo mafioso secondo cui, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che non conseguono automaticamente al sopravvenuto stato detentivo (Sez. 2 n. 2709 del 13/07/2018 - dep. 21/01/2019 - Suarino, Rv. 274893).
Quindi, in applicazione di detto principio, ai fini della delimitazione temporale della permanenza del reato associativo non è sufficiente l'allegazione del mancato compimento di nuove indagini dopo una certa data per ritenere che la permanenza del reato sia cessata in coincidenza con l'ultimo atto di indagine, ma è onere della difesa allegare circostanze di fatto che consentano di ritenere intervenuto lo scioglimento della associazione o il recesso o l'esclusione dell'imputato dal sodalizio, che neppure può desumersi dal sopravvenuto stato detentivo.
Va d'altra parte considerato che il rigore di tale principio impone dei temperamenti quando tra gli atti di indagine posti a fondamento della contestata partecipazione al sodalizio e la data della richiesta di rinvio a giudizio intercorra un apprezzabile e lungo intervallo di tempo, senza ulteriori accertamenti probatori, che renda dubbia l'effettiva prosecuzione della permanenza del reato. Infatti, si tratta di una valutazione che non può prescindere dalle caratteristiche del sodalizio mafioso considerato in concreto, non potendosi procedere ad ingiustificati automatismi probatori, che facciano coincidere la prosecuzione della permanenza del vincolo associativo con la durata del processo di primo grado, senza che rilevi anche la verifica in concreto della situazione di fatto, secondo tutte le circostanze del caso concreto che possono e devono essere apprezzate ai fini dell'accertamento della durata nel tempo del vincolo associativo.È stato condivisibilmente osservato, in linea generale, che nel caso di contestazione "aperta" relativa ad un reato permanente, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino alla suddetta data: infatti spetta pur sempre all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 26708001).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la valutazione operata dalla Corte di appello sia sostanzialmente corretta, avendo ritenuto di desumere la prosecuzione della permanenza del vincolo associativo non da astratte presunzioni ma facendo proprio riferimento alle caratteristiche del sodalizio mafioso, per come emerse dalla stessa vicenda della contesa tra i due cugini Marrella per l'assunzione della posizione di capofamiglia, considerata indicativa della sua piena operatività nel contesto mafioso della provincia agrigentina. Sul punto è, però, necessaria una integrazione della motivazione della sentenza impugnata che non ha ben esplicitato le ragioni per le quali è stata ritenuta accertata la prosecuzione dell'operatività del predetto sodalizio anche in epoca successiva al 15 giugno 2015, ovvero oltre la data di entrata in vigore della riforma legislativa che ha aggravato le pene per il reato di associazione mafiosa.
Ed invero non è dalla disputa per il comando della famiglia conclusasi nel luglio del 2013 che si può desumere la prova della ragionevole certezza della prosecuzione del vincolo associativo, quanto piuttosto dalla verificata appartenenza di detta famiglia mafiosa alla più ampia e strutturata organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", di cui hanno riferito i collaboratori di giustizia. In particolare, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia è emerso che "la famiglia Marrella di Montallegro" faceva parte da tempi remoti ed in modo continuativo di detta associazione mafiosa, quindi con caratteristiche di solidità e stabilità che affondano le radici in un passato che ne definisce il carattere di cd. mafia storica, rispetto al quale la ragionevole certezza della prosecuzione del vincolo associativo non si fonda su una presunzione astratta ma discende dalle caratteristiche strutturali di detto sodalizio, la cui durata si è svolta nel corso di decenni di storia criminale, con la conseguente necessità dell'acquisizione di elementi di prova contrari che giustifichino la intervenuta cessazione della sua esistenza e del vincolo di affiliazione con i suoi associati (vedi, Sez. 1 n. 46103 del 7.10.2014, Caglioti, Rv. 261272;
Sez. 2 n. 8461 del 24.1.2017, De Notaris, Rv. 269121, che nel caso di c.d. mafie storiche hanno affermato il principio secondo cui il sopravvenuto stato di detenzione non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso). I ricorrenti, sul punto, non hanno dedotto argomenti concreti sulla cui base poter ritenere che successivamente alla disputa di Montallegro, l'associazione mafiosa facente capo a detto nucleo si sia sciolta o che siano intervenuti fatti nuovi tali da far ritenere la sopravvenuta esclusione o il recesso di taluni di essi dal sodalizio.
Da ciò discende la correttezza dell'applicazione "ratione temporis", della sanzione stabilita dalla legge 27.5.2015 n. 69, vigente al momento del rinvio a giudizio nel novembre 2016, rilevante in ragione della contestazione "fino alla data odierna" (Sez. 1, n. 44704 del 5/05/2015, lana, Rv. 265253), con il conseguente rigetto sul punto dei ricorsi di Grimaldi, Marrella Stefano, Marrella Vincenzo cl.55 e Tortorici Francesco.
6. I motivi dei ricorsi di Grimaldi, Tortorici, Vincenzo Marrella c1.74 e cl. 55, riferiti al carattere armato dell'associazione desunto da mere congetture, ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere manifestamente infondati sono anche afflitti da genericità di esposizione, perché non si confrontano con la riconosciuta appartenenza della famiglia mafiosa dei "Marrella" alla organizzazione mafiosa di "Cosa Nostra", atteso che la stabile dotazione di armi da parte della suddetta organizzazione mafiosa può ritenersi, sulla base dell'esperienza storica e giudiziaria, fatto notorio non ignorabile dai singoli partecipi (Sez. 5, n.13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896;
Sez. 6, n. 11194 del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252177; Sez. 5, n. 21294 del 1 aprile 2014, Alaimo, Rv. 260227). Giova, inoltre, ricordare il consolidato orientamento secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino, ed è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831).
Con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si deve ricordare che il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., fermo restando che non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Come è stato precisato, la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694). Nel caso di specie la valutazione operata nella sentenza impugnata dà conto di avere adeguatamente soppesato anche gli elementi addotti dalla difesa per escluderne la rilevanza rispetto alla maggiore pregnanza dei riferimenti alla gravità dei fatti ed alla capacità a delinquere (vedi pag. 87-90), che hanno assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa con riferimento a tutte le posizioni esaminate in sentenza.
7. I motivi di ricorso di Grimaldi Antonino relativi al capo M) sono ugualmente inammissibili per genericità poiché nella sentenza di appello (v. pag. 77-78) si richiamano le intercettazioni che dimostrano in modo inequivocabile la disponibilità da parte del predetto imputato delle armi da fuoco rinvenute nell'ovile di Campisi Vito. Le censure del ricorrente, con cui viene offerta una diversa chiave di lettura delle conversazioni intercettate, sono inammissibili non evidenziando alcun profilo di illogicità della motivazione né alcun travisamento della prova.
Si deve ricordare che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si affiderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Ugualmente generiche sono le censure relative alla determinazione della pena per il capo M), per le valutazioni espresse sulla gravità del fatto, tenuto conto del pacifico principio giurisprudenziale secondo cui per giustificare l'esercizio dei poteri discrezionali in tema di trattamento sanzionatorio è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. Peraltro si deve rilevare l'errore, non emendabile in questa sede, favorevole all'imputato, in cui è incorso il giudice dell'appello nel ritenere che la pena irrogata per il capo M) fosse stata determinata dal giudice di primo grado in applicazione della continuazione, trattandosi invece di pena autonoma, con conseguente ingiustificata eliminazione della pena pecuniaria e determinazione della pena in misura inferiore al minimo edittale.
8. I ricorsi di Carmelo Bruno e Roberto Carobene possono essere esaminati congiuntamente, essendo, pur nella parziale diversità dei motivi e per ragioni non del tutto coincidenti, entrambi inammissibili. È opportuno ricordare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558).
Il primo motivo del ricorso di Carmelo Bruno in punto di accertamento della sua responsabilità a titolo di concorso è assolutamente generico, come generico era anche il motivo di appello, perché si limita a negare in modo assertivo la partecipazione del predetto imputato al furto senza neppure spiegarne le ragioni. Le censure articolate sul medesimo punto nel ricorso di Roberto Carobene, sebbene più articolate e meno generiche nell'esposizione delle ragioni che le sorreggono, sono ugualmente inammissibili perché contestano astrattamente, da un lato, la riferibilità del contenuto delle intercettazioni all'esecuzione del furto del bobcat, perché incerta, e dall'altro lato, mettono in discussione, ma sempre in modo astratto ed assertivo, l'identificazione del ricorrente nel soggetto catanese indicato con il nome di "Roberto".
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella motivazione della sentenza impugnata viene fornita una compiuta descrizione dei passaggi logici che hanno consentito di riferire a Roberto Carobene il furto del bobcat avvenuto nella notte tra il 6 ed il 7 luglio 2014 all'interno del cimitero di Santa Margherita Belice. In particolare, sono state richiamate analiticamente le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra Carobene e La Sala, individuato come il mandante del furto, nei giorni antecedenti alla sua consumazione, utili anche ad individuare il complice, indicato con il nome di "Carmelo", poi identificato in Bruno Carmelo, grazie all'accertato utilizzo da parte del predetto imputato del telefono cellulare sul quale La Sala lo aveva poi richiamato per organizzare insieme con Carobene Roberto il trasporto della refurtiva con un mezzo adatto.
In altri termini, nel ricorso di Bruno vi è solo una generica contestazione del contenuto del tenore delle conversazioni tra presenti e telefoniche intercettate volte a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto alla interpretazione seguita dalla Corte territoriale nell'ambito di un ordito motivazionale logicamente completo ed esauriente (v. pagg.75-76 della sentenza impugnata). Quanto, ai motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sul punto relativo alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 dl. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 luglio 1991 (ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.), deve rilevarsi l'estrema genericità del motivo articolato nel ricorso di Bruno Carmelo, che in modo assertivo ha escluso la riferibilità del furto ad interessi mafiosi, affermando che il furto sarebbe avvenuto senza una previa autorizzazione dell'associazione mafiosa tanto da determinare il risentimento del capomafia Campo Pietro.
In tal modo è stata operata una radicale rivisitazione della ricostruzione del fatto operata concordemente nei due gradi del giudizio di merito. Sul punto, senza dover qui riesaminare analiticamente gli elementi indicati a supporto della ricostruzione del fatto, è sufficiente rilevare come nella motivazione della sentenza di appello sono stati compiutamente richiamati tutti i plurimi elementi di prova tratti dalle intercettazioni che hanno portato a ritenere che il furto fosse stato commissionato per un preciso interesse dell'associazione mafiosa facente capo a Pietro Campo, e che La Sala, quale affiliato della medesima associazione, ne aveva proprio per questa ragione sollecitato l'intervento per reagire alla ingerenza di altro gruppo criminale che si era opposto al furto imponendo agli esecutori di abbandonare la refurtiva.
Nel ricorso di Carobene Roberto, senza mettere in discussione il presupposto oggettivo dell'agevolazione mafiosa, si contesta in modo sempre solo assertivo la carenza di motivazione dell'elemento psicologico richiesto per l'estensione soggettiva dell'aggravante al predetto imputato, sul rilievo che non ne sarebbe stata accertata la consapevolezza. Sotto tale specifico profilo nella motivazione della sentenza impugnata sono state coerentemente illustrate le ragioni per le quali entrambi i ricorrenti erano da ritenersi senza alcun dubbio a conoscenza che il furto fosse stato commissionato per soddisfare gli interessi dell'associazione mafiosa, di cui avevano ottenuto il "placet" iniziale e sulla base del quale avevano poi reclamato la risoluzione del conflitto territoriale insorto dopo la sua consumazione, indice inequivocabile della conoscenza che il furto rispondeva anche ad un interesse dell'associazione mafiosa.
Va ricordato a tale proposito che secondo l'orientamento che ha trovato ora conferma anche nella sentenza delle Sezioni Unite, Chioccini, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, ma si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. È stato infatti affermato che « [...] occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte.
In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti ». Pertanto, nessuna illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione si può ravvisare rispetto alla riconosciuta sussistenza degli elementi rivelatori della piena consapevolezza da parte di entrambi i ricorrenti, ed in special modo da parte del Carobene Roberto, della connessione esistente tra il mandante del furto, identificato in La Sala, e l'associazione mafiosa di riferimento, nella quale in predetto concorrente del reato è risultato pacificamente inserito.
Detti indici di conoscenza, evidenziati nella diretta interlocuzione tra Carobene e La Sala, oltre che nell'intervento di altro affiliato mafioso che aveva preventivamente autorizzato il furto (D'Aloiso) e nella successiva mediazione del capomafia (Pietro Campo) necessaria a superare il conflitto di competenza con altro gruppo criminale, non sono contraddetti dalla circostanza che il Carobene possa avere poi perseguito anche un proprio personale interesse diverso da quello perseguito dal mandante mafioso, essendo sufficiente la dimostrazione della consapevolezza di tale coincidenza di interessi e finalità mafiose sebbene non perseguite dal concorrente per giustificare l'applicazione della aggravante in esame.9.
L'ultimo motivo del ricorso di Roberto Carobene è manifestamente infondato oltre che reiterativo di una questione di fatto già adeguatamente affrontata dal Giudice dell'appello. In particolare la Corte di appello palermitana ha evidenziato che il furto del bobcat è avvenuto all'interno di un cimitero accessibile a tutti, privo di protezioni o di recinzioni che ne precludevano il libero accesso. Pertanto, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è stata adeguatamente motivata, considerato che anche nel caso di furto di oggetti custoditi in cantieri edili muniti di una leggera cintura di protezione detta aggravante è stata già riconosciuta (vedi, Sez. 2, n. 9463 del 30/03/1982, Cattaneo, Rv. 155656, in linea con la consolidata più recente giurisprudenza secondo cui in tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (da ultimo vedi, Sez. 2 n.29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv. 279774).
10. Ritiene la Corte che il ricorso di Abate Antonino vada dichiarato inammissibile. Il primo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perché formulati in maniera aspecifica, senza confrontarsi con la articolata motivazione della sentenza gravata con la quale la Corte palermitana ha rappresentato in maniera dettagliata gli elementi acquisiti a carico del prevenuto dall'inequivoca valenza. Al riguardo, è sufficiente, per un verso, richiamare le valutazioni espresse con riguardo alla rilevanza decisiva della partecipazione dell'imputato all'incontro riservato del 22 maggio 2012 tra Pietro Campo e Leo Sutera, in considerazione del ruolo di vertice in seno a "Cosa Nostra" agrigentina rivestito dal predetto Sutera e dell'incontestato ruolo di capo della famiglia mafiosa di Santa Margherita Belice di Pietro Campo, per dare contezza della assoluta genericità della opposta affermazione difensiva secondo cui la funzione di autista del capomafia svolta dall'imputato sarebbe stata un'attività "fungibile", che poteva essere compiuta da chiunque (vedi pag. 48 del ricorso).
La Corte di appello muovendo, invece, dalla esclusività di tale condotta, logicamente incompatibile con la estraneità al sodalizio, e valorizzando in modo tutt'altro che illogico il carattere riservato dell'incontro tra due capimafia, ha poi esaminato coerentemente gli altri elementi di prova posti a fondamento della partecipazione dell'imputato al sodalizio per la funzione di accompagnatore, autista e di uomo di fiducia di Pietro Campo.In particolare, è senza dubbio corretta la premessa con la quale è stata evidenziato l'errore prospettico della tesi difensiva, conseguenza di una indebita parcellizzazione del compendio probatorio, esaminato senza la valutazione del contesto di insieme in cui i singoli elementi di prova andavano invece inseriti ed apprezzati.
Sulla base di tale diversa prospettiva la Corte ha proceduto ad un'analisi congiunta di tutti gli elementi costituiti dalle reiterate volte in cui Abate si è occupato di fare da autista al Campo per accompagnarlo ad incontri ritenuti coerentemente riservati e afferenti al ruolo di capomafia del Campo, in considerazione delle modalità straordinariamente accorte con cui sono avvenuti tali spostamenti, con l'osservanza di rigidi protocolli di sicurezza. Altrettanto coerenti sono le valutazioni riferite ai rapporti intrattenuti da Abate con altri esponenti di "Cosa Nostra" (Capizzi Mauro, Domenico Maniscalco, Grimaldi Antonino), come anche quelle della vicenda relativa alla sventata consegna di alcune munizioni destinate al Campo e di cui avrebbe dovuto occuparsi l'imputato.
In assenza di obiettivi travisamenti, le censure sulla valutazione delle conversazioni intercettate con cui la difesa ha inteso contraddire la linea interpretativa seguita concordemente nei due gradi di merito non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti in sede di legittimità, perché rivolte soltanto a sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria.
Anche le ulteriori doglianze, riferite alla valenza probatoria della vicenda relativa alla partecipazione di uno stretto congiunto (il cognato Giuseppe Viola) ad una manifestazione per la legalità, sono sostanzialmente ripetitive di quanto già pedissequamente esposto nei motivi avanzati con l'atto di appello, lamentandone l'omessa valutazione da parte del giudice di secondo grado, ma senza in realtà confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento delle proprie valutazioni. Ne discende anche la manifesta infondatezza del terzo motivo con cui si denuncia l'omessa considerazione di una memoria difensiva, essenzialmente reiterativa degli stessi argomenti esaminati compiutamente dalla Corte di appello.
Si deve ricordare che l'omessa considerazione di una memoria difensiva non assume di per sé rilievo, se tale mancata considerazione non abbia influito sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, RV. 252713).In generale, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte palermitana analiticamente spiegato quali sono gli elementi di prova in base ai quali poter affermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (v. pp. 67 e segg., della sentenza impugnata).
11. Il secondo e il quarto motivo del ricorso sono manifestamente infondati. La questione posta con il secondo motivo è manifestamente infondata poiché la diversa qualificazione giuridica a titolo di favoreggiamento personale delle condotte ascritte all'imputato si fonda sulla prospettazione difensiva di una diversa ricostruzione dei fatti della quale, al contrario, i Giudici di merito - lo si ribadisce - hanno fornito una corretta interpretazione con riferimento al caso di specie, facendone derivare le dovute conseguenze anche in punto di qualificazione giuridica.
In particolare sono state escluse sia la episodicità del contributo offerto dall'imputato agli scopi del sodalizio mafioso, sia la riferibilità dell'apporto alla sola utilità del caponnafia, e sia la finalità di eludere o sviare le indagini in corso. Sulla base di tali presupposti in fatto la diversa qualificazione giuridica prospettata dalla difesa, a titolo di mero favoreggiamento, non è evidentemente sostenibile per le ragioni già compiutamente esposte nella sentenza impugnata, che ha risposto sul punto oggetto di uno specifico identico motivo di appello.
12. Del tutto prive di pregio appaiono, infine, le doglianze articolate nel quarto motivo di ricorso concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche, essendo la decisione impugnata espressamente motivata dai giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravità dei fatti accertati, per il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui per giustificare l'esercizio dei poteri discrezionali in tema di trattamento sanzionatorio è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
13. Dalla decla