Sentenza — n. 34836/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Enrico Tagliazucchi alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di concussione (art. 317 cod. pen.), commesso in Serramazzoni dall'ottobre 2010 al 27 giugno 2012, giorno in cui l'imputato veniva tratto in arresto in flagranza di reato perché trovato in possesso della somma di cinquecento euro consegnatagli poco prima da Sergio Venturelli, in adempimento della promessa, convenuta nell'anno 2010, di corrispondergli la somma di quindicimila euro. La sentenza ha confermato anche le statuizioni in favore delle parti civili, Comune di Serramazzoni e Sergio Venturelli, alle quali era stata riconosciuta una provvisionale, rispettivamente, di euro ventimila ed euro diecimila oltre la confisca della somma di euro 10.500,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 318 cod. pen, art. 317 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 507 cod. proc. pen, art. 335 cod. proc. pen, art. 453 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha disatteso le censure dell'imputato concludendo per la tardività delle eccezioni, sono ineccepibili e affatto "apparenti". Premesso che inconferente rispetto al tema è il riferimento del ricorrente ad una risalente sentenza (Sez. 3, n. 27072 del 20/05/2008, Conti, Rv. 240265) relativa ad un caso del tutto diverso (cioè alle notifiche, a mezzo raccomandata, eseguite prima della sentenza della Corte costituzionale 23 settembre 1998 n. 346, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890), rileva il Collegio che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur se non espressamente revocata (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tagliazucchi Enrico, nato a Modena il 17/1/1956 avverso la sentenza del 12/2/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, Comune di Serramazzoni, avvocato Pina Di Credico, che si è riportata alle memorie in atti e ha insistito per la riqualificazione giuridica del fatto in quello di cui all'art. 318 cod. pen. e, in subordine, per la conferma della sentenza impugnata; udito per il ricorrente il difensore, avvocato Roberto Ghini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.n
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Enrico Tagliazucchi alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di concussione (art. 317 cod. pen.), commesso in Serramazzoni dall'ottobre 2010 al 27 giugno 2012, giorno in cui l'imputato veniva tratto in arresto in flagranza di reato perché trovato in possesso della somma di cinquecento euro consegnatagli poco prima da Sergio Venturelli, in adempimento della promessa, convenuta nell'anno 2010, di corrispondergli la somma di quindicimila euro. La sentenza ha confermato anche le statuizioni in favore delle parti civili, Comune di Serramazzoni e Sergio Venturelli, alle quali era stata riconosciuta una provvisionale, rispettivamente, di euro ventimila ed euro diecimila oltre la confisca della somma di euro 10.500,00.
Secondo la contestazione, l'imputato, abusando dei poteri connessi alla qualità di dirigente comunale responsabile dell'edilizia e urbanistica del Comune, aveva costretto il geometra Sergio Venturelli, dietro minaccia che, in caso contrario, le legittime istanze della persona offesa non avrebbero avuto regolare corso, al pagamento della somma di quindicimila euro per agevolare le pratiche edilizie della Euro Immobiliare s.a.s., società cui partecipavano lo stesso Sergio Venturelli, Marco Olivieri e Gianluca Gianaroli. Le istanze erano relative alla variante del Piano Regolatore con la quale la società aveva chiesto di commutare due superfici residue di precedenti interventi su altro terreno di proprietà della medesima società, richiesta poi accolta - secondo una sperimentata prassi vigente nel Comune - prevedendo quali oneri compensativi, a carico della società proponente, quelli di procedere, ai lavori di asfalto di un'area pubblica e riparazione di una fontana pubblica.
2. A fondamento del giudizio di colpevolezza la Corte ha posto: a. le dichiarazioni rese da Sergio Venturelli che aveva riferito della imposizione, accompagnata della frase "se vuoi che fili tutto liscio", della richiesta del pagamento della somma di quindicimila euro, richiesta accettata dal Venturelli che si sentiva esposto a condotte ritorsive dell'imputato sia perché legato al Comune da alcuni contratti di prestazione di attività professionale sia perché l'approvazione delle pratiche proposte dalla Euro Immobiliari, rispetto alle quali l'imputato poteva frapporre ostacoli, erano vitali per la sopravvivenza della società che rischiava il fallimento; b. le annotazione che il Venturellli aveva riportato sulla sua agenda in occasione delle consegne in cui era stata frazionata la somma richiestagli; c. le circostanze relative all'arresto in flagranza del Tagliazucchi avvenuto il 27 luglio 2012, immediatamente dopo la consegna della somma di cinquecento euro da parte del Venturelli, consegna che era stata preceduta dalla richiesta dell'imputato di avere una copia del decreto di perquisizione che in data 12 maggio 2012 aveva raggiunto il Venturelli; c. il contenuto dei file audio, registrati il 18 e 27 giugno 2012 dal Venturelli, valorizzato dalla Corte perché direttamente rivelatore dell'atteggiamento di timore e soggezione del Venturelli nei confronti dell'imputato; d. le dichiarazioni testimoniali rese dagli agenti di Polizia e le deposizioni dei testi Marco Olivieri e Gianluca Gianaroli - soci della Euro Immobiliare - che avevano confermato di avere ricevuto le confidenze del Venturelli sui pagamenti effettuati all'imputato, anticipati dal Venturelli stesso poiché il socio Gianaroli non aveva, al momento, disponibilità economiche; e. altre conversazioni, intercorse tra il Venturelli e la moglie e tra il Venturelli e il maresciallo Zagaroli, nel corso delle quali Venturelli esprimeva timori per possibili ritorsioni.
La Corte ha ritenuto recessive, rispetto al giudizio di attendibilità del Venturelli ed al tenore delle sue dichiarazioni su comportamenti arroganti e minatori dell'imputato, le dichiarazioni rese dai testi della difesa e, anzi, che questi avevano confermato, secondo la tesi dell'accusa, i problemi giudiziari dell'imputato - che questi aveva indicato al Venturelli per giustificare le sue necessità sottese alle somme richiestegli in pagamento - e le esternazioni dell'imputato con una collega di lavoro, Enrichetta Giacobazzi.
3. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione - Enrico Tagliazucchi denuncia: Motivo 1: inosservanza di regole processuali, stabilite a pena di nullità, con riguardo agli artt. 453, comma 1, 454, comma 1, 456, commi 1,2,3 , 429, comma 1, lett. c), 520, 521 cod. proc. pen. e agli artt. 178, comma 1, lett.
b) e c), 179 e 180 cod. proc. pen.; cumulativi vizi di motivazione e nullità del decreto di giudizio immediato, tempestivamente e ritualmente eccepita, che si estende alla sentenza impugnata poiché la richiesta di giudizio immediato è intervenuta oltre il termine di novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato; 2.2.2. violazione del diritto di difesa, in relazione alla indeterminatezza del capo di imputazione a riguardo delle differenze strutturali tra la contestazione di concussione e quella, ritenuta dal giudice per le indagini preliminari, di corruzione per l'esercizio della funziona e che determina una nullità - ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
c) e 180 cod. proc. pen. - del decreto di giudizio immediato stante il richiamo diretto dell'art. 456, comma 1, all'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen. che richiede la contestazione "in forma chiara e precisa dell'imputazione"; nullità, assoluta ed insanabile, della sentenza impugnata per effetto della nullità notifica del decreto di giudizio immediato che non veniva effettuata all'imputato presso la sua abitazione - cioè nel domicilio dichiarato o eletto all'atto della scarcerazione, il 18 luglio 2012 e il 27 settembre 2012 - ma presso lo studio del difensore in forza dell'elezione di domicilio compiuta all'udienza di convalida dell'arresto, elezione, dunque, superata dalla successiva modifica delle modalità che l'imputato aveva prescelto per la notifica degli atti a lui diretti.
Solo al difensore veniva notificato, altresì, il verbale dell'udienza del 1 aprile 2014 dopo che il Pubblico Ministero, verbale contenente la modifica dell'imputazione - con la precisazione della minaccia costrittiva, stante la entrata in vigore della legger 6 novembre 2012 n. 190-, modifica essenziale e fondamentale, rilevante al fine delle scelte processuali, con conseguente nullità del decreto di giudizio immediato e della sentenza inficiata anche dal difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, non sanate dalla presenza e dalle attività del difensore dell'imputato poiché, invece, l'imputato non aveva potuto interloquire personalmente nel processo.
Sono apparenti le motivazioni della Corte di merito su tali punti devoluti al giudice di appello;Motivo n. 2: travisamento della prova e apparenza della motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; sulla ricostruzione dell'iter amministrativo delle pratiche di interesse del Venturelli e sulle prove dichiarative acquisite, con riferimento a tutti i testi escussi su richiesta dell'accusa ed ai testi della difesa. In estrema sintesi il ricorrente denuncia che non è stato approfondita - se non in termini apparenti- l'insorgere della dinamica dichiarativa della persona offesa (risoltasi ad esito di una perquisizione domiciliare e temendo conseguenze a suo carico) e prive di riscontri sul tratto saliente, costituito dalla minaccia costrittiva.
La condizione di timore della persona offesa sarebbe esclusa in radice sia dalla circostanza che la Euro Immobiliare non aveva mai eseguito i lavori compensativi cui si era impegnata con l'approvazione della variante di Piano sia dalle modalità, inverosimili, di pagamento frazionato accettate dall'imputato e, in merito all'annotazione (concordata) appostata sull'agenda, dal rilievo che il Venturelli aveva dato spiegazioni evasive e confuse dell'annotazione stessa; sull'importo delle somme da corrispondere (diecimila ovvero quindicimila euro), accordo, infine ricondotto ad errore di ricordo, escludendo, infine, ma inspiegabilmente perché il pagamento fosse stato concordato con i congiunti, soci dell'impresa, ma fosse stato solo a suo carico.
Anche delle cancellature che compaiono in corrispondenza delle annotazioni di pagamento il dichiarante ha fornito spiegazioni tutt'altro che esaustive sia con riferimento alle annotazioni che riguardavano l'assessore Sabina Fornari, in relazione all'appostazione di una somma di euro mille, a favore della predetta sia con riferimento ai rapporti con la predetta. E' contraddittoria con la posizione di un concusso la scelta del luogo di appuntamento con Tagliazzucchi, in occasione della consegna del 27 luglio 2012. Nessuna indagine, se non l'acquisizione della pratica il cui iter era stato segnato, comunque, dalla richiesta di chiarimenti della Provincia, è stata svolta in merito alla liceità delle pratiche urbanistiche avanzate dalla Euro Immobiliare e sulla complessiva posizione processuale del dichiarante che, a partire dalla perquisizione a suo carico, aveva avuto contatti con i verbalizzanti e con il difensore per chiarire e ricostruire la sua posizione processuale apprendendo particolari sul possibile inquadramento della sua posizione (come concusso ovvero come corruttore) che avevano condizionato le sue dichiarazioni, tanto più che l'atteggiamento minaccioso dell'imputato, in occasione della richiesta, era stato ricondotto ad un particolare francamente irrilevante (che Tagliazucchi battesse con il dito sul tavolo) ovvero alla posizione da questi rivestita nell'amministrazione che va, comunque, rapportata con quella, di consulente esterno dell'amministrazione, in più occasioni rivestita dal dichiarante che, anche durante la escussione (ad esempio per l'inceneritore) aveva riferito timori non certo riconducibili a condotte dell'imputato ma alle possibili presenze che condizionavano l'operazione che era sponsorizzata dall'imputato che lo avrebbe minacciato pubblicamente, nel corso di una riunione.
Il dichiarante non aveva individuato univocamente neppure il luogo in cui era stata avanzata la prima richiesta (solo in dibattimento aveva precisato che si era trattato dello studio dell'assessore Sabina Fornari) smentendo, ma confusamente, le precise ricostruzioni effettuate nel corso delle indagini. Il travisamento della prova inficia anche la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate poiché il tono sottomesso, accondiscende e remissivo dell'imputato è ben compatibile con la circostanza che egli sapeva delle registrazioni e non certo sintomatico della sua sottomissione all'imputato.
La Corte di merito non ha compiuto un'approfondita analisi dell'attendibilità del dichiarante che andava sondata con riferimento alle sue possibili cointeressenze processuali nella vicenda e, quindi, alla potenziale veste di indagato/imputato che poteva discenderne. Veste del dichiarante che era in linea con le indagini svolte, secondo quanto riferito dal verbalizzante in dibattimento, nel procedimento originario e che emergeva anche dalle originarie dichiarazioni rese da Rosanna Semproni - che aveva riferito, stando alle dichiarazioni del marito, Marco Olivieri, socio della Euro Immobiliare- di una richiesta di denari ricevute dalla Fornari e dal Tagliazucchi, per far divenire edificabile un terreno che, secondo quanto riferito dall'Olivieri in dibattimento, era, invece, un lotto molto difficile (a ragione della pendenza del suolo), edificabilità necessaria, secondo quanto riferito anche dall'ex socio di Venturelli e Olivieri, Gianluca Gianaroli, proprio per far salire il valore del suolo.
In altre parole, il dichiarante aveva un preciso interesse economico nella vicenda, quella di far aumentare il valore di mercato, attraverso la edificabilità, di un suolo molto difficile. Neppure si è accertato che la Euro Immobiliare versasse in disastrose condizioni economiche. Travisate e, comunque, irrilevanti sono le vicende relative all'inceneritore, riferite in dibattimento dal teste Enrico Bussei. Non sono state valutate dalla Corte - che le ha ritenute neutre- le dichiarazioni dei testi della difesa che avevano riferito le qualità professionali di questi; l'assenza di lamentele sulla sua condotta.
Viceversa la sentenza impugnata aveva valorizzato "uno sfogo" del Tagliazucchi - oggetto delle intercettazioni ambientali con la collega di lavoro - ma riconducibile, secondo la stessa interlocutrice della conversazione, ad un sfogo dovuto alle tensioni determinatesi nell'ambiente di lavoro nei giorni che avevano fatto seguito alle perquisizioni nell'ufficio comunale, e che, quanto ai propositi vendicativi palesati dall'imputato, non avevano trovato alcun esito; Motivo 3: travisamento della prova ed erronea qualificazione giuridica del fatto con riguardo al capo della sentenza che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di concussione.
E' frutto della erronea ricostruzione del fatto e del complessivo giudizio di attendibilità del Venturelli la sussunzione del fatto contestato nella fattispecie di concussione: non si è tenuto conto della sostanziale parità tra i due soggetti (il Venturelli era, infatti, soggetto legato alla pubblica amministrazione da contratti di consulenza e non era un privato qualsiasi che si trova in rapporto con la p.a.); non è stata valutata la possibilità che Venturelli "calcasse la mano" durante il colloquio con il Tagliazucchi consapevole della registrazioni in corso; non è stato indagata la conformità a legge delle pratiche.
E, con argomentazioni puntuali, il giudice per le indagini preliminari, in sede cautelare, aveva inquadrato il fatto come corruzione, al pari del decreto di giudizio immediato. La Corte di merito era stata investita, a tal riguardo, di specifiche deduzioni, in fatto e in diritto, che non sono state esaminate. Con riferimento, invece, al frammento di condotta pacificamente accertato (la conversazione intercettata e la consegna), ritiene il difensore che il fatto debba essere inquadrato nel delitto di istigazione alla corruzione, 5 A di cui all'art. 322, commi 3 e 4 cod. pen..
Il Venturelli neppure aveva compreso il tenore della richiesta dell'imputato, che gli veniva resa nota dagli inquirenti e non è stata adeguatamente valorizzata la descritta posizione, nei rapporti con il Comune, del Venturelli e la circostanza che le pratiche di suo interesse erano già state approvate e, dunque, di una situazione di fatto che rendeva inconferente il riferimento alla posizione di soggezione del privato e impossibile configurare la stessa idoneità costrittiva della condotta. E, in presenza di una "promessa- trappola" quale quella accertata nel caso in esame - ovvero della riserva mentale dell'agente- si può finanche escludere che si sia in presenza di tentata concussione.
Motivo 4: inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, violazione di legge (artt.498 e 499 cod. proc. pen.) difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta rigettata di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. onde escutere l'assessore Sabina Fornari sulla rilevante circostanza che l'imputato potesse avere la disponibilità dell'ufficio dell'assessore, indicato dal Venturelli come luogo nel quale gli era stata avanzata la richiesta e Giorgio Badodi, indicato dal Venturelli come persona che aveva subito indebite pressioni del Tagliazucchi, prova rilevante al fine di stabilire l'attendibilità del Venturelli e, comunque, inutilizzabilità delle dichiarazioni del Venturelli nella parte in cui questi fa riferimento a circostanze apprese dal Badodi;
Motivo 5: violazione di legge - artt. 133 e 62-bis cod. pen. - in relazione all'entità della pena inflitta ed alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ignorato i motivi di appello; non ha tenuto in conto l'incensuratezza dell'imputato e ha motivato con una formula di apparenza il discostamento della pena dal minimo edittale valorizzando a carico dell'imputato solo gli elementi negativi tratti dalle dichiarazioni del Venturelli e della Giacobazzi.
4. Sono stati depositati motivi aggiunti o nuovi nell'interesse del Tagliazucchi in data 17 gennaio 2021 e 29 gennaio 2021: si tratta di motivi che, al di là della definizione, ribadiscono i motivi di ricorso e una memoria difensiva del 27 gennaio 2021, a contrasto delle deduzioni sviluppate dalla parte civile, Comune di Serramazzoni. Anche la parte civile, Comune di Serramazzoni, ha depositato una memoria difensiva il cui contenuto è stato poi ribadito con le odierne conclusioni rassegnate in udienza. La parte civile, opponendosi alla dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ha insistito per la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 318 cod. pen., avuto riguardo al tenore del contenuto della conversazione intercettata a carico di Gianluca Gianaroli, richiesta funzionale ad ottenere il risarcimento del danno anche nei confronti di Sergio Venturelli e, in subordine, ha chiesto la conferma della sentenza e della qualificazione giuridica del fatto nel delitto di concussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.2. Sono manifestamenti infondate le censure in rito proposte dalla difesa che si articolano intorno a pretese nullità del decreto di giudizio immediato sia perché la richiesta di giudizio immediato sarebbe intervenuta oltre i novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato sia perché viziata, detta richiesta, retrospettivamente, dalla modifica della contestazione da parte del giudice per le indagini preliminari sub specie di corruzione piuttosto che di concussione, infine per la omessa notifica del decreto di giudizio immediato personalmente all'imputato, notifica eseguita presso il difensore nonostante, nell'ultimo atto al quale l'imputato era stato presente, questi avesse modificato la precedente elezione di domicilio avendo dichiarato domicilio presso la sua abitazione. 2.1.Sostiene il ricorrente che la richiesta di giudizio immediato è intervenuta oltre i novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e assume che il rispetto di tale termine è strettamente correlato alla evidenza di prova che legittima il ricorso alla citazione "saltando" l'udienza preliminare.
Rileva in fatto, con perfetta corrispondenza delle risultanze processuali, che la notizia di reato riguardante il delitto di concussione in danno dei soci della Euro Immobiliare era stata iscritta fin dal 27 gennaio 2012 nel procedimento penale n. 2593/2012 R.N.R. a seguito delle dichiarazioni rese da Rosaria Semproni - moglie di uno dei soci della Euro Immobiliare, cioè Marco Olivieri e che le indagini, in detto procedimento, avevano determinato la perquisizione eseguita il 14 maggio 2012 nei confronti del Venturelli e la conseguente attività investigativa passando attraverso operazioni di intercettazione telefonica, l'acquisizione delle dichiarazioni del Venturelli e la consegna dei file audio delle conversazioni registrate dall'interessato e che, pertanto, il termine di novanta giorni non può farsi decorrere dalla iscrizione di nuovo fascicolo a seguito della disposta separazione disposta in data 8 ottobre 2012 con la formazione del procedimento n. 9554/2012 nel quale veniva avanzata la richiesta di giudizio immediato.
La questione posta dalla difesa è stata espressamente esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarini, Rv. 260017) pervenute alla chiara affermazione di principio secondo cui la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, espressione di univoco significato che si estende a tutti i gradi del giudizio, di merito e legittimità, affatto limitato alla fase introduttiva del processo, secondo la prospettazione difensiva.
Le argomentazioni sviluppate con i motivi di ricorso a sostegno della pretesa nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato "ricalcano", senza aggiungere aspetti nuovi, temi che sono stati esaminati dalla richiamata sentenza che aveva ribadito la natura endoprocessuale e meramente strumentale, all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari. Un provvedimento che, si sottolineava, non si risolveva in una mera presa d'atto limitata a profili di ammissibilità formale, ma ampio e penetrante sulla sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, fra loro strettamente correlati e funzionali alla fisiologica e corretta dinamica procedimentale.
Ma, proprio tale natura dava conto della insuscettibilità di sindacato da parte del giudice del dibattimento del decreto che dispone il giudizio (secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità prima dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite) in coerenza del resto, con i principi affermati dal Giudice delle leggi che aveva affermato che non esiste una norma costituzionale che imponga di riconoscere anche al giudice del dibattimento il potere di valutare l'ammissibilità del rito (Corte cost., sentenza n. 482 del 1992).
Il decreto che dispone il giudizio, infatti, chiude una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale, esito affatto contraddetto dalla circostanza che il giudice del dibattimento può rilevare l'omesso interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato, vizio che è rilevabile dal giudice del dibattimento in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett.
c) e 180 cod. proc. pen. e non riconducibile alla carenza di un presupposto del rito, come quello del mancato rispetto del termine che ha natura ordinatoria, in assenza di una espressa comminatoria normativa di nullità ed essendo tassativa la previsione contenuta nell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., termine che, peraltro, non incide né sull'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, né limita i diritti di difesa che possono essere esercitati pienamente - ivi compresi quelli della scelta del rito premiale- a seguito della notifica del decreto che dispone il giudizio secondo un meccanismo processuale funzionale a realizzare la speditezza del procedimento verso la fase dibattimentale (prescelta dall'imputato, nel caso in esame) luogo naturale di esercizio del contraddittorio, attraverso la produzione della lista testi e della documentazione ritenuta rilevante, e sulla base dell'imputazione posta a fondamento della vocatio in ius. 2.2.Non presenta maggior fondamento la seconda questione posta:
è indiscutibile, infatti, sulla base dell'imputazione del decreto di giudizio immediato, che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero era fondato sul delitto di concussione (art. 317 cod. pen.) espressamente richiamato sia con riferimento al titolo di reato che alla descrizione del fatto evocandosi direttamente la condotta di "imposizione" del pagamento alla persona offesa dal reato. Premesso che la contestazione - in fatto e con riferimento al titolo di reato - non è stata modificata dal giudice per le indagini preliminari, in sede di emissione del decreto di giudizio immediato e che, ai fini della contestazione con l'imputazione elevata nel giudizio sono irrilevanti pronunce della fase cautelare, rileva il Collegio che, in sede di emissione del decreto il giudice si è limitato ad osservare che la valutazione di superfluità dell'udienza preliminare sarebbe stata la medesima, sia in caso di concussione che di corruzione.
Sono, pertanto manifestamente infondati i rilievi della difesa sul punto della indeterminatezza dell'imputazione. Esulano, infatti, da interventi manipolatori compiuti dal giudice sul fatto così come contestato (nelle sue componenti di condotta, nesso causale ed evento, che sono di esclusiva competenza del pubblico ministero), gli interventi del giudice riferibili, nel corso di tutta la progressione processuale, alla verifica della legittimità dell'inquadramento giuridico assegnato al fatto che trovano l'unico limite nella necessità del rispetto della garanzia del contraddittorio.
In coerenza con tale impostazione va letto anche l'art. 453 cod. proc. pen. che deve essere interpretato nel senso dell'azionabilità del rito contratto nei casi in cui sui "fatti" contestati vi sia stato interrogatorio o invito a comparire, al netto della qualificazione giuridica e che il diritto di difesa è garantito attraverso il confronto dell'accusato con il fatto descritto nell'imputazione e rispetto al quale l'accusato può allegare tesi alternative. Nel caso in esame, in mancanza di un intervento di "riqualificazione" da parte del giudice delle indagini preliminari, che ha esaminato il tema della qualificazione limitatamente alla verifica dell'evidenza della prova, non appare ravvisabile alcuno spazio per introdurre questioni sulla violazione del diritto al contraddittorio in relazione al fatto, così come contestato. 2.3.Manifestamente infondato è anche il terzo rilievo che riguarda sia la notifica del decreto di giudizio immediato del 29 ottobre 2012 che la notifica del verbale dell'udienza del 1 aprile 2014 contenente la modifica dell'imputazione, con la precisazione della minaccia costrittiva, stante la entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190.
Si tratta, secondo il ricorrente, di una modifica essenziale e fondamentale, rilevante al fine delle scelte processuali che si riverbera sul decreto di giudizio immediato e che inficia, altresì, la sentenza anche per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, non sanate dalla presenza e dalle attività del difensore dell'imputato poiché, invece, l'imputato non aveva potuto interloquire personalmente nel processo. Entrambe le notifiche, da qui la pretesa nullità, sono state eseguite presso il difensore, al domicilio eletto dall'imputato al momento dell'interrogatorio di garanzia, elezione poi superata dalla dichiarazione di domicilio del 18 luglio e 27 settembre 2012.
Le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha disatteso le censure dell'imputato concludendo per la tardività delle eccezioni, sono ineccepibili e affatto "apparenti". Premesso che inconferente rispetto al tema è il riferimento del ricorrente ad una risalente sentenza (Sez. 3, n. 27072 del 20/05/2008, Conti, Rv. 240265) relativa ad un caso del tutto diverso (cioè alle notifiche, a mezzo raccomandata, eseguite prima della sentenza della Corte costituzionale 23 settembre 1998 n. 346, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890), rileva il Collegio che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur se non espressamente revocata (Sez.
U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905; Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Pozone, Rv. 257740): ne consegue che, nel caso in esame, le notifiche dovevano essere eseguite presso il domicilio dichiarato dall'imputato e sono state invalidamente effettuate presso il difensore. La conseguenza di tale invalidità non è, tuttavia, inquadrabile nella nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., che ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez.
U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Evidente la ratio di tale differenza in quanto la notifica effettuata al difensore di fiducia, in assenza della deduzione di circostanze di segno contrario, fa presumere la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato in base alla determinante considerazione della natura fiduciaria del rapporto in tal caso instauratosi fra l'imputato e il difensore (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268809) e sulla base di un dato dirimente costituito dal rilievo che una "prima notifica personale" sia andata a buon fine e che l'imputato era a conoscenza del procedimento, situazione, questa, assolutamente pacifica nel caso in esame poiché l'imputato era stato tratto in arresto in flagranza di reato ed era stato raggiunto da misura cautelare personale.
Si è, dunque, in presenza di una nullità a regime intermedio che, a pena di decadenza, deve essere eccepita entro il giudizio di primo grado, ai sensi del disposto dell'art. 182, commi 2 e 3, con richiamo agli artt. 180 e 181, commi 2,3, e 4, cod. proc. pen.. Opportunamente poi la sentenza impugnata, stante la contumacia dell'imputato, ha evidenziato che la difesa, espressamente richiesta sulla regolarità della notifica ai fini della costituzione in dibattimento del rapporto processuale "nulla opponeva" e che, durante tutto il dibattimento di primo grado, era stata svolta, attraverso la citazione di testi della difesa e la produzione di documentazione non altrimenti disponibili e individuabili se non attraverso diretto e costante contatto con l'assistito, concreta, effettiva e persistente attività difensiva.
Le argomentazioni della Corte di merito sono corrette anche con riguardo all'ulteriore eccezione difensiva (vieppiù tardivamente sollevata con una memoria depositata per l'udienza del 15 novembre 2019) in relazione alle modalità di notifica del verbale di udienza del 1 aprile 2014, contenente la modifica dell'imputazione. Le considerazioni svolte, infatti, ben si attagliano anche alla notifica del verbale dell'udienza sul rilievo che non si è di fronte ad una violazione dell'iter processuale che abbia compromesso effettivamente la garanzia che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare: anche a tal riguardo è stato correttamente evidenziato dai giudici di appello come il difensore - all'udienza del 15 luglio 2014- avesse eccepito "la tardività della notifica", eccezione accolta dal Tribunale che ne disponeva la rinnovazione e che, alla successiva udienza, alcuna eccezione veniva riproposta dalla difesa.
Sulla scorta della disamina dell'attività difensiva svolta nel dibattimento di primo grado (e sul punto sono del tutto irrilevanti, come evidenziato nella memoria dell'imputato, eventuali difese extra processo, enfatizzate nella memoria di parte civile), la Corte di merito ha concluso nel senso che l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del processo, della natura e dei motivi formulati a suo carico onde consentirgli di predisporre la sua difesa che era stata efficacemente predisposta, attraverso i meccanismi processuali, formulando sia oralmente che attraverso memorie scritte le proprie richieste, così esercitando in maniera pratica la sua difesa, da ultimo con la presentazione (in data 11 febbraio 2020) di un atto di appello personale, nel quale erano stati riproposte le questioni già illustrate dalla difesa con mera specificazione di alcuni passaggi e richiami giurisprudenziali e, dunque, attraverso l'esercizio di una concreta attività processuale nella quale si inverano i principii di cui all'art. 6, paragrafo terzo, lettera c, della CEDU che sancisce per ogni accusato il diritto di difendersi personalmente.Dalle svolte argomentazioni discende, altresì, la manifesta infondatezza del prospettato vizio di violazione di legge, collegato alla omessa notifica del verbale di udienza contenente la modifica della contestazione con la specificazione della condotta costrittiva. 3.11 tema centrale del presente ricorso verte intorno alla qualificazione giuridica del fatto, non essendo seriamente contestabili né il coinvolgimento del ricorrente nell'esame e approvazione delle pratiche di interesse del Venturelli nè, a fronte del rinvenimento indosso all'imputato della somma di 500 euro corrispondenti alle banconote che erano state previamente fotocopiate al Venturelli, il pagamento di una somma indebita effettuato dal Venturelli il 27 giugno 2012, in occasione dell'arresto dell'imputato.
Le questioni poste dalla difesa, secondo la quale può, al più, ravvisarsi in detto ultimo episodio il reato di cui all'art. 322, commi 3 e 4, cod. pen. o un episodio di tentata concussione sono infondate al pari di quelle che, più in generale, sono volte a ricondurre i fatti accertati nel reato di induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.) o in una fattispecie corruttiva. 4.1 rilievi della difesa nell'analisi del materiale di prova compiuta dai giudici del merito si incentrano, prima ancora che sul tema dell' attendibilità delle dichiarazioni, su quello della qualificazione giuridica del dichiarante, come persona offesa del reato muovendosi in una duplice direzione: quella propriamente processuale, con riferimento alla veste del dichiarante e, quindi, ai criteri di valutazione della prova concentrando l'attenzione sul momento genetico delle dichiarazioni accusatorie rese dal Venturelli, ma, soprattutto quella sostanziale poiché, in sintesi, il ricorrente sostiene che, anche per carenze delle indagini svolte sull'iter della pratica di interesse del Venturelli, non sono state adeguatamente ricostruite, a fronte della genericità e inconferenza della minaccia che sarebbe stata esercitata dall'imputato, la posizione di effettiva soggezione della persona offesa rispetto all'imputato e le sottostanti cointeressenze di natura economica del Venturelli che, secondo la prospettazione difensiva, orientano il pagamento effettuato da questi verso la esecuzione di un accordo di tipo corruttivo o, comunque, verso una forma di induzione indebita, piuttosto che verso l'adempimento di una promessa estorta al Venturelli, imprescindibile ai fini della sussistenza del delitto di concussione.
Ne consegue un intreccio di problematiche - processuali e sostanziali - che, secondo il ricorrente, condiziona, inficiandola, la valutazione del giudizio di attendibilità del dichiarante che andrebbe ricondotta alla posizione dell'indagato/imputato di reato connesso facendo applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. La questione sulla qualificazione giuridica del fatto, apprezzata sulla scorta del materiale di prova, non è fondata e, con essa, resta definitivamente superato il problema della qualificazione del dichiarante come indagato di reato connesso - piuttosto che persona offesa dal reato - in relazione ad un ipotesi di reato di corruzione, che non è mai stata contestata, neppure nella forma della contestazione alternativa (come si è innanzi precisato) dal giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato o verso una forma di induzione indebita, ai sensi dell'art. 319- 11 quater cod. pen., che non appare seriamente prospettabile in riferimento al momento genetico del rapporto con l'imputato avviato fin dal mese di ottobre 2010.
Osserva il Collegio, per mera completezza, che neppure nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagato o imputato di reato connesso, la giurisprudenza di legittimità esige, ai fini della validità del riscontro, che il riscontro individualizzante attenga agli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l'evento, la causalità, l'elemento soggettivo), poiché, invece, il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/12/2003, Nucci, Rv. 227245) sebbene oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell'accertamento demandato al giudice sia costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.).
Non è fondata, dunque, sul piano epistemologico, la prospettazione della difesa secondo la quale il riscontro esterno individualizzante, rispetto al dictum del dichiarante, dovrebbe attenere direttamente alla minaccia costrittiva dispiegata dall'imputato. La Corte di appello, sulla base di criteri formali certi e univoci - la mancata contestazione alternativa di un reato di corruzione; la veste formale del Venturelli sentito in dibattimento come teste- ha correttamente ritenuto, con riferimento alla posizione processuale del dichiarante, che il Venturelli fosse un testimone, persona offesa dal reato e costituitosi parte civile e, conseguentemente, ha fatto applicazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni rese da tale soggetto processuale, dichiarazioni che possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (S.U.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). In applicazione di questa regola di giudizio, la Corte di appello di Bologna, ha sottoposto le dichiarazioni del Venturelli ad un rigoroso scrutinio, ancorato ad una disamina obiettiva e aderente alle prove dichiarative e documentali, esaminate in guisa di riscontri al suo dictum e, conseguentemente, ha ritenuto intrinsecamente attendibile e coerente la sua ricostruzione della vicenda. Rispetto alla precisione e sostanziale reiterazione delle dichiarazioni del Venturelli disallineamenti e smagliature del suo racconto, più volte richiamati nel ricorso, nei motivi cd. nuovi o aggiunti e nelle memorie difensive a comprova della inattendibilità del teste (il luogo del primo incontro; la ragione delle annotazioni "concordata" appostata sull'agenda; talune cancellature in corrispondenza dei pagamenti) sono già stati esaminati dalla Corte di appello che li ha ritenuti aspetti marginali poiché non inficiano la genuinità e la intrinseca coerenza della ricostruzione stessa ma determinati o da errori del ricordo del dichiarante nella cui ricostruzione si sovrappongono gli incontri professionali con l'imputato, il contenuto degli accordi concordati con i fratelli e con i soci sulle somme che essi erano disposti ad investire per il salvataggio della società Euro Immobiliare (somme di cui, però, costoro non conoscevano la destinazione se non quelli relativi alla parte lecita, relativa agli importi dei lavori convenuti con il Comune) o, come /i / / / le cancellazioni dei pagamenti, ricondotte alla finalità di non lasciare tracce degli stessi, ma tempestivamente illustrati agli inquirenti consentendone, così, la puntuale ricostruzione.
La Corte di merito, ponendosi in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensive che attaccavano la credibilità del Venturelli, nel richiamare e condividere la valutazione espressa dal Tribunale, ha poi evidenziato la convergenza del racconto del Venturelli con la ricostruzione dei fatti proposta dai testi nel corso del processo, su aspetti affatto marginali, e con la qualità dei riferimenti annotati sull'agenda del Venturelli o evincibili dal contenuto delle conversazioni intercettate o registrate. La significatività degli elementi probatori conseguiti non appare, dunque, inficiata dai rilievi della difesa, che o sono generici, nella parte in cui richiamano distonie e contraddizioni della ricostruzione effettuata dalla persona offesa ovvero irrilevanti.
Così, è a dirsi, secondo la sentenza impugnata, dei rilievi della difesa che si appuntano sulle modalità dell'appuntamento convenuto dal Venturelli con l'imputato in occasione dell'incontro che condusse all'arresto per la consegna dell'ultima tranche, avendo lo stesso Venturelli indicato il luogo dell'appuntamento: aspetto, questo, marginale, rispetto ad un consolidato e risalente rapporto di conoscenza e frequentazione fra i due, anche in ragione dei rapporti professionali che il Venturelli aveva in corso con l'imputato e che, in ragione di tale conoscenza, precisava di avere indicato un luogo appartato per la consegna, volendo risparmiare al Tagliazucchi la pubblicità del suo arresto.
La Corte di appello ha esaminato anche un aspetto, relativo ad un'annotazione che indicava come destinataria/beneficiaria del pagamento l'assessore Fornari del 23 novembre 2010 e il contenuto delle conversazioni che fanno riferimento alla stessa escludendo che annotazione e telefonata incidano sull'attendibilità del Venturelli (ch .e aveva negato pagamenti collegati all'approvazione delle varianti) e, a tal riguardo le valutazioni della Corte di merito (ancorate sui tempi e modalità) ne hanno escluso la riferibilità alla vicenda relativa all'approvazione della variante.
Il ricorrente riferimento sviluppato nel ricorso e negli atti difensivi al vizio di travisamento della prova impone, soprattutto in presenza di sentenze di merito cd. conformi, una precisazione. Infatti, con condivisibile affermazione di principio, si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima. (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406).
In presenza di una vicenda che, secondo la ricostruzione del Venturelli e lo stesso iter amministrativo seguito, era risalente nel tempo, non possiedono l'efficacia decisiva che la difesa vi annette le risultanze delle operazioni di intercettazione, come quelle della Semproni, o le dichiarazioni rese dai testi (Olivieri e Gianaroli), illustrate alle pagg. 74 e ss. del ricorso, trattandosi di risultanze che fotografano fatti concomitanti alle operazioni di intercettazione e successivi rispetto al momento genetico dell'insorgenza del rapporto Venturelli- Tagliazucchi, e che si innestano o su percezioni che avevano avuto i dichiaranti stessi (si pensi sempre alle dichiarazioni della Semproni) o su quanto riferito dal Venturelli ai soci ma senza tenere conto che, secondo il narrato dello stesso Venturelli, egli era stato molto vago con i soci nel riferire la natura delle spese e anche ad indagini avviate era stato abbottonato nel riferire loro particolari, anche per non coinvolgerli in una vicenda che aveva gestito personalmente.
Sempre al travisamento della prova il ricorrente ha ricondotto il contenuto delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti sulle modalità dell'arresto e di quanto da loro precisamente osservato, durante la consegna ma, anche a tal riguardo e a fronte del descritto rinvenimento indosso all'imputato delle banconote consegnategli dal Venturelli - che erano state previamente fotocopiate - non appare correttamente evocato il vizio di travisamento della prova dichiarativa che è del tutto genericamente evocato anche con riferimento all'esito delle indagini eseguite sulla legittimità delle pratiche di variante proposte dal Venturelli ed indagini conseguenti in merito alla mancata esecuzione (del tutto incontrastata) delle opere cd. compensative.
Sono, invece, indeducibili, nella prospettata forma del vizio di travisamento della prova, le censure che hanno ad oggetto le dichiarazioni rese dal teste Enrico Bussei, con riferimento alle iniziative dell'imputato che erano state precisamente lette in chiave intimidatoria dal dichiarante, censure che sono inequivocabilmente volte ad una interpretazione alternativa di quanto riferito dal teste e precisamente riportato nella sentenza impugnata. Sempre con riferimento ai criteri di valutazione della prova ed al preteso contrasto nel difforme metro che sarebbe stato seguito per valutare le dichiarazioni di accusa e quelle dei testi della difesa, rileva il Collegio che non appare inficiata da contraddittorietà la valorizzazione di specifiche circostanze di fatto, come quella della sottoposizione dell'imputato a svariate indagini penali o alla pronuncia di determinate osservazioni (riferite in particolare dalla Giacobazzi) rispetto ad osservazioni dei testi stessi più pertinenti rispetto a stati d'animo dell'imputato ed al suo generale modo di approcciarsi agli utenti del servizio. 5.Particolare attenzione, invece, la Corte di merito ha dedicato all'analisi dei rilievi critici della difesa che attenevano a due aspetti, questi sì rilevanti ai fini del giudizio di attendibilità, costituiti dalla spontaneità e genuinità della denuncia del Venturelli (cfr. pag. 24 e ss. della sentenza impugnata) e, soprattutto, dalla ricostruzione della genesi del rapporto con l'imputato che la Corte di merito ha inquadrato in un consolidato e risalente rapporto di conoscenza e frequentazione professionale dell'imputato con il Venturelli. 5.1.Approfondito è stato l'esame del primo aspetto poiché, come si è detto, il Venturelli veniva sentito dagli inquirenti come persona informata sui fatti dopo avere subìto una perquisizione ed a seguito di una sua presentazione spontanea presso la Guardia di Finanza: tale comportamento è stato valorizzato dalla difesa per inferirne che il Venturelli si fosse determinato ad accusare l'imputato non perché si sentisse vittima delle pretese del Tagliazucchi ma temendo le indagini a suo carico dopo la perquisizione e per allontanare da se stesso sospetti di un comportamento illecito.
Come ha evidenziato la sentenza impugnata, dalla lettura delle )—\\ conversazioni intercettate a carico del Venturelli (che dopo la perquisizione aveva immediatamente chiamato un legale e si era poi attivato per essere sentito dagli inquirenti) risulta che, appresa la notizia della perquisizione, era stato proprio l'imputato a contattare, attraverso una funzionaria dell'ufficio, il Venturelli per chiedergli di recarsi in Comune e qui durante un colloquio personale, gli aveva anche chiesto copia del decreto di perquisizione, confessando, poi al Venturelli, nel corso di un colloquio successivo che il Venturelli aveva registrato, che in realtà era molto più preoccupato di altre situazioni.
La Corte di merito ha altresì sottolineato la circostanza che, dopo essere stato sentito dalla Guardia di Finanza, il Venturelli aveva rassicurato la moglie dicendole che aveva detto tutta la verità e che gli inquirenti lo avevano rassicurato dicendogli che non sarebbe successo nulla a lui o alla sua famiglia e di sentirsi molto meglio, visto che aveva fatto le cose giuste. L'attivismo accusatorio del Venturelli, secondo le logiche conclusioni che i giudici di appello hanno tratto dalle circostanze esaminate, è compatibile con il suo timore di essere ingiustamente coinvolto in un fatto illecito, dal quale vuole prendere le distanze, al contrario dell'iniziativa dell'imputato intesa a venire a conoscenza del contenuto delle indagini e che ne denota il timore in ragione della concreta dinamica illecita dei rapporti che aveva intrattenuto con il Venturelli. 5.2.Anche nella ricostruzione del momento genetico del rapporto tra Venturelli e l'imputato, che la persona offesa ha collocato nel mese di ottobre 2010, la Corte ha esaminato, leggendole in collegamento tra loro, le dichiarazioni della persona offesa e i dati appostati sulle agende del Venturelli, ove, in corrispondenza delle pratiche era registrata l'annotazione "concordato euro ventimila di cui diecimila in lavori" e con le annotazioni dei mesi successivi in cui il Venturélli aveva registrato i pagamenti effettuati fino al complessivo importo di diecimila cinquecento euro.
Il Venturelli, dunque, aveva continuato a pagare ratealmente per tutto il 2011, anche dopo che il consiglio comunale (nel mese di luglio 2011) aveva approvato le varianti poiché l'iter di approvazione delle pratiche era proseguito (a seguito dei rilievi della Provincia) fino al 16 marzo 2012 quando il consiglio comunale aveva definitivamente approvato le varianti a seguito delle "risposte tecniche" approntate proprio dal Tagliazucchi. In merito alle modalità dell'incontro la difesa, anche con l'odierno ricorso, ha concentrato l'attenzione dell'interprete, ai fini della ricostruzione della minaccia costrittiva agìta dall'imputato, su una circostanza, riferita certamente dal Venturelli - che l'imputato nel corso della loro conversazione avesse battuto con il dito sul tavolo- ma si tratta di una circostanza che sia la sentenza di primo grado che la sentenza impugnata, hanno escluso costituisse l'in sé della minaccia costituita, a tenore delle dichiarazioni rese da Sergio Venturelli, dalla imposizione della richiesta di pagamento di una somma di denaro, accompagnata della frase "se vuoi che fili tutto liscio", richiesta accettata dal Venturelli che si sentiva esposto a condotte ritorsive dell'imputato sia perché legato al Comune da alcuni contratti di prestazione di attività professionale sia perché l'approvazione delle pratiche proposte dalla Euro Immobiliare, rispetto alle quali l'imputato poteva frapporre ostacoli, erano vitali per la sopravvivenza della società che rischiava il fallimento.
Il teste aveva anche riferito che importo della tangente non gli era stato indicato con precisione fin dal primo incontro ma era venuto fuori nel corso dei successivi contatti con l'imputato il quale aveva aggiunto che la somma gli serviva per far fronte alle spese legali relative a molti processi che lo coinvolgevano. Particolare attenzione la sentenza impugnata ha impegnato nella ricostruzione dei rapporti professionali pregressi del Venturelli con il Comune di Serramazzoni, dal quale il Venturelli aveva ricevuto incarichi per pratiche catastali ed essendo anche componente Commissione comunale della Qualità Architettonica e del Paesaggio; nella verifica della legittimità delle pratiche di variante richieste, una dalla società del Venturelli e l'altra dai fratelli Venturelli, e delle condizioni economiche della società Euro Immobiliare.
Si tratta di circostanze tutte e ciascuna contestate, nella loro valenza indiziaria a carico dell'imputato, dalla difesa che, viceversa, ha valorizzato il rapporto professionale dell'imputato con il Comune di Serramazzoni per escludere che questi si trovasse in una situazione riconducibile al metus pubblicae potestatis; ha ritenuto non accertata la legittimità delle pratiche di variante e le condizioni economiche della società Euro Immobiliare, che non erano state confermate dai soci del Venturelli (Marco Oliveri e Gianluca Gianaroli) potendo, invece, la richiesta di variante essere riconducibile all'esigenza di accrescere il valore edificabile di aree molto problematiche oltre al contenuto del primo incontro del Venturelli con l'imputato sottolineando come apparisse intrinsecamente contraddittoria, rispetto alla cogenza della minaccia, quella del pagamento dilazionato della tangente.
La difesa esclude, dunque, la valenza minatoria della frase eventualmente proferita dall'imputato in quanto non si trattava di una minaccia idonea a determinare uno stato di soggezione del privato, visti i rapporti professionali che questi intratteneva con l'amministrazione comunale e non era, quindi, equiparabile ad un qualsiasi cittadino, e, in ogni caso, incompatibile con il pagamento frazionato che il Venturelli sosteneva di avere eseguito. Ben altro, invece, era il timore della persona offesa che derivava dalla mancata esecuzione dei lavori compensativi ai quali era subordinata la variante di piano.
La Corte di merito, al contrario, ha evidenziato che ben note all'imputato erano le difficoltà economiche delle società del Venturelli e che, per tale ragione, aveva accettato il pagamento in tranches mensili non mancando di rilevare che, a comprova dell'importo convenuto, nel corso della conversazione intercettata il 27 giugno 2012, l'imputato, alla precisazione del Venturelli (...io devo dare questi quindicimila) aveva annuito. Non aveva altresì, taciuto il Venturelli che egli, conoscendo il Tagliazucchi, sapeva bene di poter avere ben più pesanti conseguenze su tutta la sua attività ed aveva raccontato che, in un'occasione in cui scavalcandolo, un cliente del Venturelli, si era rivolto a Tagliazucchi insistendo per avere chiarimenti sulle modalità di approvazione di una pratica, si era sentito rispondere che la pratica sarebbe stata mandata in Procura così si sarebbe accertato se le modalità erano quelle pretese dal Tagliazucchi per vedere in quale maniera andava presentata.
Ha, infine, osservato la Corte di appello che nel corso dei colloqui registrati, del 18 e 27 giugno 2012, il Venturelli non aveva mai un tono confidenziale verso il Tagliazucchi e che la sua condizione di soggezione era conclamata anche dalle "timide" suppliche di proroga e di totale accondiscendenza del Venturelli sulle modalità esecutive. Sia Venturelli che Enrico Bussei avevano riferito le "minacce" del Tagliazucchi ai due professionisti, colpevoli di comporre ed animare un comitato cittadino che si opponeva alla realizzazione di un inceneritore, seguiti da avvisi pretestuosi che erano stati inoltrati ai componenti del comitato direttivo.
Infine l'arrogante personalità dell'imputato era testimoniata sia da un episodio, per il quale si trovava a giudizio, in danno di una collega che dal contenuto della conversazione, intrattenuta con la Giacobazzi e nel corso della quale l'imputato rivendicava come "potesse essere scomodo". I deficit valutativi segnalati dal ricorso si rivelano, alla lettura della ricostruzione della sentenza, infondati. Come anticipato la Corte territoriale ha rilevato che in un ambiente come quello di Serramazzoni dovevano essere ben note le condizioni di difficoltà della società Euro Immobiliare che, comunque, Venturelli non aveva mancato di rappresentare all'imputato che, a sua volta, gli aveva ribattuto che dall'approvazione della variante avrebbe avuto un ritorno economico; sono comprovate - dalla documentazione prodotta dal Venturelli e dal contenuto delle sue analisi economiche sviluppate nelle agende - anche le difficili condizioni economiche della società, confermate dai soci del Venturelli i quali (in particolare Gianaroli) erano stati informati in termini molto generici dei costi che Venturelli avrebbe dovuto sopportare per la pratica di variante e che solo dopo la denuncia del Venturelli venivano messi a parte, anche in tal caso con modalità molto vaghe, della pretesa subita dal Venturelli per l'approvazione della variante.
Ma, soprattutto, la Corte di merito ha ritenuto accertato che si trattasse di richieste di variante — l'altra era relativa a suoli di proprietà del Venturelli e dei fratelli - del tutto legittime e lecite sulla base della documentazione prodotta che confermava il ricorso a pratiche del genere come diffuso e in uso presso il Comune di Serramazzoni evidenziando altresì che le richieste di variante erano state approvate e che i rilievi della Provincia non attenevano all'assentibilità ex se delle varianti proposte dal Venturelli ma alla mancanza di un bilancio urbanistico che, invece, secondo il Comune, faceva parte degli atti inviati a corredo di tutta la procedura che riguardava decine di richieste.
Ritiene il Collegio che, sulla scorta di questi elementi di fatto, sono corrette le conclusioni della Corte territoriale sulla qualificazione giuridica del fatto che va ricondotto al reato di concussione, piuttosto che al delitto di induzione indebita (art. 319 -quater cod. pen.) o alle fattispecie di corruzione. 5.3.La minaccia, come noto, costituisce un connotato imprescindibile della condotta illecita del delitto di cui all'art. 317 cod. pen.. Il delitto di concussione, si afferma nella giurisprudenza di questa Corte, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277).
Si tratta di un connotato innestato sulla condotta dell'agente, chiarissimo nella descrizione della fattispecie incriminatrice - che dà luogo a un reato a forma vincolata in ragione delle modalità della condotta e quindi dell'offesa descritta nel suo effetto costrittivo - in contrapposizione, sul piano esegetico, alla condotta di induzione indebita di cui all'art. 319-quater cod. pen. che si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
Ma si tratta di un connotato della condotta altrettanto chiaro ai fini della distinzione rispetto alle fattispecie di corruzione in cui privato e agente pubblico agiscono su un piano di parità sinallagmatica, in presenza di una libera contrattazione in cui, liberamente e consapevolmente, le parti concludono un accordo. Come è stato autorevolmente affermato a partire dalla sentenza Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014) la minaccia, attraverso la quale si realizza l'abuso costrittivo della fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen., non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali, ma può essere anche implicita, velata, allusiva ed assumere finanche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora: essa può quindi manifestarsi anche con toni apparentemente "morbidi" e "concilianti", quando sia comunque idonea ad incutere timore nella persona offesa in relazione a tutte le circostanze del caso concreto e alla personalità dell'agente.
Essenziale, dunque, ai fini della configurabilità della condotta, è l'accertamento della coartazione della volontà dell'extraneus in correlazione causale con le modalità della condotta del pubblico ufficiale. Il caso in esame costituisce, secondo la corretta conclusione della sentenza impugnata, un chiaro esempio di abuso dei poteri discrezionali che certamente inerivano alla posizione funzionale dell'imputato, nella descritta qualità di dirigente responsabile dell'Edilizia Privata- Urbanistica del Comune di Serramazzoni, poteri dei quali il ricorrente ha prospettato l'esercizio sfavorevole nei confronti dell'extraneus, attraverso una condotta che possedeva ex se efficacia psicologicamente motivante (la frase se vuoi che tutto fili liscio) perché obiettivamente condizionata al facere, non dovuto, ma imposto al privato per ottenere quanto di sua spettanza.
L'atto intimidatorio costituiva obiettivamente una minaccia idonea a costringere il soggetto passivo all'indebita promessa avendo il privato previsto come possibile e probabile un'estrinsecazione dei poteri del pubblico ufficiale dannosa per sé e per i suoi interessi, essendogli "aperta" la strada, attraverso la dazione, affinché ciò non si verificasse. Ma la motivazione della sentenza impugnata sfugge a rilievi critici in questa sede anche spostando l'attenzione ricostruttiva dal piano strettamente inerente alle modalità della condotta a quello, connesso, della sua idoneità a coartare la volontà del privato e del suo risultato cioè la costrizione subita dal privato.Lo stato di costrizione, secondo la condivisibile impostazione della giurisprudenza di questa Corte, non è concepito come una nozione puramente descrittivo-naturalistica sulla base di indicatori che quantifichino l'elemento soggettivo-motivazionale della costrizione, non essendo sufficiente stabilire quando un soggetto possa dirsi psicologicamente costretto a fare qualcosa secondo leggi psicologiche e pertinenti massime di esperienza atteggiandosi, invece, a concetto che va costruito su coefficienti normativi in cui assume rilevanza l'antigiuridicità del danno preannunciato dal pubblico ufficiale e l'estraneità del vantaggio indebito alla sfera delle determinazioni motivazionali della prestazione illecita.
E', questo, in termini squisitamente oggettivo-normativi, il criterio guida indicato anche nella stessa sentenza Maldera come criterio di selezione dei casi cd. dubbi o di confine, per ricavarne elementi utili alla ricostruzione della proiezione finalistica avuta di mira dal soggetto passivo del reato. Proiezione che rimanda alla costrizione quando il privato aspira ad ottenere un atto legittimo e l'intraneus prospetta l'esercizio sfavorevole del proprio potere discrezionale al solo fine di costringerlo alla prestazione indebita e che si risolve nella minaccia di un danno ingiusto, in quanto non funzionale al perseguimento del pubblico interesse.
Il privato, in questa ipotesi, si piega all'abuso per scongiurare effetti per lui sfavorevoli. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, pur impegnandosi in una diffusa motivazione nella ricostruzione più prettamente psicologica dello status di costrizione subito dal Venturelli, non ha omesso la valutazione di tale prioritario aspetto. I giudici di merito, confutando una specifica argomentazione difensiva secondo la quale il Venturelli, in forza dei suoi rapporti professionali con il Comune di Serramazíoni, dal quale aveva ricevuto incarichi professionali essendo altresì componente di una commissione comunale, hanno evidenziato che gli incarichi ricevuti non erano idonei a porlo in una condizione privilegiata, rispetto alla generalità dei cittadini, e men che mai si trattava di situazioni che rinviavano ad un rapporto paritario rispetto al funzionario.
La sentenza impugnata, a conferma dello stato di soggezione del Venturelli, si è soffermata anche sulle condizioni, obiettivamente precarie, in cui versava la società Euro Immobiliare sicchè Venturelli vedeva nell'approvazione della variante (che avrebbe comportato un aumento di valore dei terreni della società) l'unica via di salvezza della società stessa, votata al fallimento e, proseguendo lungo questa strada, ha sviluppato ulteriori e condivisibili, perché logiche, osservazioni aggiungendo che tale era la condizione di pressione psicologica in cui la richiesta aveva messo il Ventrelli che questi (cfr. pag. 20 e 21 della sentenza impugnata) temeva, se non avesse acconsentito al pagamento, conseguenze ritorsive per tutta la sua attività professionale.
Sempre a questo proposito ha richiamato (cfr. pag.
21) uno specifico episodio (quello del cliente del Venturelli che si era rivolto all'imputato per conoscere quale fosse la corretta via d'azione, innanzi descritto) ma anche ulteriori episodi, fra i quali quello della realizzazione dell'inceneritore e delle minacce al Venturelli e Budei per indurli a recedere dalle loro posizioni di contrarietà all'iniziativa. Si tratta di un'analisi prettamente incentrata su indici di quantificazione delle condizioni si coartazione psicologica del Venturelli, analisi che, tuttavia, non ha esaurito l'impegno ricostruttivo della Corte che si è parimenti concentrato - come era necessario - sull'analisi dell'antigiuridicità del danno, minacciato dall'imputato al Venturelli, e sulla estraneità del vantaggio indebito alla sfera delle determinazioni del Venturelli nell'accettazione della prestazione illecita.
Secondo la corretta ricostruzione dei giudici di merito, non sono acquisiti elementi per dubitare della legittimità della variante e quindi per ritenere che Venturelli si proponesse di conseguire un vantaggio indebito: a questo riguardo si rivelano meramente assertive le censure difensive (incentrate su carenze delle indagini al riguardo) smentite, secondo i giudici di appello, dalla prassi in uso presso il comune di Serramazzoni del ricorso a siffatte generalizzate e ricorrenti modalità operative. A questo riguardo si rivelano, altresì, generiche le osservazioni della difesa in merito alla mancata escussione di uno dei verbalizzanti che avrebbe eseguito le indagini sulle pratiche di variante e sulla mancata esecuzione delle opere compensative, particolare, questo, pacifico ma privo di incidenza rispetto al momento genetico del rapporto Tagliazucchi-Venturelli.
Si è rivelata, infatti, infondata l'ulteriore opzione difensiva che spostava la "causale" dei pagamenti sull'inadempimento, da parte del Venturelli nella esecuzione dei lavori compensativi ai quali si era sottomesso solo nel febbraio 2011, in cambio della variante al Piano (quindi sull'interesse a che tale inadempimento non venisse rilevato), poiché è accertato che i pagamenti della tangente in favore del Tagliazucchi erano iniziati già all'indomani della presentazione della richiesta di variante, ben prima dell'approvazione della pratica, ed erano in corso, come comprovato dal pagamento effettuato in occasione dell'arresto.
In particolare, dalle annotazioni appostate sull'agenda del Venturelli risultava che i pagamenti erano iniziati nell'anno 2010 (inizialmente con cadenza mensile per 1000 euro nei mesi di ottobre e novembre 2010) ed erano proseguiti nel 2011 e nel 2012 mentre le varianti che interessavano Venturelli erano state richieste a fine estate 2010; erano state recepite nella variante del PRG adottata il 5 luglio 2011, previo parere favorevole espresso dal Tagliazucchi, nella qualità, del 28 giugno 2011 e, in data 16 marzo 2012 era stata adottata l'approvazione della variante, superando le osservazioni della Provincia e con parere favorevole del Tagliazucchi del 14 marzo 2012.
Né si perviene a conclusione diversa per il sol fatto che il Venturelli avesse interesse all'ottenimento della variante, per le impellenti condizioni economiche della società, poiché tale interesse, lungi dall'essere indebito, era, invece, del tutto legittimo al pari di quello di conseguire un aumento del valore delle aree. 6.Non appare, dunque, censurabile la conclusione dei giudici di merito che, tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo, hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni non solo dell'attendibilità del Venturelli, le cui dichiarazioni costituiscono la struttura portante della ricostruzione del fatto, ma anche della qualificazione giuridica del fatto, come accertato, nel delitto di concussione, qualificazione compiutamente testata sia sotto l'aspetto della minaccia che sotto quello della costrizione subita dalla persona offesa sicché non residua alcuno spazio per un'interpretazione alternativa della qualificazione giuridica del fatto né nella fattispecie di induzione indebita né in una fattispecie corruttiva, o anche di istigazione alla corruzione o tentativo di concussione.
I giudici di appello hanno correttamente escluso che a fronte della descritta condotta materiale dispiegata dal Tagliazucchi, che possedeva di per sé connotati minatori condizionando ad un facere non dovuto l'esercizio dei poteri discrezionali del pubblico ufficiale - rispetto a pratiche "pacificamente legittime ed autorizzabili" - Sergio Venturelli si sia sottomesso alla richiesta dell'imputato nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale essendosi trovato nell'alternativa secca tra corrispondere la indebita utilità richiestagli o subire il danno della paralisi del tutto arbitraria delle sue pratiche e della stessa attività lavorativa esplicitamente prospettategli dall'imputato.
Una minaccia che si è proiettata nel tempo a partire dall'autunno del 2010 mantenendo efficacia costante nel tempo fino al momento in cui, nella primavera del 2012, la variante era stata licenziata in assenza di cesure temporali tanto è vero che il Venturelli aveva continuato ad effettuare i pagamenti, fino alla consegna che predisposta con gli inquirenti. Si tratta di modalità estranee sia alle fattispecie di corruzione - che postulano una libera contrattazione, un accordo di volontà liberamente e consapevolmente concluso su un piano di parità sinallagmatica- che a quella induttiva dovendo escludersi che l'esercizio dei poteri discrezionali del Tagliazucchi fosse stato prospettato nell'ambito di una legittima attività amministrativa e ventilando un trattamento indebitamente favorevole al Venturelli che, condividendo e facendo propria la prospettazione dell'agente, avrebbe, per questa via, commesso il delitto di induzione indebita. 7.Manifestannente infondata è l'ulteriore prospettazione difensiva secondo la quale la condotta accertata in occasione dell'arresto dell'imputato dovesse essere sussunta nella fattispecie di istigazione alla corruzione (art. 322, commi 2 e 3 cod. pen.) o in quella di tentata concussione (artt. 56-317 cod. pen.), vista la predisposizione della consegna: la ricostruzione difensiva si fonda su una inammissibile segmentazione, contrastata da tutte le emergenze processuali innanzi descritte, della vicenda concreta che ha avuto una genesi risalente nel tempo e uno snodo temporale che la riduttiva lettura della difesa concentra, frustrando i dati più qualificanti del fatto, nel fotogramma dell'ultima azione. 8.Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla pretesa qualificazione giuridica del fatto, coltivata in particolare dalla parte civile, Comune di Serramazzoni, nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen..A questo reato condurrebbe, secondo la ricostruzione della parte civile, il contenuto della conversazione intercettata ed intercorsa tra Sergio Venturelli e il socio, Gianluca Gianaroli, nel corso della quale i due fanno riferimento alla "gestione" della vicenda e il Venturelli rivendica con il socio di averli salvati tutti: da qui, assume la parte civile, la probabilità che ci si trovi di fronte ad un'offerta del Venturelli al Tagliazucchi piuttosto che di minacce esercitate dal Tagliazucchi.
A prescindere dalla insussistenza di un concreto intere se della parte civile a tale riqualificazione, interesse concreto che non appare ravvisabile nei confronti di un soggetto che, come il Venturelli, è rimasto estraneo al rapporto processuale, anche la ricostruzione in fatto della parte civile sconta una frammentazione della ricostruzione probatoria che elegge a risultanza probatoria il contenuto di un'unica conversazione intercettata a indagini in corso e in un contesto relazionale fra soggetti (Venturelli e Gianaroli) che non avevano una conoscenza paritetica dell'antefatto, cioè della pretesa economica avanzata dal Tagliazucchi. 9.Non è fondato il quarto motivo di ricorso.
Più volte viene evocato, nei motivi di ricorso, il ruolo dell'assessore Sabina Fornari. La difesa denuncia vizio di violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e la mancata escussione dell'assessore su alcune circostanze che sarebbero state rilevanti ai fini del giudizio di attendibilità del Venturelli relativi, in particolare, alla possibilità che Tagliazucchi avesse la disponibilità dell'ufficio dell'assessore, dove si sarebbe svolto il primo incontro con Venturelli relativo alla richiesta di tangente; alla presenza della stessa in occasione della vicenda dell'inceneritore ed alle iniziative del Comune, in merito alla mancata esecuzione delle cd. opere compensative.
Analogamente la difesa ha lamentato la mancata escussione di Giorgio Badodi, destinatario (secondo le dichiarazione del Venturelli) di indebite pressioni. La deducibilità del motivo di ricorso si scontra la pacifica affermazione secondo cui la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può esSere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata 'chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270).
Vieppiù deve escludersi la decisività di tali acquisizioni ove si rifletta che esse sono prospettate come "decisive" rispetto al complesso giudizio di attendibilità del Venturelli piuttosto che rispetto a specifiche acquisizioni poste a fondamento della decisione. 10.E', infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso che censura la misura della pena e il diniego di applicazione delle circostanze innominate, si tratta, infatti, di aspetti che attengono ad un profilo della regiudicanda, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.
Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso, la Corte territoriale ha evidenziato, in sede di conferma del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, la particolare pervicacia del ricorrente in relazione al concreto comportamento tenuto, ritenuto, ai fini del giudizio sulla personalità elemento sintomatico di pericolosità.Può ritenersi, pertanto, che la Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. purchè, come nel caso in esame, abbia valorizzato anche aspetti soggettivi oltre alla gravità d