Sentenza — n. 34564/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25 agosto 2021 la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna del cittadino nigeriano musa Aweni alle Autorità tedesche in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso il 30 marzo 2020 dalla Corte distrettuale di Rosenheim per la violazione della normativa sugli stupefacenti accertata in Germania (Grobkarolinenfeld) il 13 settembre 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34564/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un secondo motivo si deducono vizi di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18 -bis, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005, con riferimento alla sussistenza di un motivo di rifiuto facoltativo della consegna, per essere stato il fatto di reato oggetto del m.a.e. commesso, almeno in parte, in territorio italiano e per avere la Corte distrettuale limitato alla sola Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la richiesta di informazioni sull'esistenza di eventuali iscrizioni di notizie di reato a carico del ricorrente, senza estendere l'indagine alle altre Procure italiane.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Inusa Aweni, nato il 09/11/1988 avverso la sentenza del 25/08/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dell'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito il difensore che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 agosto 2021 la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna del cittadino nigeriano musa Aweni alle Autorità tedesche in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso il 30 marzo 2020 dalla Corte distrettuale di Rosenheim per la violazione della normativa sugli stupefacenti accertata in Germania (Grobkarolinenfeld) il 13 settembre 2019.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 22 aprile 2005, con riferimento alla denegata condizione del radicamento dell'Inusa in Italia e al conseguente rinvio del predetto allo Stato di esecuzione per scontarvi la pena eventualmente inflitta all'esito del processo. Al riguardo si lamenta che la Corte distrettuale ha omesso di prendere in considerazione alcuni documenti allegati ad una memoria difensiva depositata per l'udienza del 18 agosto 2021, ove si rappresentava il fatto che il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno sin dal 7 marzo 2014 e di un regolare contratto di locazione, svolgendo in Italia anche una regolare attività lavorativa nel settore delle traduzioni e dell'interpretariato. 2.1.
In via subordinata si richiama al riguardo l'ordinanza n. 10371 del 19 marzo 2020 di questa Suprema Corte, prospettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b), legge cit., nella sua nuova formulazione a seguito della modifica operata con il d.lgs. n. 10 del 2021, là dove esclude i cittadini extracomunitari dalle garanzie che vengono richieste allo Stato membro di emissione, per il ravvisato contrasto con le norme costituzionali di cui agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 4, par. 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, nonché con gli artt. 2, 3, 27, comma 3, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, all'art. 17, par. 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 2.1.
Con un secondo motivo si deducono vizi di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18 -bis, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005, con riferimento alla sussistenza di un motivo di rifiuto facoltativo della consegna, per essere stato il fatto di reato oggetto del m.a.e. commesso, almeno in parte, in territorio italiano e per avere la Corte distrettuale limitato alla sola Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la richiesta di informazioni sull'esistenza di eventuali iscrizioni di notizie di reato a carico del ricorrente, senza estendere l'indagine alle altre Procure italiane.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non ha documentato la sussistenza dei presupposti necessari per individuare le condizioni di un suo effettivo e legittimo radicamento sul territorio, come previsto dalla novellata disposizione di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), legge cit., peraltro non applicabile anche al cittadino extracomunitario, ma solo al cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea residente nel territorio italiano da almeno cinque anni. La nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 22 aprile 2005, n.69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.(Se. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419;
Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2003, Chiriac, Rv. 258414; Sez. 6, n. 49992 del 03/10/2018, Antion, Rv. 274313 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto mancanti gli indici concorrenti ai fini della integrazione della nozione di radicamento, avendo lo straniero raggiunto il territorio italiano pochi mesi dopo la commissione del reato e non essendo stata documentata in maniera sufficiente la sussistenza di una attività lavorativa e di legami affettivi). Ciò posto, deve rilevarsi come la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione dei principi teste indicati, avendo chiarito, e il dato ha rilievo dirimente anche in relazione all'esclusione delle condizioni di fatto necessarie ai fini del vaglio di rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, che la documentazione allegata (carta di identità del 2017, richiesta di permesso di soggiorno del 2014 che emerge dai precedenti dattiloscopici e un contratto di locazione del 2020) consente di ravvisare solo tracce della presenza del ricorrente in Italia, ma non è sufficiente per acclararne un effettivo e legittimo radicamento sia sul piano della tutela delle condizioni lavorative e familiari, sia, e soprattutto, in considerazione del fatto che la garanzia prevista dalla richiamata disposizione viene invocata in presenza di un reato che, almeno in parte, sarebbe stato commesso proprio sul territorio italiano.
2. Analoghe considerazioni involgono il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale fatto buon governo del principio di diritto - relativo alla portata del motivo di rifiuto di cui alla novellata disposizione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge cit. - secondo cui quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, la causa ostativa è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544).
Il carattere facoltativo del motivo di rifiuto collegato alla richiamata evenienza rende ancor più evidente il fatto che dalla circostanza del collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (che potrebbe essere giustificato anche dal verificarsi In Italia di un solo "frammento" della condotta) non deriva un automatico rifiuto della consegna, dovendosi concretamente verificare, caso per caso, l'interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione. Interesse che, nella specie, è stato ritenuto dalla Corte di appello non sussistente, sia per la rilevata assenza di indagini avviate sul medesimo fatto oggetto del m.a.e. presso l'ufficio del P.M. a tal fine compulsato (in tal senso, Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329), sia per l'assenza - anche in ragione del mancato assolvimento del relativo onere di allegazione - di alcun elemento rivelatore dell'esistenza di provvedimenti comunque emessi dall'Autorità giudiziaria italiana nei riguardi del ricorrente per il fatto per cui si procede.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n.
69.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n. 69.