Sentenza — n. 34563/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADomenico Vozza, cittadino italiano, chiede alla Corte di cassazione, attraverso il proprio difensore, di annullare la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 aprile scorso, che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la sua estradizione processuale richiesta dal Principato di Monaco, in relazione a condotte riconducibili ai reati di bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale, truffa e riciclaggio dell'ordinamento italiano; dette condizioni non sono state ravvisate, invece, per le condotte di emissione di assegni senza copertura e di omesso versamento dei contributi sociali. Nell'àmbito di tale procedimento estero, Vozza è stato attinto da mandato d'arresto internazionale, emesso dal Giudice istruttore del Tribunale di prima istanza del Principato, in esecuzione del quale è stato tratto in arresto in Italia. Attualmente si trova sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione, pertanto, dev'essere dichiarata inammissibile. Ne consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vozza Domenico, nato a Napoli il 17/04/1980 avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Domenico Vozza, cittadino italiano, chiede alla Corte di cassazione, attraverso il proprio difensore, di annullare la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 aprile scorso, che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la sua estradizione processuale richiesta dal Principato di Monaco, in relazione a condotte riconducibili ai reati di bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale, truffa e riciclaggio dell'ordinamento italiano; dette condizioni non sono state ravvisate, invece, per le condotte di emissione di assegni senza copertura e di omesso versamento dei contributi sociali. Nell'àmbito di tale procedimento estero, Vozza è stato attinto da mandato d'arresto internazionale, emesso dal Giudice istruttore del Tribunale di prima istanza del Principato, in esecuzione del quale è stato tratto in arresto in Italia. Attualmente si trova sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. Con un unico motivo di ricorso, egli lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza, deducendo l'omessa indicazione, nel mandato emesso dall'autorità giudiziaria monegasca, di specifiche fonti di prova, con particolare riguardo ai reati di truffa e riciclaggio. Di questi ultimi, in particolare, contesta la configurabilità, rilevando, quanto al primo, l'insufficienza, a tal fine, dell'emissione di assegni privi di copertura finanziaria; e, riguardo al secondo, la legittimità delle appropriazioni di somme che gli vengono imputate e, comunque, la lacunosità delle relative investigazioni.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondate le doglianze difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento.
2. In tema di estradizione processuale per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1957, alla quale anche il Principato di Monaco aderisce, l'autorità giudiziaria italiana, se è vero che non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda dello Stato richiedente, comunque non può spingersi oltre una sommaria delibazione, mediante la quale verifichi che detta documentazione sia in concreto idonea ad evocare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, contenendo l'indicazione delle ragioni per le quali, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato, con l'ulteriore conseguenza per cui eventuali elementi di prova a discarico possono rilevare soltanto qualora offrano chiara ed incontrovertibile dimostrazione dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019,Trindade Correa, Rv. 277560; Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A. Rv. 275088; Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810).
3. La sentenza impugnata ha richiamato soltanto in sintesi le risultanze del mandato d'arresto (pag. 2, in nota). Tuttavia, dall'esame di quest'ultimo, consentito alla Corte di cassazione in ragione dell'estensione della sua cognizione anche al merito in questa materia (art. 706, cod. proc. pen.), si rileva come ivi sia contenuta un'ampia descrizione delle plurime ed eterogenee fonti di prova su cui si fondano le accuse mosse al Vozza, che vanno dalle querele dei prenditori dei suoi titoli non onorati, agli esiti dell'attività del liquidatore della società da costui amministrata, agli accertamenti di alcuni commercialisti, da cui si evincono il progressivo svuotamento dei conti bancari della società, da lui compiuto a proprio personale vantaggio, oltre a numerose irregolarità contabili (pagg. 4 - 10). Dal suo canto, il ricorso neppure prova a misurarsi con tali allegazioni istruttorie, limitandosi a lamentarne la non sufficiente concludenza e ad addurre generiche difese in fatto, completamente sfornite, però, di supporti probatori.
4. L'impugnazione, pertanto, dev'essere dichiarata inammissibile. Ne consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att. cod. pro