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Sentenza — n. 34561/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34561/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34561/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 16 marzo 2021 il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a Bernardino Crispino in relazione al reato ex artt. 110 e 630 cod. pen. per avere sequestrato, minacciato e percosso, assieme a Antonio Tornincasa, Emanuele Tornincasa e Enrico De Melo, nei modi descritti nell'imputazione, Giuseppe Basco per ottenere la restituzione della somma di 31000 euro, accumulata dalla vittima con le cessioni di cocaina effettuate assieme a Emanuele Tornincasa, dalla compagna di Basco (Oliva Elvira) alla quale, per coartarla, avevano trasmesso immagini di Basco sotto sequestro.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, con la conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti bene sequestrato atto sessuale con un detenuto confisca di valori patrimoniali traffico di cocaina arresto in vista d'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, con la conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Crispino Bernardino, nato a Vibo Valentia il 11/05/1986 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del Tribunale della Libertà di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 marzo 2021 il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a Bernardino Crispino in relazione al reato ex artt. 110 e 630 cod. pen. per avere sequestrato, minacciato e percosso, assieme a Antonio Tornincasa, Emanuele Tornincasa e Enrico De Melo, nei modi descritti nell'imputazione, Giuseppe Basco per ottenere la restituzione della somma di 31000 euro, accumulata dalla vittima con le cessioni di cocaina effettuate assieme a Emanuele Tornincasa, dalla compagna di Basco (Oliva Elvira) alla quale, per coartarla, avevano trasmesso immagini di Basco sotto sequestro.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Crispino si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo, con formulazione unitaria, violazione degli artt. 110 e 630 cod. pen. e 273 e 292 cod. proc. pen. e vizio della motivazione per avere desunto, con motivazione manifestamente illogica, i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente esclusivamente dalle dichiarazioni e dai successivi riconoscimenti fotografici da parte di Basco e della sua compagna, i quali sono soggetti inaffidabili e che hanno reso dichiarazioni fra loro divergenti circa la presenza di Crispino all'appuntamento al quale poi seguì il sequestro e ai movimenti delle autovetture dei coindagati nell'occasione, mentre per altro verso è dubbia la genuinità del primo riconoscimento fotografico (al quale è poi succeduto un mancato riconoscimento e, infine, un nuovo riconoscimento) di Crispino del quale la Oliva aveva previamente reperito un'immagine sul profilo facebook di Antonio Tornincasa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella motivazione del provvedimento impugnato il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni della Oliva, la quale ha descritto puntualmente la vicenda sino al conclusivo intervento dei Carabinieri. Sia la Oliva che Basco hanno indicato la presenza, in tutte le fasi del sequestro, di Crispino (detto Genny), il possessore delle pistole utilizzate per minacciare Basco che fu infine da questi (oltre che da Antonio Tornincasa) accompagnato a casa sua dove portò le pistole. Nel provvedimento si dà atto che non soltanto Oliva ma anche Basco ha riconosciuto Crispino che egli poté osservare a lungo quando, durante il sequestro, fu condotto in una abitazione di Formia.

Il Tribunale ha anche fornito una plausibile spiegazione — la ritrosia derivante dall'appartenere allo stesso ambiente criminale — del fatto che Basco inizialmente (a luglio) non riconobbe Crispino ma lo riconobbe (a novembre) dopo che già la Oliva lo aveva riconosciuto. Inoltre, il Tribunale ha spiegato perché alcune discrepanze o non coincidenze dei due testimoni non ne compromettono la credibilità anche nella parte relativa ai riconoscimenti fotografici effettuati positivamente (p. 8). Le deduzioni sviluppate nel ricorso — mentre non si confrontano puntualmente con tutte le argomentazioni sviluppare dal Tribunale — entrano comunque inammissibilmente nel merito delle valutazioni discrezionali che il Tribunale del riesame ha sviluppato sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, non segnalate, del resto, neanche nel ricorso in esame.

2. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, con la conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo (Ann