Italian court dismisses appeal against detention order citing res judicata on guilt indicators and procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vittorio Raso inadmissible regarding his detention order. The court held that the issue of grave indicators of guilt was already settled by a prior review tribunal decision, which the Supreme Court later annulled only on procedural grounds concerning the specific aggravating circumstance. Consequently, the lower court's confirmation of prison custody was upheld because it did not violate the established legal framework regarding the presumption of guilt and the necessity of detention to prevent retaliatory actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. When grave indicators of guilt exist for crimes listed in Art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., the presumption of guilt applies unless positive proof of the dissolution of criminal ties is presented, rendering appeals challenging the necessity of detention inadmissible if the underlying guilt indicators remain legally established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Raso Vittorio, nato a Crotone il 15/12/1983 avverso l'ordinanza dell'11/03/2021 del Tribunale della libertà di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'il marzo 2021 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento con cui il 30 giugno 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Tommaso Raso e a Vittorio Raso in relazione ai delitti ex artt. 110, 644, e 629, primo e secondo comma, cod. pen., aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie.Il Tribunale ha deciso in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 7073 del 19 gennaio 2021, accogliendo il ricorso del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito con gli arresti domiciliari l'originaria misura.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Tz5nilZW3:i Vittorio Raso si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo:
a) violazione di legge e vizio della motivazione nel ritener sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati;
b) mancanza di motivazione circa il dolo specifico richiesto per l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.;
c) vizio della motivazione del provvedimento genetico circa le esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente rilevarsi che, relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo a tutti i reati contestati, nonché all'aggravante prevista dall'art.416-bis.1 cod. pen. si è formato il giudicato cautelare con la decisione del Tribunale del riesame del 28 agosto 2020. Infatti, su tale provvedimento, a seguito di ricorso del Pubblico Ministero, la Corte di cassazione, con sentenza n. 7073 del 2021, è intervenuta circa la scelta della misura annullando per vizio di motivazione la parte della ordinanza che aveva disposto nei confronti dei fratelli Raso la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
In particolare, la Corte di cassazione ha osservato che i reati contestati agli indagati rientrano nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. essendo stata contestata nell'imputazione provvisoria l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sicché per tali reati deve applicarsi l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti considerati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., va disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Su questa base ha ribadito il principio secondo cui la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova positiva della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Soltanto su questo punto, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, era chiamato a pronunciarsi. Ne consegue la inammissibilità di tutte le questioni sollevate dal ricorrente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautela ri Invero, Tribunale ha puntualmente esaminato la possibile esistenza di elementi atti a scalzare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. così da consentire la scelta di una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere: ha considerato che ì due fratelli, pur dopo che il padre fu incarcerato, conservarono materiali per compiere i rituali di affiliazione alla 'ndrangheta; ha valutato che lo svolgimento di una attività lavorativa (autorizzato durante il periodo degli arresti domiciliari) non vale a scalzare la presunzione posta dal legislatore; ha precisato che soltanto la custodia in carcere può evitare il rischio di azioni ritorsive (già avviate dal coindagato Fazio) contro la persona offesa da parte di soggetti vicini ai Raso.
Pertanto, il ricorso risulta inammissibile anche nella parte relativa alla determinazione del Tribunale del riesame che conferma la misura della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari, perché formula censure e valutazioni di merito non ammesse in sede di legittimità, senza del resto evidenziare manifeste illogicità nelle argomentazioni del Tribunale.
2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23 giugno 2021. Il Consigliere estensore fli\Presidepte Angelo C ta o Aràia Petr elli