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Sentenza — n. 34558/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34558/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34558/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, accogliendo l'appello ex art. 310, cod. proc. pen., avanzato nell'interesse di Concetto Bonaccorsi, ha dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere a lui applicata, con ordinanza dell'8 giugno 2020, nel procedimento contrassegnato dal n. 107/2017 r.g.n.r. della locale Procura della Repubblica. Hanno ritenuto quei giudici che fosse interamente decorso il relativo termine di durata per la fase delle indagini preliminari, allora in corso, dovendo l'inizio del medesimo essere retrodatato al 19 settembre 2019, data di esecuzione di una precedente misura cautelare, emessa nel diverso procedimento n. 1550/2017 r.g.n.r., per fatti di reato ulteriori ma legati da connessione qualificata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34558/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) che, in ogni caso, poiché il citato art. 83, per l'indicato periodo, ha disposto la sospensione di tutti i termini procedurali senza distinzioni, espressamente riferendosi, tra gli altri, a quelli delle indagini preliminari, esso avrebbe dovuto trovare comunque diretta ed autonoma applicazione nel proc. n. 107/2017, allora pendente in tale fase, indipendentemente dal collegamento o meno del relativo provvedimento custodiale con quello precedentemente emesso nel proc. n. 1550/2017.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione proroga della carcerazione preventiva ripristino dell'effetto sospensivo revoca della sospensione condizionale sospensione provvisionale proroga della misura terapeutica

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19685/2021
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di Bonaccorsi Concetto, nato a Catania il 19/06/1986 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, accogliendo l'appello ex art. 310, cod. proc. pen., avanzato nell'interesse di Concetto Bonaccorsi, ha dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere a lui applicata, con ordinanza dell'8 giugno 2020, nel procedimento contrassegnato dal n. 107/2017 r.g.n.r. della locale Procura della Repubblica. Hanno ritenuto quei giudici che fosse interamente decorso il relativo termine di durata per la fase delle indagini preliminari, allora in corso, dovendo l'inizio del medesimo essere retrodatato al 19 settembre 2019, data di esecuzione di una precedente misura cautelare, emessa nel diverso procedimento n. 1550/2017 r.g.n.r., per fatti di reato ulteriori ma legati da connessione qualificata.

Ha osservato, infatti, il Tribunale che non poteva trovare applicazione, in relazione al successivo titolo custodiale, la sospensione del decorso del termine di durata disposta dall'art. 83, dl. n. 18 del 2020, invece operante per la misura cautelare in atto nel proc. n. 1550/2017, in quanto la retrodatazione della decorrenza a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non fa comunque venir meno la distinzione e l'autonomia dei diversi titoli di custodia, non potendo, perciò, le cause di sospensione dell'uno spiegare per ciò solo rilevanza anche sull'altro.

Né - aggiunge l'ordinanza - detta sospensione avrebbe potuto operare autonomamente in relazione al secondo titolo cautelare, dal momento che, essendo questo intervenuto successivamente al periodo legale di tale sospensione (9 marzo - 11 maggio 2020), l'interessato si era trovato nell'impossibilità di avanzare la richiesta di prosecuzione del procedimento, in presenza della quale - a norma del comma 3, lett. b), n. 2), del citato art. 83 - l'anzidetta sospensione non avrebbe trovato applicazione.

2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo:

a) che tanto il Tribunale, quanto il Giudice dell'udienza preliminare, il cui provvedimento del 17 novembre 2020 è stato dal primo annullato con l'ordinanza oggetto di ricorso, hanno deciso sulla base dell'erroneo presupposto per cui il Giudice per le indagini preliminari, in un precedente provvedimento del 20 ottobre 2020, avesse ravvisato tra i reati oggetto dei due procedimenti una connessione qualificata: in realtà, in tale provvedimento, quel giudice si era limitato a ritenere che il termine di fase non fosse spirato, pur quando si fosse voluta ipotizzare l'anzidetta connessione tra i reati, tuttavia da lui non affermata né, in ogni caso, sussistente;b) che la sospensione legale dei termini di durata delle misure cautelari, disposta dal citato art. 83, non può intendersi quale «vicenda contingente» del relativo procedimento, insuscettibile, come tale, di spiegare alcuna rilevanza al di fuori dello stesso e, quindi, in relazione ad un titolo custodiale emesso nell'ànnbito di un differente procedimento; più precisamente, tale principio - richiamato dal Tribunale - sarebbe stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23166 del 28 maggio 2020, in relazione all'ipotesi della successione di fasi diverse tra i due procedimenti, la quale, però, non è comparabile con quella in rassegna, proprio perché legata a situazioni riconducibili esclusivamente a scelte strategiche od organizzative del Pubblico ministero e, dunque, non prevedibili né evitabili dall'indagato-imputato, a differenza, invece, degli effetti di una espressa e generale disposizione normativa;

c) che, in ogni caso, poiché il citato art. 83, per l'indicato periodo, ha disposto la sospensione di tutti i termini procedurali senza distinzioni, espressamente riferendosi, tra gli altri, a quelli delle indagini preliminari, esso avrebbe dovuto trovare comunque diretta ed autonoma applicazione nel proc. n. 107/2017, allora pendente in tale fase, indipendentemente dal collegamento o meno del relativo provvedimento custodiale con quello precedentemente emesso nel proc. n. 1550/2017.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non ha fondamento e dev'essere, perciò, respinto.

2. Non sfugge al Collegio l'esistenza di un precedente di legittimità congruente con la tesi dell'autorità giudizi:agio ricorrente, stando al quale, in tema di cc.dd. "contestazioni a catena", la sospensione dei termini di custodia cautelare, conseguente all'applicazione della disciplina emergenziale di cui all'art. 83, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, in relazione alla misura adottata per prima opera anche con riferimento ai termini, decorrenti dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, relativi alla misura adottata con la seconda ordinanza (Sez. 2, n. 11165 del 22/01/2021, Hadif, Rv. 280768).

La Corte, in tale pronuncia, richiama a proprio sostegno precedenti che hanno affermato tale estensione delle cause di sospensione ai termini del successivo tiblo cautelare (Sez. 3, n. 19047 del 18/02/2009, Valentino, Rv. 243709; Sez. 2, n. 2775 del 19/11/2015, dep. 2016, Barbato, non mass.; Sei. 6, n. 30550 del 12/04/2013, Romeo, non mass.; Sez. 6, n. 12610 del 10/12/2012, dep. 2013, Napoli, Rv. 256167, non mass. sul punto), rilevando come tale lettura risponda ad un criterio di ragionevolezza complessiva del sistema. Osserva quel Collegio, infatti, «che non può accordarsi la tutela auspicata nel ricorso a chi - dopo aver chiesto e ottenuto la retrodatazione della seconda ordinanza al momento applicativo della prima, facendo valere la sussistenza dei presupposti che avrebbero dovuto o potuto comportare l'emissione solo del primo provvedimento coercitivo, data la sostanziale unicità della vicenda - intenda successivamente recuperare la diversità delle misure cautelari, nel momento in cui la loro trattazione unitaria, quanto al computo dei relativi termini, non risulti più "conveniente" a causa dell'emersione, nel primo procedimento, di una causa di sospensione».

3. Un siffatto argomentare, per cui i commoda della retrodatazione comportino necessariamente l'assunzione anche degli incommoda delle vicende del primo titolo cautelare, si presenta piuttosto empirico e, comunque, non persuade affatto. Prendendo criticamente le distanze da esso, infatti, la stessa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 19685 del 5 maggio 2021, ric. Proc. Rep. Catania in proc. contro Monaco, non mass.), ha successivamente osservato che quella lettura normativa collide, in via generale, con il principio, di rango costituzionale, del favor libertatis, il quale - secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale deve guidare l'interprete nell'interpretazione del testo normativo non univoco; ma, soprattutto, che essa non si presenta rispettosa di quanto statuito dalle Sezioni unite della stessa Corte con la sentenza n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347 (non a caso, tutti i precedenti citati dalla "sentenza Hadif" sono anteriori a questa).

Chiamate ad esaminare altra questione in tema di "contestazione a catena", infatti, le Sezioni unite, in motivazione, hanno comunque avuto modo di affermare a chiare lettere, con richiami di giurisprudenza anche costituzionale, un principio di ordine generale, secondo cui la «retrodatazione consiste nel mero nallineamento del termine di efficacia della misura da retrodatare alla data di esecuzione o notificazione della prima ordinanza cautelare, e non già in una vera e propria unificazione dei due successivi titoli cautelari», ribadendo conseguentemente il principio per cui «le due ordinanze cautelari (e i relativi procedimenti) rimangono distinte e ciascuna segue la propria sorte, senza che la proroga dei termini dell'una possa influire sull'altra, se non in senso favorevole all'interessato».

In applicazione di tali princìpi al caso specifico, dunque, ne consegue inevitabilmente l'impossibilità di estendere le cause di sospensione del titolo custodiale emesso nel proc. n. 1550/2017 r.g.n.r. a quello adottato nel proc. n. 107/2017 r.g.n.r..

4. Parimenti infondato è l'assunto del ricorrente per cui la sospensione dei termini disposta dall'art. 83, d.l. n. 18 del 2020 avrebbe dovuto trovare diretta ed autonoma applicazione nel procedimento n. 107/2017, indipendentemente, cioè, dal collegamento di quest'ultimo con quello nel quale era stata adottata la prima ordinanza custodiale. E' sufficiente rilevare, a tal fine, che, al momento dell'esecuzione della seconda ordinanza (giugno 2020), il periodo di sospensione legale dei termini processuali, previsto da tale normativa speciale emergenziale (9 marzo - 11 maggio), era già terminato.

Ne consegue all'evidenza che, durante quest'ultimo, il relativo procedimento non pendeva nei confronti di indagato sottoposto a misura cautelare: con l'ulteriore effetto per cui al Bonaccorsi non sarebbe stato possibile chiederne la prosecuzione (come tale disciplina gli avrebbe consentito), così da neutralizzare la sospensione legale dei termini (in senso conforme, per un'ipotesi del tutto sovrapponibile, Sez. 6, n. 19685/2021, cit.). Sicché sarebbe del tutto irrazionale sostenere che egli avrebbe dovuto patire gli effetti negativi di tale disciplina speciale e temporanea, senza poter attivare gli strumenti normativi che la stessa legge gli metteva