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Sentenza — n. 34556/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34556/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rosario Vinci affida al suo difensore la richiesta di annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania, lo scorso 7 aprile, all'esito di riesame, ha confermato la custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione al delitto di partecipazione, in qualità di promotore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata al traffico di cocaina, nonché per vari "reati-scopo".

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34556/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tali obiezioni, già sollevate con il riesame, il Tribunale non avrebbe risposto, limitandosi ad elencare i sunti delle conversazioni intercettate. 2.3. La terza doglianza attinge il profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura. L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata all'acritico richiamo della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ignorando il lungo tempo trascorso dai fatti, il brevissimo periodo di ipotetica operatività del sodalizio, l'intervenuto arresto dei fornitori per altra causa, la possibilità di svolgimento degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, in luogo diverso da quello interessato dai fatti e situato a pochi metri di distanza dalla locale stazione dei Carabinieri.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina partecipazione al reato responsabilità penale precedenti penali rilevanti tossicodipendenza imputazione per reati di stupefacenti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vinci Rosario, nato Siracusa il 05/06/1992 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Rosario Vinci affida al suo difensore la richiesta di annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania, lo scorso 7 aprile, all'esito di riesame, ha confermato la custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione al delitto di partecipazione, in qualità di promotore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata al traffico di cocaina, nonché per vari "reati-scopo".

2. Tre sono le censure che vengono mosse al provvedimento. 2.1. La prima consiste nel vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto associativo. La difesa si duole dell'acritico rinvio, espressamente compiuto dal Tribunale, alle risultanze della richiesta di misura cautelare e del provvedimento custodiale originario, lamentando, in particolare, il silenzio dell'ordinanza su un dato decisivo, quale quello della brevità del dato temporale di riferimento: talché risulterebbe apodittico l'assunto dell'esistenza di una struttura organizzativa munita di stabilità con proiezione indeterminata nel tempo, quale invece si legge in tale provvedimento. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, invece, la violazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Non risulterebbe dagli atti un sufficiente quadro indiziario sotto il profilo strutturale, organizzativo, gerarchico, economico, territoriale; tra i presunti aderenti, inoltre, emergerebbe una fungibilità di ruoli, su base paritaria, ed i relativi rapporti sarebbero caratterizzati "diffidenza e disistima reciproche, incompatibili con la necessaria affectio societatis. Ancor meno significativi sarebbero i risultati investigativi in ordine alla ritenuta posizione di vertice del Vinci, giovane operaio e padre di tre figli piccoli, residente in un modesto alloggio popolare e sommerso dai debiti, poiché vittima del vizio del gioco ed assuntore di stupefacenti.

A tali obiezioni, già sollevate con il riesame, il Tribunale non avrebbe risposto, limitandosi ad elencare i sunti delle conversazioni intercettate. 2.3. La terza doglianza attinge il profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura. L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata all'acritico richiamo della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ignorando il lungo tempo trascorso dai fatti, il brevissimo periodo di ipotetica operatività del sodalizio, l'intervenuto arresto dei fornitori per altra causa, la possibilità di svolgimento degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, in luogo diverso da quello interessato dai fatti e situato a pochi metri di distanza dalla locale stazione dei Carabinieri.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi del ricorso sono inammissibili, poiché generici, manifestamente infondati e volti ad una rivalutazione dei dati istruttori, non consentita in sede di legittimità.

2. Quanto al profilo della gravità indiziaria, oggetto delle prime due doglianze, non ha alcun fondamento l'assunto per cui l'ordinanza impugnata si sia limitata ad un'acritica motivazione per relationem. Dalle conversazioni intercettate e riportate testualmente nel provvedimento, infatti, risultano ampiamente documentati l'aspetto organizzativo del gruppo, la ripartizione di ruoli tra i vari aderenti, la disponibilità di luoghi di custodia dello stupefacente (con la previsione di una remunerazione dei custodi), la confluenza del denaro nelle mani del Vinci con successiva distribuzione ai sodali, il volume di transazioni (con approvvigionamenti nell'ordine di qualche migliaio di euro), il ruolo organizzativo e dirigenziale dello stesso Vinci.

A tali emergenze, il ricorso nulla di specifico replica, limitandosi a dedurre profili che, quand'anche dimostrati, non sono incompatibili con l'esistenza di un'associazione ex art. 74, cit.: tanto dicasi per l'àmbito territoriale ristretto, per l'inesistenza di precise gerarchie (Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, Salvatori, Rv. 266286) e per il breve periodo di operatività, peraltro non correttamente desunto dalla difesa dal nudo dato formale della durata dell'attività investigativa d'intercettazione, dalla quale invece emerge un'attività già da prima ben avviata.

Sul punto, peraltro, dev'essere ribadito un principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica della cd. "affectio" di ciascun aderente, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose non rileva: essa, perciò, può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi - come nel caso specifico - l'esistenza di un sistema collaudato, al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440;

Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771).

3. Analoghi limiti presenta la censura in tema di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura carceraria. L'ordinanza non si limita ad evocare l'operatività della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma risponde specificamente alle doglianze difensive, evidenziando che i fatti non sono risalenti (l'arresto, infatti, è avvenuto a luglio del 2019); che la sostanza stupefacente veniva dal ricorrente preparata per la vendita anche in casa; e che anche all'epoca dei fatti egli svolgeva un lavoro lecito, senza che questo gli abbia impedito di apprestare ed organizzare l'attività illecita di cui si discorre. Il ricorso, dal suo canto, si riduce all'allegazione di diversi elementi di fatto, perciò chiedendo alla Corte di cassazione una valutazione invece riservata al giudice di merito (peraltro, adducendo circostanze non comprovate, come l'avvenuto arresto dei fornitori, quanto meno di coloro che vi provvedevano nei periodi più recenti: vds. pag. 10, ord., in fine).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. C