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Sentenza — n. 34555/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34555/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34555/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di Agrigento in misura di anni due in danno di Daniele Rampello, soggetto ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011. Con lo stesso decreto è stata confermata anche la misura patrimoniale della confisca adottata con il medesimo decreto appellato in relazione a diverse utilità (beni immobili, mobili registrati, rapporti bancari e relativi saldi) riscontrate nella titolarità o comunque ritenute nella disponibilità sostanziale del Rampello, pur se formalmente intestate a terzi.

Regesto Legislator

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art 157 cod. pen, articolo 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34555/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ipotesi queste che non si riscontrano nella specie. 9.Sono infine inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse dei terzi interessati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'articolo 100 cod. proc. pen. le parti private diverse dall'imputato, compresi, dunque anche i terzi interessati dalla esecuzione di una misura di prevenzione reale, stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale che, salvo diversa espressa volontà, si presume conferita soltanto per un determinato grado (Sez. U., n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894, da ultimo confermata da Sentenze della sezione sesta n. 11371 del 29/05/2019, dep. 2020, e sezione seconda n. 15007 del 22/01/2020, non massimate sul punto).

Parole chiave

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indagine su reati finanziari reati contro il patrimonio sorveglianza delle relazioni bancarie riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo dati personali degni di particolare protezione indagine per abuso di informazioni privilegiate

Disposizioni normative citate

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art 157 cod. pen
articolo 100 cod. proc. pen
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'articolo 100 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da jz-) 1.Rampello Daniele, nato a Raffadali il 25 novembre 1957C 2. Rampello Francesco, nato a Raffadali il 9 ottobre 1951 3. Ginex Daniela Bettina, nata in Argentina il 6 dicembre 1973 4. Mongiovì Giovanna, nata a Raffadali il 30 settembre 1959 Avverso il decreto della Corte di appello di Palermo dell'8 luglio 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di Agrigento in misura di anni due in danno di Daniele Rampello, soggetto ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011. Con lo stesso decreto è stata confermata anche la misura patrimoniale della confisca adottata con il medesimo decreto appellato in relazione a diverse utilità (beni immobili, mobili registrati, rapporti bancari e relativi saldi) riscontrate nella titolarità o comunque ritenute nella disponibilità sostanziale del Rampello, pur se formalmente intestate a terzi.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati Aldo Virone e Raffaele Bonsignore nell'interesse del proposto; l'avvocato Virone, nell'interesse dei terzi interessati Daniela Bettina Ginex e Francesco Rampello; l'avvocato Daniele Re nell'interesse della terza interessata Giovanna Mongiovì. P lì 3. Ricorso proposto nell'interesse di ~4i Rampello. 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per aver applicato la misura di prevenzione personale pur in assenza del requisito della attualità della pericolosità sociale del ricorrente.

A fronte di una prima serie di condotte illecite definitesi nel 2000 e di altra serie di condotte illecite non protrattisi oltre il 2014, la Corte, violando il dato normativo di riferimento, letto alla luce delle indicazioni di principio offerte dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, ha ritenuto sussistenti gli estremi del tipo di pericolosità riferiti al ricorrente. Sotto il versante della attualità, in particolare, non sarebbero stati indicati elementi sintomatici della ritenuta pericolosità nel periodo successivo al 2014, considerando peraltro che il ricorrente è stato detenuto per lungo tempo, fatto devalutato dai giudici del merito operando una discutibile distinzione tra detenzione cautelare e detenzione in espiazione di pena. 3.2.

Con il secondo motivo si denunzia l'assenza di motivazione o comunque una motivazione meramente apparente quanto ai rilievi offerti in appello nel contestare la durata della sorveglianza speciale. 3.3. Con il terzo motivo la violazione di legge viene riferita alla disposta confisca patrimoniale sotto diversi versanti: -per non aver considerato gli elementi offerti dalla difesa con le consulenze allegate nel corso del giudizio di merito dirette a confermare la lecita provenienza dei beni confiscati, di fatto sovvertendo le regole afferenti l'onere probatorio chiamato a disciplinare il giudizio sulla confisca; -per aver travisato il concetto di disponibilità previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, ascrivendo al ricorrente beni intestati a terzi pur se acquisiti in epoche nelle quali lo stesso non poteva ritenersi socialmente pericoloso; per aver fatto erronea applicazione del principio di correlazione temporale tra il manifestarsi della pericolosità sociale e le date di acquisizione dei cespiti confiscati.In ragione di tali indicazioni, si rimarca in conclusione l'assenza dei profili utili a giustificare la confisca in relazione ai beni immobili siti in Agrigento, c.da Barracca, in Raffadali, c.da Butermini, in Realmonte, c.da Sacramento; in Olbia, località sa marinedda; nonché ai beni mobili registrati e ai rapporti bancari ( considerati rispettivamente alle pagine 72 e 74-75 del primo decreto).

4. Con il ricorso proposto nell'interesse dei terzi interessati Daniela Bettina Ginex e Francesco Rampello vengono pedissequamente ribadite le medesime censure esposte, con riferimento alla confisca, nel ricorso del proposto.

5. Con il ricorso proposto nell'interesse della terza interessata Giovanna Mongiovì, si lamenta l'inosservanza" della legge penale di cui si deve tenere conto" nell'ablazione dei beni appartenenti al terzo nonché "l'intempestività del provvedimento adottato in pendenza di altro procedimento penale a carico del Daniele Rampello e, infine, la violazione dell'art 157 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono tutti inammissibili anche se per ragioni diverse, precisate di seguito.

2. È inammissibile il ricorso del proposto, sia in relazione alle contestazioni mosse avverso la misura personale, sia in ordine ai rilievi addotti in direzione della confisca.

3. Giova premettere che nel decreto di primo grado il giudizio constatativo inerente la pericolosità sociale risultava motivato evidenziando che il ricorrente andava ritenuto soggetto abitualmente dedito a reati lucro-genetici, senza soluzioni di continuità lungo un arco temporale compreso tra il 1998 ( per più fatti di usura reiterati sino al 2000 e accertati con sentenza di condanna passata in giudicato, ritenuti fonte di proventi illeciti per circa 155 milioni di lire) e il 2014 ( anno nel quale Daniele Rampello venne coinvolto in un procedimento penale, nel cui ambito è stata emessa anche misura custodiale, con l'imputazione di cui all'ad 416 cod. pen. diretta alla realizzazione di più fatti di truffa aggravata, falso e corruzione in materia di false invalidità, anche queste condotte destinare a garantire al proposto introiti illeciti di assoluto rilievo anche per il numero delle condotte riscontrate, realizzate a far tempo dal 2009 sino alla esecuzione della citata misura cautelare). 4.Ciò premesso, la Corte territoriale, nel corpo del provvedimento impugnato, ha messo pregiudizialmente in evidenza che con il gravame di merito il detto giudizio constatativo non era stato fatto oggetto di specifici rilievi, atteso che le relative censure erano direttamente volte a mettere in discussione solo l'aspetto afferente l'attualità della pericolosità.

In ragione di tanto, ha operato una rinnovata ricostruzione della pericolosità del ricorrente, confermando le valutazioni del primo giudice, seppur in termini all'evidenza serventi rispetto al tema posto al suo scrutinio, quello della sola attualità, desumendo dal complessivo percorso criminale del proposto elementi logici a conferma della valutazione prospettica da rendere. 5.Ciò precisato, avverso l'indicazione pregiudiziale operata dal provvedimento impugnato il ricorso tace integralmente: ad avviso della Corte, dunque, gli estremi del relativo giudizio constatativo non possono più essere messi in discussione, dovendosi per contro ritenere definitivamente cristallizzato l'aspetto in forza del quale al ricorrente risulta certamente ascritta una situazione soggettiva di pericolosità continuativamente constatata nell'arco temporale compreso tra il 2000 e il 2014. 6.Tale valutazione pregiudiziale conduce a conseguenze dirimenti nel definire l'odierna impugnazione, per più ragioni. 7.In primo luogo sono inammissibili le doglianze, esposte nel primo motivo, dirette a contestare in sé il giudizio di pericolosità sociale ascritto al Rampello anche oltre il profilo della mera attualità della pericolosità, l'unico evocato nominalmente in modo espresso: alla disamina nel merito dei relativi rilievi, infatti, si oppone il consolidamento del relativo tema alla luce del devoluto con l'originario gravame di merito, con il quale si contestava solo il giudizio prognostico, non quello constatativo, della pericolosità riferita al proposto. 7.1.

Pari sorte, del resto, tocca alle censure direttamente rivolte a mettere in discussione il profilo della attualità, che, non diversamente dai motivi di appello, si risolvono unicamente nella rimarcata distanza temporale tra l'ultimo momento di effettivo estrinsecarsi delle relative condotte illecite espressione della pericolosità (momento individuato nel settembre del 2014, data di esecuzione della misura cautelare custodiale già citata) e quello di adozione della misura in discussione (intervenuta nel 2018, avuto riguardo al deposito del relativo provvedimento); dato vieppiù implementato richiamando il periodo di restrizione patito dal ricorrente.

Il motivo è tuttavia generico oltre che aspecifico rispetto ad alcuni versanti essenziali della motivazione adottata sul punto. A fronte di una distanza temporale non così marcata tra gli indicatori fattuali della pericolosità e il momento dell'intervento in prevenzione, il ricorso, in primo luogo, muove da un dato di riferimento errato, quello della decisione resa in appello, nel valutare il profilo dell'attualità, ciò, tuttavia, senza tenere conto del modesto e fisiologico lasso temporale nel caso occorso tra le decisioni di primo e secondo grado.

E' noto, infatti, che secondo la Giurisprudenza di questa Corte, la pericolosità sociale del sottoposto va verificata nel momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio, sempre che tra i due provvedimenti non vi sia stato uno iato temporale non coerente all'ordinario dispiegarsi del gravame di merito: in tal senso vedi Sez. 1, n. 55052 del 18/07/2017,Carraturo, Rv. 272399;

Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Magazzatti, Rv. 276135; Sez 5, n. 11437 del 9 dicembre 2020, dep. 2021, n.m.; Sez. 6, n.24433 del 1 luglio 2020, n.m.). Ipotesi, quest'ultima, non solo smentita dal dato oggettivo ma in ogni caso non argomentata. Per altro verso il ricorso difetta di qualsivoglia confronto specifico con il corpo centrale della motivazione addotta dalla Corte territoriale sul punto, laddove si lega il giudizio prognostico afferente l'attualità della pericolosità alla pregnanza inferenziale da assegnare alla ininterrotta continuità della dedizione criminale riferita al ricorrente, descritta in termini di crescente forza sintomatica.

Nel provvedimento impugnato, in particolare, si fa leva sul ponderale rilievo da assegnare alle condotte illecite evocate a sostegno della richiesta, lungamente stratificate nel tempo, come detto senza soluzione di continuità, in termini di crescente sintomaticità alla luce del ruolo di centrale importanza assunto dal proposto all'interno dell'insieme di contestazioni sollevate nel procedimento penale sfociato nel più volte citato intervento cautelare eseguito nel 2004. Aspetto valutativo che il ricorso trascura integralmente di contrastare. Né, infine, il ricorso si confronta con le valutazioni spese dalla Corte territoriale nel negare rilievo al dato dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, nel caso ritenuta indifferente rispetto al giudizio prognostico da rendere.

In definitiva, ad avviso di questa Corte, il giudizio sulla attualità reso dal provvedimento impugnato rimane indifferente alle censure esposte dal ricorso, rivelatesi evidentemente inadeguate a contrastare il portato della relativa argomentazione giustificativa. 7.2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la durata della misura comminata: il riferimento al rilievo ponderale da ascrivere alle tendenze antisociali e antigiuridiche disvelate dalle riscontrate condotte sintomatiche della pericolosità ritenuta, adeguatamente riempito a monte dai contenuti delle pregresse argomentazioni descrittive degli elementi addotti quali relativi indicatori fattuali, porta all'evidenza il provvedimento impugnato all'infuori dei motivi prospettabili in questa sede, considerati i limiti tracciati dall'art. 10 digis. n. 159 del 2011 e la presenza di una motivazione che non può ritenersi graficamente inesistente né meramente apparente. 8.Venendo alle contestazioni riferite, nel ricorso del proposto, alla confisca, giova subito evidenziare che la già rimarcata intangibilità del giudizio caduto sulla ritenuta continuità della pericolosità ascritta al Rampello finisce per incidere anche sul giudizio afferente la misura reale avuto riguardo alla contestata sussistenza del requisito della correlazione temporale che deve legare i fatti espressivi della pericolosità sociale e i momenti di acquisizione delle utilità ablate, nel caso tutti intervenuti all'interno del periodo ricompreso tra il 2000 e il 2014. 8.1. il ricorso è poi del tutto generico nel rivendicare l'omessa valutazione in fatto delle consulenze allegate, dirette a contrastare il giudizio di sproporzione: i limiti di deduzione del difetto di motivazione in materia di prevenzione impongono che l'eventuale travisamento per omissione sia tale da neutralizzare integralmente lo sforzo argomentativo tracciato dal provvedimento impugnato, così da mettere in discussione, sotto il versante della violazione di legge, la riscontrata sussistenza di uno dei presupposti fondanti l'intervento in prevenzione contrastato.

Nel caso, il ricorso trascura integralmente di precisare il rilievo da assegnare al dato pretermesso rispetto al giudizio complessivo sulla sproporzione reddituale operato dalla Corte territoriale: e tale genericità finisce per invalidare a monte l'efficacia del motivo proposto. 8.2. Infine, va ribadito che il proposto non è legittimato a mettere in discussione il tema (della ascrivibilità allo stesso) della disponibilità sostanziale delle utilità confiscate formalmente intestate a terzi. Anche sul punto, la giurisprudenza della Corte è consolidata nell'affermare che «in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario;

è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento» (Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). Da qui l'assenza di interesse del proposto quanto a censure che volte a sostenere la tesi della estraneità del bene al suo patrimonio Nè vale, in parte qua, richiamarsi a quella giurisprudenza della Corte che , muovendo dalla considerazione in forza della quale l'incidenza patrimoniale scaturente dalla confisca di prevenzione si basa sulla valutazione della sproporzione del patrimonio riconducibile al proposto rispetto alle risorse nella sua legittima disponibilità, individua un interesse del presunto interponente a dedurre contestazioni aventi ad oggetto la riconducibilità dei beni dei terzi al suo asse patrimoniale ed a contestare anche sotto tale specifico profilo il giudizio di sproporzione e, con esso, la legittimità del vincolo (v. sull'argomento Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232; arg. anche ex Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264295).

Ciò presuppone, infatti, che la relativa deduzione sia specifica sul punto; in altre parole, sia accompagnata dalla puntuale precisazione della rifluenza che assume nel caso siffatta circostanza sul giudizio di sproporzione, perchè l'eventuale l'esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sfera patrimoniale del proposto potrebbe consentire di valutare diversamente le disponibilità finanziarie del soggetto sottoposto alla misura avuto riguardo ad altri beni oggetto di ablazione, formalmente in testa al proposto o sostanzialmente riferibili allo stesso per sua stessa ammissione.

Ipotesi queste che non si riscontrano nella specie. 9.Sono infine inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse dei terzi interessati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'articolo 100 cod. proc. pen. le parti private diverse dall'imputato, compresi, dunque anche i terzi interessati dalla esecuzione di una misura di prevenzione reale, stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale che, salvo diversa espressa volontà, si presume conferita soltanto per un determinato grado (Sez. U., n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894, da ultimo confermata da Sentenze della sezione sesta n. 11371 del 29/05/2019, dep. 2020, e sezione seconda n. 15007 del 22/01/2020, non massimate sul punto).

Ai ricorsi non risulta allegata la procura speciale per il giudizio di cassazione né risulta in alcun modo indicato ove tale atto sia eventualmente reperibile. Ne va quindi dichiarata la inammissibilità, non spettando peraltro alla Corte il compito di individuarla all'interno dell'incarto processuale. 10.Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della