Sentenza — n. 34552/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADomenico La Gatta, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari dello scorso 18 gennaio, che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. Gli si addebita di aver concorso, con il ruolo di esattore di alcuni pagamenti, al delitto di estorsione continuata e pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416- bis. l, cod. pen., in danno di tale Angelo Bruno, costretto, per poter esercitare il commercio di stupefacenti sul territorio, a corrispondere una somma mensile al gruppo dell'associazione di tipo mafioso denominata "Società foggiana" capeggiato da Federico Trisciuoglio, suocero di esso ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: f) l'assenza di prova, infine, dell'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo. 2.3. Vizi di motivazione, con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., sotto entrambi i profili tipici. Non sarebbe configurabile, cioè, il "metodo mafioso", perché nessun addebito di partecipazione al sodalizio viene mosso al ricorrente, né risultano le modalità con le quali sarebbe stata formulata la richiesta e sarebbe avvenuta l'esazione: ragione per cui non è possibile ritenere che via sia stata alcuna manifestazione esteriore della particolare forza d'intimidazione che qualifica l'utilizzo di tale metodo operativo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La Gatta Domenico, nato a Foggia il 31/08/1973 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Domenico La Gatta, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari dello scorso 18 gennaio, che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. Gli si addebita di aver concorso, con il ruolo di esattore di alcuni pagamenti, al delitto di estorsione continuata e pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416- bis. l, cod. pen., in danno di tale Angelo Bruno, costretto, per poter esercitare il commercio di stupefacenti sul territorio, a corrispondere una somma mensile al gruppo dell'associazione di tipo mafioso denominata "Società foggiana" capeggiato da Federico Trisciuoglio, suocero di esso ricorrente.
2. Il ricorso rassegna cinque doglianze. 2.1. Nullità (rectius: inefficacia) dell'ordinanza impugnata, per violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., per incompleta trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, in particolare del verbale dell'interrogatorio "di garanzia". 2.2. Vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria. La difesa ribadisce la tesi secondo cui le richieste di pagamento formulate al Bruno si riferivano al saldo del prezzo che quest'ultimo doveva versare al cognato del ricorrente per l'acquisto di un'autovettura, e che l'intervento di quest'ultimo era avvenuto a titolo di intermediazione, nell'esclusivo interesse del proprio congiunto nonché in ragione del suo rapporto di risalente amicizia con il debitore.
A sostegno di tale assunto, il ricorso evidenzia alcuni elementi non tenuti in considerazione dal Tribunale, ovvero: le conformi dichiarazioni del Bruno; il riferimento a tale compravendita operato, nel corso di una conversazione intercettata, da Aldo Checchia, "braccio destro" del Trisciuoglio; la produzione difensiva di una dichiarazione di vendita dell'auto. Inoltre pone in rilievo:
a) l'assenza di riferimenti a La Gatta nel più ampio compendio investigativo relativo all'associazione mafiosa;
b) la mancanza di qualsiasi dichiarazione sul suo conto da parte del collaboratore di giustizia Verderosa;
c) l'assenza del suo nominativo dalla lista degli "stipendiati" del clan;
d) la sua estraneità ai molti episodi estorsivi ulteriori addebitati al gruppo;
e) l'assenza di qualsivoglia tipo di contatto tra lui ed il suocero, ipotizzato capo- clan, che, in un dialogo intercettato, afferma anzi di non parlargli da tempo e, in particolare, in altra conversazione, asserisce di non saper nulla dell'intervento del genero presso il Bruno;
f) l'assenza di prova, infine, dell'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo. 2.3. Vizi di motivazione, con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., sotto entrambi i profili tipici. Non sarebbe configurabile, cioè, il "metodo mafioso", perché nessun addebito di partecipazione al sodalizio viene mosso al ricorrente, né risultano le modalità con le quali sarebbe stata formulata la richiesta e sarebbe avvenuta l'esazione: ragione per cui non è possibile ritenere che via sia stata alcuna manifestazione esteriore della particolare forza d'intimidazione che qualifica l'utilizzo di tale metodo operativo.
Quanto, invece, alla finalità agevolativa dell'associazione mafiosa, non sarebbe dimostrato che essa abbia rappresentato la finalità esclusiva, o quanto rwc- predominante, dell'agire del ricorrente, mancando una specifica indagine in tal senso, la quale dev'essere ancor più rigorosa allorquando l'agente sia estraneo alla compagine criminale. 2.4. Vizi di motivazione in punto di esigenze cautelari, per avere il Tribunale eluso la motivazione sui numerosi profili evidenziati con l'istanza di riesame.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
2. Il primo è del tutto generico, risolvendosi nella reiterazione della questione già proposta al Tribunale del riesame ed alla quale l'ordinanza impugnata ha fornito una risposta compiuta e giuridicamente corretta (pag. 13, in nota). In particolare, all'esatta osservazione di quei giudici, per cui la mancata trasmissione di atti al Tribunale del riesame può determinare l'effetto caducatorio della misura cautelare soltanto nell'ipotesi in cui si tratti di atti oggettivamente favorevoli per l'indagato, non risultando tale, invece, l'interrogatorio di garanzia (di per sé nonché nel caso specifico), il ricorrente nulla ha saputo opporre, se non che quell'atto contenesse «precisazioni di rilievo», tuttavia neppure accennate.
2. Altrettanto generico, oltre che volto ad una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in queste sede, è il secondo motivo, in tema di gravità indiziaria. Anche sotto questo profilo, gli elementi di prova e le correlate argomentazioni rassegna tq con il ricorso ripetono quanto già dedotto in sede di riesame, senza in alcun modo confrontarsi con le dettagliate confutazioni operate dal Tribunale (pagg. 11-15, ord.). Tanto dicasi, in particolare, per la vicenda relativa all'acquisto dell'autovettura, come pure per l'asserita interruzione di rapporti tra La Gatta ed il proprio suocero capo-clan; senza contare che il ricorso sorvola del tutto sulle copiose risultanze investigative riportate nel provvedimento (conversazioni intercettate, inserimento del nominativo del Bruno nella lista degli estorti sequestrata ad uno degli aderenti al sodalizio), che giustificano ampiamente ed agevolmente il giudizio di gravità indiziaria ivi formulato.
3. Il terzo motivo, in tema di aggravante ex art. 416-bis.1, cod. pen., e manifestamente infondato. Quanto alla finalità agevolativa della consorteria, il percorso deduttivo operato dal Tribunale, fondato su dati di fatto pressoché incontroversi, si presenta ampiamente plausibile e coerente con l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui questa circostanza aggravante si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da quello scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).
Osservano quei giudici, infatti: che l'attività estorsiva rappresentava una delle principali attività criminali del clan e le estorsioni in danno del Bruno rientravano tra quelle pianificate; che La Gatta è soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, perciò ben inserito nei locali circuiti criminali; che egli conosceva sicuramente il ruolo delinquenziale del proprio suocero e si relazionava anche con Aldo Checchia, braccio operativo del boss Trisciuglio nel ramo delle estorsioni; che, infine, partecipava pure alle riunioni in cui si pianificavano le riscossioni delle somme estorte.
La deduzione della sua consapevolezza della direzione di tale attività criminale all'agevolazione dell'associazione mafiosa, sotto il profilo sia patrimoniale che del rafforzamento del prestigio criminale nel territorio di riferimento, si presenta, perciò, assolutamente lineare. Altrettanto vale per l'impiego del "metodo mafioso". L'ordinanza muove, infatti, dal dato indiscusso del radicato inserimento di tutti i protagonisti della vicenda, anche delle vittime, nel locale contesto malavitoso, per inferirne agevolmente la consapevolezza, da parte di quelle, della caratura mafiosa dei loro interlocutori e, dunque, la non necessità che la minaccia si estrinsecasse con forme palesi o particolarmente suggestive, per raggiungere quell'effetto sostanzialmente paralizzante che ne determina la connotazione mafiosa.4.
Assolutamente generico, al limite della semplice enunciazione, oltre che completamente infondato, si presenta, infine, il quarto motivo, in punto di esigenze cautelari. Si lamenta, infatti, che il Tribunale abbia sostanzialmente omesso di rispondere agli argomenti rassegnatigli con l'istanza di riesame e specificamente riguardanti la posizione del ricorrente, ma così non è, essendosi l'ordinanza soffermata sia sul vissuto criminale di costui che sulla specifica condotta da lui tenuta (pagg. 17 s.). Peraltro, come il provvedimento evidenzia, trova applicazione nello specifico la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale nessun elemento specifico di confutazione, in ipotesi trascurato da quei giudici, viene dedotto con il ricorso.
5. L'inammissibilità di quest'ultimo comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iericorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 9 giug