Cassation court dismisses appeal against detention order, ruling it exceeds cassation powers to re-evaluate evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tommaso Alessandro D'Angelo inadmissible, upholding the detention order issued by the Bari trial court. The appellant argued that the lower court relied on generic and uncorroborated statements from a justice collaborator while ignoring contradictory evidence regarding the alleged extortion and salary payments. The court rejected these claims, stating that the cassation judge lacks the authority to re-evaluate the weight of evidence or substitute the trial court's factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the probative weight of evidence or substitute the trial court's factual findings, and appeals challenging the sufficiency of evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Angelo Tommaso Alessandro, nato a Foggia il 18/08/1985 avverso l'ordinanza del 21/12/2020 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tommaso Alessandro D'Angelo, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari dello scorso 21 dicembre, che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "Società foggiana".
2. Il ricorso deduce vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria, in quanto: - la decisione poggia essenzialmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carlo Verderosa, il quale, tuttavia, riferisce episodi già noti, perché oggetto di sentenze definitive o di notizie di stampa, ed esclude il coinvolgimento dell'indagato nelle attività estorsive del gruppo, a differenza di quanto addebitatogli nel capo d'incolpazione; inoltre, le sue dichiarazioni sono generiche, perché non indica alcuna estorsione né altra azione delittuosa che D'Angelo avrebbe compiuto per conto dell'associazione, e non sono confortate da riscontri, trovando piuttosto smentite in alcuni punti (comune partecipazione ad episodi violenti nel corso dell'anno 2016; modalità e circostanze dell'arresto del D'Angelo nel 2017); - l'episodio estorsivo in danno dell'esercizio "Chinatown" nel 2020, individuato dal Tribunale quale elemento di conferma del narrato del collaborante, tale invece non è: non solo perché ancora sub iudice, ma comunque perché riferibile a tutt'altro contesto criminale; - infine, l'ulteriore riscontro a quella dichiarazioni, costituito per l'ordinanza impugnata dall'indicazione del nominativo del ricorrente nella lista degli "stipendiati" dal clan, rinvenuta nell'abitazione di uno di costoro, non sarebbe esso neppure conferente: nulla dice Verderosa sulle modalità e circostanze del pagamento di tali ipotetici stipendi; inoltre, da una conversazione captata in carcere tra un aderente al sodalizio ed i suoi familiari, emergerebbe come nulla è stato versato alla moglie del D'Angelo; non si concilia, infine, il versamento di uno stipendio con la lunghissima inattività di costui per il dar), conseguente alla sua ininterrotta detenzione dal 2016, se non che per un breve periodo.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso non può essere ammesso, poiché esso chiede alla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio, alternativa a quella compiuta dal Tribunale del riesame, che però esula dai poteri del giudice di legittimità. L'impugnazione si esaurisce, infatti, nel tentativo di svalutazione della portata dimostrativa dei risultati investigativi valorizzati nell'ordinanza (in particolare delle dichiarazioni del collaborante Verderosa), tuttavia non sostenuto nemmeno dall'indicazione di alcun elemento di segno contrario, in ipotesi trascurato dal Tribunale, e decisivo per disarticolarne il ragionamento giustificativo della decisione.
E' sufficiente osservare, allora, con riferimento alle dichiarazioni di quel collaboratore di giustizia, che il provvedimento si sofferma espressamente sulle ragioni della credibilità intrinseca di costui e dell'attendibilità del suo narrato, altresì indicando le circostanze ritenute di riscontro alle sue affermazioni, così come richiede l'art. 192, cod. proc. pen., nella condivisa interpretazione datane dall'ormai ultradecennale giurisprudenza di legittimità. Di contro, le censure difensive sul punto sono meramente assertive. Inoltre, la valutazione compiuta dal Tribunale, secondo cui l'inserimento del nominativo del D'Angelo nella lista degli stipendiati del clan, non compilata né detenuta dal Verderosa, costituisca formidabile strumento di riscontro alle dichiarazioni d'accusa di costui, si presenta ampiamente ragionevole: l'osservazione di quei giudici, per cui non è pensabile che l'associazione versasse uno stipendio ad un soggetto non attivamente partecipe alla stessa, tanto più in una fase di scarsità dei relativi profitti, si presenta, infatti, perfettamente lineare dal punto di vista logico, ed è contrastata dal ricorrente solo con valutazioni congetturali e dati probatori discutibili.
Infine, nient'affatto eccentrica si rivela la valorizzazione dell'ulteriore episodio estorsivo, per il quale D'Angelo è stato tratto in arresto nell'àmbito di altro procedimento, trattandosi di condotta tipicamente espressiva del modo d'agire delle mafie territoriali e perciò difficilmente realizzabile, nelle relative aree d'influenza, da singoli individui, di propria iniziativa e ad esclusivo profitto proprio.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Z.ricorrenttal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 9 giugno 2