Sentenza — n. 34550/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non aveva accolto la richiesta di dissequestro delle quote e del patrimonio aziendale delle società Smeco Lazio s.r.I., Idrosur s.r.I., nonché del patrimonio aziendale della Global Business Service s.r.I., società di cui è amministratore unico e legale rappresentante De Martinis Italo Il 19/07/2019, su parere favorevole del Pubblico Ministero, era stata disposta la restituzione delle quote sociali di Global Business Service s.r.l.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34550/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) il Tribunale di Reggio Calabria della prevenzione ed il Giudice per le indagini preliminari avrebbero in tempi diversi ritenuto che le esigenze di cautela fossero sottese solo alla società Idrorhegion s.r.l.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Martinis Italo, nato a Ortona dei Marsi, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante delle società Global Business Service s.r.I., Smeco Lazio s.r.l. e Idrosur s.r.l. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 12/02/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non aveva accolto la richiesta di dissequestro delle quote e del patrimonio aziendale delle società Smeco Lazio s.r.I., Idrosur s.r.I., nonché del patrimonio aziendale della Global Business Service s.r.I., società di cui è amministratore unico e legale rappresentante De Martinis Italo Il 19/07/2019, su parere favorevole del Pubblico Ministero, era stata disposta la restituzione delle quote sociali di Global Business Service s.r.l.
Le società sono state sottoposte a sequestro impeditivo nel 2016, nell'ambito di un articolato procedimento avente ad oggetto plurimi reati contro la pubblica amministrazione, e sono state ritenute riconducibili a Scambia Alberto, gravemente indiziato di corruzione propria, truffa, traffico di influenze illecite e turbativa d'asta. La restituzione delle quote della Global Business Service s.r.l. è stata disposta sul presupposto che non fossero emersi elementi indizianti di un coinvolgimento nei fatti da parte della socia e titolare delle quote sociali Mazzacuva Rosaria, moglie di Scambia Alberto, e dell'amministratore De Martinis Italo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di De Martinis Italo, nella qualità indicata, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in ordine al ritenuto persistente periculum in mora. Si assume che:
a) il sequestro è in corso da cinque anni;
b) il periculum in mora sarebbe stato erroneamente fatto derivare da parte del Tribunale da sopravvenienze investigative che avrebbero condotto a contestare nei confronti di Alberto Scambia nuovi reati, commessi, tuttavia, prima della originaria richiesta di cautela reale;
c) proprio in relazione alle indicate sopravvenienze investigative, il Pubblico Ministero aveva chiesto anche la emissione di nuove misure cautelari personali, ma la domanda cautelare non sarebbe stata accolta né dal Giudice per le indagini preliminari e neppure dal Tribunale del riesame, proprio per l'assenza di esigenze cautelari;
d) il 22.12.2017 è stata revocata ogni misura coercitiva nei riguardi di Scambia Alberto proprio per il venir meno delle originarie esigenze cautelari;
e) il Tribunale di Reggio Calabria della prevenzione ed il Giudice per le indagini preliminari avrebbero in tempi diversi ritenuto che le esigenze di cautela fossero sottese solo alla società Idrorhegion s.r.l.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Il Tribunale ha motivato facendo riferimento a sopravvenienze investigative che avrebbero condotto a nuove contestazioni di reati nei riguardi di Scambia: si fa riferimento:
a) ad un episodio di traffico di influenze illecite, accertato sino all'estate del 2016, in relazione al quale sarebbero coinvolte le società Scambia Smeco s.p.a., Smeco Cosenza s.r.l. e -limitatamente ad un'assunzione, la Idrosur s.r.I.;
b) ad alcuni fatti corruttivi, commessi nei mesi di aprile - maggio 2016, non riguardanti le società ricorrenti;
c) ad un ulteriore fatto corruttivo riguardante l'assunzione presso la Idrosur s.r.l. del figlio di un pubblico agente. Secondo il Tribunale, il ricorrente non si sarebbe confrontato con tale articolato quadro di riferimento, che rivelerebbe "un ampio e radicato sistema di condotte illecite che investe diverse tra le società del reticolo imprenditoriale congegnato da Scambia Alberto" (così testualmente l'ordinanza a pag. 3). Si tratta di una motivazione viziata. Il Tribunale non ha in alcun modo spiegato:
a) perché, nonostante il dissequestro delle quote della Global Business Service s.r.l. e l'estraneità agli ipotizzati reati del ricorrente e di Rosaria Mazzacuva - socia e moglie di Scambia Aberto- sia ancora necessario mantenere il vincolo cautelare sul patrimonio aziendale della società in questione;
b) perché sia necessario mantenere il sequestro sulle altre due società che sono controllate dalla Global Business s.r.I.;
c) in cosa,consisterebbe per le società in questione, alla luce dello sviluppo del procedimento, il periculum di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.,;
d) perché, rispetto alla originaria esigenza cautelare, non assumerebbe rilievo la circostanza che nei riguardi dello stesso Alberto Scambia sia stato ritenuto cessato il pericolo di recidiva;
e) per quale ragione le sopravvenienze investigative - che non paiono riguardare le società in questione ovvero potrebbero al più riguardarle in via accessoria- dovrebbe giustificare il sequestro impeditivo sull'intero patrimonio e sulle quote delle società. Su tali decisivi profili, la motivazione è obiettivamente carsica.
3. L'ordinanza deve essere dunque annullata con rinvio; il Tribunale, alla luce delle considerazioni esposte, verificherà se ed in che termini sia necessario e giustificato il mantenimento del sequestro sui beni indicati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. pr