Sentenza — n. 34549/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia con cui è stata disposta la confisca di alcuni beni nei riguardi di Brescia Pasquale, ritenuto persona pericolosa perché indiziato di appartenere all'associazione mafiosa denomina ndrangheta (già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.); il perimetro della pericolosità qualificata è stato fatto decorrere dal Tribunale dal 2007 al 2015 e dalla Corte di appello dal 2004 al 2015 .2. Hanno proposto ricorso per cassazione Brescia Pasquale e i soggetti terzi "interessati alla procedura" (così il ricorso), cioè Ameglio Rosaria e Brescia Raffaella, rispettivamente moglie e figlia del proposto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 34549/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) perché il bene acquistato dalla maggiorenne Brescia Raffaella, rappresentata al momento della compravendita dal padre, Brescia Pasquale, debba ritenersi sostanzialmente riconducibile a questi (pag. 31 ss. decreto impugnato) Nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Brescia Pasquale, nato a Crotone il 15/05/1967 Amagli° Rosaria, nata a Cutro il 15/04/1969 Brescia Raffaella, nata a Reggio Emilia il 18/04/1990 avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Bologna il 04/11/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto che i rieDrsi siano dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia con cui è stata disposta la confisca di alcuni beni nei riguardi di Brescia Pasquale, ritenuto persona pericolosa perché indiziato di appartenere all'associazione mafiosa denomina ndrangheta (già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.); il perimetro della pericolosità qualificata è stato fatto decorrere dal Tribunale dal 2007 al 2015 e dalla Corte di appello dal 2004 al 2015 .2. Hanno proposto ricorso per cassazione Brescia Pasquale e i soggetti terzi "interessati alla procedura" (così il ricorso), cioè Ameglio Rosaria e Brescia Raffaella, rispettivamente moglie e figlia del proposto.
Sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 24 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, quanto alla mancanza del requisito della disponibilità del bene da parte del proposto, anche per interposta persona; si fa in particolare riferimento all'immobile sito a Milano intestato a Brescia Raffaella, da questa acquistato nel 2009 e conferito in un fondo patrimoniale costituito dal proposto con la moglie Ameglio Rosaria. La Corte avrebbe dedotto da tale circostanza la disponibilità dell'immobile da parte del proposto ai sensi dell'art. 168 e ss. cod. civ.
Secondo invece il ricorrente il conferimento del bene in un fondo patrimoniale non escluderebbe di per sé la possibilità che la proprietà del bene resti al soggetto conferente; né la Corte si sarebbe confrontata con il dato che Brescia Raffaella sia residente in quell'appartamento per motivi di studio, circostanza, questa, che confermerebbe la coincidenza della titolarità formale con quella effettiva. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per essere stata applicata la misura patrimoniale in carenza del requisito della pericolosità sociale, retrodatata dalla Corte di appello al 2004, laddove gli indizi di appartenenza a sodalizio sarebbero risalenti al più nel 2009.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.
2. È inammissibile per carenza di interesse il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Brescia Pasquale, relativo all'immobile intestato a Brescia Raffaella. La Corte di cassazione ha già chiarito che in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre, come nel caso di specie, l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario;
è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822). Quanto alle altre censure, pur volendo prescindere dalla mancata produzione della procura speciale da parte dei ricorrenti diversi dal proposto, la Corte di appello con una motivazione puntuale ha spiegato :
a) le ragioni per cui la pericolosità sociale qualificata per Brescia debba essere perimetrata tra il 2004 ed il 2015;
b) come tutti i beni confiscati siano stati acquistati nel periodo di tempo indicato;
c) perché sussiste il requisito della sproporzione fra redditi e/o attività del proposto e beni nella sua disponibilità;
d) perché il bene acquistato dalla maggiorenne Brescia Raffaella, rappresentata al momento della compravendita dal padre, Brescia Pasquale, debba ritenersi sostanzialmente riconducibile a questi (pag. 31 ss. decreto impugnato) Nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle