Sentenza — n. 34548/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto la confisca di prevenzione dell'immobile sito in Bari in via Fratelli Bandiera n. 25, di proprietà di Carone Michele. Secondo la Corte di appello l'immobile sarebbe stato acquistato con il reimpiego delle sostanze derivanti da una serie di reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34548/2021 — snpen · Corte di Cassazione: civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829). In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511) 3.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carone Michele, nato a Bari il 25/08/1970 avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Bari 1'01/10/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto la confisca di prevenzione dell'immobile sito in Bari in via Fratelli Bandiera n. 25, di proprietà di Carone Michele. Secondo la Corte di appello l'immobile sarebbe stato acquistato con il reimpiego delle sostanze derivanti da una serie di reati.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del proposto deducendo violazione di legge; la Corte di appello non avrebbe chiarito sulla base di quali indici fattuali sarebbe possibile ritenere che il bene sia stato acquistato dopo il periodo di manifestazione della pericolosità sociale ma con il reimpiego della sostanze illecite accumulate. Né, si aggiunge, sarebbe stata presa in considerazione la documentazione difensiva volta a comprovare che:
a) l'immobile era stato acquistato il 13.12.2016 a seguito della stipula il 14.11.2016 di un finanziamento di 34.547 euro, pari cioè al prezzo di acquisto corrisposto;
b) l'immobile era stato successivamente locato a tale Traversa Rosaria per il canone di 200 euro mensili;
3) la rata di finanziamento era stata pagata solo per i primissimi mesi e Carone aveva a disposizione il residuo di 5000 euro del finanziamento, oltre alle somme corrispondenti ai canoni di locazione indicati. Sul punto la motivazione sarebbe omessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. "Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez.
U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare. Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la' ratio decidendi' (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili"(Sez.
U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829). In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511) 3.
Alla luce dei principi indicati l'ordinanza impugnata deve essere annullata. 3.1. Il Tribunale aveva ritenuto che non vi fosse correlazione temporale tra l'acquisto dell'immobile, avvenuto nel 2016 al prezzo dichiarato di 34.500 euro, e la manifestazione di pericolosità sociale da parte del proposto; l'acquisto infatti sarebbe stato compiuto a distanza di sei anni dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e di un anno e mezzo dall'arco temporale marzo- giugno 2015 in cui erano stati commessi numerosi reati di rapina (nove), furto e ricettazione, per i quali è intervenuta condanna.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente la detta correlazione temporale affermando " non v'è alcun dubbio che il Carone abbia accumulato, con in numerosi delitti contro il patrimonio compiuti tra il 12.3.2015 e il 20.6.205, una consistente provvista, evitando operazioni appariscenti nel pieno della sua attività criminosa e poi riversando il denaro illecitamente ricavato nell'acquisto" (così a pag. 19 la Corte).
4. Si tratta di un ragionamento viziato . 4.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito in teme di misure di prevenzione, che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez.
U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Ai fini della confisca di un bene è cioè necessario che il titolare sia un soggetto pericoloso al momento dell'acquisto del bene; in tanto può essere aggredito un determinato bene, in quanto chi l'abbia acquistato sia, al momento dell'acquisto, un soggetto pericoloso. 4.2. Nel caso di specie, a fronte di una delimitazione temporale chiara della manifestazione della pericolosità qualificata del proposto, la questione che si pone è la legittimità della confisca dei beni acquistati successivamente a detto periodo.
Sul punto, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, ove, come nel caso di specie, la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710). Dunque, ove si volesse fare riferimento a tale interpretazione, nel caso di specie l'immobile non avrebbe potuto essere confiscato. 4.3.
Secondo altro orientamento di legittimità, in tema di confisca di prevenzione anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità sociale, sarebbe nondimeno legittimo disporre la misura abiativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377).
Il parametro della "ragionevolezza temporale", si è evidenziato, non preclude la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre gli acquisti compiuto in un momento successivo a detta perimetrazione ad accumulazioni patrimoniali precedenti, atteso che, a ragionare diversamente, il dato temporale finirebbe per divenire un possibile strumento di elusione della domanda di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ed ad assolvere ad una funzione scriminante. 4.4. Si tratta di un indirizzo condivisibile, che deve essere esplicitato ulteriormente nella sua portata probatoria.
Pur volendo infatti fare riferimento al principio di diritto indicato, è necessario sul piano probatorio che la valenza dei molteplici "indici fattuali" sia tanto maggiore sotto il profilo dimostrativo, quanto maggiore è il lasso di tempo che intercorre tra il momento dell'acquisto del bene e la data finale del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto.Rispetto all'acquisto di un bene compiuto immediatamente dopo la delimitazione temporale della pericolosità sociale, la possibilità di ritenere, in assenza di elementi concreti di valenza dimostrativa opposta, che detto bene sia stato acquisito con il reimpiego diretto della illecita accumulazione di ricchezza pregressa ha una ragionevolezza logica persuasiva.
Tuttavia, la confiscabilità di un bene acquistato a distanza di un tempo - anche considerevole- dal momento di cessazione della manifestazione della pericolosità sociale è subordinata alla presenza di elementi specifici che riconducano in maniera rigorosa ed univoca l'acquisto in questione al reimpiego diretto di capitali illecitamente accumulati in precedenza. Se il meccanismo di abiezione patrimoniale fosse fondato su meri accertamenti empirici, fondati su un sorta di effetto di trascinamento inerte - derivante dalla presunzione di illecita accumulazione pregressa- la pericolosità sociale cesserebbe di fungere da recinto temporale della confisca.
Rispetto all'acquisto di un bene compiuto a distanza anche considerevole di tempo dalla cessazione della manifestazione della pericolosità sociale, ciò che deve essere accertato è dunque la impossibilità oggettiva di giustificare quell'acquisto con i redditi percepiti successivamente; occorre dimostrare che il bene sia stato acquistato attraverso il reimpiego della sostanze in precedenza accumulate (Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 280667; Sez. 1, n. 12329 del 14/02/2020, Turali, Rv. 278700; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Cammarata, Rv. 278328;
Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377). Nel caso di specie, la Corte, che ha disposto la confisca di un bene acquistato a distanza di tempo considerevole dalla cessazione della pericolosità sociale, non ha chiarito con la necessaria specificità né quale fosse l'esatta consistenza patrimoniale del proposto al momento in cui il bene è stato acquistato, né perché l'acquisto di quel bene, anche per la consistenza dell'esborso economico ad esso collegato, non potrebbe essere stato compiuto con capitali diversi da quelli illecitamente accumulati, cioè con il denaro ricevuto dal finanziamento, né, ancora, che tipo di profitto, avrebbe ricavato il ricorrente, sul piano qualitativo e quantitativo, dai reati commessi nel periodo in cui sarebbe stato socialmente pericoloso (la Corte non ha nemmeno chiarito cosa sarebbe stato rapinato, rubato o ricettato).
Una motivazione obiettivamente carsica.
5. Il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame. La Corte di appello di Bari, applicando i principi indicati, verificherà se ed in che misura il bene fu acquistato con il diretto ed immediato reimpiego dei capitali che il proposto accumulò nel periodo in cui fu socialmente pericoloso. P. Q. M. Annu