Sentenza — n. 34547/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAttraverso il proprio difensore, Alessandro Buccolieri impugna il decreto della Corte di appello di Bologna del 26 novembre scorso, che ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, impostagli dal Tribunale della stessa città con decreto del 17 aprile 2019, tuttavia riducendone la durata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34547/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo, invece, non è consentito in questa sede, perché, al di là della formale indicazione di violazioni di legge, in realtà deduce esclusivamente vizi di motivazione, lamentando la valutazione assegnata dai giudici di merito alle emergenze istruttorie a loro disposizione. 3.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (che sostanzialmente ha recepito quanto in precedenza disposto dall'art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito, infatti, esclusivamente per violazione di legge.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Buccolieri Alessandro, nato a Bologna il 14/05/1977 avverso il decreto del 26/11/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; ;ette le richieste del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Alessandra Altavilla, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Attraverso il proprio difensore, Alessandro Buccolieri impugna il decreto della Corte di appello di Bologna del 26 novembre scorso, che ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, impostagli dal Tribunale della stessa città con decreto del 17 aprile 2019, tuttavia riducendone la durata.
2. Due sono i motivi del suo ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 1, lett. a), e 4, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, per essergli stata applicata la misura in quanto persona abitualmente dedita a traffici delittuosi, pur essendo stata la relativa previsione normativa dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2019. 2.2. Violazione degli artt. 1, 4, 6 e 7, d.lgs. cit., per inesistenza del presupposto dell'abitualità di un'attività illecita produttiva di significativi redditi. Le vicende delittuose valorizzate dal provvedimento impugnato, infatti, sarebbero avvenute a distanza di un decennio, dovendo perciò ritenersi sporadiche.
Inoltre, entrambi i giudici di merito hanno tenuto in considerazione la frequentazione del ricorrente con altri pregiudicati, riveniente da indagini di polizia confluite in un procedimento tuttavia archiviato. Talché il provvedimento impugnato sarebbe incorso in una duplice violazione di legge, avendo valorizzato circostanze escluse in sede penale nonché inconferenti rispetto alla categoria di pericolosità in cui ha collocato il proposto.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Ha depositato memoria scritta la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo le argomentazioni rassegnate con il ricorso, nonché evidenziando, in particolare, che il procedimento per i reati dai quali Buccolieri - secondo la Corte d'appello - avrebbe ritratto i maggiori profitti non si è ancora concluso con sentenza definitiva.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi d'impugnazione può essere ammesso.
2. Il primo è manifestamente infondato, rappresentando un vero e proprio travisamento del provvedimento impugnato. La misura di prevenzione, infatti, è stata applicata al Buccolieri in quanto ritenuto soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, e dunque a norma degli artt. 1, lett. b), e 4, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011: il decreto lo dice esplicitamente (pag.
7) e tale decisione emerge altresì inequivocabilmente dal percorso motivazionale del provvedimento, con cui si sono poste particolarmente in rilievo la commissione di plurimi delitti contro il patrimonio e la totale assenza di redditi leciti da parte di costui.
3. Il secondo, invece, non è consentito in questa sede, perché, al di là della formale indicazione di violazioni di legge, in realtà deduce esclusivamente vizi di motivazione, lamentando la valutazione assegnata dai giudici di merito alle emergenze istruttorie a loro disposizione. 3.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (che sostanzialmente ha recepito quanto in precedenza disposto dall'art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito, infatti, esclusivamente per violazione di legge.
Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds. Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Rv. 261954), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 dei medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Ipotesi, quella della motivazione inesistente od anche soltanto apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080). 3.2. Nulla di tutto questo si rinviene nel caso specifico, nel quale, anzi, con ineccepibile rigore logico, il provvedimento impugnato ha valorizzato l'incontroverso dato per cui il proposto fosse a capo di una banda criminale dedita ai furti ai danni di sportelli bancomat, rendendosi autore, unitamente ai suoi sodali, di ben tredici episodi di tale genere, commessi in vari luoghi del Lazio, dell'Emilia Romagna e della Lombardia, tra febbraio e luglio del 2016, finché non è stato arrestato, rimanendo poi in custodia cautelare fino a gennaio del 2019.
L'asserto difensivo della sporadicità dei fatti delittuosi a lui ascrivibili, dunque, è completamente difforme dalle risultanze probatorie. Così come inconferente è la censura sulla considerazione delle frequentazioni con altri soggetti: posto che comunque si trattava di persone rinviate a giudizio per fatti dello stesso tipo, e quindi di circostanza se non altro sintomatica di un inserimento non occasionale del proposto in quei circuiti criminali, deve osservarsi che il dato è stato indicato dalla Corte d'appello soltanto ad colorandum e non come elemento decisivo ai fini del giudizio.
4. Neppure è ammissibile, infine, l'ulteriore doglianza circa la natura non ancora definitiva della sentenza di condanna per i furti ai danni dei bancomat, proposta soltanto con la memoria scritta conclusiva. Ciò dicasi, anzitutto, perché si tratta di deduzione nuova rispetto ai motivi di ricorso; in secondo luogo, perché rappresenta una censura relativa alla valorizzazione del dato, e quindi alla motivazione del provvedimento, essendo indiscutibile, infatti, che, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, possano essere valorizzati anche elementi rivenienti da un procedimento penale non ancora definito; nonché, infine, perché anche tale affermazione difensiva è patentemente inconferente, essendo quel giudizio pendente in appello - a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione - soltanto sulla configurabilità o meno dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen., e non anche sulla responsabilità del Buccolieri e sull'ammontare dei proventi da lui e dai suoi sodi scelerum ritratti da quei reati, calcolati in circa 500.000 euro.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de