Sentenza — n. 34546/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASalvatore Del Cuoco propone ricorso straordinario a mezzo del difensore munito di procura speciale avverso la sentenza 30653/2020 del 24 settembre 2020 di questa Corte che dichiarava inammissibile il suo ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 novembre 2018 di conferma della condanna per il concorso in una rapina ai danni di un portavalori e negli altri reati alla stessa strumentali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 34546/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato in quanto la sentenza impugnata rispondeva ai motivi di ricorso senza alcun errore nell'individuare il tema proposto e il contenuto delle decisioni di merito.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Del Cuoco Salvatore nato a Spaichingen (RFT) il 21/11/1973 avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte di cassazione udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; sentite le conclusioni del PG Alessandro Cinnmino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv Michele Basile. e avv. Salvatore Del Cuoco che chiedono l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Salvatore Del Cuoco propone ricorso straordinario a mezzo del difensore munito di procura speciale avverso la sentenza 30653/2020 del 24 settembre 2020 di questa Corte che dichiarava inammissibile il suo ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 novembre 2018 di conferma della condanna per il concorso in una rapina ai danni di un portavalori e negli altri reati alla stessa strumentali.
2. Rileva che la decisione di questa Corte è basata su un errore di fatto: 2.1. nel processo il Del Cuoco era stato condannato per la rapina e gli elementi a suo carico derivavano dal presunto accertamento della sua responsabilità nel furto di una delle due autovetture utilizzate dai rapinatori, dalla ricostruzione del traffico telefonico dell'utenza 3396932124, a lui riferibile, intervenuto con altri soggetti certamente partecipanti alla rapina nonché nei dati di localizzazione della medesima utenza. 2.2. La sentenza di questa Corte nella esposizione del fatto aveva esposto che:
«Del Cuoco Salvatore lamenta ... in relazione all'individuazione del ricorrente quale concorrente nel reato poiché la Corte d'appello avrebbe ricavato la prova della penale responsabilità dello stesso in ordine ai delitti di furto del 29 giugno 2002 e rapina del 26 luglio 2002, dalla rilevata frequentazione dello stesso con ì coimputati in data 30 ottobre 2002. Non potendosi attribuire rilievo probatorio, ai fini della affermazione di responsabilità per il furto dell'autovettura Fiat Ulisse utilizzata dai rapinatori per la fuga, al riconoscimento fotografico effettuato dal teste Bernardini che riconobbe il Del Cuoco con una percentuale di certezza pari all'80%, indicandolo, tra l'altro, non come autore del furto ma come colui che era entrato nel suo negozio e poi si era seduto al tavolo di un locale posto sul marciapiede in concomitanza con il furto dell'auto; né sarebbe certa l'attribuzione della scheda telefonica 339 69 32 124 al ricorrente posto che per Del Cuoco a differenza che per gli altri imputati, non è stato rinvenuto l'apparecchio telefonico associato a detta scheda». 2.3.
Nella esposizione delle ragioni della decisione, la sentenza, dopo avere dato atto di avere proceduto ad una valutazione congiunta del contenuto delle decisioni di primo e secondo grado, escludeva qualsiasi vizio in quanto era «... stato congruamente valorizzato il riconoscimento fotografico effettuato dal teste Bernardini, circa l'autore del furto della Fiat Ulisse utilizzata dai rapinatori, i tabulati telefonici che attestavano che il numero 3396932124 era riferibile al ricorrente, il traffico telefonico delle cinque schede riferibili agli imputati, tutti presenti nel luogo, all'ora della rapina (confronta pagina 20 della sentenza di primo grado)».
3. Secondo il ricorrente in tale decisione vi sarebbero due errori rilevanti ex art. 625-bis cod. proc. pen. : - Non è vero che vi sia stato un riconoscimento fotografico da parte del teste Bernardini dell'autore del furto. Non si è data risposta al motivo di ricorso che deduceva che il teste, gestore del bar all'esterno del quale era stato consumato il furto dell'autovettura, aveva individuato il Del Cuoco, in termini incerti, per la persona che si era seduta a un tavolo posto innanzi al locale e che egli non aveva più visto dopo che la proprietaria dell'auto si era accorta della sottrazione. Quindi la testimonianza non aveva ad oggetto l'individuazione dell'autore del furto. - Non è vero che i tabulati telefonici abbiano attestato la riferibilità al ricorrente del numero di telefono. La stessa sentenza di primo grado, come rappresentato nei motivi, aveva escluso di potere ricostruire il traffico telefonico del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in quanto la sentenza impugnata rispondeva ai motivi di ricorso senza alcun errore nell'individuare il tema proposto e il contenuto delle decisioni di merito.
2. Si deve innanzitutto ripercorrere il contenuto delle decisioni di merito. 2.1. La sentenza di primo grado affrontava il tema della individuazione di Del Cuoco nei termini che seguono. - Nell'ambito dell'indagine sulla rapina avvenuta ai danni di un portavalori il 26 luglio 2002 nel tragitto tra Livorno e l'isola d'Elba, si accertava che una delle autovetture utilizzate dai rapinatori era stata rubata in Sarzana il 29 giugno 2002. Il furto era avvenuto nell'arco di cinque minuti in cui il veicolo era restato incustodito mentre la proprietaria entrava in una tabaccheria. - Il Tribunale considerava quindi (pagina 10) che:
1) dalla verifica dei tabulati risultava che l'utenza in uso al correo Padovano, nonché quella 3396932124 impegnavano la cella di Sarzana esattamente in coincidenza con il furto dell'auto;
2) Il titolare della tabaccheria in cui era entrata la proprietaria dell'auto riconosceva in fotografia, ancorché non in termini di certezza (ma dell'80%), il Del Cuoco per l'uomo, dall'accento spiccatamente meridionale, che era entrato nei suo negozio e, poi, si era seduto ad un tavolo posto dinanzi al suo locale; non lo aveva più visto dopo il furto. - Sviluppando le relative connessioni tra i fatti, il Del Cuoco era stato ricollegato all'auto della rapina e all'utenza cellulare che era presente in zona insieme all'utenza di Padovano, impegnando le medesime antenne. - Tale utenza era poi costantemente individuata unitamente a quella degli altri responsabili della rapina nella fase dei pedinamenti finalizzati alla commissione della rapina e, poi, alla fase della sua esecuzione. - Il Tribunale, quindi, alle pagine 21 e 22 spiegava come il complesso delle verifiche connesse al furto dell'auto avesse consentito di attribuire al ricorrente la disponibilità dell'utenza cellulare. 2.2.
La sentenza della Corte di appello, cui era stato proposto il tema del corretto riconoscimento, a pagina 12 e, poi, a pagina 29, ripercorreva gli elementi di fatto disponibili e confermava la portata probatoria della somma degli elementi costituiti dal riconoscimento fotografico quale autore o coautore del furto con la contemporanea presenza del Padovano in zona di Sarzana e la corrispondente associazione dell' utenza cellulare alla persona.3. Schematizzando quanto già riportato sopra, nel ricorso in cassazione vi era: - una specifica contestazione della individuazione fotografica operata dal teste Bernardini, sostenendosi che la Corte di merito non aveva superato le perplessità della difesa sulla scarsa affidabilità di una prova basata sul riconoscimento fotografico, a quattro mesi di distanza dai fatti, di una persona che il teste aveva visto per pochissimo tempo, affermando, comunque, di riconoscerlo in termini di mera somiglianza.
Segnalava, quindi, come insoddisfacente la risposta della Corte di appello che asseriva la piena validità della prova esprimendosi in termini di bontà della individuazione fotografica. una specifica argomentazione riferita alla utilizzazione della utenza cellulare per riconoscere il ricorrente, anche in questo caso sostenendosi che era mancata la risposta al motivo di appello con il quale si era rimarcato come lo stesso giudice di primo grado avesse chiarito che non era stato possibile attribuire con certezza la scheda telefonica al Del Cuoco.
4. A tal punto si può dare risposta al motivo di ricorso che riteneva la motivazione della individuazione del ricorrente gravemente carente ovvero illogica. 4.1. Nel "ritenuto in fatto", come sopra trascritto, si evince chiaramente che la Corte aveva individuato i due temi posti dalla difesa: - L'incertezza del riconoscimento fotografico; - l'assenza di elementi diretti per attribuire la disponibilità dell'utenza telefonica. 4.2. A fronte di tale chiara individuazione dei temi posti e considerati i contenuti delle sentenze, che questa Corte leggeva congiuntamente, la motivazione nei termini:
«... congruamente valorizzato il riconoscimento fotografico effettuato dal teste Bernardini, circa l'autore del furto della Fiat Ulisse utilizzata dai rapinatori, i tabulati telefonici che attestavano che il numero 3396932124 era riferibile al ricorrente, il traffico telefonico delle cinque schede riferibili agli imputati, tutti presenti nel luogo, all'ora della rapina (confronta pagina 20 della sentenza di primo grado)» rappresenta una evidente e consapevole conferma della correttezza della decisione della Corte di appello che aveva ben effettuato la valutazione unitaria del complesso degli elementi. 4.3.
Non vi è, quindi, alcun errore rilevante in questa sede: la sentenza di questa Corte ha chiaramente individuato e risposto alle doglianze e agli argomenti dei giudici di merito oggetto di contestazione, senza alcun equivoco nella lettura delle sentenze di merito. Ovviamente, non è sindacabile il merito dei relativi apprezzamenti.
5. In definitiva, trattandosi di motivi non conformi ai limiti dell'art. 625-bis cod. proc. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile con applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr