Sentenza — n. 34545/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntonino Giordano a mezzo del difensore impugna l'ordinanza del 30/11/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta che, all'esito dell'udienza fissata a seguito di decreto di citazione ex art. 636 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di appello del 22 gennaio 2003, irrevocabile il 5 luglio 2004, che confermava in punto di responsabilità, riducendo la pena, la sua condanna in giudizio abbreviato per il reato di partecipazione alla associazione mafiosa "cosa nostra".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 636 cod. proc. pen, articolo 631 cod. proc. pen, articolo 630 cod. pen, art. 634 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34545/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giordano ricorre a mezzo del difensore e deduce: 5.1. Primo motivo: violazione dell'articolo 631 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. - La Corte ha omesso radicalmente ogni valutazione anche solo preliminare e astratta circa la idoneità delle prove offerte a ribaltare il giudizio di condanna. - A pagina 14 della sentenza di appello risultava citato quale elemento fondamentale per dimostrare il rapporto di società di fatto la conversazione intercettata il 13 marzo 1999 tra Bonanno e Giordano presso il magazzino della società di quest'ultimo.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giordano Antonino nato a Misilmeri il 25/05/1959 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 della Corte Appello di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto l'accoglimento dei ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Antonino Giordano a mezzo del difensore impugna l'ordinanza del 30/11/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta che, all'esito dell'udienza fissata a seguito di decreto di citazione ex art. 636 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di appello del 22 gennaio 2003, irrevocabile il 5 luglio 2004, che confermava in punto di responsabilità, riducendo la pena, la sua condanna in giudizio abbreviato per il reato di partecipazione alla associazione mafiosa "cosa nostra".
2. La Corte premette l'esposizione della originaria vicenda processuale nei seguenti termini: 2.1. secondo la tesi accolta dai giudici del processo, nel periodo tra il 1998 e il 2000 il ricorrente, pur non formalmente affiliato secondo le regole proprie dell' associazione mafiosa "cosa nostra", si era associato con le proprie imprese edili a Luigi Bonanno, soggetto pienamente organico della banda criminale operante nel comune di Misilmeri, per consentirgli l'esecuzione di appalti per lavori pubblici che lo stesso Bonanno acquisiva con metodi mafiosi.
Giordano, inoltre, offriva ulteriori utilità alla associazione mafiosa quali la disponibilità di luoghi sicuri per lo svolgimento di riunioni degli associati. Lo svolgimento di tali attività integrava il suo concorso nel reato associativo in quanto aveva dato piena e incondizionata adesione agli scopi della organizzazione. 2.2. Gli elementi di prova utilizzati nel processo, celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, per dimostrare tali accuse erano: - nell'ambito dell' attività di realizzazione di un plesso scolastico in Misilmeri, il completamento delle opere era affidato a cottimo fiduciario alla impresa di Giusto Giordano, fratello del ricorrente.
Le dichiarazioni di Gaspare Di Vita e Marcello La Conte dimostravano che Bonanno aveva operato per conto dell'impresa Giordano nell'ambito dell'esecuzione di tali lavori. Più in particolare: • Di Vita, che partecipava a tali opere curando la realizzazione dell'impianto elettrico, dava atto che proprio Bonanno interveniva ad un incontro operativo per conto della impresa dei Giordano dopo che questa era subentrata nei lavori ad una precedente impresa. In tale occasione Bonanno, pur figurando quale semplice fornitore, gestiva i lavori. Inoltre, successivamente, si interessò dell'ultima parte dei pagamenti in favore del dichiarante;
• La Conte, che doveva realizzare il pavimento dell'impianto sportivo collegato alla scuola, parimenti confermava che il Bonanno si interessava direttamente di tali lavori e aveva effettuato dei pagamenti in suo favore. Già tali elementi dimostravano una società di fatto tra Bonanno, pur se formalmente "solo" fornitore di materiali, e l'impresa dei fratelli Giordano. 2.3. A ciò si aggiungeva: - una conversazione intercettata tra Bonanno e Giordano il 16 aprile 1999 in cui Giordano chiedeva suggerimenti sul comportamento da tenere con l'aggiudicatario di lavori in un altro Comune, Ettore Ranieri, soggetto quest'ultimo che, in base ai tabulati telefonici, risultava poi essere contattato da Bonanno. - Un'altra conversazione fra presenti del 13 marzo 1999, riferita ai lavori di realizzazione del palazzetto dello sport di Cefalù, nel corso della quale erano presenti sia Bonanno che Giordano, dimostrando i rapporti personali tra i due.
Per quanto riguarda la conversazione del 13 marzo 1999, nel giudizio di appello vi era stata la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzato all'espletamento di una perizia fonica perché la difesa del Giordano contestava che la voce dell'interlocutore del Bonanno fosse quella del ricorrente sulla base di alcuni particolari: il nome dell'interlocutore del Bonanno, l'età , altre espressioni riferite alla sua famiglia. Tali elementi, secondo la difesa, dimostravano che non si trattava del Giordano. La Corte riteneva tale prova superflua essendovi adeguati elementi per riconoscere il ricorrente.
Inoltre, la Corte di appello smentiva la portata delle dichiarazioni di tale Natale Damanti che era menzionato nella conversazione e che sosteneva di non conoscere il Giordano. 2.4. Ulteriore elemento a carico, infine, era che, dopo la morte del Bonanno, alcune conversazioni tra Giordano e Giovanni Pavone, altro imprenditore in particolari rapporti con Bonanno, nonché ulteriori conversazioni intercettate, dimostravano che negli uffici del ricorrente si tenevano riservatamente delle riunioni di mafia.
3. Così individuato il materiale probatorio usato nel processo, la Corte di Appello con l' ordinanza impugnata dava atto dei nuovi elementi di prova proposti dalla parte: - dichiarazioni difensive rese al difensore il 25 luglio 2001 dal citato Gaspare Di Vita il quale dichiarava che Angelo Bonanno aveva trattato con lui solo quanto ai materiali da utilizzare mentre i rapporti per le restanti attività erano intervenuti con i fratelli Giordano. - Una diversa trascrizione fatta in un altro processo della medesima conversazione del 16 aprile 1999 in cui Giordano interloquiva con Bonanno sui problemi dell'appalto conferito ad Ettore Ranieri.
Mentre nella sentenza di cui si chiede la revisione era stata trascritta l'espressione «l'importante è che abbiamo un lavoro» - interpretata nel senso che il lavoro era in comune fra i due interlocutori - nel diverso processo la trascrizione era nei termini «l'importante è che hai un lavoro» - quindi il riferimento era ad essere il lavoro del solo Giordano. - Per quanto riguarda la intercettazione ambientale del 13 marzo, la difesa presentava una perizia fonica che riduceva alla percentuale del 19,1% le probabilità di coincidenza tra la voce del ricorrente e quella dell'interlocutore ritenuto essere Giordano.
Inoltre, il ricorrente produceva le dichiarazioni rese al difensore il 10 luglio 2019 da tale Giuseppe Di Corrado che all'epoca lavorava presso il cantiere. Pur se costui non ricordava, ma non escludeva, di avere parlato in quell'occasione con Bonanno, le sue condizioni personali riferite nella telefonata, nome, età, presenza di più figli, corrispondevano esattamente a quelle dell'interlocutore. Quindi era lui il soggetto che parlava e non Giordano.- Il 9 ottobre 2000 Paolo Pizzo, titolare della società per la quale lavorava Giuseppe Di Corrado, che sarebbe stato estromesso dai lavori della fase esecutiva, riferiva di non aver mai sentito parlare né visto Antonino Giordano. - Con riferimento alle riunioni tenute negli uffici del ricorrente, sosteneva che non vi fosse prova della sua partecipazione o della sua conoscenza dei contenuti.
4. Tali elementi erano ritenuti, secondo la Corte di appello, irrilevanti al fine richiesto, comportando la inammissibilità della richiesta di revisione: - I chiarimenti di Gaspare Di Vita al difensore del Giordano non erano prova idonea a confutare la conclusione della Corte di appello di Palermo quanto all'esistenza della società di fatto fra il ricorrente ed il Bonanno. Il Bonanno si era presentato comunque quale nuovo titolare dei lavori. Restava, quindi, il dato certo che il Bonanno aveva assunto un ruolo attivo nella gestione di tali lavori. - Quanto alla vicenda del 16 aprile 1999, la Corte di appello, nel processo di merito, aveva utilizzato la conversazione semplicemente quale prova della familiarità tra il ricorrente e il Bonanno e non per provare la esistenza di una società di fatto tra i due; quindi, non era influente la diversità di lettura di quel passaggio della conversazione. - Per quanto riguarda la questione relativa alla identificazione della voce, si tratta della reiterazione di una questione già espressamente valutata nel giudizio, non rilevando il contenuto della perizia fonica, perché i giudici di merito avevano considerato espressamente elementi ricavati appunto dalla conversazione, tali da convincere della corretta individuazione.
5. Giordano ricorre a mezzo del difensore e deduce: 5.1. Primo motivo: violazione dell'articolo 631 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. - La Corte ha omesso radicalmente ogni valutazione anche solo preliminare e astratta circa la idoneità delle prove offerte a ribaltare il giudizio di condanna. - A pagina 14 della sentenza di appello risultava citato quale elemento fondamentale per dimostrare il rapporto di società di fatto la conversazione intercettata il 13 marzo 1999 tra Bonanno e Giordano presso il magazzino della società di quest'ultimo.
Con una varietà di elementi, ivi compresa la perizia fonica e le dichiarazioni di Giuseppe Dì Corrado, la difesa aveva dimostrato come l'intercettazione, per voce e, comunque, per i contenuti, non vedesse il ricorrente come interlocutore. - Già in questo modo verrebbe meno l'elemento fondamentale della partecipazione a una delle due attività imprenditoriali che hanno consentito di ritenere il ricorrente associato; quindi, già di per sé verrebbe meno la condizione per provare l'associazione mafiosa. - Non vi è stata riapertura della istruttoria dibattimentale. 5.2.
Secondo motivo: travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal Di Corrado. - Secondo la Corte, Giuseppe Di Corrado avrebbe escluso la partecipazione del Giordano ai lavori. La Corte ha estrapolato solo una parte della dichiarazione del Di Corrado alterandone così il significato. Di Corrado non ha escluso di aver parlato con Bonanno ma ha detto di essere andato al magazzino non escludendo di avergli parlato, più semplicemente non era in grado di ricordare. Poiché aveva contatti continuativi con il Bonanno, è comprensibile che non potesse avere memoria dei singoli incontri.
Tale errore disarticola completamente il ragionamento della Corte per ritenere la prova inconcludente. 5.3. Terzo motivo: violazione di legge per essere stato trattato il procedimento in assenza delle parti. L'articolo 23 del decreto-legge 149 del 2020 si applica solo agli appelli proposti contro le sentenze di primo grado.
6. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbente rispetto ai due successivi.
2. La Corte di appello, dopo la citazione ex art. 636, comma 1, cod. proc. pen., senza procedere ad apertura del dibattimento, ha ritenuto la richiesta di revisione inammissibile. Tale inammissibilità è stata giustificata in quanto la richiesta di revisione è «stata proposta fuori dalle ipotesi previste all'articolo 630 cod. pen.». Atteso l'uso di tale espressione sintetica, che ha corrispondenza con il testo dell'art. 634 cod. proc. pen., è evidente che la Corte di appello non ha ritenuto che si sia in presenza di manifesta infondatezza ma che, in modo più radicale, già a monte non sono state indicate "nuove" prove che siano in grado di dimostrare, da sole o unite alle precedenti, che il condannato dovesse essere prosciolto.
Tale valutazione è erronea. 2.1. Invero, anche la semplice elencazione delle prove quale fatta dalla stessa Corte di appello, con la sintesi del loro contenuto e della richiesta di revisione, dimostra che vi era idoneità in astratto delle nuove prove offerte a incidere sulla decisione in giudicato. In particolare, già le sole dichiarazioni di Giuseppe Di Corrado, come prospettate, valutate unitamente alle intercettazioni, appaiono astrattamente in grado di escludere che il dialogo del 13 marzo 1999 fosse intervenuto tra il ricorrente e il mafioso. 2.2 E' corretta, sulla scorta di quanto riporta la sentenza impugnata, l'osservazione della difesa che, lì dove fosse esclusa la partecipazione a quel colloquio, elemento che serviva a dimostrare la partecipazione continuativa del soggetto mafioso ai lavori dell'impresa del ricorrente, andrebbe rivalutato complessivamente il quadro probatorio residuando, se del caso, la prova della partecipazione ad un singolo affare, situazione nella quale è ragionevole che debba essere ridiscussa la esistenza di prove della partecipazione alla associazione.
3. Va anche considerato che nel provvedimento impugnato si considera preclusa una diversa valutazione del contenuto dei colloqui intercettati rispetto a quanto ritenuto nel precedente giudizio. Anche tale affermazione non è corretta e dimostra che, in realtà, la Corte di appello non ha ritenuto che nel giudizio di revisione debba procedersi a una valutazione complessiva delle nuove prove unitamente a quelle già utilizzate ma ha, invece, fatto un esame frammentario, in modo da escludere la significatività di ogni singola prova sulla scorta di una valutazione isolata. 3.1.
Si deve invece considerare che, nel nuovo processo di revisione, se del caso aperto in considerazione degli elementi di novità citati, appunto perché si tratta di un nuovo processo di merito, non vi sono limiti formali alla rivalutazione delle prove pregresse. Quindi, se del caso, potrà utilizzarsi una nuova trascrizione delle conversazioni, non essendovi alcun effetto di "giudicato" interno sulle prove raccolte nel processo originario; peraltro, va considerato che, la trascrizione di conversazioni non è "prova", che è costituita, invece, dal colloquio intercettato).
4. In definitiva, poiché, come rileva anche il Procuratore generale con la sua requisitoria, vi era idoneità in astratto degli elementi forniti a modificare la decisione, la richiesta di revisione non era radicalmente inammissibile. Vi era, invece, diritto alla riapertura del dibattimento nell'ambito del quale procedere all' acquisizione delle nuove per poi decidere all'esito delle relative attività. Il giudice del rinvio, pertanto, procederà al dibattimento ai sensi dell'art. 636, comma 2, cod. proc. pen. PQM Annulla il provvedimento i