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Sentenza — n. 34544/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34544/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34544/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Società costruzioni Due S.r.l. impugna il provvedimento del 21 ottobre 2020 della Corte di appello di Catanzaro di rigetto della ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011. 1.1. La Corte di merito espone che: - la prefettura di Catanzaro il 22 luglio 2019 aveva disposto la interdittiva antimafia nei confronti della società, operante nel settore edile, con l'immediata conseguenza della sua esclusione da un contratto di appalto pubblico e il rischio di esclusione da altre commesse da parte dl altri Comuni del distretto; - la società riteneva di avere i requisiti per continuare l'attività di impresa sotto il controllo giudiziario poiché la compromissione dell'apparato societario era correlata ad una situazione ormai superata, essendo limitata ai rapporti con Francesco Cianflone, persona estranea alla organizzazione imprenditoriale; - il Tribunale rigettava la richiesta considerando che la società Due S.r.l. era la continuazione con altro nome dell'attività di due precedenti società che erano operative sotto la diretta influenza di Cianflone.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi ricorso inammissibile non essendo proponibili i vizi di motivazione e per aver la Corte di appello correttamente considerato che non ricorre una situazione di occasionale infiltrazione di ambienti malavitosi 4.1. La difesa con memoria di replica osserva: - deve essere in questione il rapporto tra i soggetti esterni e l'attività di impresa non i contatti con la singola persona; - il requisito della occasionalità non è previsto per l'articolo 34 bis, comma 6, I. cit; - richiama la motivazione delle sentenze di questa Corte n. 1590 del 2021 e n.9122 del 2021.

Parole chiave

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polizia delle costruzioni vigilanza sulle fondazioni minaccia alla sicurezza pubblica minaccia contro le autorità amministrazione restrittiva costruzioni non autorizzate
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Costruzioni Due S.r.l. avverso il decreto del 21/10/2020 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Birritteri che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Società costruzioni Due S.r.l. impugna il provvedimento del 21 ottobre 2020 della Corte di appello di Catanzaro di rigetto della ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011. 1.1. La Corte di merito espone che: - la prefettura di Catanzaro il 22 luglio 2019 aveva disposto la interdittiva antimafia nei confronti della società, operante nel settore edile, con l'immediata conseguenza della sua esclusione da un contratto di appalto pubblico e il rischio di esclusione da altre commesse da parte dl altri Comuni del distretto; - la società riteneva di avere i requisiti per continuare l'attività di impresa sotto il controllo giudiziario poiché la compromissione dell'apparato societario era correlata ad una situazione ormai superata, essendo limitata ai rapporti con Francesco Cianflone, persona estranea alla organizzazione imprenditoriale; - il Tribunale rigettava la richiesta considerando che la società Due S.r.l. era la continuazione con altro nome dell'attività di due precedenti società che erano operative sotto la diretta influenza di Cianflone.

Quest'ultimo, collegato alla criminalità mafiosa, in passato aveva goduto del monopolio della fornitura di cemento nell'area di Lamezia Terme ed era coinvolto nel condizionamento di gare di appalto pubbliche. I collegamenti criminali apparivano permanenti considerata la posizione personale dell'attuale titolare dell'impresa, nipote di Cianflone e, in precedenza, semplice dipendente; questi, peraltro, era anche personalmente e direttamente coinvolto in altre indagini; - con l'atto di appello la società ricorrente considerava come l'amministratore non avesse precedenti penali e carichi pendenti, che le vicende di cessione di azienda considerate sono sostanzialmente risalenti e neutrali; che lo stesso Cianflone per parte delle accuse era stato assolto con il riconoscimento di "ingiusta detenzione" e il suo collegamento con la cosca Giampa era stato circoscritto sino al 2012, essendo intervenuta anche la revoca della confisca; che, comunque, era cessato ogni collegamento tra Cianflone e la società confluita in quella attuale; che, in definitiva, non vi era un condizionamento (non occasionale) nelle scelte della società.

2. La Corte di Appello con il decreto impugnato confermava il diniego di ammissione al controllo. 2.1. Nella relativa motivazione, premette che il procedimento di prevenzione conserva la sua autonomia e il giudice non può vagliare la legittimità della interdittiva antimafia oggetto di impugnazione innanzi al TAR, trattandosi di una valutazione rimessa al giudice amministrativo. Al giudice ordinario, ex art. 34-bis I. cit., spetta, invece, la valutazione quanto alla garanzia della continuità dell'esercizio dell'impresa. Ritiene, quindi, che il controllo giudiziario svolga la funzione di una misura che, ricorrendone le condizioni, consente il risanamento delle attività che solo in via occasionale siano state incise da un tentativo di infiltrazione e condizionamento da parte della mafia.

Ciò che va verificato per potere disporre tale controllo è che l'attività dell'impresa non venga a subire indebiti interventi dall'esterno. 2.2. Nel caso di specie il tema è la possibilità che, atteso il collegamento che vi era stato in passato con Francesco Cianflone che aveva dominato le attività della società dall'esterno, possa esservi ancora la sua influenza per creare le condizioni per la acquisizione di incarichi e appalti con le medesime modalità e in violazione delle regole di normale concorrenza sul mercato. La conclusione per la Corte è che tale rischio permane:

Cianflone anche in passato aveva operato senza incarichi formali e anche la nuova società resta improntata sul suo nucleo familiare. Quindi, Cianflone può ancora intervenire, pur senza operare direttamente a nome della società, garantendo l'acquisizione in modo illecito di incarichi ed appalti. Una tale situazione sfuggirebbe al controllo dell'amministrazione giudiziaria.

3. La società ricorre a mezzo del difensore e deduce: 3.1. Primo motivo: violazione dell' art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui i giudici hanno ritenuto necessario il requisito della occasionalità del tentativo di infiltrazione mafiosa. Erroneamente la Corte di appello ha inteso assimilare l'istituto del primo comma dell'articolo citato a quello del sesto comma richiedendo anche in questo secondo caso la valutazione della occasionalità del tentativo di infiltrazione mafiosa. Premette che la ipotesi del sesto comma non è paragonabile a quella del primo in quanto in questo secondo caso l'impresa è già colpita da una informazione antimafia e, quindi, è già stato ritenuto esservi pericolo di permeabilità alle infiltrazioni mafiose.

La questione non può neanche essere rivalutata perché devoluta al giudice amministrativo. Sostanzialmente, afferma il carattere automatico di applicazione del controllo su richiesta del sesto comma: - nella fase genetica di applicazione della misura su iniziativa dell'impresa non è prevista una valutazione di "occasionalità" da parte del Tribunale al fine di applicazione della misura; i poteri del Tribunale riguardano, invece, la fase successiva in cui potrà procedere alla revoca della misura ovvero disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

In violazione di tali regole, la Corte si è pronunciata sulla domanda nel suo momento genetico effettuando la valutazione di merito del pericolo di infiltrazione mafiosa che spetta, invece, al giudice chiamato a decidere sulla interdittiva antimafia, così violando i limiti della giurisdizione. 3.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Sostanzialmente, sostiene la tesi della automaticità di applicazione della misura richiesta dalla impresa ex comma 6 cit., essendo sufficiente la interdittiva antimafia e la sua impugnazione.

Rammenta che nel progetto originario del sesto comma dell'art. 34 bis il testo era espressamente in tale senso, essendo stata introdotta solo in parlamento la specificazione «ove ne ricorrano i presupposti». 3.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Fa riferimento alla decisione delle Sezioni Unite n. 46898 del 2019. Secondo tale decisione, ritiene, anche se l'agevolazione non è occasionale, è comunque possibile applicare l'istituto. La Corte di Appello non doveva valutare nel momento genetico l'infiltrazione mafiosa.In ogni caso, la sua motivazione è contraddittoria e illogica, per cui svolge argomenti per dimostrare la assenza di prova dei rapporti tra vertici aziendali e presunto soggetto pericoloso. 3.4.

Quarto motivo: chiede la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa ai requisiti di ammissione al controllo ai sensi del sesto comma.

4. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi ricorso inammissibile non essendo proponibili i vizi di motivazione e per aver la Corte di appello correttamente considerato che non ricorre una situazione di occasionale infiltrazione di ambienti malavitosi 4.1. La difesa con memoria di replica osserva: - deve essere in questione il rapporto tra i soggetti esterni e l'attività di impresa non i contatti con la singola persona; - il requisito della occasionalità non è previsto per l'articolo 34 bis, comma 6, I. cit; - richiama la motivazione delle sentenze di questa Corte n. 1590 del 2021 e n.9122 del 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il tema in diritto che è stato dedotto verte sul presunto errore della Corte di appello nel ritenere necessario, per poter accedere al controllo giudiziario ai sensi della norma indicata, la prova della «non occasionalità dell'infiltrazione mafiosa». A questo si aggiunge il tema della congruità della motivazione quanto al ritenere il permanere del pericolo di partecipazione del Ciaflone alla gestione effettiva dell'impresa. 1.1. Poiché, però, ai sensi dell'art. 10, comma 3. D.Igs. n. 159 del 2011 il vizio di motivazione non è deducibile in sede di ricorso nella materia delle misure di prevenzione, non ricorrendo ictu °cui/ un caso di motivazione totalmente omessa o apparente (tale, quindi, da consentire la deduzione di violazione di legge ex art.125 cod. proc. pen.), non si porrà in discussione la ricostruzione dei fatti (e quindi la motivazione su tale possibile ruolo di Ciaflone).

Ci si può, quindi, concentrare sul tema in diritto, rispondendo ai primi tre motivi (con assorbimento del quarto, non risultando ragioni che impongano l'intervento delle Sezioni Unite).2. Considerando il tema posto dalla difesa, si anticipa che l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata non risulta collegata tanto al requisito della occasionalità della infiltrazione per il passato quanto alla probabilità dell'effettivo risanamento dell'impresa la cui proprietà è tuttora caratterizzata dal collegamento con un soggetto incline a stringere accordi illeciti per operare sul mercato. 2.1.

La decisione segue quanto già chiarito da vari precedenti di questa Corte: Sez. un., sent. n. 46898 del 26/9/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 secondo cui l'istituto richiede attenzione «sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata»; Sez. 2, Sentenza n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 secondo cui il giudice deve «decidere se l'azienda istante, grazie all'applicazione della misura, possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli "eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa" che - subìti in passato secondo le indagini prefettizie - hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa»;

Sez. 6, sent. n. 1590 del 14/10/2020 dep. 2021, Senesi S.p.A. Rv. 280341 secondo cui «se da un lato l'eventuale accoglimento della domanda rimuove le inibizioni alla prosecuzione della attività (art. 34-bis, comma 7), dall'altro ciò apre una fase di monitoraggio - o "vigilanza prescrittiva" - dell'azienda da parte del commissario nominato dal Tribunale in ordine al corretto adempimento di specifici obblighi di compliance imposti dall'autorità giudiziaria, la quale, in caso di inottemperanza, può disporre l'applicazione di più gravosa misura» 3.

La società ricorrente, in quanto destinataria di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, d.lgs n. 159 del 2011, dopo avere proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 34, bis, comma 6, I. cit. che consente in tale caso di: " ... richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, ... accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali". 3.1.

L'art. 34-bis I.cit., ai primi due commi, prevede:"1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria ... gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale ... Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto ...;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attivita' di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero." 3.2. Si noti, per quanto utile appresso, innanzitutto che il comma 6 non fa rinvio al comma 1 dell'articolo che indica le ipotesi in cui viene disposto il controllo giudiziario delle aziende. Ed è proprio in tale comma 1 che è prevista la condizione della "agevolazione ... occasionale". Quanto al rinvio (testuale) del comma 6 al comma 2, il rinvio è fatto alla sola modalità di esecuzione di tale controllo giudiziario in base alla lettera b). Questo significa che, quando ricorra la situazione tipica del comma 6 (ovvero di scelta volontaria che ha il vantaggio di sospendere le conseguenze della interdittiva antimafia), va disposta la più rigida modalità di gestione di tale lettera b: ovvero, l'impresa che chiede di essere sottoposta a controllo non solo ha l'obbligo di comunicare lo svolgimento delle attività ivi elencate (lett.

a) ma ha anche il ben più pregnante obbligo di attivare un controllo sulla gestione dell'impresa da parte dell'amministratore giudiziario e del giudice delegato.

4. Oltre che per la previsione testuale, anche per altra ragione risulta evidente che la condizione di "occasionalità" non è propriamente riferibile ai soggetti di cui al comma 6: vi è diversità rispetto ai soggetti individuati dal comma 1 per i quali è possibile la applicazione della amministrazione straordinaria su iniziativa "anche di ufficio".Il comma 1 dell'art. 34-bis I. cit., difatti, fa a sua volta rinvio al comma 1 dell'articolo 34 I. cit., quindi si discute di quei casi in cui "il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo".

Quindi si tratta di soggetti non direttamente mafiosi, il che è dimostrato anche dal fatto che una condizione fondamentale è che non ricorrano le condizioni per le misure di prevenzione patrimoniale, ma si tratta di soggetti "infiltrati", o, comunque, soggetti la cui attività "possa comunque agevolare l'attività di persone" mafiose etc. 4.1. Rispetto a questa situazione, è comprensibile come il comma 1 del successivo articolo 34-bis, con riferimento al caso in cui si discute di "agevolazione prevista dal comma 1" del precedente articolo, richieda che tale agevolazione risulti comunque "occasionale", pur permanendo il "pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività".

In una tale situazione, quindi, si è prevista la possibilità del "controllo giudiziario" nelle forme di cui al comma 2 che, nell'una forma di controllo più rigida (lett.

b) o nell'altra più libera (lett.

a) comunque non toccano affatto la libertà di impresa ma mantengono solo una sorveglianza (come si è detto, «vigilanza prescrittiva») per rilevare eventuali infiltrazioni. 4.2. Si tratta, peraltro, di una forma di controllo del tutto alternativa a quella dell'art. 34 che invece, quando non si sia in presenza di una mera occasionalità di condotte prevede la ben diversa e gravosa disposizione della "amministrazione giudiziaria dei beni" in cui giudice delegato e amministratore giudiziario esercitano le facoltà dei titolari di diritti sui beni e sulle aziende etc.

5. Il comma 6 dell'art. 34-bis I.cit. prevede l'uso della medesima forma di controllo del comma 2, lett.

b) in situazioni che, invece, sono diverse da quelle dell'art. 34, comma 1: ovvero si tratta, come visto sopra, delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva (che abbiamo proposto impugnazione). Tali imprese, individuate nell'art. 84, comma 4, sono tendenzialmente imprese nella quale vi è stato un ben pregnante inserimento della criminalità; lo dimostra chiaramente lo stesso comma 6 art. cit. che prevede che il Tribunale, sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, possa non solo revocare il controllo (in situazioni positive) ma anche "disporre altre misure di prevenzione patrimoniali" (evidentemente se con il controllo emerge una significativa infiltrazione). Insomma, se l'impresa destinataria dell'interdittiva chiede tale misura, non ha solo il possibile vantaggio della sospensione degli effetti della misura del Perfetto, ma si pone in condizioni, lì dove non si dovesse riallineare al corretto contesto dell'economia "sana", di farsi applicare altre e più gravose misure di prevenzione.

6. Venendo, quindi, alla valutazione di quali sono le condizioni per la applicazione dell'istituto, certamente il comma 6 dell'art. 34-bis I.cit., poiché non richiama il comma 1, non richiede che ricorra la situazione dell'art. 34, comma 1, con carattere di occasionalità. 6.1. Dalla lettura congiunta dei commi 6 e 7 e considerate le ragioni per le quali va disposta la interdittiva antimafia ex art. 84 I.cit., si comprende che i "presupposti" richiesti dalla norma non riguardano la valutazione da parte del giudice delle misure di prevenzione della correttezza della decisione del Prefetto che, se del caso, è oggetto del giudizio amministrativo.

Tali presupposti, invece, riguardano la possibilità di un giudizio prognostico favorevole quanto ad essersi in presenza di una impresa che possa operare senza i condizionamenti mafiosi, ragione per la quale l'art. 34-bis, comma 7, fa conseguire automaticamente al provvedimento che dispone la amministrazione giudiziaria la sospensione degli effetti delle informazioni del Prefetto. 6.2. In definitiva, il riferimento alla "occasionalità" non va intesa secondo la nozione specifica di cui al comma 1 (che, si ripete, significa "occasionalità" della agevolazione descritta all'art. 34, comma 1), anche se è un termine che ben può rappresentare la situazione in cui l'impresa non è di per sé "mafiosa" e la situazione che ha dato luogo agli interventi del prefetto appare emendabile: " la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa ... non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'ennendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34 bis, commi 2 e 3, d.leg. n. 159 del 2011 " Sez. 6, Sentenza n. 1590 del 14/10/2020 dep. 2021, Senesi S.p.A.

Rv. 280341.7. Quindi non è rilevante nel caso di specie il tema dei presupposti della misura (roccasionalità") ma il futuro presumibile nel caso di sua applicazione: la Corte ha detto che vi è timore che l'influenza mafiosa prosegua e che non possa essere evitata con il controllo: Cianflone è in grado di garantire l'assegnazione di lavori senza che debbano attivarsi gli organi della società. La società fruirebbe delle infiltrazioni (la gestione e i risultati economici restano in capo alla famiglia) pur apparendo funzionare regolarmente. Quindi, la situazione non è emendabile. 7.1.

In conclusione, non vi è stata la violazione di legge lamentata: la Corte non ha affatto richiesto le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 34, comma 1 e 34-bis, comma 1 I. cit. (impresa sottoposta "occasionalmente" a condizioni "di intimidazione o di assoggettamento ... o possa comunque agevolare") bensì ha valutato la sussistenza delle condizioni dell'art. 84, comma 4, ovvero che sia una impresa infiltrata. E ha ritenuto che tale infiltrazione non sia risolvibile. Ovviamente, restano i temi della motivazione a sostegno della "non emendabilità"; ma, come già detto, poiché la motivazione certamente non manca o non è solo apparente, il rela