Cassation court dismisses appeal on abuse of office, ruling voluntary withdrawal does not negate civil liability for attempted crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to dismiss the criminal charge of attempted abuse of office due to prescription while maintaining civil liability. The defendant argued that his voluntary withdrawal of the loan request constituted desistance, but the court found this merely an active recusal that could not erase the completed nature of the attempt. Consequently, the court ruled that the civil damages awarded to the INPS remained valid and the procedural appeal failed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, comma 4, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of an attempted crime constitutes only an active recusal and does not negate the criminal nature of the act or the resulting civil liability.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Torna Ciro, nato a Napoli il 05/02/1965 avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di appello di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ciro Torna, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 dicembre 2020, che, in riforma della condanna inflittagli dal Tribunale della stessa città con sentenza del 16 gennaio 2019, lo ha prosciolto dall'addebito del delitto di abuso d'ufficio tentato, per intervenuta prescrizione, confermandone la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile "I.N.P.S.", costituitasi in giudizio attraverso il proprio legale rappresentante. A Toma, all'epoca dei fatti direttore centrale delle risorse umane dell'I.N.P.S., si rimprovera di avere, in tale qualità, approvato la concessione di un prestito urgente in proprio favore da parte dell'ente, per un importo di oltre 155.000 euro, e di aver autorizzato la relativa spesa, in violazione del dovere di astensione, in assenza di motivi di gravità eccezionali (i soli che ne avrebbero consentito l'erogazione nei due anni da altro prestito precedentemente ottenuto) e nonostante la palese incongruità della documentazione da lui prodotta a sostegno della richiesta; inoltre, gli si contesta di aver ampliato la base di calcolo del relativo importo, con conseguente maggiorazione dello stesso, attraverso l'adozione di provvedimenti informali (in concreto, esprimendo il proprio assenso in calce alla relazione di un direttore a lui sottoposto), senza provvedere alla relativa comunicazione obbligatoria al direttore generale dell'istituto e senza il preventivo assenso di quest'ultimo.
In questo modo, dunque, egli avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ottenere tale indebita erogazione in proprio favore, non verificatasi soltanto grazie all'intervento di altre strutture dell'ente deputate al controllo della relativa pratica.
2. La difesa ricorrente chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello, quanto meno agli effetti civili, denunciando, in sei motivi, travisamenti probatori, omessa valutazione di prove a discarico e vizi di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso censura l'assunto per cui, nell'ambito della pratica in questione, l'imputato avrebbe firmato due distinti documenti, in diversi momenti: ciò che escluderebbe - secondo la sentenza - l'ipotesi che lo abbia fatto solo per disattenzione, nello svolgimento di un'attività di routine.
In realtà, tale circostanza non troverebbe alcuna dimostrazione ed anzi, secondo le prassi in vigore in quell'ufficio, attestate dalla testimonianza della sua segretaria Grigolon, risulterebbe verosimile che l'intero fascicolo, e quindi entrambi i documenti, siano stati sottoposti alla sua firma in un unico momento.2.2. Il secondo motivo lamenta l'erronea valutazione delle testimonianze della citata segretaria, nella parte in cui ha riferito che il direttore Torna firmava i documenti senza guardarli, nonché della dirigente vicaria Terzani, la quale ha affermato di aver solo siglato «per mera funzione di informazione» gli atti firmati dall'imputato, quando invece li ha sottoscritti per esteso, esercitando in piena libertà le valutazioni di competenza, da costui affidategli dopo essersi accorto di aver distrattamente sottoscritto quegli stessi atti che lo riguardavano.
Peraltro, la Terzani non avrebbe manifestato a nessuno alcuna sua riserva mentale, né ha ritenuto di far formare nuovi atti senza la firma del Torna; mentre quest'ultimo, dal suo canto, se avesse inteso commettere il reato, non avrebbe insistito per la trasmissione del fascicolo alla propria dirigente vicaria. 2.3. Analoghi vizi si deducono, con il terzo motivo, in relazione non più all'elemento soggettivo del reato, bensì a quello materiale. La Corte distrettuale, in particolare, avrebbe omesso di valutare adeguatamente i risultati della relazione del direttore centrale dell'ispettorato dell'I.N.P.S., il generale della Guardia di finanza Flavio Manca, che ha evidenziato come, seppur in un quadro regolamentare confuso e con un operare approssimativo dei relativi uffici interessati, le pratiche analoghe a quella in oggetto, nel decennio precedente, erano state tutte assentite, in costanza dei medesimi presupposti e secondo le medesime procedure.
Relativamente, invece, all'aumento della base di calcolo del prestito, la sentenza avrebbe trascurato la perizia del prof. Clarizia, la quale ha escluso l'esistenza di un obbligo di assenso da parte del direttore generale dell'istituto. Senza contare che la variazione di tale parametro avrebbe interessato una platea di potenziali percettori e non solamente l'imputato. Più in dettaglio, poi, il ricorso lamenta l'omessa valutazione delle dichiarazioni dei seguenti testimoni: - Antonello Crudo, presidente della commissione di verifica dell'ente, che ha riconosciuto come, anche in precedenza, le modifiche della base di calcolo per gli importi dei prestiti fossero state adottate dai direttori centrali delle risorse umane, e che ha escluso la verificazione di qualsiasi scompenso per le finanze dell'ente, essendo ampiamente capiente il budget disponibile; - Rita Giovannetti, funzionaria dell'ente, che ha confermato la regolarità della pratica e l'adeguatezza della documentazione; - Anna Tiscione, dirigente della direzione centrale contabilità, che ha apposto il visto sulla bozza di provvedimento, non ancora firmato da Torna; - Vincenzo D'Amato, direttore centrale bilanci e contabilità, il quale ha riferito di aver saputo dalle sue dirigenti Errico e Tiscione che la pratica in oggetto era conforme alle prassi costantemente seguite negli analoghi casi precedenti; - Riccardo Boscarino, autore della relazione riguardante la modifica della base di calcolo dei prestiti ed assentita dal Torna: il teste ha illustrato le ragioni tecniche sottese a tale variazione, ha riferito che anche i precedenti aggiornamenti erano stati effettuati senza particolari formalità ed ha confermato di non aver avuto alcun contatto con Torna in merito alla pratica riguardante lo stesso, la quale è stata da lui assentita, per la parte di sua competenza, senza alcuna riserva; - Fabio Vitale e Pietro Di Fronzo, dirigenti dell'I.N.P.S., destinatari di finanziamenti secondo gli stessi parametri del Torna e mai raggiunti da alcuna contestazione; - Francesca Esposito, dirigente responsabile dell'ufficio disciplina dell'istituto, che aveva trattato la pratica, del tutto analoga (con particolare riferimento alla ( prassi della sottoscrizione integrativa dei relativi atti da parte del direttore vicario), riguardante la dott.ssa Gabriella Di Michele, dapprima attinta da sanzione disciplinare, successivamente revocatagli, e poi divenuta direttore generale dell'ente. 2.4.
Illogicità della motivazione in punto di configurabilità del tentativo, per difetto dell'idoneità degli atti compiuti dall'imputato. Per l'erogazione del prestito sarebbe stato necessaria la stipulazione di un contratto: la semplice violazione dell'obbligo di astensione, pertanto, non era idonea a realizzare il beneficio finanziario perseguito, e quindi il vantaggio richiesto dalla norma incriminatrice. 2.5. Carenza di motivazione in punto di conferma delle statuizioni civili. In separato procedimento civile, originato dai medesimi fatti oggetto del presente processo, l'imputato e l'ente hanno stipulato un accordo transattivo, dichiarando di non aver più nulla a pretendere «per tutto quanto dedotto e deducibile» in relazione a quei fatti.
Tale statuizione negoziale dev'essere interpretata secondo buona fede e, pertanto, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento dev'essere interpretato unitariamente ed in relazione a tutte le fattispecie normative ad esso ricollegabili. Di conseguenza, l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui la transazione non avrebbe investito il danno all'immagine dell'istituto, è errata, oltre che non supportata da alcun ragionamento logico. 2.6. Violazione della legge penale, in quanto mancherebbe la prova dell'ingiustizia del danno arrecato e del vantaggio avuto di mira, essendo, quella dell'imputato, un'azione inidonea a conseguire un beneficio, che comunque gli sarebbe spettato.2.7.
I difensori del ricorrente hanno depositato altresì motivi aggiunti, richiamando vari profili già illustrati con il ricorso principale ed in particolare: /) l'insussistenza di un vantaggio ingiusto per l'imputato, in ragione della conformità della sua richiesta e del relativo procedimento alle prassi costantemente invalse all'interno dell'istituto per casi analoghi, secondo quanto emerso dalla relazione del gen. Manca e dalle testimonianze dei relativi dirigenti e funzionari; l'insussistenza, altresì, di un correlato danno ingiusto per l'ente, che, anzi, dall'erogazione del prestito ha tratto vantaggio, vista la corresponsione di interessi; //) l'inconfigurabilità del tentativo, rimanendo la condotta dell'imputato confinata nel novero degli atti preparatori, penalmente non rilevanti, in ragione della necessità di stipulare comunque il c.d. "contratto di prestito"; in ogni caso, l'avere egli rinunciato alla concessione del prestito, con successiva revoca della relativa determinazione di spesa da parte del competente dirigente, integrerebbe un'ipotesi di desistenza volontaria (nello specifico addirittura spontanea, pur non essendo tale requisito ulteriore richiesto dalla legge), con conseguente irrilevanza penale della relativa condotta, a norma dell'art. 56, terzo comma, cod. pen..
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuna delle doglianze rassegnate è ammissibile in questa sede.
2. I primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta la configurabilità, rispettivamente, dell'elemento psicologico del reato e di quello materiale, possono essere trattati congiuntamente, presentando i medesimi limiti. Si tratta, infatti, di censure che attengono alla valutazione del materiale istruttorio e, quindi, alla ricostruzione dei fatti e che, di conseguenza, non possono interessare il giudice di legittimità, se non nei limiti del travisamento, vale a dire del palmare ed inequivoco fraintendimento, oppure della totale obliterazione, di uno o più dati probatori decisivi per l'esito del giudizio. Tali vizi non si riscontrano nella motivazione del provvedimento impugnato, che, benché sintetica, si presenta esauriente ed ampiamente ragionevole nella valutazione degli aspetti qualificanti della vicenda trattata. Indiscutibili, infatti, oltre che indiscussi, si presentano i dati essenziali ai fini della configurazione del delitto ipotizzato, ovvero:
a) il personale interesse del pubblico agente nell'attività svolta nella sua qualità, e quindi il correlato dovere di astensione su di esso gravante;
b) l'assenza dei motivi di gravità eccezionali, presupposto normativo essenziale per l'erogazione del prestito. A fronte di tanto, le argomentazioni difensive si presentano d'inconsistenza assoluta. 2.1. Quanto all'ipotesi della sottoscrizione degli atti per distrazione, non spetta al giudice di legittimità valutarne la fondatezza, trattandosi di giudizio tipicamente di merito. Qui è sufficiente osservare che la sentenza impugnata non si è limitata a rilevarne l'obiettiva improbabilità, ma l'ha motivatamente esclusa, ragionevolmente ponendo in evidenza, tra l'altro, la pluralità degli atti firmati dall'imputato, i tempi differenti delle due sottoscrizioni, la contestuale approvazione della relazione che ampliava la base di calcolo dell'importo erogabile, l'eccezionale rapidità dell'iter amministrativo della relativa pratica (pag. 5).
La circostanza, poi, per cui altri dirigenti e funzionari dell'ente, poco importa se consapevolmente, per sciatteria o per un diffuso malcostume, non abbiano fatto quanto in loro potere per arrestare l'iter burocratico della richiesta e neutralizzare gli effetti della condotta del Torna - il riferimento riguarda, in particolare, la sua vicaria, dott.ssa Daniela Terzani - può sollevare delle riserve sulla legittimità dell'operato di costoro, ma comunque non può valere a conferirla al comportamento dell'indagato: che illegale rimane, dunque, anche nell'ipotesi in cui chi era tenuto alle necessarie verifiche le abbia per qualsiasi ragione omesse. 2.2.
Riguardo, poi, alla diffusione di simili prassi all'interno dell'ente, essa, quand'anche tale (circostanza tuttavia motivatamente revocata in dubbio dalla sentenza: pag. 6), non solo, per i princìpi generali in materia di gerarchia delle fonti, non può assumere valenza derogatrice della normativa di riferimento, quand'anche di rango secondario; ma, altresì, non può nemmeno rilevare ai fini dell'invocata esclusione del dolo. L'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio non viene meno, infatti, quando una prassi diffusa si sia inserita in un contesto giuridico-amministrativo anche soltanto incerto - ed a maggior ragione se contrario, come nel caso di specie - in ordine alla possibilità di realizzare l'attività contestata, dovendo il pubblico dipendente, o comunque la persona addetta ad un pubblico servizio, astenersi dal porre in essere comportamenti dubbi ed acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, in modo da adempiere a quell'onere informativo che può rendere scusabile l'errore sulla legge penale (Sez. 3, n. 33039 del 04/11/2015, dep. 2016, Guardigni, Rv. 268120).
E tanto più ciò vale per chi, come Torna, era professionalmente inserito, per di più con un ruolo di vertice, nel settore dell'ente collegato alla materia disciplinata dalla norma integratrice del precetto penale, perciò gravando su di lui un dovere di diligenza rafforzato di rispettare la legge ed i regolamenti che regolano l'attività (in questi termini, Sez. 6, n. 22523 del 20/03/2018, Aliberti, Rv. 273102). 2.3. Infine, la circostanza per cui l'aumento della base di calcolo dei prestiti avrebbe riguardato la generalità o, comunque, una moltitudine di potenziali percettori non esclude che, tra costoro, vi fosse anche il Torna e che, pertanto, egli vantasse, a tal fine, un interesse personale, peraltro decisamente concreto, vista la consequenzialità cronologica tra l'adozione di quella disciplina e la richiesta di prestito da costui avanzata: una correlazione talmente stretta, da rendere ampiamente plausibile l'inferenza della Corte distrettuale circa la preordinata strumentalità tra le due iniziative.
3. Manifestamente destituite di fondamento giuridico risultano le censure in tema di configurabilità del tentativo, con la subordinata ipotesi alternativa di una desistenza volontaria (quarto e sesto motivo di ricorso e motivi aggiunti). 3.1. Inconferente e fuorviante la distinzione tra atti cc.dd. "preparatori" ed atti "esecutivi", che ha inutilmente affaticato la penalistica italiana classica e che è stata perciò abbandonata dal codice del 1930, occorre verificare, piuttosto, idoneità, univocità e direzione degli atti posti in essere dal Toma, rispetto al conseguimento dell'indebito vantaggio, rappresentato dalla percezione del prestito non spettantegli.
E la risposta non può che essere affermativa. Invero, la circostanza per cui tale prestito potesse essere erogato soltanto con un atto distinto rispetto a quelli adottati da costui, ovvero il c.d. "contratto di prestito", peraltro di competenza di altro organo dell'ente, non è decisiva, essendo, quello, soltanto l'atto conclusivo di una procedura amministrativa complessa, che prevede il coinvolgimento, nella sue diverse fasi, di differenti organi ed uffici dell'ente medesimo. Ebbene, nell'àmbito di tale procedimento, Tonna, nella sua qualità di direttore centrale delle risorse umane dell'I.N.P.S., ha compiuto quanto demandatogli dalla relativa disciplina: la necessaria strumentalità di tale sua condotta al perfezionamento della pratica esclude, dunque, qualsiasi dubbio sull'idoneità di quella rispetto al vantaggio avuto di mira, altrimenti non realizza bile.
Ed altrettanto evidente si presenta l'univoca direzione di essa a tale scopo, non emergendo alcun'altra ragione di tale suo contegno, se non quella di ottenere quel prestito.3.2. Quanto, poi, al carattere ingiusto di quel vantaggio, valga quanto già s'è detto sull'assenza di titolo legittimo da parte dell'imputato al conseguimento del prestito, nonché sull'impossibilità di riconoscere valenza scriminante ad ipotetiche prassi divergenti dalla relativa disciplina vigente e, nello specifico, non osservata. E tanto è sufficiente per la configurabilità del reato, non prevedendo la norma incriminatrice come necessaria anche la coesistenza di un consequenziale danno per l'ente: danno che, peraltro, non poteva reputarsi escluso di per sé dalla prevista remunerazione del prestito, consistendo quest'ultima in un accadimento futuro ed incerto, a fronte, invece, di un esborso finanziario immediato sostenuto dall'ente erogante. 3.3.
L'avere l'imputato posto in essere gli atti a lui demandati, nella sua qualità istituzionale, all'interno del procedimento amministrativo per l'erogazione di quel prestito, senza la necessità, da parte sua, di ulteriori adempimenti a tal fine, fa sì che si sia in presenza di un tentativo c.d. "compiuto": quello, cioè, in cui l'azione del reo si è completata, pur non essendosi verificato l'evento tipico del reato, per il concorso di fattori preesistenti o sopravvenuti ed indipendenti dalla volontà di costui. E', questa, una figura incompatibile con l'ipotesi della desistenza volontaria (se non - secondo parte della letteratura scientifica - nelle marginali ipotesi di mancata ripetizione contestuale dell'azione tipica, sempre che questa sia materialmente possibile).
Ne deriva che la successiva rinuncia dell'imputato alla concessione del prestito, consistendo in un'azione idonea ad interrompere il processo causale già da lui avviato e destinato a completarsi con l'evento tipico del reato, potrebbe al più configurare un c.d. "recesso attivo", a norma dell'art. 56, quarto comma, cod. pen.: il quale, tuttavia, non priverebbe di rilevanza penale la sua condotta e, quindi, non avrebbe alcuna ricaduta sugli effetti civili della stessa, ai quali, invece, è limitata la decisione giurisdizionale impugnata.
4. E' se non altro generico, infine, oltre a presupporre un accertamento di fatto, perciò non consentito in questa sede, il quinto motivo di ricorso, con il quale si discute dell'àmbito dell'accordo transattivo intervenuto tra l'imputato e l'I.N.P.S. nel diverso giudizio civile d'impugnazione del licenziamento. La Corte d'appello ha escluso che in esso fosse ricompreso il danno d'immagine patito dall'ente ed indennizzato nel presente processo. La difesa è di contrario avviso, sebbene evochi una nozione d'identità del complessivo fatto storico produttivo di danno e di unitarietà delle conseguenze dannose, che si presenta senza meno approssimativa.Esulando, allora, dai compiti del giudice di legittimità l'accertamento dell'effettiva volontà delle parti sottesa a quell'accordo, trattandosi di quaestio facti, in questa sede non può che farsi riferimento al testo di quello ed all'oggetto della lite transatta.
Dev'essere, allora, evidenziato come la transazione in discorso sia intervenuta in una causa di licenziamento ed abbia avuto ad oggetto il dedotto ed il deducibile «in relazione alle pretese avanzate nella presente causa». Non è ragionevole supporre, pertanto, che tale clausola dovesse intendersi estesa a qualsiasi ragione di danno derivante all'ente dalla condotta illegale del Torna, non emergendo per tabulas neppure che a dare causa al licenziamento fosse stata, specificamente ed esclusivamente, la condotta delittuosa in scrutinio e non anche altre da lui tenute.
5. Il ricorso, dunque, dev'essere dichiarato inammissibile. Ciò comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze,