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Sentenza — n. 34541/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34541/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34541/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dato conferma alla condanna a mesi uno di reclusione resa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Patrizia Felicelli, ritenuta responsabile del reato di cui al quinto comma dell'art. 388 cod. pen. perché, nominata custode di un bene pignorato (segnatamente una minicar acquistata dal creditore pignorante), ometteva di metterlo a disposizione dell'Istituto di vendite giudiziarie che la compulsava in tal senso. 2.Propone ricorso il difensore dell'imputata e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - perchè la Corte nulla ha risposto in ordine al rilievo addotto con l'appello in forza del quale la ricorrente ignorava il vincolo considerato che la notifica del pignoramento era stata effettuata a mani del marito; - perché è stata denegata l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. senza considerare che nel caso l'offensività della condotta andava valutata alla luce del pagamento parziale del prezzo operato dal ricorrente; -perché nulla si evidenzia in ordine alle ragioni ostative alla concessione delle generiche nonché in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 388 cod. pen, art. 521-bis cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 34541/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In fatto, è incontroverso che il bene non è mai statOconsegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie in adempimento a quanto imposto dall'art. 521-bis cod. proc. pen. A tacer d'altro, dunque, incontroversa la condotta materiale alla luce della ritualità del pignoramento (che ha prodotto i relativi effetti pur se notificato a mani del marito convivente della ricorrente), anche sul piano soggettivo gli estremi del reato contestato non possono ritenersi in discussione, atteso che il bene non è mai stato comunque consegnato, senza motivazione alcuna, da parte dell'imputata custode, anche dopo aver appreso del procedimento penale pendente. L'inottemperanza, dunque, non è certamente dipesa dalla addotta ignoranza del vincolo e del conseguenziale obbligo di custodia.

Parole chiave

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delitto d'omissione reato di poca entità infrazione privilegiata infrazione commessa per negligenza contravvenzioni mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 388 cod. pen
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dato conferma alla condanna a mesi uno di reclusione resa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Patrizia Felicelli, ritenuta responsabile del reato di cui al quinto comma dell'art. 388 cod. pen.
art. 521-bis cod. proc. pen
In fatto, è incontroverso che il bene non è mai statOconsegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie in adempimento a quanto imposto dall'art. 521-bis cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Avuto riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Felicelli Patrizia, nata a Aversa il 5 novembre 1966 Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dato conferma alla condanna a mesi uno di reclusione resa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Patrizia Felicelli, ritenuta responsabile del reato di cui al quinto comma dell'art. 388 cod. pen. perché, nominata custode di un bene pignorato (segnatamente una minicar acquistata dal creditore pignorante), ometteva di metterlo a disposizione dell'Istituto di vendite giudiziarie che la compulsava in tal senso. 2.Propone ricorso il difensore dell'imputata e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - perchè la Corte nulla ha risposto in ordine al rilievo addotto con l'appello in forza del quale la ricorrente ignorava il vincolo considerato che la notifica del pignoramento era stata effettuata a mani del marito; - perché è stata denegata l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. senza considerare che nel caso l'offensività della condotta andava valutata alla luce del pagamento parziale del prezzo operato dal ricorrente; -perché nulla si evidenzia in ordine alle ragioni ostative alla concessione delle generiche nonché in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perchè riposa su motivi quantomeno manifestamente infondati.

2. In fatto, è incontroverso che il bene non è mai statOconsegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie in adempimento a quanto imposto dall'art. 521-bis cod. proc. pen. A tacer d'altro, dunque, incontroversa la condotta materiale alla luce della ritualità del pignoramento (che ha prodotto i relativi effetti pur se notificato a mani del marito convivente della ricorrente), anche sul piano soggettivo gli estremi del reato contestato non possono ritenersi in discussione, atteso che il bene non è mai stato comunque consegnato, senza motivazione alcuna, da parte dell'imputata custode, anche dopo aver appreso del procedimento penale pendente. L'inottemperanza, dunque, non è certamente dipesa dalla addotta ignoranza del vincolo e del conseguenziale obbligo di custodia.

3. Avuto riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso oltre che manifestamente infondato ( perché correttamente la Corte nel determinare il danno arrecato non ha considerato il pagamento operato in sede di acconto del prezzo dall'imputata, in parziale adempimento della relativa obbligazione) è in ogni caso aspecifico, perchè non si confronta sugli altri elerrtenWC_ argomenti ritenuti in sentenza ostativi alla rivendicata applicazione della causa di non punibilità in questione, in primo luogo legati all'intensità del dolo.

4. Sono inammissibili, infine, le censure spese in direzione del trattamento sanzionatorio: quelle volte a contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche, perché non supportate dalla indicazione degli elementi, positivi, utili alla concessione delle generiche, pretermessi dal motivare della Corte territoriale; quelle tese a contestare la motivazione resa sulla pena irrogata, perchè manifestamente infondate, atteso che, considerata l'estrema modestia del trattamento comminato, la relativa argomentazione resa dai giudici di appello, per quanto sintetica, nel caso sostiene più che adeguatamente il relativo percorso giustificativo, anche alla luce della motivazione in origine spesa dal Tribunale, implicitamente apprezzato e condiviso dalla Corte territoriale 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa /6r)ria Petr llis 1-