Sentenza — n. 34538/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Mario Rosario Papaleo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lagonegro ha condannato il predetto imputato alla pena ritenuta di giustizia per la calunnia realizzata in danno di Domenico Anania, incolpandolo, pur conoscendone l'innocenza, dei reati correlati all'incasso di un assegno bancario del quale l'imputato aveva falsamente denunziato la sottrazione da parte di ignoti e che invece aveva consegnato all'Anania a garanzia della stipula relativa a una futura compravendita successivamente mai conclusa, tanto da determinare il tentativo di incasso del titolo da parte della persona offesa .
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34538/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si era anche addotto che i suddetti elementi non consentivano, sul piano oggettivo, di riscontrare la condotta materiale del reato ascritto all'imputato, perché la denunzia non conteneva elementi che potessero giustificare una possibile incolpazione dell'Anania; e che non poteva ritenersi acquisita la prova certa della volontà e della consapevolezza di incolpare ingiustamente la persona offesa. Ad avviso della difesa, la valutazione pregiudiziale resa dalla sentenza impugnata disvelava piuttosto un giudizio negativo sulla fondatezza dei rilievi addotti in appello; giudizio che anche quando reso in termini di manifesta infondatezza delle relative censure, non avrebbe mai potuto giustificare l'atipica dichiarazione di inammissibilità nel caso contrastata.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Papaleo Mario Rosario, nato a Lauria 1'11 agosto 1958 Avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 17/1/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Mario Rosario Papaleo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lagonegro ha condannato il predetto imputato alla pena ritenuta di giustizia per la calunnia realizzata in danno di Domenico Anania, incolpandolo, pur conoscendone l'innocenza, dei reati correlati all'incasso di un assegno bancario del quale l'imputato aveva falsamente denunziato la sottrazione da parte di ignoti e che invece aveva consegnato all'Anania a garanzia della stipula relativa a una futura compravendita successivamente mai conclusa, tanto da determinare il tentativo di incasso del titolo da parte della persona offesa .
2. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'appello perché, rispetto al compiuto e condivisibile percorso argomentativo tracciato dal tribunale, il gravame non avrebbe mosso censure specifiche, limitandosi a una mera riproposizione delle prospettazioni difensive, già scrutinate esaminate e puntualmente superate dal Tribunale; in ordine al trattamento sanzionatorio, inoltre, avrebbe formulato doglianze assertive e aspecifiche, prive di un effettivo confronto con le indicazioni argomentative spese nel giustificare il trattamento sanzionatorio.
3. Con il ricorso si contesta violazione dell'art. 581, primo comma, cod. proc. pen. Si rimarca che a differenza di quanto ritenuto in appello erano stati puntualmente evidenziati gli elementi in fatto e diritto che mettevano in crisi l'ordito argomentativo della sentenza appellata, in particolare evidenziando che il Tribunale non aveva tenuto in debita considerazione, in punto di fatto, che la denunzia relativa alla sottrazione riguardava un più ampio novero di assegni (26) ed era stata realizzata dopo aver contattato la banca traente e aver verificato quali fossero gli assegni non portati all'incasso; che l'imputato, se avesse voluto impedire l'incasso del titolo il ricorrente, avrebbe potuto avvalersi di quanto previsto dall'ad 32 del TU n. 1736 del 1933; che l'assegno portato all'incasso dal ricorrente era stato consegnato all'Anania tre anni prima della denunzia nella quale peraltro non veniva indicato alcun elemento anche indiretto del soggetto responsabile della sottrazione.
Si era anche addotto che i suddetti elementi non consentivano, sul piano oggettivo, di riscontrare la condotta materiale del reato ascritto all'imputato, perché la denunzia non conteneva elementi che potessero giustificare una possibile incolpazione dell'Anania; e che non poteva ritenersi acquisita la prova certa della volontà e della consapevolezza di incolpare ingiustamente la persona offesa. Ad avviso della difesa, la valutazione pregiudiziale resa dalla sentenza impugnata disvelava piuttosto un giudizio negativo sulla fondatezza dei rilievi addotti in appello; giudizio che anche quando reso in termini di manifesta infondatezza delle relative censure, non avrebbe mai potuto giustificare l'atipica dichiarazione di inammissibilità nel caso contrastata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello interposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro merita conferma, pur se attraverso un'indicazione argomentativa diversa da quella tracciata dalla sentenza impugnata. Tanto determina l'inammissibilità anche del presente ricorso, a fronte della corretta conclusione pregiudiziale cui è comunque pervenuta la Corte territoriale.
2. Al fine, rileva il Collegio che la lettura dell'appello proposto dalla difesa del Papaleo, nei termini peraltro pedissequamente riproposti dall'odierno ricorso, rende evidente che il relativo gravame doveva ritenersi aspecifico rispetto ad uno snodo essenziale del motivare speso dal Tribunale a sostegno della condanna resa in primo grado; snodo che di fatto rendeva inconsistente l'insieme delle censure addotte con il gravame di merito, per contrastare sia la condotta materiale della calunnia contestata, sia la presenza del dolo utile a supportare il ritenuto giudizio di responsabilità.
3. Più precisamente, nel corpo della sentenza di primo grado veniva evidenziato (pagina 4, penultimo capoverso) che una volta portato il titolo all'incasso da parte dell'Anania, il ricorrente, compulsato dal direttore del relativo istituto bancario, al contrario di quanto fatto con altri assegni, non ne autorizzò comunque il pagamento, confermando che l'assegno risultava smarrito. Circostanza in fatto, questa, integralmente pretermessa dall'appello e che per contro aveva, nell'ottica della ritenuta responsabilità, un essenziale portato decisorio, perchè destinata, se confermata, a smentire radicalmente le indicazioni difensive dirette a contestare, sotto ogni versante, gli estremi della calunnia contestata.
E' di tutta evidenza, infatti, che l'atteggiamento tenuto dal ricorrente nell'occasione disvelava in termini inequivoci l'ordito sotteso alla falsa denunzia di sottrazione del carnet contenente l'assegno in questione considerato, peraltro, come messo in evidenza dal Tribunale, che il ricorrente non ha mai contestato la legittima detenzione del titolo da parte del Domenico Anania e che prima di tale interlocuzione con il direttore della banca aveva anche ricevuto dal suddetto una diffida ad adempiere, con la precisazione che in caso di inadempimento agli obblighi assunti (giustificativi della consegna del titolo), l'assegno sarebbe stato portato all'incasso.
Elementi, questi, che letti in uno al rilevante ammontare dell'assegno (tratto per 80.000 euro) e alla luce dei rapporti con l'Anania (il ricorrente è il cognato del fratello della persona offesa), rendevano definitivamente inverosimile l'intero insieme delle indicazioni difensive, disvelando inequivocabilmente le ragioni della denunzia divenuta veicolo della calunnia.
4. In ragione di quanto sopra, l'assenza di contestazioni sollevate con l'appello sul punto rendeva all'evidenza aspecifico l'appello e giustificava la decisione di inammissibilità del relativo gravame. Vero è che, come anticipato, che la valutazione spesa nella sentenza della Corte di appello, oggetto dell'odierno ricorso, risulta altrimenti argomentata. Ma tanto non impedisce alla Corte di pervenire ugualmente alla medesima conclusione pregiudiziale, confermando la decisione di inammissibilità già resa attraverso un percorso giustificativo che meglio si attagli alla fattispecie, alla stessa stregua di quando rileva d'ufficio ragioni di definizione pregiudiziale del gravame di merito laddove non emarginati dalla decisione di appello (Sez. 3 n. 35715 de/ 17/09/2020, Rv. 280694;Sez. 2, n.40816 del 10/07/2014, Rv. 260359).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/06/2021. Il Consi