Sentenza — n. 34536/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. Quanto alla dedotta questione di nullità del giudizio di rinvio per effetto della nullità della notificazione dell'avviso eseguita presso degli avvocati difensori di fiducia incompatibili, per avere assunto l'incarico di difensori dell'imputato nel procedimento per i reati presupposti e quindi in violazione dell'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che regola la rappresentanza dell'ente, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Occorre, innanzitutto, premettere che nella sentenza n. 27542 del 2019 di annullamento con rinvio emessa dalla Seconda Sezione della Cassazione era stata rilevata l'inammissibilità sia del ricorso per cassazione che dell'appello proposto dall'ente perché rappresentato dallo stesso amministratore imputato dei reati presupposto della responsabilità dell'ente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-bis cod. pen, art. 25-ter d.lgs. 231/2011, art. 2621 cod. civ, art. 24 d.lgs. 231/01, art. 24 d.lgs. 231/2001; Sentenza — n. 34536/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non deve essere confusa l'incompatibilità dell'imputato a rappresentare l'ente ex art. 39 cit., che determina l'inammissibilità della costituzione in giudizio, con l'incompatibilità del difensore nominato dal soggetto legittimato a rappresentare l'ente e che nomina lo stesso difensore dell'imputato. In questo secondo caso non trova applicazione la presunzione legale di incompatibilità prevista dall'art. 39 cit. per la rappresentanza dell'ente, ma solo una ipotetica ed astratta incompatibilità del difensore che va verificata in concreto, secondo i principi generali validi in questa materia.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ente Giuridico Artigianlegno prestige Coffins S.r.l. in persona del legale rappresentante, Giunta Andrea Domenico avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina emessa in data 10 febbraio 2013, ha dichiarato la predetta società responsabile dell'illecito amministrativo ascrittole al capo E) di cui all'art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., ascritto a carico di Sebastiano Giunta (quale a.u. della citata società), e per l'effetto ha determinato in euro 5.000,00 la sanzione pecuniaria inflitta a titolo di aumento per continuazione con gli illeciti già giudicati di cui ai capi F) e G), relativi agli illeciti amministrativi di cui all'art. 25-ter d.lgs. 231/2011 in relazione ai reati di cui all'art. 2621 cod. civ. ascritti a carico del medesimo imputato.
La sentenza del Tribunale per i tre predetti illeciti amministrativi aveva determinato in euro 70 mila l'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie (pena base ex art. 24 d.lgs. 231/01, computando 240 quote per un valore di euro 250,00 ciascuna, euro 60 mila, aumentata ex art. 21 per la continuazione). In sede di giudizio di secondo grado, la Corte di appello di Messina aveva assolto l'ente predetto dall'illecito di cui al capo E) perché il fatto non sussiste e per l'effetto ridotto la sanzione pecuniaria ad euro 65 mila. Va detto che nei confronti dell'imputato Sebastiano Giunta, dopo la sentenza di condanna in primo grado per il reato di truffa, di prescrizione per i reati di falso in bilancio e di assoluzione per i reati di falso ideologico ascrittigli al capo B), con la sentenza di appello era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione anche del reato di truffa di cui al capo A).
A seguito dei ricorsi del Procuratore generale e del difensore dell'ente, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avanzato nell'interesse della predetta società, ed in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero annullava la sentenza d'appello impugnata limitatamente alla pronuncia di assoluzione emessa nei confronti del predetto ente per il capo E), osservando che gli illeciti amministrativi ascritti alla società nel predetto capo erano relativi al reato di truffa aggravata ascritta all'imputato Giunta Sebastiano al capo A) ed ai reati di falso ascritti al capo B), sicchè se era corretta l'assoluzione in relazione al capo B), conseguente all'assoluzione del predetto imputato da detto capo, così non poteva ritenersi per il reato di truffa in relazione al quale nei confronti del predetto imputato, già condannato in primo grado, era intervenuta in appello la prescrizione del reato che non era, invece, maturata per l'ente stante il disposto degli artt. 59, 22, commi 2 e 4, d.lgs. 231/2011.
In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria, avendo ravvisato la sussistenza del reato di truffa a carico dell'amministratore del predetto ente, Sebastiano Giunta, con riferimento agli artifici e raggiri integrati non già attraverso i falsi ideologici di cui al capo B) - per i quali il predetto imputato era già stato assolto in primo grado - ma attraverso i reati di falso in bilancio di cui all'art. 2621 cod. civ. per i quali pure era intervenuta la prescrizione già in primo grado, ha affermato la responsabilità dell'ente anche per il capo E), trattandosi di reato commesso da soggetto che rivestiva carica apicale nella società e di condotte poste in essere a vantaggio dell'ente.2.
Con atto a firma del procuratore speciale e difensore di fiducia, avv. Anna Scarcella, l'ente Artigianlegno prestige Coffins S.r.l. ha dedotto i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 39 e 40 d.lgs. 231/2001 con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. della notificazione dell'avviso del giudizio di rinvio presso degli avvocati difensori di fiducia incompatibili, e conseguentemente dell'intero giudizio di rinvio e di tutti gli atti successivi (si richiama la sentenza Sez. 6, del 26 febbraio 2019, n. 15329, non massimata in tema di riesame cautelare).
Si osserva che già nel giudizio di legittimità è stata rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione e dell'appello proposto dall'ente perché rappresentato dallo stesso amministratore imputato nel procedimento per i reati presupposti e quindi in violazione dell'art. 39 che regola la rappresentanza dell'ente. Inoltre, viene evidenziato che la Corte di cassazione ha ritenuto l'ente validamente costituito ex art. 39 cit. solo alla data del 24 aprile 2017, in cui è subentrato in sua rappresentanza il nuovo amministratore Giunta Andrea Domenico, così che avrebbe reputato inammissibile anche l'atto di appello con conseguente inammissibilità anche del ricorso per cassazione.
Si osserva che anche detta rappresentanza non può dirsi sanata neppure nel giudizio di rinvio, perché il nuovo amministratore si è avvalso degli stessi avvocati che erano stati nominati difensori dell'imputato, con conseguente incompatibilità che non è stata rilevata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio che avrebbe dovuto nominare ai sensi dell'art. 49 d.lgs cit. un difensore di ufficio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 24 d. Igs. 231/2011 e 640-bis cod. pen. sulla base dei seguenti rilievi.
L'ente è stato assolto dalla Corte di appello perchè il fatto non sussiste e non per prescrizione del reato in relazione al capo E), e quindi perché il reato presupposto è stato ritenuto insussistente. Ciò detto si ritiene che la Corte avrebbe dovuto verificare in concreto la sussistenza del reato di truffa sebbene prescritto e non solo con riferimento ai falsi in bilancio, non avendo esaminato se e come l'assoluzione per i reati di falso potesse incidere sulla configurabilità del dolo della truffa. In secondo luogo si osserva che il profitto è stato conseguito il 15 giugno 2006 con l'erogazione del primo acconto del finanziamento, quindi solo il falso bilancio del 2005 poteva assumere rilievo ai fini della configurabilità della truffa essendo il falso in bilancio del 2006 successivo al conseguimento del profitto del reato di truffa e quindi irrilevante.Inoltre, attesa la disposta assoluzione dai reati di falso di cui al capo b) per difetto del dolo, doveva ritenersi carente l'elemento soggettivo del reato anche per la truffa. 2.3.
Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria irrogata all'ente in continuazione con i già giudicati illeciti amministrativi. Si rappresenta che la Corte di appello di Messina era incorsa in un errore clamoroso per avere applicato all'ente la sanzione pecuniaria complessiva di 65 mila euro, sebbene avesse assolto l'ente dal capo E), che costituiva l'illecito più grave ai fini del computo della pena. La Corte di appello di Reggio Calabria è ricaduta nello stesso errore, avendo applicato la sanzione di 5 mila euro per l'infrazione più grave di cui al citato capo E), in aumento per continuazione con gli altri illeciti per i quali era stata invece irrogata in sede di prima condanna una sanzione a titolo di aumento per l'importo complessivo di 10 mila euro, rispetto alla sanzione base di euro 60 mila applicata per l'illecito più grave.
In tal modo è stata omessa ogni motivazione sulla determinazione della sanzione pecuniaria, sia sulla misura della sanzione base e sia sui criteri utilizzati, in merito al numero delle quote ed all'importo delle stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla dedotta questione di nullità del giudizio di rinvio per effetto della nullità della notificazione dell'avviso eseguita presso degli avvocati difensori di fiducia incompatibili, per avere assunto l'incarico di difensori dell'imputato nel procedimento per i reati presupposti e quindi in violazione dell'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che regola la rappresentanza dell'ente, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Occorre, innanzitutto, premettere che nella sentenza n. 27542 del 2019 di annullamento con rinvio emessa dalla Seconda Sezione della Cassazione era stata rilevata l'inammissibilità sia del ricorso per cassazione che dell'appello proposto dall'ente perché rappresentato dallo stesso amministratore imputato dei reati presupposto della responsabilità dell'ente.
Con la stessa sentenza la Corte di cassazione ha ritenuto l'ente validamente costituito ex art. 39 cit. solo alla data del 24 aprile 2017, in cui è subentrato in sua rappresentanza il nuovo amministratore Giunta Andrea Domenico. Quindi, è evidente che nessuna questione di valida rappresentanza dell'ente può essere posta con riferimento a tale profilo nel giudizio di rinvio, mentre è del tutto diverso l'aspetto evidenziato nel ricorso con riferimento alla asserita incompatibilità dei difensori, ritualmente nominati dal nuovo amministratore, diverso dall'imputato, trattandosi del ruolo della difesa che non ha alcuna attinenza con quello della legittimazione del legale rappresentante dell'ente ai fini della costituzione nel giudizio e che è soggetta a pena di inammissibilità all'osservanza delle condizioni previste dall'ad 39 del cit. d.lgs. 231/2001.
Il fatto che il nuovo amministratore si sia avvalso degli stessi avvocati che erano stati nominati difensori dell'imputato non determina alcuna incompatibilità nel giudizio di rinvio che si è svolto senza la partecipazione dell'imputato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa nei suoi confronti, e quindi perché non più interessato al giudizio di rinvio. Pertanto, non è possibile ravvisare, nel caso di specie, alcuna incompatibilità tra le posizioni dell'ente e dell'imputato nella linea difensiva seguita per la difesa dell'ente e per quella dell'imputato.
Non deve essere confusa l'incompatibilità dell'imputato a rappresentare l'ente ex art. 39 cit., che determina l'inammissibilità della costituzione in giudizio, con l'incompatibilità del difensore nominato dal soggetto legittimato a rappresentare l'ente e che nomina lo stesso difensore dell'imputato. In questo secondo caso non trova applicazione la presunzione legale di incompatibilità prevista dall'art. 39 cit. per la rappresentanza dell'ente, ma solo una ipotetica ed astratta incompatibilità del difensore che va verificata in concreto, secondo i principi generali validi in questa materia.
Trova in questo caso applicazione il principio secondo cui l'assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa di più imputati con diversa posizione giuridica è causa di nullità solo se risulti un effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del singolo assistito, ovvero quando le linee difensive dei due soggetti difesi dallo stesso avvocato risultino in concreto tra loro inconciliabili (Sez. 1, n. 29479 del 23/10/2012, Vangjelaj, Rv. 256448). Peraltro, va osservato che anche il difetto di legittimazione dell'imputato a rappresentare l'ente vale solo con riferimento alla ritualità della costituzione in giudizio dell'ente stesso, ma non pregiudica la validità delle notificazioni del giudizio eseguite a norma dell'art. 43, comma 2, del cit. d.lgs. 231/2001 mediante consegna al legale rappresentante dell'ente, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
Nel caso in cui risultino carenti le condizioni previste dall'art. 39 cit. per la valida costituzione volontaria dell'ente, ciò non pregiudica la validità del giudizio svoltosi nei confronti dell'ente che ove non ritualmente costituitosi è dichiarato contumace ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n.231/2001.2. Manifestamente infondato oltre che generico è il secondo motivo di ricorso in merito alla valutazione della integrazione del reato di truffa, quale delitto presupposto della responsabilità dell'ente. Nella motivazione della sentenza impugnata sono adeguatamente spiegate le ragioni per quali la falsità dei bilanci del 2005 e del 2006 sono state ritenute utili e funzionali alla consumazione della truffa.
Il conseguimento del primo acconto anche se erogato sulla base del falso in bilancio per l'anno antecedente, non esclude che anche il falso dell'anno successivo sia stato commesso al fine di dimostrare la solidità economica della società, quale presupposto necessario per accedere al finanziamento pubblico, in vista delle erogazioni degli ulteriori acconti, e ciò è sufficiente per ritenere integrato il reato di truffa ascritto all'amministratore della società, quale presupposto della responsabilità dell'ente. Inoltre, l'accoglimento del motivo di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale investiva proprio la necessità di verificare se la truffa sebbene prescritta fosse titolo idoneo per fondare la responsabilità dell'ente, considerato l'evidente errore processuale che aveva portato il Giudice dell'appello ad assolvere l'ente per effetto della prescrizione del reato di truffa a carico dell'amministratore, senza considerare che la truffa era stata accertata nel giudizio di primo grado come realizzata non attraverso le false attestazioni circa le caratteristiche degli impianti e dei macchinari (fatti per i quali l'imputato Giunta Sebastiano, quale amministratore unico della predetta società, era stato assolto già in primo grado), ma proprio attraverso i falsi bilanci funzionali a rendere credibile la solidità economica della società che si trovava in grave perdita tanto che avrebbe dovuto essere posta in stato di liquidazione.
3. Inammissibile è anche il terzo motivo relativo alla determinazione della entità della sanzione pecuniaria inflitta all'ente. Sul punto è sufficiente considerare che a seguito della rilevata inammissibilità dell'appello e del conseguente ricorso per cassazione proposto dall'ente, il giudizio di rinvio investiva unicamente il profilo dedotto dal ricorso del Pubblico Ministero che aveva impugnato la erronea decisione del Giudice di appello che aveva assolto l'ente dall'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2001, ascritto al capo E), ed aveva confermato la responsabilità per gli altri due illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, dello stesso testo di legge, correlati ai reati in materia societaria previsti dal codice civile.
Pertanto, in assenza di una valida originaria impugnazione da parte dell'ente giuridico in merito alla determinazione dell'importo delle quote e del loro numero, la Corte di appello decidendo quale giudice di rinvio, in accoglimento del motivo di ricorso proposto dalla parte pubblica, si è limitata a ribadire la stessa sanzione che era stata irrogata nel primo grado di giudizio, senza apportare alcuna modificazione al computo finale pari a 70 mila euro (pena base ex art. 24, 240 quote, ciascuna del valore di 250 euro, pari a 60 mila euro, aumentata ex art. 21 ad euro 70 mila).
La diversa imputazione dell'aumento per la continuazione ex art. 21 (corrispondente all'art. 81 co. pen.) all'illecito di cui al capo E, quale violazione più grave, piuttosto che ai due illeciti omologhi di cui ai capi F) e G), deve ritenersi irrilevante, poiché del tutto ininfluente ai fini del computo dell'importo complessivo della sanzione, e neppure tale da incidere sulla legalità della sanzione, considerato che per gli illeciti ritenuti in astratto meno gravi ex art. 25 ter è prevista una sanzione maggiore nel minimo ("da 200 a 400 quote") rispetto a quella prevista per l'illecito di cui all'art. 24, per il quale è prevista invece una sanzione maggiore nel massimo ("fino a 500 quote"), ma inferiore nel minimo trovando applicazione, in assenza dell'indicazione del minimo, l'art. 10, comma 2, che fissa in 100 quote la sanzione pecuniaria minima per legge.
In altri termini, poiché la sanzione è rimasta immutata rispetto a quella stabilita nel giudizio di primo grado, la diversa imputazione dell'aumento per la continuazione ad un illecito piuttosto che ad un altro, non assume rilievo, non configurandosi nello specifico una illegalità nel computo della sanzione e né ravvisandosi alcun interesse da parte del ricorrente ad una diversa imputazione delle singole operazioni di aumento.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e