Sentenza — n. 34535/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Torino htetsitul ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari di Novara in esito a rito abbreviato ai danni di Marco Angelo Fornara, ritenuto responsabile del reato di cui all'art 323 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 323 cod. pen, art 165 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34535/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Considerazioni queste che, peraltro, assorbono e rendono implicitamente recessivo l'ulteriore profilo inerente la mancata applicazione dell'art. 165 cod. pen., a fronte peraltro, di una offerta risarcitoria solo affermata e non altrimenti dimostrata. 4.Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fornara Marco Angelo, nato a Novara il 28 settembre 1960 avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 14 gennaio 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha concluso per la reiezione del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Torino htetsitul ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari di Novara in esito a rito abbreviato ai danni di Marco Angelo Fornara, ritenuto responsabile del reato di cui all'art 323 cod. pen..
2. Secondo la comune ricostruzione operata dai giudici del merito, l'imputato, nella sua qualità di responsabile della polizia locale del Comune di Cameri, violando l'ari 214, comma 8, del codice della strada, avrebbe omesso di elevare contravvenzione a Michele Incampo, il quale come accertato dall'agente di polizia locale Marco Rampazzo, era stato rinvenuto alla guida di un veicolo di sua proprietà sottoposto a fermo amministrativo: datane comunicazione al Fornara, questi riferiva al Rampazzo che il fermo non era più in essere, circostanza rilevatasi falsa. Da qui l'ingiusto vantaggio patrimoniale assicurato all'Incampo.
3. Propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato e adduce cinque diversi motivi. 3.1.Con i primi due si lamenta violazione degli artt. 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. vizio di motivazione anche in relazione al travisamento degli elementi probatori acquisiti. La Corte territoriale ha ritenuto di fondare la valutazione di responsabilità fecendo leva sulle dichiarazioni del Rampazzo, ritenute attendibili anche perchè riscontrate dal foglio presenze relativo alla giornata del 24 agosto 2015, dalle quali emergeva che il soggetto al quale il teste aveva riferito la condotta dell'Incampo e che si era impegnato a verificare l'attualità del fermo amministrativo del veicolo condotto dal suddetto e che aveva escluso la attualità del vincolo, era l'imputato e non Marcello Ferè, come sostenuto per contro dal messo comunale Marco Ubezio, sentito a sommarie informazioni.
I Giudici dell'appello avrebbero tuttavia trascurato il contesto complessivo emergente dalle indagini, dal quale traspariva l'astio del Rampazzo verso il suo superiore; le contraddizioni che ne connotavano il narrato, disvelate dal confronto con le dichiarazioni rese il 27 agosto 2016; l'inconsistenza probatoria del dato offerto dal foglio presenze. Avrebbero inoltre apoditticamente ritenuto inattendibile il narrato del teste Ubezio, senza argomentare sul punto. Da qui l'erronea valutazione probatoria e l'addotto vizio di motivazione in presenza di un dato istruttorio che avrebbe dovuto portare all'assoluzione in ragione della riscontrata presenza di un ragionevole dubbio quanto alla responsabilità dell'imputato. 3.2.Con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione vengono declinati in direzione della ritenuta sussistenza del dolo intenzionale che supporta la fattispecie incriminatrice riscontrata, argomentato facendo unicamente riferimento alla condotta materiale riscontrata, in assenza della puntuale indicazione di altri elementi sintomatici dai quale inferire l'intenzione dell'imputato di voler favorire Michele Incampo. 3.3.Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione.Considerato il modesto vantaggio garantito al soggetto beneficiato dalla condotta, la pena andava attestata nei minimi edittali.
Quanto alle generiche la Corte avrebbe trascurato di considerare la positiva condotta tenuta nel corso dell'intero procedimento e la minima entità del fatto, facendo leva, per contro, su aspetti inidonei al relativo giudizio quali la pena irrogata al ricorrente per altri fatti ai sensi dell'ad 444 cod. proc. pen., che non fonda alcun giudizio di responsabilità, nonché l'assenza di segni di resipiscenza in capo all'imputato, espressione di scelte difensive che non possono essere valorizzate negativamente. 3.4. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt.163, 164 e 165 cod. pen. e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, argomentata facendo leva sulle stesse considerazioni che hanno portato ad escludere l'applicazione delle circostanze generiche.
La somma delle pene irrogate nella presente occasione processuale e in quella definita ai sensi dell'ad 444 cod. proc. pen. non superava i due anni di reclusione; né la Corte ha considerato l'offerta risarcitoria prospettata dall'imputato, che avrebbe dovuto portare alla applicazione dell'art 165 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita raccoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2.1 motivi diretti a contrastare il giudizio di responsabilità sono tutti infondati. In particolare, ad avviso del Collegio, non merita censure la valutazione spesa dalla Corte territoriale volta a superare il contrasto probatorio tra le dichiarazioni del Rampazzo e quelle dell'Ubezio, atteso che la motivazione resa sul punto non risulta inficiata da incongruenze logiche manifeste. Il ricorso non mette in dubbio i due pilastri fattuali sui quali si fonda l'argomentare della sentenza impugnata: quello in forza del quale il Rampazzo riferì del fermo riscontrato sul veicolo guidato da Incampo lo stesso giorno della relativa verbalizzazione, una volta rientrato in ufficio; quello relativo al fatto che il Ferè non poteva essere il destinatario della relativa comunicazione e dunque ( in via logica) l'autore del successivo contegno decettivo, perché si era allontanato dall'ufficio sin dalle ore 12,04 (la verbalizzazione relativa alla mancata revisione del veicolo risaliva alle 15,35,) a differenza del Fornara (presente sino alle 17,43 di quello stesso giorno, come attestato dalla documentazione richiamata in sentenza, aspetto solo labialmente contrastata dal ricorso).
Muovendo da tali presupposti in fatto, ai quali il motivare della sentenza impugnata risulta strutturalmente ancorato, perdono di consistenza le doglianze dirette a rimarcare l'assenza di argomentazioni spese per escludere attendibilità al propalato dell'Ubezio e la stessa violazione del ragionevole dubbio: le argomentazioni tracciate dalla Corte territoriale, infatti, si muovono coerentemente all'interno del perimetro di valutazione del compendio probatorio acquisito, dando rilievo logico essenziale al riscontro documentale offerto dal foglio presenze inerente la giornata della violazione commessa dal soggetto avvantaggiato dalla condotta di abuso accertata dal Rampazzo, senza emarginare profili di manifesta illogicità del ritenere, solo in presenza dei quali deve ritenersi consentito, in siffatte ipotesi, l'intervento di questa Corte.
Ne rileva la addotta dubbia attendibilità del teste Rampazzo e del suo narrato: entrambi i profili in questione vengono infatti rivendicati attraverso un travisamento probatorio irritualmente proposto sul piano della autosufficienza del ricorso, adducendo meri stralci delle emergenze probatorie non supportati da adeguate idonee allegazioni documentali, utili ad offrire una visione complessiva, e non parziale e incompleta, del dato assertivamente travisato. In ordine al dolo, infine, va ribadito che la relativa sussistenza, avuto riguardo alla fattispecie contestata e ritenuta, non presuppone la motivata dimostrazione dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire.
Poiché nel caso non risulta contestato che l'imputato e l'Incampo si conoscevano, deve coerentemente ritenersi, sul piano inferenziale, l'immediata evidenza dell'elemento soggettivo riferibile all'imputato essendo altrimenti del tutto incomprensibile la ragione fondante della condotta materiale nel caso tenuta dal Fornara, nel caso sostanziatasi anche nella mendace dichiarazione inerente la verifica di perdurante sussistenza del fermo, all'evidenza giustificabile solo dalla chiara intenzione di favorire il soggetto privato.
3. I motivi inerenti il trattamento sanzionatorio, se non inammissibili sono manifestamente infondati. Quello inerente la misura della pena irrogata, risulta travolto dall'applicazione del relativo trattamento edittale nel minimo previsto dalla fattispecie di riferimento. Il motivo riguardante le circostanze attenuanti atipiche, a tacer d'altro, è generico non risultano neppure indicati gli elementi positivi che, pretermessi dai giudici di appello, potevano giustificarne il conoscimento, risultando quelli addotti con il ricorso già assorbiti nella valutazione resa sulla pena da irrogare, come detta attestata nel minimo edittale.
Infine, la doglianza inerente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale, è manifestamente infondata perché la motivazione sul punto spesa dalla Corte territoriale all'evidenza non merita censure in quanto resa facendo coerentemente leva sulle emergenze del separato giudizio definitosi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con pena sospesa, legato a condotte ( per falso, turbata libertà degli incanti e altro abuso d'ufficio) commesse dal ricorrente negli anni 2011 2012 e 2014 e dunque in stretta contiguità temporale e continuità con quella giudicata: da qui la rimarcata strumentalizzazione della funzione ad interessi privati che finisce per unire tali agiti illeciti, coerentemente evocata a supporto del negativo giudizio prognostico all'uopo reso nel caso a fondamento della relativa valutazione discrezionale ai sensi dell'art 164, primo e ultimo comma cod.pen.
Considerazioni queste che, peraltro, assorbono e rendono implicitamente recessivo l'ulteriore profilo inerente la mancata applicazione dell'art. 165 cod. pen., a fronte peraltro, di una offerta risarcitoria solo affermata e non altrimenti dimostrata. 4.Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 22/06/2021.