Sentenza — n. 34534/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Reggio Calabria, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 luglio 2019 che aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 14 dicembre 2018, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 5 aprile 2017 con la quale Sciortino Maria è stata condannata alla pena di euro 500,00 della ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, disponendo la correzione del dispositivo della predetta sentenza rettificando la pena da ammenda in multa, in relazione al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. come qualificato il fatto alla medesima ascritto, in conformità alla originaria imputazione formulata nel decreto di citazione a giudizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 633 cod. pen; Sentenza — n. 34534/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sciortino Maria, nata a Sant'Agata di Militello il 13/05/1987 avverso la sentenza del 22/09/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Reggio Calabria, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 luglio 2019 che aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 14 dicembre 2018, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 5 aprile 2017 con la quale Sciortino Maria è stata condannata alla pena di euro 500,00 della ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, disponendo la correzione del dispositivo della predetta sentenza rettificando la pena da ammenda in multa, in relazione al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. come qualificato il fatto alla medesima ascritto, in conformità alla originaria imputazione formulata nel decreto di citazione a giudizio.
Con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina era stata operata la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 1161 cod. nav. che la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima perché relativa a un fatto diverso da quello contestato, limitato alla sola occupazione di terreno altrui e senza riferimento alla assenza di un titolo concessorio riferito al carattere demaniale dell'area occupata. La Corte di appello di Reggio Calabria, avendo rilevato tutti gli elementi integrativi del reato contestato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., ha proceduto alla sola rettifica della pena pecuniaria, erroneamente indicata come ammenda anziché come multa.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Maria Sciortino ha proposto ricorso, articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità dell'imputata evidenziando come il fatto contestato facesse riferimento solo alla condotta di realizzazione del manufatto (capannone con accessorio locale in muratura) e non anche al suo successivo impiego. Inoltre, non è stato provato che l'imputata fosse l'amministratrice della società SAMS S.r.l., essendosi la Corte di appello riferita ad un contratto di locazione di un terreno diverso da quello interessato.
Quindi, è rimasta incerta sia la prova dell'occupazione da parte della ditta SAMS e sia della riferibilità di detta ditta all'imputata Sciortino Maria. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello rilevato la prescrizione del reato in riferimento all'ultimo accertamento fattuale dell'avvenuta occupazione, fermo al 14 febbraio 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è affetto da genericità perché investe la valutazione del materiale probatorio senza evidenziare illogicità manifeste nella motivazione della sentenza impugnata.La qualifica di amministratore della ditta è stata desunta da valutazioni di carattere implicito non censurate adeguatamente, essendosi la imputata qualificata come tale nel corso degli accessi operati dal personale del Comune proprietario del terreno occupato dal manufatto realizzato dalla Sams S.r.l. ed è sempre l'imputata che ha prodotto un contratto di locazione per giustificare l'occupazione del terreno, risultato poi riferibile ad altra e diversa particella di terreno, ma dal cui possesso emergeva la sua qualità di legale rappresentante della predetta società.
L'altra questione dell'impiego del manufatto è manifestamente infondata perché la fattispecie del reato di cui all'art. 633 cod. pen. è integrata dall'edificazione sul terreno altrui e la persistenza della costruzione nel tempo, indipendentemente dall'impiego del manufatto e dalla sua specifica destinazione, purchè sussista la finalità di occupazione o di trarne comunque un profitto. Il secondo motivo sulla prescrizione è ugualmente generico. La Corte di cassazione nel disporre l'annullamento con rinvio ha fatto riferimento alla data del 5 aprile 2017 della pronuncia della sentenza di primo grado come termine finale dell'occupazione, quale reato permanente, ed era onere del ricorrente contestare tale presunzione adducendo la cessazione dell'occupazione in epoca antecedente, trattandosi di contestazione c.d. aperta senza la specificazione di un termine finale della condotta.
La Suprema Corte, con la sentenza rescindente, ha infatti statuito di non poter riconoscere la prescrizione invocata dalla difesa, in quanto il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Rv. 274458).
2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 giugno 2021 Il consi liere estensore I! Presidente