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Sentenza — n. 34533/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34533/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34533/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela emessa in data 25 giugno 2019 con la quale Smecca Michael è stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione per due reati di evasione commessi in data 25 aprile 2016 e 7 luglio 2016.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 34533/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Parole chiave

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esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena riduzione della pena recidiva nell'infrazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con il primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con riguardo al diniego della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Smecca Michael, nato a Gela il 21/10/1996 avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Caltanissetta letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela emessa in data 25 giugno 2019 con la quale Smecca Michael è stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione per due reati di evasione commessi in data 25 aprile 2016 e 7 luglio 2016.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Michael Smecca ha proposto ricorso, articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con riguardo al diniego della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dei precedenti penali, quindi senza adeguatamente valutare tutti gli indici afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza dell'agente, senza considerare che non risultano a suo carico precedenti per reati analoghi. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello negato la richiesta di sostituzione della pena detentiva ex legge n. 689/1981 senza una motivazione adeguata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo si deve ricordare, come hanno affermato le Sezioni Unite, che il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 16, Tushaj, Rv. 266591). A tal fine è sufficiente che "gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza", in quanto il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla abitualità del comportamento.

Ciò detto, va rilevata la genericità delle censure del ricorrente che non si confrontano con l'affermazione del giudice che le violazioni per evasione non sono state solo due ma tre, sebbene una di queste non sia stata oggetto del presente procedimento che riguarda due violazioni (25 aprile e 7 luglio 2016). In particolare vi è un riferimento ad una terza evasione dell'8 luglio 2016. Sicchè, l'assenza di precedenti specifici non è rilevante se le violazioni sono state effettivamente più di due in un breve arco temporale, tali da giustificare il carattere abituale del comportamento.

Come sopra osservato, si può anche valorizzare una evasione non contestata per escludere il 131-bis cod. pen. purchè risulti che il giudice ne abbia comunque valutato e verificato la sussistenza.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza perché la Corte ha fornito una adeguata motivazione sulla base dei precedenti penali che depongono negativamente sulla meritevolezza di un trattamento alternativo. In tema di sanzioni sostitutive, infatti, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pene detentive brevi, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019).

Nella fattispecie in esame, a fronte di numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente ha omesso di illustrare elementi a sostegno della richiesta di applicazione di una delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, al fine di elidere la connotazione di disvalore della condotta a carico dell'imputato.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 giugno 2021 Il co ig re estensore Il Presidente RI Amoros