Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34532/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34532/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34532/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nte SENTENZA sul ricorso proposto da Depretis Rocco nato a Melito Di Porto Salvo il 30/12/1995 Di Bella Luca nato a Lecco l'11/12/1990 Duzioni 3acopo nato a Como il 15/09/1992 Manno Antonio nato a Polistena il 20/07/1995 Morabito Giuseppe nato a Locri il 03/10/1986 Scordo Andrea nato a Melito Di Porto Salvo il 22/02/1985 Staiti Domenico nato a Africo il 02/02/1973 Torzillo Valerio nato a Cantù il 07/10/1994 Zuccarello Emanuele nato a Napoli il 26/12/1989 q avverso la sentenza del 24 luglio 2020 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416-bis cod. pen, art. 612 cod. pen, art. 393 cod. pen, art. 641 cod. pen, art. 416 cod. pen, art. 628 cod. pen; Sentenza — n. 34532/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826), o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014, Papini, Rv 260610). La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche rileva anche, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn.

Parole chiave

Generato dall'IA
estorsione favoreggiamento coazione sessuale complicità altri capi d'accusa partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416-bis cod. pen
Gli imputati Morabito, Staiti e Depretis sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 612 cod. pen
Con il settimo motivo deduce la mancanza di motivazione in merito al motivo di appello concernente il riconoscimento della desistenza volontaria in relazione al reato di cui al capo 5) dell'imputazione, da riqualificare nel reato di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 393 cod. pen
In ogni caso, la condotta dovrebbe essere riqualificata nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.
art. 641 cod. pen
quanto ai capi 2), 3) e 4), rispetto ai quali, in assenza di prove di condotte minacciose ascrivibili a Staiti, sarebbe, al più, ravvisabile, ove dimostrato l'omesso pagamento delle consumazioni, il reato di cui all'art. 641 cod. pen.
art. 416 cod. pen
pen., essendo, in realtà, presenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen.
art. 628 cod. pen
pen., mentre solo il concorso di più circostanze tra quelle previste dall'art. 628 cod. pen.
art. 110 cod. pen
art. 114 cod. pen
Va, inoltre, considerato che il contributo del concorrente può anche non essere determinate ai fini della consumazione del reato, come può desumersi dall'esplicita previsione normativa della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da Depretis Rocco nato a Melito Di Porto Salvo il 30/12/1995 Di Bella Luca nato a Lecco l'11/12/1990 Duzioni 3acopo nato a Como il 15/09/1992 Manno Antonio nato a Polistena il 20/07/1995 Morabito Giuseppe nato a Locri il 03/10/1986 Scordo Andrea nato a Melito Di Porto Salvo il 22/02/1985 Staiti Domenico nato a Africo il 02/02/1973 Torzillo Valerio nato a Cantù il 07/10/1994 Zuccarello Emanuele nato a Napoli il 26/12/1989 q avverso la sentenza del 24 luglio 2020 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Uditi i difensori dei ricorrenti: avv. Giovanni Sisto Vecchio, in difesa di Andrea Scordo, avv. Oreste Dominioni, in difesa di Jacopo Duzioni avv. Giuseppe Tortora, in difesa di Giuseppe Morabito avv. Maria Teresa Palmiero, in difesa di Luca Di Bella avv. Amedeo Rizza in difesa di Rocco Depretis, Jacopo Duzioni, Domenico Staiti, Valerio Torzillo ed Emanuele Zuccarello avv. Nico Vincenzo D'Ascola in difesa di Antonio Manno i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24 luglio 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como il 19 aprile 2019, ha così rideterminato le pene inflitte a Domenico Staiti, Rocco Depretis, Giuseppe Morabito e Luca Di Bella: quanto ai primi due, previo riconoscimento della continuazione esterna con i reati giudicati dalla sentenza della medesima Corte di appello emessa in data 18 gennaio 2018, anni 14 e mesi 7 di reclusione ed euro 8,800,00 di multa per Staiti e anni 13 e mesi 11 di reclusione ed euro 8.100,00 di multa per Depretis; quanto a Morabito, anni 13 e mesi 9 di reclusione ed euro 8.950,00 di multa; quanto a Di Bella, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti suscettibili di bilanciamento, anni 5 e mesi 7 di reclusione ed euro 5.100,00 di multa.

Con la medesima sentenza sono stati, infine, rigettati gli appelli proposti da Jacopo Duzioni, Antonio Manno, Andrea Scordo, Valerio Torzillo ed Emanuele Zuccarello. Gli imputati Morabito, Staiti e Depretis sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere partecipato - unitamente a Domenico Muscatello, Giovanni Carneli, Vincenzo Micchia, Francesco Salvatore Medici, Pasquale Macrì, Leonardo Piolo e Ludovico Muscatello - nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale nell'ambito di altro procedimento nato dall'indagine denominata "Crociata" - all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e, in particolare, alla "locale" di Mariano Comense, aderente alla struttura sovraordinata denominata "La Lombardia", con a capo Salvatore Muscatello (condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 16 di reclusione).

Reato commesso in Milano e province limitrofe dal 2014 al 2016. I medesimi Morabito, Staiti e Depretis sono stati, inoltre, ritenuto responsabili, unitamente a Zuccarello, Manno, Di Bella, Duzioni, Scordo e Torzillo, di una serie di estorsioni aggravate, consumate e tentate, poste in essere in danno dei gestori di alcuni locali di Cantù e di Fulvio Galinnberti (capi 2, 3, 4 e 5), nonché, i soli Morabito, Depretis, Zuccarello, Manno e Scordo, delle lesioni aggravate in danno di Nicolò Allodio (l'unico costituitosi parte civile), Franco Mariani e Raffaele Scandizzo (capo 6) e, limitatamente a Torzillo, Morabito e Duzioni, delle lesioni aggravate in danno di Deyvis Sachez Guerrero (capo 7).

2. Hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppe Morabito, Domenico Staiti, Rocco Depretis, Andrea Scordo, Luca Di Bella, Jacopo Duzioni, Valerio Torzillo, Emanuele Zuccarello e Antonio Manno.Il difensore di fiducia di Giuseppe Morabito, Avv. Giuseppe Tortora, ha articolato nove motivi di ricorso, di seguito riportati entro ú limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, disp. att. cod. proc. pen.). Con i primi due motivi deduce il vizio di motivazione in ordine sia all'esistenza della locale di Mariano Comense nel periodo in contestazione che alla partecipazione dell'imputato, nonché il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato.

Pur facendo riferimento a precedenti sentenze che hanno accertato l'esistenza della locale e la sua partecipazione alla federazione "La Lombardia", la sentenza impugnata non contiene una valutazione "individualizzante" di tali precedenti che non si riferiscono al periodo indicato al capo 1) né al Morabito Giuseppe. Manca, inoltre, una descrizione della struttura dell'associazione, dei ruoli degli affiliati e dello stesso programma associativo, tenuto conto che non vi è alcuna prova che i fatti estorsivi ascritti siano stati compiuti in attuazione di tale programma piuttosto che per il conseguimento di utilità personali.

Quanto alla partecipazione del Morabito, lo stesso non è stato mai coinvolto nei procedimenti che hanno interessato la locale di Mariano Comense. Manca, inoltre, la prova della sua affiliazione rituale e della sua investitura di uomo d'onore. Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. non essendo emersa nel corso del processo la prova della disponibilità di armi da parte del Morabito per il conseguimento dei fini dell'associazione Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità del Morabito per le vicende estorsive di cui ai capi 2), 3) e 4) dell'imputazione.

Quanto al reato di cui al capo 2), la stessa vittima, Mirko Pagani, ha riferito del rapporto di amicizia con il Morabito (dal quale non si sentiva intimorito), che questo pagava regolarmente le proprie consumazioni e che il suo atteggiamento cambiava quando si trovava in gruppo. Gli elementi valorizzati nella sentenza a fondamento dell'intimidazione cui era sottoposto il Pagani (la gambizzazione di Muscatello, i danneggiamenti e la rissa del 4 ottobre 2015) sono privi di carattere individualizzante in quanto il Morabito non ha partecipato a nessuno degli episodi considerati.

Analoghe contraddizioni vengono segnalate anche in merito ai reati ascritti ai capi 3) e 4) dal momento che le due vittime hanno escluso di aver subito condotte violente o intimidatorie da parte del Morabito. In particolare il Tuminello, oltre a negare di essere proprietario del Grill House, smentendo le proprie precedenti dichiarazioni (poi acquisite ai sensi dell'art.500, comma 4, cod. proc. pen.), non è stato in grado di qualificare la condotta tenuta dal Morabito. Con il quinto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito all'aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), avendo la sentenza impugnata valorizzato esclusivamente la condizione soggettiva delle vittime piuttosto che il concreto atteggiarsi della condotta del Morabito.

Con il sesto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 63, comma 4, 99 cod. pen. e 7, legge n. 203 del 1991, in quanto, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20798 del 2011, nella determinazione del trattamento sanzionatorio è stato operato sulla pena base di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. un duplice aumento sia per la recidiva che per l'aggravante di cui al citato articolo 7. Con il settimo motivo deduce la mancanza di motivazione in merito al motivo di appello concernente il riconoscimento della desistenza volontaria in relazione al reato di cui al capo 5) dell'imputazione, da riqualificare nel reato di cui all'art. 612 cod. pen. con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

Il Morabito, infatti, dopo le minacce al Galimberti, ignorando che questi si fosse rivolto ai Carabinieri, desisteva dalla propria condotta. Con l'ottavo ed il nono motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanza attenuanti generiche. 2.1 Il difensore di fiducia di Domenico Staiti, Avv. Amedeo Rizza, ha articolato nove motivi di ricorso, di seguito riportati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza in quanto, a fronte di un'imputazione concernente la partecipazione alla locale di Mariano Comense, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la responsabilità di Staiti, Depretis e Morabito in relazione alla partecipazione ad un gruppo di nuova formazione che avrebbe spodestato Muscatello.

Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo 1) dell'imputazione. La motivazione della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di Staiti alla consorteria criminale è illogica e meramente apparente in quanto: in nessuna delle sentenze che hanno accertato l'esistenza della locale di Mariano Comense, gestita sin dagli anni '90 dalla famiglia Muscatello (si fa riferimento ai processi "Infinito", "Quadrifoglio", "Crociata" e "La notte dei fiori di San Vito") sono emersi elementi relativi a Staiti, Morabito e Depretis; non tiene conto della diversa provenienza geografica dei tre imputati (Africo) rispetto a quella degli affiliati alla locale; non considera il rapporto di amicizia tra Morabito e Ludovico Muscatello; non considera che la gambizzazione di Ludovico Muscatello del 4 ottobre 2015 è stata determinata da ragioni di vendetta privata di Staiti, aggredito il giorno prima proprio da Muscatello.

La motivazione in merito al capo 1) è, altresì, illogica nella parte in cui, da un lato, considera i tre imputati intranei alla locale, e, dall'altro, giustifica il raggio di azione, limitato al solo territorio di Cantù, del giovane gruppo di nuova formazione. Inoltre, quanto ai reati-fine, le estorsioni contestate, volte a non pagare le consumazioni, non rientrano nello schema tipico delle estorsioni della consorteria mafiosa; le aggressioni di cui ai capi 6) e 7), che non riguardano Staiti, sono, invece, meri litigi tra soggetti ubriachi. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., e degli artt. 393 e 629 cod. pen., in relazione al capo 5) dell'imputazione.

Il Galimberti era effettivamente debitore di una somma di denaro nei confronti del Mallimaci che, a distanza di tempo, avrebbe mandato due soggetti a recuperare il proprio credito. Il Galinnberti ha indentificato in modo incerto detti soggetti in Staiti e Morabito. Gli elementi valorizzati dalla sentenza per superare tale incertezza (noleggio dell'auto da parte di un prestanome e localizzazione delle celle agganciate dai telefoni in uso ai due imputati compatibile con il luogo ove si sono verificati i fatti) sono, tuttavia, insufficienti (tenuto conto che le celle agganciate sono, altresì, compatibili con il luogo ove abita Staiti).

In ogni caso, la condotta dovrebbe essere riqualificata nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. Con il quarto motivo sono stati dedotti analoghi vizi, escluso il riferimento all'art.393 cod. pen., in relazione al capo 2) dell'imputazione. La motivazione della sentenza è illogica ed apparente, laddove trascura quanto dichiarato dalla stessa vittima, Mirko Pagani, che ha escluso di sentirsi minacciato dagli imputati, descritti nelle conversazioni intercettate (prog. 638 e 647 del 31 gennaio 2016) come teppisti, ubriaconi, "tannarri". Di contro, l'unico elemento a carico di Staiti è rappresentato dal ferimento di Muscatello, posto che lo stesso Pagani ha riconosciuto Staiti, non come frequentatore del suo locale, ma quale titolare del bar Crystal, ed anche nelle conversazioni intercettate non si riferisce mai a Staiti per indicare il gruppo che frequentava il suo locale senza pagare le consumazioni.

Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso si deducono analoghi vizi in relazione ai capi 3) e 4) dell'imputazione. La vittima Buzzoni, sebbene reticente in aula, non ha mai riferito di minacce, tantomeno da parte di Staiti, che lo avrebbero indotto ad offriLe le consumazioni agli imputati. La reticenza di Tuminello è stata "enfatizzata" dalla sentenza impugnata che, tuttavia, non specifica quale sarebbe stato il contributo Di Staiti. Quanto a Tuminello, lo stesso ha solo riferito di essersi recato al bar di Staiti (così dimostrando di non essere intimidito dalle condotte del gruppo) dove questo, dopo aver costretto il nipote (Depretis) a scusarsi per l'atteggiamento minaccioso assunto verso la moglie di Tuminello, gli avrebbe proposto la sua protezione e di entrare "senza spese" nella sua società.

Tale proposta è stata erroneamente letta quale conferma del contributo di Staiti alle condotte estorsive, atteso che nulla è seguito al rifiuto di Tuminello che, peraltro, non ha riconosciuto Staiti tra i frequentatori del suo locale che pretendevano di consumare gratis. Con il settimo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt.125 cod. proc. pen., 629 e 641 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen. quanto ai capi 2), 3) e 4), rispetto ai quali, in assenza di prove di condotte minacciose ascrivibili a Staiti, sarebbe, al più, ravvisabile, ove dimostrato l'omesso pagamento delle consumazioni, il reato di cui all'art. 641 cod. pen.

Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso la cui sussistenza è fondata più sulla provenienza dalla Calabria e sui rapporti di parentela di Staiti (genero di Morabito, detto "tiradrittu") che su comportamenti concreti, trascurando, invece, la condotta delle persone offese che, in alcun modo intimorite, hanno sporto denuncia. Con il nono motivo si deducono i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (la pena base per il reato più grave è stata determinata in misura più elevata per gli imputati "calabresi" rispetto agli altri) ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata su una formula di stile quale il riferimento alla personalità degli imputati. 2.2 I difensori di fiducia di Rocco Depretis, Avv.

Demetrio Francesco Floccari e Jacopo Coppetta, hanno articolato nove motivi di ricorso. Con il primo ed il terzo motivo deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla ritenuta partecipazione del Depretis alla locale di Mariano Comense. Le due sentenze di merito esordiscono soffermandosi sull'acclarata esistenza, con sentenze ormai definitive, sia della locale di Mariano Comense che della struttura regionale denominata "La Lombardia", organizzata in una pluralità di locali, ognuna con un proprio omologo in Calabria, che, a sua volta, risponde all'organismo di vertice calabrese denominato "Crimine" o Provincia".

Ciò premesso, nel procedimento in esame non sono stati acquisiti elementi idonei ad inferire i rapporti di Morabito, Staiti e Depretis con l'organismo denominato "La Lombardia", la loro affiliazione al locale di Mariano Connense o l'approvazione da parte dei vertici del locale del loro supposto subentro a Ludovico Muscatello. In particolare, si evidenziano i seguenti elementi distonici rispetto a quanto già acclarato in altri procedimenti: l'omologo calabrese del locale di Mariano Comense è quello di Sant'Agata del Bianco, da cui provengono tutti gli affiliati al locale lombardo, mentre gli odierni imputati provengono da Africo e Melito di Porto Salvo; nessuno dei tre imputati ha ricevuto cariche e doti, nè è stato ritualmente affiliato; i tre non hanno partecipato ad «alcuna mangiata, summit o riunione».

In altri procedimenti è stato definitivamente accertato che il locale di Mariano Comense è stato retto fino al 2016, quindi anche nel periodo oggetto di contestazione nel presente procedimento, da Salvatore Muscatello; in tali processi non è mai emersa la partecipazione al locale di familiari di Giuseppe Morabito cl. '34, detto "tiradrittu"; non vi è prova di un'approvazione da parte di Salvatore Muscatello dell'ingresso del "nuovo gruppo". La mancanza di episodi di "ritorsione" all'aggressione ai danni di Ludovico Muscatello, valorizzata nella sentenza impugnata per desumere tale approvazione, deve essere letta non in relazione ad una contrapposizione del gruppo all'associazione, ma di un contrasto con il solo Ludovico Muscatello che, peraltro, è stato già ritenuto, con sentenza definitiva, partecipe del locale di Mariano Comense.

In assenza di prova dell'avvenuta approvazione del nuovo gruppo da parte della famiglia Muscatello, lo stesso deve essere considerato non quale articolazione territoriale, collegata funzionalmente alla consorteria calabrese, bensì quale neoformazione rispetto alla quale, secondo i parametri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, occorre l'accertamento in concreto della esternazione della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà. Nessuno di tali elementi è ravvisabile con riferimento al gruppo dei tre imputati in quanto la sentenza impugnata ha valorizzato elementi di fatto (accaduti dopo il ferimento di Muscatello) che non sono agli stessi direttamente riconducibili ovvero: il ritrovamento del proiettile calibro 9 sull'auto di Buzzoni; gli spari contro l'auto di Sciascia; la bottiglia incendiaria lanciata contro la discoteca Spazio Renoir ed il pestaggio di Piazzola (quest'ultimo attribuito a Di Bella, Duzioni e Torzillo).

Anche il contenuto delle intercettazioni delle conversazioni di Pagani non rivela alcuna intimidazione, quanto, piuttosto, l'insofferenza verso i comportamenti «di ragazzi dall'indole irrispettosa delle regole e talvolta violenta che, forse, aspirano a diventare dei criminali». Tale clima di intimidazione non è, inoltre, desumibile dalle condotte poste in essere dal gruppo in un arco temporale piuttosto circoscritto né dai legami di parentela dei tre imputati con esponenti della 'ndrangheta (si rileva, peraltro, che solo Morabito vanta un parente stretto "famoso", oggi detenuto in regime detentivo differenziato, mentre Staiti e Depretis vivono in contesti familiari privi di alcuna connessione con la criminalità organizzata).

L'assenza di tale clima di intimidazione è, infine confermata dal comportamento delle vittime che hanno sporto denuncia, effettuato riconoscimenti e, il solo Allodio, esercitato anche l'azione civile per il risarcimento dei danni. Inoltre, quanto all'aggressione dell'Allodio, la sentenza impugnata ha trascurato la diversa ricostruzione del fatto offerta dal Depretis e riscontrata dalla conversazione intercettata tra Morabito e Ludovico Muscatello da cui, comunque, emerge che lo stesso non era affatto intimorito dal gruppo. Sulla base di tutte queste considerazioni, i giudici di merito hanno erroneamente applicato l'art. 416-bis cod. pen., essendo, in realtà, presenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen.

Con il secondo ed il quarto motivo si deducono l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e la mancanza di motivazione al riguardo, essendo, a tal fine, irrilevanti il riconoscimento dell'aggravante nel processo "Infinito" nei confronti degli appartenenti al locale di Mariano Comense e l'episodio del ferimento di Ludovico Muscatello; inoltre, la medesima aggravante non è stata applicata nei confronti del capo del locale, Salvatore Muscatello. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso si deducono l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito alla configurabilità dei reati di cui ai capi 2), 3), 4) dell'imputazione.

Quanto al reato di cui al capo 2), dalle dichiarazioni di Pagani e dalle conversazioni intercettate è emerso che la scelta di non fare pagare le consumazioni non è stata frutto di coartazione ma, sebbene determinata dalla condotta tenuta dagli imputati nel locale, è il risultato di una precisa ponderazione del maggior peso dei benefici legati alla frequentazione del locale ed al contenimento delle intemperanze del gruppo. Quanto al reato di cui al capo 3), la sentenza impugnata non indica le condotte minacciose che sarebbero state materialmente poste in essere dagli imputati, non essendo al riguardo sufficiente la circostanza che Bruzzoni, che ha negato di avere ricevuto alcuna minaccia dagli imputati, si sia determinato a non far pagare le consumazioni in considerazione delle continue risse (non tutte addebitabili a Depretis) e del ferimento di Muscatello.

Inoltre, il ritrovamento del bossolo sull'auto del Bruzzoni non è riconducibile alla condotta degli imputati. Quanto al reato di cui al capo 4), anche Tuminello, le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., non ha riferito di minacce da parte del Depretis o di altri; anzi, in un'occasione, accortosi del mancato pagamento della consumazione, ha riferito di avere raggiunto un accordo con il gruppo con uno sconto di 38 euro, e, successivamente alla discussione tra gli imputati e la moglie, ha ottenuto le scuse da parte di Staiti e Depretis.

Anche la decisione del Tuminello di chiudere il locale è stata determinata dalle vicende locali (le risse, il ferimento di Muscatello, la cattiva frequentazione del locale) e non è correlata alle condotte degli imputati. Con il settimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. dell'utilizzo del metodo mafioso, atteso che non vi è alcun elemento idoneo a dimostrare l'esercizio da parte degli imputati di una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale.

Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito all'acquisizione delle dichiarazioni rese dal Tuminello, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. L'ordinanza si fonda, infatti, esclusivamente sul comportamento processuale del teste, che aveva manifestato fastidio per essere stato chiamato a deporre ed aveva reso risposte evasive, senza alcun indizio che lo stesso fosse stato sottoposto ad indebite pressioni (si richiama, al riguardo, Cass., sez. II, n. 7290 del 14/12/2018). La motivazione concernente tale censura è meramente apparente in quanto la sentenza impugnata si è limitata a considerare che la deposizione del teste fosse un segno evidente del suo stato di soggezione.

Con il nono motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1 e 585 cod.pen., in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen., applicate con riferimento al reato di cui al capo 6) dell'imputazione. La versione offerta dagli imputati, riscontrata dal contenuto della conversazione telefonica intercettata tra Giuseppe Morabito e Ludovico Muscatello, dimostra che non si è trattato di un'aggressione unilaterale ma di un "tutti contro tutti". Tale diversa dinamica dei fatti è incompatibile sia con l'aggravante del nesso teleologico che con quella del metodo mafioso, da escludere anche in ragione del comportamento delle vittime.2.3 Il difensore di fiducia di Luca Di Bella, Avv.

Maria Teresa Palmieri, ha articolato ventitre motivi di ricorso con i quali deduce le questioni di seguito riassunte per le finalità strettamente necessarie alla motivazione: - vizio di violazione di legge e, segnatamente, degli artt.

7. d.l. n. 152 del 1991, 533, 530, comma 2, 192, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. e 133 cod. pen.; - vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, alla individuazione degli elementi costitutivi della condotta estorsiva contestata a Di Bella, alla valutazione della prova indiziaria ed al trattamento sanzionatorio. Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ricostruito i fatti senza considerare che proprio la vittima Mirko Pagani ha dichiarato che il Di Bella non era un frequentatore abituale del locale; il teste Molteni (socio e barman del locale) ha, inoltre, dichiarato che il Di Bella pagava regolarmente le consumazioni.

I proprietari degli altri due locali coinvolti non hanno mai menzionato il Di Bella quale frequentatore dei loro esercizi. La sentenza impugnata considera la lite tra il Di Bella e Piazzola (che ha rimesso la querela sporta nei confronti del primo) quale indice di utilizzazione del metodo mafioso e prova della colpevolezza dell'imputato in ordine alla condotta estorsiva, ma nulla dice sulla finalità ultima della condotta estorsiva, ovvero le consumazioni gratuite di cui il Di Bella avrebbe goduto. La motivazione è, altresì, carente sui seguenti aspetti concernenti l'elemento psicologico del reato: la effettiva consapevolezza del Di Bella, nel momento della lite con il Piazzola, di essere parte di un progetto estorsivo in danno del Pagani e degli altri commercianti della pazza; la consapevolezza di profittare della condotta degli altri per ottenere le consumazioni gratuite.

Quanto alla contestata aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, si deduce che la Corte di appello avrebbe individuato nella minaccia implicita mafiosa l'elemento oggettivo del reato di estorsione invertendo, così, i termini del ragionamento posto che l'aggravante in esame presuppone la concreta individuabilità di un reato. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove, in accoglimento del motivo di appello, riconosce al Di Bella le circostanze attenuanti generiche in considerazione della riferibilità allo stesso di un solo episodio.

Tale affermazione è in contrasto con le motivazioni concernenti la condanna del ricorrente in cui nulla si dice sulle ragioni per cui quell'unico episodio che lo aveva visto protagonista potesse essere parte di un più ampio disegno criminoso. Si eccepisce, infine, una carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.2.4 I difensori di Andrea Scordo, Avv. Tommaso Scanio e Avv. Giovanni Vecchio, hanno articolato cinque motivi di ricorso. Con il primo ed il terzo motivo deducono il vizio di illogicità della motivazione per travisamento della prova per omissione.

Scordo è stato condannato per i reati di cui ai capi 4) e 6), aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso. La decisione impugnata ha omesso di considerare le dichiarazioni favorevoli al ricorrente e, segnatamente: quelle della stessa vittima Nicolò Tuminello che ha riferito che Scordo pagava le consumazioni e non aveva mai tenuto condotte minacciose, prepotenti o di danneggiamento; le dichiarazioni di Buzzoni che ha visto Scordo con il gruppo ma ha dichiarato di non sapere se ne faceva parte; le dichiarazioni di Pagani che, oltre ad escludere che Scordo fosse un frequentatore assiduo, ha confermato che lo stesso aveva sempre pagato le consumazioni.

Quanto al capo 6), la decisione impugnata ha omesso di considerare che, a fronte della testimonianza a carico resa dalla teste Mariani (che non ha saputo specificare la condotta tenuta dal ricorrente), tutti gli altri testimoni non hanno riconosciuto Scordo tra i presenti. Con il secondo ed il quarto motivo si deduce il vizio di mancanza e di illogicità della motivazione in ordine all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che nulla si dice in sentenza circa l'esteriorizzazione della capacità di intimidazione mafiosa. Con il quinto motivo si deduce il vizio di mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche chieste con l'atto di appello non solo per l'incensuratezza dell'imputato, ma anche per il suo ruolo marginale nel gruppo e per il comportamento processuale.

Al riguardo la Corte si è limitata a rilevare genericamente l'insussistenza di motivi che rendessero l'imputato meritevole delle invocate attenuanti. 2.5 I difensori di Antonio Manno, Avv. Maurizio Gandolfi e Avv. Vincenzo Nico D'Ascola, hanno articolato sette motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deducono vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo 2) dell'imputazione. Le motivazioni delle due sentenze sono illogiche ed omettono di considerare che sia dalle intercettazioni delle comunicazioni sull'utenza telefonica in uso al Pagani che dalle dichiarazioni rese da questo e da Andrea Molteni non emerge alcun contributo offerto dal ricorrente alla consumazione della condotta estorsiva, al di là della mera frequentazione del locale, talvolta in compagnia del gruppo dei "calabresi".

In particolare, il Pagani, nel corso della deposizione testimoniale, ha chiarito che Manno frequentava il suo locale, ma di non essere a conoscenza del fatto che non pagasse le consumazioni. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo 3) dell'imputazione. Anche in tal caso, il Manno è stato ritenuto concorrente nell'estorsione ai danni di Buzzoni sulla sola base della frequentazione del locale, talvolta in compagnia del gruppo dei calabresi. Inoltre, lo stesso Buzzoni ha negato di avere subito atti di intimidazione o di violenza.

Anche a voler prescindere da tali lacune, manca, comunque, una motivazione sul contributo, materiale o morale, apportato dal Manno e sulla sussistenza dell'elemento psicologico. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo 4) dell'imputazione. Nelle s.i.t. acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc pen., Tuminello ha identificato il Manno facendo riferimento alla vicenda, estranea al procedimento, del tentato omicidio di Andrea Giacalone. Anche in sede dibattimentale, la vittima ha escluso di avere visto il Manno all'interno del locale o di avere appreso di tale frequentazione dai suoi congiunti.

Al riguardo, la motivazione della sentenza è illogica nella parte in cui giustifica la reticenza del Tuminello in considerazione del fatto che Manno era stato protagonista della sparatoria e del ferimento di Andrea Giacalone, avvenuti proprio davanti al suo locale. Anche la condotta tenuta dalla vittima (che, per risolvere i problemi causati dal gruppo si era rivolta, prima, a tale Rocco, componente del gruppo, e poi a Mimmo del bar Crystal) dimostrano che, comunque, le condotte tenute non avevano avuto alcun effetto di coartazione. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo 6) dell'imputazione.

L'affermazione di responsabilità del Manno si fonda sulle dichiarazioni generiche rese in dibattimento dalle presunte persone offese, dalla parte civile e dai testi, che non hanno saputo specificare se Manno era presente, in quale momento era intervenuto ed il ruolo svolto. Alcuni testi (Franco Mariani, Giulia Mirto e Simona Petruzziello) non hanno riconosciuto l'imputato, mentre altri testi hanno fornito una descrizione dell'imputato incompatibile con le sue fattezze fisiche (Susanna Mariani) o hanno reso dichiarazioni confuse e inaffidabili (Mariachiara Galli).

Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione in relazione alla circostanza aggravante del nesso teleologico, ravvisata in relazione al capo 6) dell'imputazione, quale reato funzionalmente diretto alla consumazione dell'estorsione ai danni di Pagani atteso che il luogo di consumazione delle lesioni, la genesi occasionale ed il movente del reato non presentano alcuna connessione con il Pagani. Con il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

La sentenza si è limitata a inferire il metodo mafioso dalla condotta estorsiva, ritenuta, di per sé, espressione della forza intimidatrice propria di un'associazione mafiosa; contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha, invece, omesso di evidenziare le specifiche condotte evocative della forza intimidatrice che scaturisce dal vincolo associativo (si richiama, tra le tante, Sez. 6, n. 37030 del 23/9/2010). Con il settimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge (artt. 63, comma 4, 70, comma 1, 81, 118, 629, comma 2, 62-bis e 133 cod. pen.) e di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, determinato senza alcuna argomentazione in merito ai criteri adottati.

In particolare, sulla pena base per il reato di cui al capo 2) di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, sono stati applicati gli aumenti non solo per le aggravanti del metodo mafioso e della commissione del reato in più persone riunite (art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.) ma anche per l'aggravante dell'essere la violenza o la minaccia posta in essere da una persona appartenente ad associazioni mafiose (art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.), contestata ai soli Morabito, Depretis e Staiti. Tale ultimo aumento è stato applicato attraverso il meccanismo previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen., ma in violazione della natura soggettiva dell'aggravante.

Il concorso di una sola tra le circostanze previste dall'art. 628, comma 3, cod. pen. avrebbe giustificato l'applicazione del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., mentre solo il concorso di più circostanze tra quelle previste dall'art. 628 cod. pen. avrebbe comportato un ulteriore aumento di pena ai sensi dell'art 63, comma 4, cod. pen (si richiama Sez. 5, n. 4621 del 7/11/2000). Si eccepisce, inoltre, la mancanza di motivazione in merito agli aumenti di pena operati per i reati fine (si richiamano, a tal fine numerosi precedenti tra cui Sez.

U., n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar). E' inoltre apparente la motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche, fondata sui precedenti penali dell'imputato e sull'assenza di elementi positivi cui ancorare il giudizio di meritevolezza e senza considerare né la giovanissima età dell'imputato né che la vicenda del tentato omicidio del Giacalone è successiva ai fatti oggetto del procedimento.2.6 Il difensore di Jacopo Duzioni, Valerio Torzillo ed Emanuele Zuccarello, Avv. Amedeo Rizza, ha articolato otto motivi di ricorso. Con il primo ed il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di illogicità ed apparenza della motivazione in relazione alla affermata responsabilità dei tre imputati per il reato di cui al capo 2), fondata sul solo dato della frequentazione con i "calabresi", senza alcun riferimento al contributo apportato da ciascun imputato alla commissione del reato ed all'elemento psicologico.

Duzioni viene, infatti, indicato dal teste Ababio come uno di quelli che creavano disordini in discoteca; Torzillo viene riconosciuto da Pagani come "fratello di Floriana" e gli unici elementi a suo carico attengono all'aggressione di Piazzola ed al rapporto di conoscenza con Morabito; Zuccarello viene riconosciuto come "Lele" da Pagani ed il suo contributo viene desunto dalla partecipazione ad un episodio del maggio 2015 di lesioni e danneggiamento. Analoghe considerazioni vengono svolte con il terzo motivo di ricorso in cui si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla ritenuta L,/ responsabilità di Torzillo e Zuccarello in ordine al capo 3), sostanzialmente fondata sulle sole generiche dichiarazioni "de relato" di Pagani.

Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo 4) dell'imputazione, ascritto al solo Torzillo, atteso che lo stesso comportamento tenuto dalla vittima dimostra che non si sentiva intimidita ed il suo atteggiamento processuale, in ragione del quale era stata disposta l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni, era dovuto al clamore mediatico della vicenda. In ogni caso la sentenza impugnata omette di rispondere allo specifico motivo di appello con cui si sollecitava la specifica indicazione delle condotte ascrivibili al Torzillo, indicato dalla stessa vittima come colui che talvolta frequentava il locale con il gruppo dei calabresi.

Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito al capo 6) dell'imputazione ascritto al solo Zuccarello. Mentre le vittime non hanno riconosciuto l'imputato, la teste Petruzziello si è limitata a dichiarare di ricordare che era presente ai fatti, senza specificarne il contributo. Solo la teste Galli ha indicato l'imputato come uno dei partecipi alla rissa. Tale dichiarazione, tuttavia, risulta in contrasto con l'audio prodotto della difesa, ma ritenuto irrilevante dalla sentenza impugnata, della conversazione tra la convivente dell'imputato e le testi Galli e Petruzziello che dichiaravano di essere state ubriache al momento dei fatti e di non ricordare nulla.

Con il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione ai capi 2), 3) e 4), da riqualificare nel diverso reato di cui all'art. 641 cod.pen., mancando in sentenza un riferimento concreto a comportamenti violenti o minacciosi posti in essere dagli imputati. Con il settimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito all'aggravAe di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta con riferimento ai reati di cui ai capi 2), 3), 4), 6) e 7) sulla base di mere suggestioni, fondate sull'inferenza del metodo mafioso, ora dalla partecipazione alle condotte dei calabresi "maggiorenti", ora sul fatto del pestaggio in sé, quale tipica espressione di detto metodo, ora sulla fama degli imputati quali soggetti che "scroccano da bere" e "ubriaconi", cui fa riferimento Pagani nelle conversazioni intercettate, ora, infine, sul dato della mera frequentazione del gruppo dei calabresi.

Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche rispetto al quale si indicano i seguenti elementi a favore degli imputati: la giovane età, il contegno processuale ed il rispetto delle prescrizioni della misura cautelare. 2.6.1 L'Avv. Dominioni ha presentato ricorso nell'interesse di Jacopo Duzioni, con il quale, attraverso numerosi motivi e sotto motivi, deduce le questioni di seguito riassunte per le finalità strettamente necessarie alla motivazione.

Un primo blocco di questioni attiene al capo 2) dell'imputazione: - si deducono i vizi di illogicità e difetto di motivazione in merito alla qualificazione dell'episodio delle lesioni in danno del Piazzola (oggetto di un diverso procedimento) quale atto di intimidazione, di carattere ingiustificato, connesso alla protezione offerta alla discoteca. La sentenza impugnata ha posto l'accento sulle motivazioni della rimessione della querela, sul comportamento asseritamente omertoso dei testimoni e sulle espressioni, oggetto di travisamento secondo la difesa, adottate dal Pagani nel corso delle conversazioni intercettate.

Tali considerazioni non tengono conto di quanto dichiarato dalla vittima in dibattimento e della convergenza tra le dichiarazioni dei testi e le conversazioni intercettate. Si reitera, inoltre, la censura avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di escussione dei testimoni indicati dalla difesa del Duzioni a dimostrazione del contegno da questo tenuto negli altri locali. -Si deduce, inoltre, il travisamento del contenuto delle seguenti conversazioni intercettate: conversazione tra Pagani e Andrea Molteni in ordine all'asserita protezione offerta agli aggressori del Piazzola da parte dei buttafuori della discoteca Spazio nonché alla asserita intercessione di Morabito al fine di consentire l'ingresso in discoteca del Duzioni; conversazione tra Pagani ed un soggetto di nome Luca circa l'asserita affermazione del Pagani per cui Duzioni, Di Bella e Torzillo appartenevano ad un gruppo che doveva essere arrestato; conversazione tra Pagani e Matteo Ferrari in merito al diverso atteggiamento dei "ragazzini del branco" a secondo della presenza o meno dei "calabresi".

Si deduce, inoltre, il travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, considerate rilevanti ai fini della dimostrazione della contiguità tra il "gruppetto degli amici di Cermenate" e il "gruppo dei calabresi" e dell'esistenza di "un'unitaria onda di pressione" posta in essere dagli imputati. -Si deducono, inoltre, i vizi di illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione alle condotte "di natura violenta" da parte del Duzioni (fondata sulle dichiarazioni del teste Ababio che lo indica tra i soliti che provocavano disordini in discoteca), al mancato pagamento delle consumazioni all'interno della discoteca, al contributo ascrivibile all'imputato ed all'elemento soggettivo del reato.

Sempre con riferimento al capo 2), si deducono, inoltre, i vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento al criterio inferenziale adottato circa la consapevolezza del Duzioni di assumere comportamenti violenti inseriti in un quadro di ripetute pressioni sul Pagani. Con riferimento al capo 7) dell'imputazione, si deducono l'omessa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (avendo il Guerrero riferito di aver parlato, subito dopo avere ricevuto un pugno all'interno del locale, con la persona che appariva più ragionevole, riconosciuto nel Duzioni, e che, in tale frangente, era stato colpito da alcune persone) ed i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alle considerazioni in sentenza sul cambio di residenza della vittima quale conseguenza della violenza subita.

Con riferimento ad entrambi i capi di imputazione, si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso. L'ultima questione esaminata in ricorso attiene, infine, al vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con memoria pervenuta il 24 maggio 2021 l'avv. Amedeo Rizza ha presentato due nuovi motivi di ricorso nell'interesse di Domenico Staiti con i quali riproduce sostanzialmente le medesime argomentazioni a sostegno del secondo e del terzo motivo di ricorso già illustrati nel par. 2.1. 3.1 Con memoria pervenuta il 31 maggio 2021 l'avv. Rizza ha, altresì, depositato una memoria nell'interesse di Emanuele Zuccarello con la quale, a sostegno del settimo motivo di ricorso, deduce l'insufficienza della motivazione sia in merito alla responsabilità di Zuccarello per le estorsioni di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, fatta discendere dalla mera partecipazione al gruppo di cui fanno parte gli imputati, che all'aggravante del metodo mafioso, ravvisata anche in relazione al reato di cui al capo 6).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono infondati e vanno pertanto, rigettati per i motivi di seguito illustrati.

2. Occorre, innanzitutto, premettere alcune osservazioni sul metodo di analisi della sentenza impugnata. Tale sentenza va, infatti, considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Deve, inoltre, essere ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107).

Quanto al controllo sulla motivazione che l'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. demanda a questa Corte, va, inoltre, rammentato che:

a) la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu ocuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n, 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, dunque, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;

IL, b) esonda dal perimetro di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, come pure l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le tante, Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601);

c) il c.d. vizio di travisamento della prova, per essere compatibile con il giudizio di legittimità, può essere soltanto l'errore revocatorio, nel duplice profilo dell'utilizzazione di un'informazione inesistente o della omessa valutazione della prova esistente agli atti (tra le tante, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117); c.1) detto vizio, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5 , n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758); c.2) in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); c.3) restano ad esso estranee le censure con le quali si prospetti, in chiave di mera contrapposizione dialettica, l'esistenza di argomenti che attengono alla plausibilità della valutazione compiuta dai giudici del merito e, parimenti, ogni discorso meramente confutativo sul significato della prova e sulla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540);

d) con riferimento alle intercettazioni, questa Corte regolatrice, pronunciandosi nel suo più ampio Consesso, ha chiarito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, quand'anche criptico o cifrato, costituisce, comunque, una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); d.1) è stato, infine, più volte ribadito che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516).

3. Operata tale doverosa premessa, si procederà ad esaminare i ricorsi analizzando le questioni comuni a tutti o ad alcuni degli imputati. Il primo tema da affrontare attiene alla ritenuta partecipazione degli imputati Morabito, Staiti e Depretis alla locale di Mariano Comense rispetto alla quale i tre imputati, con motivi in parte analoghi o, comunque, tra loro logicamente connessi, hanno dedotto i vizi di violazione di legge e di motivazione. Specificamente, si tratta dei primi due motivi dei ricorsi presentati da Morabito e Staiti (quanto a quest'ultimo, le argomentazioni a sostegno del secondo motivo sono state sostanzialmente ribadite con il primo dei motivi aggiunti contenuti nella memoria del 24 maggio 2021), nonché del primo e terzo motivo di ricorso presentato da Depretis. 3.1 La vicenda in questione ha ad oggetto il fenomeno della 'ndrangheta in Lombardia e, in particolare, la locale di Mariano Comense la cui esistenza, secondo quanto si legge nelle sentenze di merito, risulta accertata da plurime sentenze passate in giudicato (si fa riferimento alle sentenze emesse nei processi denominato "I fiori della notte di San Vito", "Infinito", "Quadrifoglio" e "Insubria" nonché, quanto all'esistenza della locale, oltre alle sentenze emesse nei primi tre procedimenti, anche a quella emessa nel procedimento denominato "Crociata" ).

In particolare entrambe le sentenze di merito narrano della accertata progressiva trasformazione di tale fenomeno associativo da diretta emanazione della 'ndrangheta calabrese a federazione di locali, ciascuna avente un proprio omologo in territorio calabrese, coordinata dalla struttura regionale denominata "La Lombarda", avente anche la funzione di "rappresentanza" delle locali all'esterno. Nell'ambito di tale diverso assetto degli equilibri tra la "casa madre" calabrese e la federazione lombarda, alla struttura di vertice della prima, ovvero il "Crimine" o "Provincia", vengono, comunque, riservati la funzione di garantire il rispetto delle regole dell'associazione, il potere di controllo delle nomine dei capi delle locali o dell'apertura di nuove locali ed il mantenimento degli equilibri generali tra gli appartenenti all'associazione.

Venendo alla locale di Mariano Comense, nel cui territorio di competenza rientra, appunto, la città di Cantù, è stato acclarato che al suo vertice, almeno fino al 2016, vi è stato Salvatore Muscatello e ne farebbero parte, tra gli altri e per quanto interessa ai fini del presente procedimento, il figlio Domenico e il nipote Ludovico. In particolare, con riferimento alla posizione di quest'ultimo, la sentenza impugnata, riprendendo la ricostruzione storica della sentenza di primo grado, riferisce che la sua partecipazione alla locale di Mariano Comense è stata definitivamente accertata nell'ambito del processo denominato "Crociata" (conclusosi con una condanna sia di Ludovico Muscatello che dello zio Domenico, divenuta definitiva a seguito della sentenza emessa dalla Quinta sezione di questa Corte il 24 gennaio 2019).

Il ruolo nella locale di Ludovico Muscatello è stato tratteggiato dalla sentenza n. 3635 emessa il 21 dicembre 2016 dal Tribunale di Milano in cui, oltre al conferimento di una "dote", sono state accertate le sue funzioni di accompagnare lo zio Domenico agli incontri con le famiglie calabresi e di mantenere i rapporti del nonno Salvatore con esponenti di altre famiglia di 'ndrangheta, portando loro "ambasciate" da parte del nonno e dello zio. Quanto al ruolo di Muscatello Domenico nella locale, risulta invece, accertato che, lo stesso, tra le varie funzioni e per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento, si occupava di fare da tramite tra il padre e Giovanni Morabito, figlio di Giuseppe Morabito detto "tiradrittu" (condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen.).3.2 E' bene precisare che nessuno dei ricorrenti contesta l'esistenza della locale di Mariano Comense, essendosi, tutti, limitati a censurare la motivazione concernente la loro partecipazione al suddetto sodalizio mafioso.

Il solo Staiti deduce, inoltre, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza in quanto sarebbe stato condannato per la partecipazione ad una neo formazione anziché alla locale di Mariano Comense. 3.2.1 Secondo la costante lezione ermeneutica di questa Corte regolatrice, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418). Tale nozione di partecipazione è stata da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite all'udienza del 27 maggio 2021 (imputato Modafferi). Secondo quanto risulta dall'informazione provvisoria, la Corte ha ritenuto che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione.

Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi"». Siffatta partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte ha, tuttavia, escluso l'indispensabilità degli indici quali l'investitura formale o la commissione di reati-fine, sottolineando che ciò che rileva ai fini dell'integrazione della partecipazione ad associazione mafiosa è solo la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregùa di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che possono emergere anche da significativi "facta concludentia" (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02;

Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207. Si veda anche Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475 secondo cui la condotta associativa implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche "per facta concludentia" e senza necessità di manifestazioni formali o rituali).

Tuttavia, quanto all'affiliazione rituale, dall'informazione provvisoria della citata decisione adottata all'udienza del 27 maggio 2021 risulta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, detta affiliazione «può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.» 3.2.2.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche. Con motivazione immune da vizi logici o da errori giuridici la Corte territoriale, partendo dalle risultanze definitivamente accertate con le sentenze emesse nel processo denominato "Crociata", ha riconosciuto valenza determinante al ferimento di Ludovico Muscatello ad opera di Staiti e Depretis (reato per il quale i due imputati sono stati già condannati con la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 gennaio 2018, e in relazione al quale la sentenza impugnata ha riconosciuto la continuazione esterna con i reati ascritti ai due imputati nel presente procedimento).

Nel processo "Crociata", infatti, sono stati ricostruiti gli equilibri mafiosi nella città di Cantù fino al mese di ottobre 2015. In particolare, è stato accertato che, fino al mese di ottobre 2015, tale territorio era controllato dalla locale di Mariano Comense, guidata da Salvatore Muscatello il quale si avvaleva del figlio Domenico e dei nipoti Styven, Salvatore e Ludovico. Il percorso logico seguito dalle sentenze di merito muove proprio dalla accertata intraneità alla locale di Mariano Comense di Ludovico Muscatello il quale, tra l'altro e per quanto rileva in questa sede, fino all'ottobre 2015, ovvero fino alla sua gambizzazione, si era occupato di assicurare "protezione" alla discoteca Spazio Renoir (si fa riferimento alla conversazione intercettata nell'ambito del procedimento "Crociata" in data 6/10/2013, ore 12,00, R.I.T. 2084/13, progr. 312).

Altro elemento determinante, tratto sempre dalle risultanze istruttorie del procedimento "Crociata", attiene, inoltre, alla visita, avvenuta il 23 gennaio 2014, dell'imputato Morabito a Salvatore Muscatello, accompagnato da Ludovico Muscatello. Nel corso delle indagini "Quadrifoglio" e "Crociata" è stata, inoltre, riscontrata la presenza del Morabito, unitamente allo zio Giovanni, presso l'abitazione di Salvatore Muscatello, in almeno altre due occasioni. Tali elementi di fatto sono stati valorizzati dalle sentenze di merito quali indici rivelatori della intraneità del Morabito alla consorteria mafiosa, facendo applicazione della massima di esperienza secondo cui «possono essere introdotti al cospetto del "boss" solo affiliati alla consorteria criminale».

Si tratta di argomentazione logica conforme al consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal Collegio pienamente condiviso, secondo cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza - ovvero a giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da esse - conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente, come nel caso in esame, ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995;

Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066). Ad avviso del Collegio, infatti, la circostanza relativa al rapporto di amicizia tra il Morabito e Ludovico Muscatello, dedotta nel secondo motivo di ricorso da Staiti, non possiede siffatta forza invalidante, non essendo, di per sé, idonea a fondare una diversa e più verosimile giustificazione dell'incontro tra il Morabito ed il nonno del giovane, Salvatore Muscatello, capo della locale che, peraltro, all'epoca della visita si trovava anche agli arresti domiciliari.

Nella sentenza di primo grado si riportano, inoltre, le dichiarazioni del Lgt. Cabras (fl.

43) in ordine agli incontri avvenuti a Cantù tra il ricorrente Morabito e lo zio, Giovanni Morabito, nonché tra quest'ultimo e Staiti, Zuccarello, Depretis e Manno Antonio nel periodo da dicembre 2015 a settembre 2016. Muovendo dall'intraneità del Morabito alla consorteria mafiosa, le sentenze di merito, con motivazione adeguata e scevra da vizi logici o giuridici, hanno successivamente ritenuto la sua partecipazione, unitamente a Depretis e Staiti, alla locale di Mariano Comense attribuendo valenza sintomatica all'episodio relativo alla gambizzazione, con modalità plateali, di Ludovico Muscatello (avvenuto 10 ottobre 2015), all'assenza di una successiva "reazione" da parte dei vertici della locale ed alle successive condotte dello stesso Muscatello e degli imputati.

Tali eventi sono stati letti quali sintomi rivelatori di uno scontro interno alla locale di Mariano Comense, con il subentro, avvenuto con il tacito benestare dei vertici, del Morabito, unitamente a Staiti e Depretis (questi ultimi due, rispettivamente, zio e cugino del primo), nel controllo dei locali di Cantù e, in particolare, nella "protezione" della discoteca Spazio Renoir. Il ragionamento inferenziale condotto dai Giudici di merito è stato ulteriormente rafforzato dalla valorizzazione delle seguenti successive condotte: - il comportamento omertoso di Ludovico Muscatello che, recatosi al Pronto soccorso, ha riferito di essere caduto accidentalmente e non ha indicato i nomi dei suoi aggressori; lo stesso, inoltre, non è più ritornato nel locale Spazio Renoir, cosicché il ruolo di "filtraggio" dei clienti è stato assunto dal Morabito; infine, il Muscatello, nonostante l'offesa subita da Staiti e Depretis, non ha modificato il suo atteggiamento verso il Morabito al quale, nel corso di una conversazione intercettata il 15 gennaio 2016 (riportata ai fl. 48 e 49 della sentenza di primo grado), ha continuato a rivolgersi in toni amichevoli, sottolineando frequentemente il loro legame fraterno. - L'esplosione, ad opera di ignoti, di un colpo di arma da fuoco, il 25 novembre 2015, contro l'autovettura di Marino Sciascia mentre transitava per la Piazza Garibaldi di Cantù e dopo che questo aveva avuto una discussione con un gruppo di giovani che gli aveva ostruito il passaggio. - L'aggressione, avvenuta il successivo 10 gennaio 2016 all'uscita della discoteca Spazio Renoir, di Franco Mariani, Nicolò Allodio e Raffaele Scandizzo (capo 6 dell'imputazione ascritto a Morabito e Depretis, nonché ad Emanuele Zuccarello, Antonio Manno e Andrea Scordo). - La successiva aggressione, il 31 gennaio 2016, all'uscita dalla medesima discoteca, di Roberto Piazzola ad opera di Luca Di Bella, Jacopo Duzioni e Valerio Torzillo.

Nel procedimento relativo a tale episodio il Giudice di Pace di Como ha dichiarato l'estinzione del reato per rimessione della querela. La sentenza di primo grado ha posto l'accento sia sul carattere immotivato di tale aggressione che sulle argomentazioni addotte dalla vittima per giustificare tale rimessione per inferirne la condizione di soggezione ed omertà che aveva determinato. Il Piazzola, infatti, sentito nel corso procedimento, ha dichiarato di avere scelto la rimessione perché non voleva che l'episodio potesse incidere sulla sua attività professionale di osteopata e per il timore che potessero prendere di mira anche i suoi genitori che avevano un esercizio commerciale. - La frequentazione da parte di Morabito, Staiti e Depretis, oltre che della discoteca Spazio Renoir, anche di altri due locali siti nella medesima Piazza Garibaldi di Cantù, il bar Commercio ed il locale Grill House, all'interno dei quali i tre assumevano nei confronti dei rispettivi titolari degli atteggiamenti di prevaricazione, omettendo di pagare le consumazioni o pagandole solo in parte (capi 2, 3 e 4).

In particolare, come si dirà di seguito nell'analisi dei relativi capi di imputazione, mentre il Morabito assumeva il controllo della discoteca Spazio Renoir, decidendo chi doveva accedere ed impartendo disposizioni al personale addetto alla sicurezza, Staiti offriva a Buzzoni protezione ed a Tuminello di rilevare la sua attività. Sono stati, inoltre, considerati, quali ulteriori indici rivelatori della manifestazione esterna della forza intimidatrice, i seguenti elementi: -l'allontanamento dei gruppi di albanesi dalla Piazza Garibaldi di Cantù riferita dal Morabito a Ludovico Muscatello nell'ambito della conversazione n. 28 intercettata il 15 gennaio 2016; -l'intervento del Morabito sia nel dirimere la controversia relativa ad un credito e ad un quadro ricevuto in pegno da Antonino Lugarà che per individuare l'autore del furto commesso la sera di Natale del 2015 presso l'abitazione della figlia del medesimo Lugarà.

Risulta, al riguardo, dalla sentenza di primo grado che, secondo quanto riferito dal teste M.Ilo Maci, Morabito incontrò Carmelo Mallimaci (ritenuto "contiguo" alla cosca Morabito di Africo, capeggiata dal nonno del ricorrente Morabito) nel dicembre 2015 e, successivamente, lo rassicurò sulla vicenda relativa al quadro ricevuto in pegno da Antonino Lugarà, nel cui interesse si era attivato il Mallimaci, dicendogli che se glielo avessero nuovamente chiesto in restituzione doveva dire che lo avevano "gli africoti" e che doveva rivolgersi a loro. - La tentata estorsione di cui al capo 5) dell'imputazione (che sarà di seguito esaminata).

Nella sentenza di primo grado, si considerano, infine, quali indici della condizione di assoggettamento ed omertà, oltre all'atteggiamento assunto dal Piazzola nel procedimento penale relativo alla sua aggressione, le dichiarazioni rese dal teste Boubachta in merito all'omessa denuncia del noleggio di auto a suo nome da parte di «soggetti appartenenti al gruppo dei calabresi » (la sentenza di primo grado fa riferimento a Morabito, Staiti, Depretis e Scordo), e l'atteggiamento di tutti i testi escussi (di cui si dirà di seguito), volto a minimizzare gli episodi estorsivi subiti.

A fronte di tale solido apparato argomentativo, le argomentazioni dei ricorrenti risultano infondate e, in parte, meramente confutative in quanto volte a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto acquisiti nel corso del procedimento di merito, incompatibile con la natura del giudizio affidato a questa Corte regolatrice. Va, inoltre, ribadita l'irrilevanza, a fronte degli elementi di fatto considerati nelle sentenze di merito quali indici rivelatori della partecipazione al sodalizio criminoso, della mancanza di prova in merito all'affiliazione rituale degli imputati o al conferimento della dote.

In particolare, nessuno dei ricorrenti si confronta con uno degli argomenti decisivi considerati dalle sentenze di merito, ovvero la mancanza di reazioni dinanzi all'affronto al capo della locale derivato dalla gambizzazione di Ludvico Muscatello. Tale tema è stato, invece, adeguatamente esaminato, con motivazione immune da vizi, da entrambe le sentenze di merito, considerando l'assenza di ritorsioni (da ritenersi certe o altamente probabili in siffatti contesti delinquenziali) quale indice sintomatico del raggiungimento di una soluzione "interna" alla locale del contrasto e di un tacito consenso al subentro del gruppo composto dai tre imputati a Ludovico Muscatello.

Tali argomentazioni rivelano, infine, la piena correlazione tra l'imputazione contestata a Staiti e quella ritenuta in sentenza a suo carico. L'imputato, infatti, al pari di Morabito e Depretis è stato ritenuto partecipe della locale di Mariano Comense e non, come dedotto in ricorso, di un diverso sodalizio criminoso di nuova formazione.

4. Parimenti infondati sono i motivi, comuni agli imputati Morabito e Depretis, in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. (si tratta, quanto al primo, del terzo motivo di ricorso e, quanto al secondo, del secondo e quarto motivo di ricorso). Le sentenze di merito, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, hanno desunto la disponibilità di armi da parte del sodalizio mafioso dai pregressi accertamenti contenuti nelle sentenze definitive relative alla locale di Mariano Comense, dal rinvenimento di un'arma in possesso di Ludovico Muscatello al momento del suo arresto e dalla vicenda della sua gambizzazione, con l'uso di un'arma clandestina, da parte di Staiti e Depretis.

Attesa la natura oggettiva dell'aggravante in esame, la Corte territoriale ha ritenuto di applicarla anche nei confronti del Morabito, considerando, soprattutto, il clamore della vicenda relativa al ferimento del Muscatello. Tali argomentazioni appaiono coerenti con il costante orientamento ermeneutico di questa Corte che, stante la natura oggettiva dell'aggravante in esame, la ritiene configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa; ai fini del suo accertamento, assume, inoltre, rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell'associazione camorristica sia per l'essere stato l'imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi;

Sez. 6 , n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 02; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956).

5. Procedendo, ora, all'esame dei motivi di ricorso concernenti le fattispecie estorsive contestate ai capi 2), 3) 4) e 5) dell'imputazione, tutti gli imputati deducono, con riferimento alle ipotesi a ciascuno ascritte, i vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento al punto concernente la loro responsabilità. Si tratta in particolare: del quarto motivo dedotto da Morabito; dei motivi dal terzo al settimo articolati da Staiti; del quinto e sesto motivo dedotti da Depretis; del primo e terzo motivo dedotti da Scordo; dei primi tre motivi dedotti da Manno; dei primi quattro motivi dedotti da Duzioni, Torzillo e Zuccarello.

Si esamineranno nel presente paragrafo anche tutte le questioni relative al capo 2) introdotte nell'interesse del Duzioni con il ricorso a firma dell'Avv. Dominioni. Anche il Di Bella, sia pure con un ricorso connotato da un affastellamento di argomentazioni in fatto e da un'eccessiva frammentazione dei motivi, ha censurato la motivazione concernente la sua responsabilità per l'estorsione di cui al capo 2) dell'imputazione. Tutti i motivi dedotti dagli imputati sono manifestamente infondati, aspecifici, interamente versati in fatto e meramente confutativi per le ragioni che di seguito saranno esposte con riferimento a ciascuna imputazione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Giova, inoltre, ribadire che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Perelli, Rv. 277091). 5.1 L'estorsione continuata ai danni di Mirko Pagani contestata a Morabito, Staiti, Depretis, Zuccarello, Manno, Di Bella, Duzioni, Torzillo e Staiti Bruno (giudicato separatamente).

Le censure articolate dai ricorrenti attengono alla insufficienza e/o illogicità delle argomentazioni concernenti il contributo arrecato alla condotta criminosa e gli elementi costitutivi del reato. Nessuna delle argomentazioni spese dai ricorrenti coglie nel segno e, soprattutto, risponde al paradigma del motivo di ricorso, quale critica argomentata della sentenza, omettendo di confrontarsi con il percorso motivazionale della sentenza impugnata, che, senza incorrere in errori di diritto né evidenziare palesi illogicità, ha puntualmente risposto a ciascuno dei rilievi già articolati con i motivi di appello.

Quanto alla contestata carenza di una valutazione individualizzante del contributo apportato da ciascun ricorrente, la sentenza impugnata ha posto l'accento sul riconoscimento di tutti gli imputati ad opera del Pagani, nonostante lo stesso, sentito in dibattimento, abbia reso dichiarazioni connotate da forte reticenza e dal tentativo di ridimensionare i fatti accaduti a condotte ascrivibili a giovani teppisti che non aveva difficoltà a controllare. Risulta, infatti, che il Pagani ha riconosciuto e indicato Morabito, Staiti, Depretis, Zuccarello, Manno, Di Bella, Duzioni e Torzillo come componenti del "gruppo dei calabresi" che, con atteggiamento prepotente, pretendeva di consumare gratis nel suo locale.

Entrambe le sentenze hanno, inoltre, valorizzato il contenuto di una conversazione intercettata il 7 febbraio 2016 (progr. 1039) in cui il Pagani, parlando con Andrea Molteni, ha fatto riferimento a Duzioni, Torzillo e Di Bella come i soliti che danno fastidio e come coloro che avevano percosso Roberto Piazzola. Anche i testi Ababio e Molteni hanno riferito della "compagnia dei calabresi" (il Molteni ha, peraltro, specificato che tutti ne avevano paura perché «figli di ex delinquenti o comunque delinquenti») ed hanno riconosciuto gli imputati con l'unica eccezione di Manno.

In particolare, quanto alla posizione di quest'ultimo, la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha reputato irrilevante la circostanza, sulla quale la difesa ha nuovamente insistito in questa sede, relativa alla non assidua frequentazione del locale da parte dell'imputato, rilevando che: lo stesso è stato riconosciuto dal Pagani come componente del gruppo responsabile delle condotte sopra descritte; la sua frequentazione del locale è emersa nel corso del controllo di polizia del 10 dicembre 2015 in cui lo stesso risultava in compagnia di Bruno Staiti (giudicato separatamente); anche Buzzoni e Tuminello (vittime dei reati di cui ai capi 3 e 4), hanno indicato il Manno quale componente del gruppo che, anche con atteggiamenti spavaldi, frequentava i locali della Piazza Garibaldi senza pagare le consumazioni; il teste Boubachta ha riconosciuto sia Andrea Scordo che il Manno quali componenti del gruppo, precisando, quanto a quest'ultimo, che il suo volto gli era rimasto impresso non solo per la sua pubblicazione sui giornali a seguito dell'arresto per il tentato omicidio di Andrea Giacalone, ma anche perché lo stesso abitava in un complesso di case popolari vicino alla sua abitazione.

Risulta, infatti, che il gruppo, con la costante presenza del Morabito (la cui provenienza e "storia familiare" era nota al Pagani) agiva nel locale secondo una composizione a geometria variabile, ma con identiche modalità comportamentali connotate da atteggiamenti violenti e prevaricatori anche nei confronti degli avventori (si richiamano, in tal senso, le dichiarazioni rese da Mirko Pagani nel corso delle indagini in cui lo stesso riferiva che il gruppo era solito giungere alle vie di fatto con i clienti per futili motivi).Giova, al riguardo, rammentare il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, non solo in caso di concorso morale, ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755).

Si tratta di una logica progressione ermeneutica del principio affermato dalle Sezioni Unite Andreotti in tema di concorso morale (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). In tale arresto il Supremo Consesso ha, infatti, affermato che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

Va, inoltre, considerato che il contributo del concorrente può anche non essere determinate ai fini della consumazione del reato, come può desumersi dall'esplicita previsione normativa della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., nel caso in cui detto contributo sia connotato dall'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (si veda, tra le tante, Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, Rv. 274037;

Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012 dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051). E' stato, inoltre, affermato che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953;

Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 257465; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche ravvisando il contributo attivo degli imputati nella loro partecipazione - sia pure, per alcuni, con discontinuità - alla condotte del gruppo che, come riferito dal Pagani, si presentava ed agiva numeroso e compatto, traendo proprio da tale compattezza la forza per l'attuazione delle condotte criminose. Si sottolinea, inoltre, anche con riferimento alle altre vicende estorsive che saranno di seguito esaminate, che la peculiarità del caso di specie, connotata da una vera e propria coralità dell'azione, non si traduce in un'indeterminatezza del contributo del singolo concorrente, ma al contrario, coglie un aspetto essenziale della condotta contestata che, proprio grazie all'apporto vicendevole dei singoli, realizza in modo incisivo la violenza e la minaccia idonee a coartare le vittime.

Il conseguente effetto di intimidazione nei confronti del Pagani è stato condivisibilmente ricostruito considerando, oltre alle dichiarazioni dello stesso Pagani, anche le conversazioni intercettate in cui lo stesso si sfogava con soci, dipendenti ed amici (si segnala, tra le altre, il contenuto della conversazione intercettata il 31 gennaio 2016 in cui il Pagani, parlando con Daniele Scolari, esprimeva i suoi timori per l'integrità del locale e per la sua incolumità personale dinanzi all'eventualità di reagire ai comportamenti del gruppo), rivelando che la vera ragione per cui consentiva al gruppo di non pagare le consumazioni era la paura di subire ritorsioni.

In particolare, nel corso di una conversazione telefonica con Matteo Ferrari, il Pagani riferiva al suo interlocutore delle prepotenze subite dal gruppo "dei calabresi" facendo riferimento alla caratura criminale della famiglia di appartenenza di uno di loro, ovvero al cognome (Morabito) di "Giuseppe". Nella sentenza di primo grado si considerano, inoltre, le dichiarazioni rese dal teste Andrea Molteni, barman e co-gestore del locale, sulle preoccupazioni del Pagani in ordine a possibili ripercussioni nel caso in cui non avesse acconsentito a non far pagare al gruppo le consumazioni.

Sempre il Molteni ha, inoltre, riferito che, successivamente al ferimento di Muscatello, il gruppo aveva continuato a frequentare il locale pretendendo di non pagare le consumazioni.La successione del Morabito al Muscatello viene plasticamente ricostruita dalla sentenza di primo grado sulla base del contenuto di alcune conversazioni intercettate e, segnatamente: -la conversazione intercettata il 31 gennaio 2016 (progr. 629) in cui il Pagani, parlando con Daniele Scolari, responsabile della sicurezza della discoteca, dell'aggressione subita da Piazzola, si lamentava con quest'ultimo del fatto che lo stesso, subito dopo l'accaduto avesse fatto rientrare gli aggressori nel locale, ricevendo da Scolari in risposta l'invito a parlare con "Peppe", riferendosi evidentemente a Giuseppe Morabito.

Il Pagani rispondeva dicendo di avergliene già parlato, risposta che il Tribunale ha condivisibilmente interpretato quale espressa ammissione del potere di controllo riconosciuto al Morabito in merito agli ingressi nella discoteca; - altra conversazione del 7 febbraio 2016 in cui Giuseppe Morabito, dopo avere ascoltato le lamentele di Domenico Morabito sul comportamento dei buttafuori del locale che non facevano entrare "Duzio", ha dato direttamente istruzioni al buttafuori indicando chi doveva entrare (ricevendo, peraltro, successive rassicurazioni sul buon fine del suo intervento dallo stesso Domenico Morabito).

In particolare, rileva il Collegio che entrambe le sentenze impugnate hanno ricostruito il significato delle conversazioni intercettate con motivazione adeguata - e, dunque, insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) - frutto dell'analisi del linguaggio adottato dagli interlocutori, privo, peraltro, di elementi di cripticità, e della logica correlazione tra il tenore delle conversazioni e gli eventi cui si faceva riferimento. A fronte di una condivisibile lettura critica delle dichiarazioni rese in dibattimento dal Pagani, alla luce del tenore inequivoco delle conversazioni intercettate, le sentenze di merito hanno, con motivazione immune da vizi logico-giuridici ricostruito sia le condotte materialmente ascrivibili agli imputati (ovvero, si ribadisce, danneggiamenti, atti di violenza e di prevaricazione verso i clienti ed i dipendenti del locale) che la conseguente condizione di intimidazione determinatasi nel Pagani che ha, così, acconsentito al gruppo di spadroneggiare nel locale e di conseguire un duplice obiettivo: la consumazione gratuita delle bevande ed il rafforzamento del suo prestigio criminale.

In assenza di alcuna evidente illogicità delle argomentazioni spese nella sentenza impugnata, risultano manifestamente infondati i motivi volti a sollecitare una diversa valutazione della condizione psicologica del Pagani sulla base di una alternativa e non consentita lettura delle sue dichiarazioni e delle conversazioni intercettate.Si tratta, come già affermato in premessa, di un sindacato sottratto al controllo di legittimità, limitato al rapporto tra motivazione e decisione, e non già a quello tra prova e decisione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione in questa sede del compendio probatorio, va, al contrario, ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 5.2 L'estorsione continuata ai danni di Adriano Buzzoni contestata a Morabito, Staiti, Depretis, Zuccarello, Manno e Torzillo.

Anche con riferimento a tale vicenda, i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti dai ricorrenti attengono, da un lato, allo stato di soggezione psicologica della vittima (vizio dedotto da Morabito, Staiti e Depretis), e dall'altro, al contributo personalmente fornito dagli imputati Manno, Torzillo e Zuccarello. Nel richiamare le considerazioni esposte nel precedente paragrafo in merito ai termini del sindacato di legittimità, ad avviso del Collegio, anche con riferimento alla fattispecie in esame la sentenza impugnata non presenta carenze o illogicità evidenti della motivazione.

Premesso che le condotte contestate agli imputati sono di tenore analogo a quelle analizzate nel precedente paragrafo, quanto alla condizione psicologica del Buzzoni, le sentenze di merito hanno valorizzato il suo atteggiamento insofferente e reticente nel corso dell'esame dibattimentale, connotato da continue contestazioni da parte del pubblico ministero e da successive conferme delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste. In particolare, il Buzzoni ha riferito di sentirsi intimorito dalla "fama" del gruppo; che Staiti, gestore del bar Crystal, gli aveva sostanzialmente offerto la sua protezione dicendogli di avvisarlo in caso di problemi; che il medesimo Staiti, con un messaggio su facebook, gli aveva chiesto se voleva essere suo amico o nemico; che si era determinato a vendere il suo locale proprio a causa del clima "poco sereno" nella piazza Garibaldi, facendo riferimento alle risse ed al ferimento di Ludovico Muscatello; che proprio per timore verso il gruppo e in considerazione dalla fama che si era guadagnato, aveva deciso di non riscuotere i prezzi delle consumazione.

Risulta, inoltre, dalla sentenza di primo grado che, con riferimento all'identità dei componenti del cd. "gruppo dei calabresi", il Buzzoni ha confermato in dibattimento l'individuazione fotografica di tutti gli imputati cui è stata ascritta l'estorsione in suo danno e, dopo essersi trincerato dietro generici "non ricordo", anche a seguito della formale ammonizione del Presidente del Collegio, pur persistendo nel suo atteggiamento reticente, ha genericamente ammesso di avere, a volte, "offerto" le consumazioni, e, altre volte, di non averne richiesto il pagamento, riferendo, altresì, dell'atteggiamento degli imputati di andare via dal locale senza pagare.

In particolare, la sentenza impugnata ha chiarito che il Buzzoni ha riconosciuto non solo Morabito, Staiti e Depretis, ma anche Manno, Torzillo e Zuccarello tra i componenti del gruppo che, sfruttando la forza intimidatrice conseguente alla "fama" derivante dagli episodi di cui era stato protagonista, lo aveva sostanzialmente indotto a non chiedere il pagamento delle consumazioni. Al riguardo la Corte territoriale ha correttamente richiamato l'orientamento ermeneutico, dal Collegio pienamente condiviso, che, ai fini della configurabilità del delitto di estorsione, ritiene rilevante anche la minaccia implicita ovvero diretta verso terze persone.

In particolare, questa Corte ha affermato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola Rv. 254797). Il medesimo principio è stato successivamente declinato con riferimento alla c.d. estorsione "ambientale", considerata quale particolare forma di estorsione che, come nella fattispecie in esame, viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorte, Rv. 261632).

Coerentemente con tale impostazione ermeneutica, la sentenza impugnata ha, dunque, ravvisato la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato in questione rilevando che gli stessi, con reiterate minacce sia dirette che implicite nei confronti del Buzzoni, cui era nota la fama criminale del gruppo, lo inducevano a non far pagare le consumazioni per timore di danni alla propria persona o alla sua attività commerciale.5.3 L'estorsione continuata ai danni di Nicolò Tuminello contestata a Morabito, Staiti, Depretis, Manno, Torzillo e Scordo.

Anche con riferimento a tale capo della sentenza, le censure di violazione di legge e vizio di motivazione formulate dai ricorrenti attengono ai medesimi due temi dello stato di soggezione della vittima (motivo dedotto da Morabito, Depretis e Torzillo) ed al contributo personalmente fornito (motivo dedotto da Staiti, Depretis, Scordo, Manno e Torzillo) In particolare, Scordo ha dedotto il vizio di travisamento della prova per omissione delle dichiarazioni predibattimentali a lui favorevoli rese da Tuminello, nonché da Pagani e Buzzoni, da cui emerge che lo stesso sostanzialmente pagava le consumazioni e non aveva mai tenuto condotte minacciose, prepotenti o di danneggiamento.

Premesso che anche con riferimento alla fattispecie in esame le condotte estorsive contestate agli imputati sono di tenore analogo a quelle analizzate nei precedente paragrafo, quanto alla condizione psicologica del Tuminello, la sentenza di primo grado ha considerato la reticenza manifestata dal teste nel corso dell'esame dibattimentale (in cui il teste ha addirittura negato di essere stato il titolare del locale Grill House) quale rappresentazione processuale della condizione di assoggettamento ed omertà conseguente all'intimidazione attuata dal sodalizio mafioso tanto che le dichiarazioni da questo rese nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. nel corso dell'udienza del 26 febbraio 2019. 5.3.1 La legittimità di tale acquisizione è stata censurata dal solo Depretis che, con l'ottavo motivo di ricorso, ha dedotto i vizi di violazione di legge e di motivazione.

In particolare, l'imputato ha dedotto il carattere meramente apparente della motivazione dell'ordinanza dibattimentale in quanto fondata sul solo comportamento processuale del teste, in assenza di indizi che lo stesso fosse stato sottoposto a pressioni. Ritiene il Collegio che tale motivo è inammissibile, essendo stato dedotto per la prima volta in questa sede e, comunque, per complessiva manifesta infondatezza. Occorre, innanzitutto, premettere che, in ragione della natura del vizio dedotto del ricorrente, riferito non solo alla motivazione, ma anche ad un presunto "error in procedendo", il giudice di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett.

e) dell'art. 606 cod. proc. pen., quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività (Sez. 2, n. 22440 del 05/05/2016, Kosteva, Rv. 267039;

Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258638 in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione facendo riferimento al contegno tenuto da nove testimoni che nel corso del dibattimento, in assenza di giustificazioni plausibili, avevano reso dichiarazioni completamente diverse da quelle esposte nel corso delle indagini; Sez. 1, n. 44160 del 30/09/2009, Siniaku, Rv. 245558). Nel caso in esame il Tribunale ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche desumendo l'avvenuta intimidazione del teste Tuminello non solo dalle modalità della sua deposizione e dal contegno tenuto in dibattimento, ma considerando anche gli elementi risultanti dalle informative del 27 settembre 2017 e del 14 febbraio 2019, dalle quali emergeva lo stato di paura del Tuminello e della moglie per eventuali ritorsioni da parte delle famiglie degli imputati.

Inoltre, nella seconda annotazione venivano riportate talune espressioni del Tuminello che, non volendo presentarsi in Tribunale per testimoniare, diceva che l'alternativa sarebbe stata «farsi ammazzare dai calabresi o finire in galera» e di non essersi costituito parte civile per paura di ritorsioni in quanto anche se «loro sono dentro, le loro famiglie sono fuori». 5.3.2 Sulla base delle dichiarazioni predibattimentali del Tuminello, le sentenze di merito hanno ricostruito le condotte materialmente poste in essere dal gruppo, i cui componenti sono stati riconosciuti dalla stessa persona offesa negli imputati Morabito, Torzillo, Manno, Depretis, Staiti e Scordo.

In particolare, risulta dalla sentenza di primo grado che il Tuminello dichiarava che le persone riconosciute erano «senza dubbio quelle che hanno mantenuto il comportamento sopra descritto all'interno del mio locale». Quanto alla presenza in solo alcune circostanze di Scordo, si richiamano le considerazioni già espresse nel par. 5.1 in ordine al contributo rilevante ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato ed alla adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata che, anche in relazione alla fattispecie in esame, ha considerato che il gruppo, benché connotato da una geometria variabile, operava compatto sempre con le stesse modalità, rievocate dalla vittima.

Le modalità operative del gruppo sono state plasticamente ricostruite dal Tuminello: prima il gruppo si intratteneva nel locale tenendo un comportamento «insensibile alle primarie regole di educazione»; in particolare, ordinavano i panini, li gettavano a terra calpestandoli con i piedi e fumavano liberamente nel locale nonostante i ripetuti richiami dello stesso Tuminello e della moglie; quindi, al momento di pagare, si rifiutavano di saldare il conto minacciando di «spaccare tutto». Il Tuminello ha, inoltre, riferito che, in un'occasione, si era recato al bar di Staiti per un chiarimento anche sul comportamento poco rispettoso di Depretis dal quale aveva ottenuto delle scuse; in tale circostanza, Staiti gli aveva proposto di farlo entrare nella sua società «senza spese» da parte sua; nonostante il rifiuto di tale proposta, aveva visto pubblicato sul profilo facebook del bar di Staiti un avviso che lo staff del locale si sarebbe spostato in altro locale di Cantù.

Il Tuminello ha, infine, riferito che, anche successivamente, il gruppo aveva, comunque, continuato a frequentare il locale e a non pagare le consumazioni. 5.4 Le considerazioni sopra esposte in merito alla configurabilità delle fattispecie estorsive contestate ai capi 2) 3) e 4) dell'imputazione hanno un valore assorbente rispetto alla questione dedotta da Staiti, Duzioni, Torzillo e Zuccarello in merito alla riqualificazione di tali condotte nel diverso reato di cui all'art. 641 cod. pen. Presupposto costitutivo del reato di cui all'art. 641 cod. pen.

è, infatti, lo stato di insolvenza del soggetto agente che contrae l'obbligazione (della cui prova non vi è traccia nel procedimento in esame). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato in esame può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri, Rv. 269682;

Sez. 2, n. 39890 del 22/05/2009, Cuccinotto, Rv. 245237). La norma punisce, infatti, chi, dissimulando tale condizione, contrae un'obbligazione con il proposito di non adempierla. Si tratta, dunque, di una condotta criminosa sensibilmente diversa da quella ascritta agli imputati che, sfruttando la forza intimidatrice derivante dal gruppo e, in taluni casi, con minacce esplicite, hanno costretto i proprietari dei locali ad assumere un atteggiamento completamente remissivo dinanzi alle loro pretese di consumare gratuitamente. 5.5 La tentata estorsione ai danni Fulvio Galimberti, contestata a Staiti e Morabito in concorso con Carmelo Mallimaci.

Con riferimento a tale capo, il Morabito deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria ed alla conseguente riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 612 cod. pen. da dichiarare estinto per decorrenza del relativo termine di prescrizione (settimo motivo di ricorso). Staiti deduce, invece, i vizi di violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. nonché degli artt. 393 e 629 cod. ben. in relazione all'omessa riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 cod. pen. (terzo motivo di ricorso).

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati in quanto si limitano a riprodurre le medesime censure già proposte in sede di appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Secondo la ricostruzione dei fatti desumibile dalle sentenze di merito, la richiesta di pagamento della somma di denaro di cui all'imputazione (pari ad euro 40.0000/50.000) si inquadra in un pregresso rapporto di appalto intercorso tra la società di Fulvio Galimberti e quella di Carmelo Mallimaci per la costruzioni di appartamenti. Tale contratto era stato risolto agli inizi del 2013 su iniziativa del Galimberti, una volta scoperto che il Mallamaci aveva subappaltato i lavori senza, peraltro, pagare la ditta subappaltatrice, e che i lavori non erano stati completati né eseguiti a regola d'arte.

Risulta, inoltre, che: a distanza di circa un anno, nei primi giorni del dicembre 2014, Morabito (riconosciuto dallo stesso Galimberti) e un altro soggetto (successivamente identificato in Staiti) si rivolsero al Galimberti chiedendo il pagamento della somma di euro 40.000/50.000 pari all'ultimo stato di avanzamento dei lavori; in tale circostanza i due dicevano di avere fretta perché dovevano recarsi in Calabria; in uno dei successivi incontri (alcuni dei quali avvenuti anche alla presenza del Mallamaci) i due si presentarono all'appuntamento con la vittima a bordo di un'auto risultata noleggiata a nome di Boubachta Zouheir con l'indicazione, quale utenza cellulare, di quella in uso a Bruno Staiti; il teste Boubachta, sentito in dibattimento, ha ammesso di avere acconsentito al noleggio dell'auto a suo nome per fare un piacere a Morabito, Staiti e Depretis; nel corso di uno degli incontri, dinanzi alla resistenza del Galimberti ed alla manifestata intenzione di rinvolgersi ai Carabinieri, i due, dopo averlo invitato a non rivolgersi ad un legale e a non sporgere denuncia, proferivano la seguente frase «è bene pagare perché non si è sicuri di tornare a casa».

Con motivazione adeguata ed immune da vizi, le sentenze di merito hanno ritenuto la partecipazione di Morabito e Staiti a tale vicenda estorsiva, ponendo l'accento sul riconoscimento del Morabito da parte del Galimberti nonché sulle risultanze dell'analisi dei tabulati telefonici da cui emergevano sia i numerosi contatti tra Morabito e Mallamaci nel periodo in questione che l'aggancio della medesima cella telefonica da parte delle utenze in uso alla vittima e ai due imputati in occasione degli incontri riferiti dal Galinnberti. In particolare, la partecipazione di Staiti è stata desunta dalla lettura globale, immune da vizi logici, degli elementi desumibili dai singoli indizi attinenti a) al noleggio dell'auto ed alle dichiarazioni rese dal teste Boubachta;

b) all'esame dei tabulati relativi ai telefoni in uso a Morabito e Staiti;

c) alle celle agganciate dai suddetti dispositivi. Cosi facendo, le sentenze di merito hanno fatto buon governo del consolidato principio di diritto affermato da questa Corte che, in tema di valutazione della prova indiziaria, impone al giudice di merito di non limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, o ad una mera sommatoria di questi ultimi, dovendo, invece, in via preliminare, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02;

Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321).5.5.1 Con motivazione parimenti adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, le sentenze di merito hanno escluso la riqualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 393 cod. pen. Innanzitutto, è stato posto l'accento sul fatto che dinanzi alla contestazione del presunto credito da parte del Galimberti, il Mallimaci aveva replicato facendo riferimento, non alla prestazione contrattuale eseguita, bensì a suoi debiti verso terzi.

Il pregresso rapporto contrattuale è stato conseguentemente considerato quale un mero pretesto per esercitare un'indebita pressione sulla vittima piuttosto che quale modalità, sia pure illecita, per ottenere l'adempimento di un'obbligazione effettivamente esistente. In particolare, la sentenza impugnata ha posto l'accento sulla consapevolezza da parte degli imputati e dello stesso Mallarnaci della insussistenza del credito. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che delimita il perimetro tra i reati di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni proprio in relazione all'elemento psicologico del reato (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.» E' stato, inoltre, affermato che «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente.» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362;

Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). 5.5.2 Parimenti adeguata ed immune da vizi logici e giuridici è la motivazione concernente l'insussistenza della desistenza.

Questa Corte Suprema ha già chiarito, proprio in tema di tentata estorsione, che la desistenza volontaria è configurabile solo qualora l'agente abbia ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto (Sez. 6, n. 40678 del 9/11/2011, Rinaldi, rv. 251058). Conseguentemente, questa Corte ha considerato integrata l'ipotesi tentata ed escluso la desistenza nell'ipotesi in cui la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, Fichera, Rv. 277969;

Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728) Nel caso di specie, dunque, come condivisibilmente evidenziato dai Giudici del merito, non è configurabile l'invocata desistenza, essendo stato per intero posto in essere il tentativo compiuto contestato, e non avendo la condotta del Morabito e del correo raggiunto il proprio scopo non perché essi abbiano deciso di non portarla ad ulteriori conseguenze, bensì soltanto perché il Galimberti non si è intimidito, non ha consegnato la somma richiesta, ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e sporto successivamente denuncia. 5.6 L'aggravante del metodo mafioso Tutti gli imputati hanno dedotto vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) riconosciuta sia per le fattispecie estorsive esaminate nei precedenti paragrafi che per il delitto di lesioni contestato al capo 6 che sarà esaminato di seguito.

In particolare, si tratta del quinto motivo di ricorso di Morabito; dell'ottavo motivo di ricorso di Staiti; del settimo motivo di ricorso di Depretis; del secondo e quarto motivo di ricorso di Scordo; del settimo motivo di ricorso di Manno e del settimo motivo di ricorso di Duzioni, Torzillo e Zuccarello (in cui si contesta l'aggravante anche in relazione alle lesioni di cui ai capi 6 e 7 che saranno di seguito esaminati). Analoghe censure sono state, inoltre, formulate, nell'interesse del solo Duzioni, con il ricorso a firma dell'Avv. Dominioni nonché nel ricorso presentato dal Di Bella.

Detti motivi sono infondati per le ragioni di seguito esposte. 5.6.1 Occorre preliminarmente riassumere i termini dell'ermeneusi dell'aggravante in esame quali risultanti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Innanzitutto, con orientamento condiviso dal Collegio, è stato sottolineato come la "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del d.l. 152/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, in motivazione;

Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405). La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso ha, dunque, la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa, non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190). Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in esame è, inoltre, necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900;

Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628). In questa prospettiva può, dunque, affermarsi che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., è configurabile quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento ovvero di intimidazione, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027;

Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). E' stato, inoltre, precisato che la contestazione dell'aggravante in esame non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025); essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati posti in essere anche da soggetti estranei al reato associativo (cfr. Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103).

Con riferimento alla estorsione c.d. "ambientale", questa Corte ha affermato che integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115), rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175).

E', infine, pacifica la natura oggettiva di questa circostanza, che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione mafiosa (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, in motivazione). 5.6.2 Le sentenze di merito hanno fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche desumendo la sussistenza dell'aggravante in esame sia dalle modalità delle condotte estorsive tenute dai ricorrenti che dal loro inquadramento nell'ambito di un più generale contesto di prevaricazione mafiosa finalizzato al controllo delle attività commerciali ubicate nella Piazza Garibaldi di Cantù.

In particolare, quanto ai capi 2), 3) e 4), la sussistenza dell'aggravante è stata desunta dalle modalità delle condotte criminose - poste in essere in gruppo, alla presenza di testimoni e connotate dalla prepotenza ed arroganza tipiche del metodo mafioso nonché dalla serialità delle richieste di consumazioni gratuite - e dal contesto ambientale, dominato dalla locale di Mariano Comense e dall'emergere al suo interno del gruppo costituito dagli imputati Morabito, Staiti e Depretis, la cui appartenenza al sodalizio era ben nota agli esercenti commerciali vittime delle condotte estorsive.

Sono state, inoltre, considerate sia la condizione di omertà o di reticenza determinata in alcuni testi (la sentenza impugnata valorizza, infatti, talune condotte, quali l'omessa denuncia del lancio della bottiglia incendiaria contro la discoteca Spazio Renoir e la reticenza, o, comunque, il tentativo di minimizzare l'accaduto, manifestati in dibattimento da tutte le vittime delle condotte estorsive) che la conseguente efficacia coartante desumibile dalla decisione del Pagani di cedere la sua attività e dalla chiusura degli esercizi commerciali del Buzzoni e del Tuminello.

La sentenza di primo grado ha condivisibilmente ritenuto tali elementi rappresentativi della forza intimidatrice derivante dalla condotta degli imputati ed evocativi della potenza criminale della ‘ndrangheta la cui diffusione sul territorio di Cantù, (come emerso dalle conversazioni telefoniche del Pagani con il Ferrari) era nota alle vittime e ai testimoni. E' stato, inoltre, posto l'accento, quale elemento sintomatico del metodo mafioso, sulla sistematica consumazione di cibi e bevande a scrocco, quale "forma di tracotanza vessatoria tipicamente mafiosa" (si richiama, a tal fine, Sez. 2, n. n. 43425 del 03/07/2013, Bassora, Rv. 257441).

Quanto al capo 5), la sussistenza del metodo mafioso è stata desunta con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, dalle modalità della condotta tenuta da Morabito e Staiti e segnatamente: dalla loro estraneità al rapporto giuridico intercorso tra Galimberti e Mallamaci; dalla temerarietà della pretesa, avanzata a distanza di tempo dalla risoluzione di detto rapporto; dalle false generalità fornite da entrambi; dall'avere rimarcato la loro provenienza geografica (dicendo, ad esempio, di dovere andare in Calabria); dal carattere non isolato della richiesta estorsiva; dal linguaggio allusivo adottato nel prospettare il male ingiusto (risultano, infatti, pronunciate le seguenti espressioni:

«non si è sicuri di tornare a casa... non si sa mai cosa può succedere..»). Come detto, si tratta di argomentazioni che, ad avviso del Collegio, non presentano alcun profilo di evidente contraddittorietà o illogicità. Gli elementi considerati dalle Corti di merito consentono, infatti, di desumere l'effettivo di ricorso da parte degli imputati ad una condotta oggettivamente intimidatoria ed evocativa della forza intimidatrice della 'ndrangheta la cui operatività nel territorio di Cantù, come già rilevato in relazione alle altre fattispecie estorsive, era nota alle stesse vittime.

6) Il pestaggio di Nicolò Allodio, Franco Mariani e Raffaele Scandizzo, contestato a Morabito, Staiti Bruno (giudicato separatamente), Depretis, Zuccarello, Manno e Scordo Rispetto a tale capo deducono i vizi di motivazione e di violazione di legge sul punto relativo alla rispettiva responsabilità i soli imputati Scordo (con il secondo motivo), Manno (con il quarto motivo) e Zuccarello (con il quinto motivo). Tutti i motivi sono manifestamente infondati in quanto generici, meramente reiterativi degli stessi motivi dedotti in appello e volti a riproporre, sulla base di una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze istruttorie, una diversa ricostruzione dei fatti, alternativa a quella cui sono pervenute le due sentenze di merito.

La sentenza impugnata, con motivazione priva di contraddittorietà o illogicità evidenti, e immune da errori giuridici, ha confermato la responsabilità degli imputati in ordine alla partecipazione al brutale e immotivato pestaggio avvenuto nelle prime ore del 10 gennaio 2016. Sulla base delle precise e concordanti dichiarazioni testimoniali (rese, in particolare, da Nicolò Allodio, Simona Petruzziello, Franco Mariani, Mariachiara Galli e Susanna Mariani) risulta, infatti, che, al termine di una serata presso la discoteca Spazio Renoir, Menico Mantonico e l'Allodio si erano spostati presso un locale vicino (il "kebabbaro").

Una volta all'interno, il Mantonico veniva schiaffeggiato senza alcun apparente motivo dal Depretis. Si avvicinava in suo aiuto l'Allodio ricevendo anch'esso uno schiaffo. A questo punto interveniva il Morabito, offrendo di pagare una birra per calmare gli animi, ma l'Allodio rifiutava, preferendo uscire dal locale. Una volta fuori, il ragazzo veniva inseguito da un gruppo di almeno cinque persone tra le quali lo stesso ha riconosciuto Morabito, Bruno Staiti, Depretis e Manno. La teste Petruzziello ha, inoltre, riconosciuto tra gli aggressori, oltre al Manno, anche Zuccarello.

Nel pestaggio veniva coinvolto anche il gruppo composto da Franco Mariani, Raffaele Scandizzo e Susanna Mariani. In particolare il primo, oltre a riconoscere nel Morabito il giovane che gridava «ne volete ancora?», ha riconosciuto anche Manno, come uno degli aggressori, e Depretis, come colui che gli aveva sferrato il pugno. La teste Mariani, infine, ha riconosciuto tra gli aggressori del fidanzato Raffaele Scandizzo, oltre Morabito, anche Manno, Scordo e Depretis ed ha precisato che quest'ultimo aveva partecipato sferrando calci e pugni. La teste Mariachiara Galli ha, infine, riconosciuto tra i partecipi al pestaggio Bruno Staiti, Zuccarello, Morabito, Depretis e Manno.Quanto alla partecipazione di Zuccarello, la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha negato l'idoneità a scalfire l'attendibilità delle testi Galli e Petruzziello delle risultanze delle investigazioni difensive (mai confluite nel fascicolo processuale), concernenti le dichiarazioni della convivente di Zuccarello e la registrazione di una conversazione tra la stessa e le due testimoni.

Tale valutazione si salda logicamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado che ha sottolineato il carattere non occasionale dell'incontro tra la donna e le due testimoni ed il contenuto induttivo ed intimidatorio del colloquio avuto con le due testimoni alle quali, dopo avere ripetuto più volte che il fidanzato le aveva detto di non essere presente la sera dei fatti, prospettava l'eventualità di una controdenuncia per calunnia qualora, dall'esame dei tabulati che assumeva essere stati chiesti, fosse emerso che Zuccarello non era effettivamente presente la sera dei fatti.

Quanto alla dedotta incertezza del riconoscimento di Scordo, parimenti immune da vizi è la motivazione che ha ritenuto infondata la questione ponendo l'accento LI sulla deposizione della teste Mariani che lo ha indicato come presente e partecipe all'aggressione, sferrando calci e pugni. 6.1Le circostanze aggravanti del reato ascritto al capo 6) I motivi di ricorso articolati da Depretis, Manno, Scordo e Zuccarello hanno investito le sole circostanze aggravanti relative al nesso teleologico ed all'utilizzo del metodo mafioso. In particolare: Depretis, con il nono motivo, ha dedotto i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito ad entrambe le circostanze aggravanti, insistendo nuovamente sulla diversa qualificazione giuridica della condotta quale rissa, di per sé incompatibile con le due aggravanti ritenute dalla sentenza impugnata;

Manno, con il quinto motivo, ha dedotto i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione con riferimento all'aggravante del nesso teleologico atteso il luogo di consumazione delle lesioni, la loro genesi occasionale e il movente occasionale; Zuccarello, con il settimo motivo, ha dedotto i vizi violazione di legge e di motivazione con riferimento all'aggravante relativa al metodo mafioso; Scordo, con il quarto motivo, ha, infine, dedotto i vizi di mancanza e di illogicità della motivazione sul metodo mafioso. Tali motivi di ricorso sono infondati per le ragioni che saranno di seguito esposte. 6.1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo (Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 2020, Tamburrino, Rv. 277754;

Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, Kotbani, Rv. 244434). E', invece, necessario che risulti che la volontà dell'agente, al momento della consumazione del reato-mezzo, fosse effettivamente diretta alla commissione del reato-scopo e che quest'ultimo sia stato oggetto di rappresentazione da parte dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia giuridica (Sez. 6, n. 48552 del 18/11/2009, Ponci, Rv. 245342). Le sentenze impugnate hanno fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche. Innanzitutto, è stata condivisibilmente esclusa la riqualificazione della condotta in esame in quella di rissa, trattandosi, non di uno scontro tra gruppi avversi, bensì di una violenta ed immotivata aggressione a persone inermi, colpite anche quando si trovavano a terra (si richiamano le deposizioni delle persone offese e dei testi escussi in dibattimento).

L'aggravante in esame, è stata ritenuta, considerando il reato di cui al capo 6) quale episodio che si inseriva nella escalation rappresentativa della nuova leadership nella discoteca Spazio Renoir, funzionalmente diretto a commettere l'estorsione in danno del Pagani. In particolare, la sentenza di primo grado ha fatto riferimento ad una conversazione del Pagani con tale Andrea (progr. 647 del 31/1/2016) in cui lo stesso parla chiaramente del "controllo del territorio" da parte di persone pericolose. La sentenza impugnata, inoltre, ha posto l'accento sul luogo dell'aggressione (ove abitualmente si riversavano i clienti della discoteca) e sulla presenza dei buttafuori dello Spazio Renoir.

Tale motivazione, oltre ad essere adeguata, non presenta alcun elemento di evidente illogicità, non potendosi considerare tali gli elementi indicati dal Manno, che appaiono frutto di una lettura isolata del fatto, scevra dalla valutazione, operata, invece, dalle sentenze di merito, del suo inquadramento nell'ambito della complessiva attività di intimidazione posta in essere dagli imputati (iniziata con il ferimento di Ludovico Muscatello e proseguita con i ripetuti atti di prepotenza posti in essere all'interno della discoteca Spazio Renoir) al fine di "logorare la resistenza del Pagani" (così, testualmente la sentenza impugnata).

Va, infatti, ribadito che affinché sia configurabile un vizio di illogicità della motivazione non è sufficiente prospettare una erronea lettura di un dato fattuale o una diversa valutazione di una prova, essendo, a tal fine necessario, che il ricorrente spieghi il perché, nel caso concreto, si configuri una illogicità manifesta, ossia di un vizio che consegue alla violazione dei principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni ( Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636) Detto vizio, peraltro, deve essere evidente, manifesto, ed idoneo a destrutturare l'intero impianto motivazionale. 6.1.2 Parimenti adeguata e priva di evidenti vizi logici o di errori giuridici è la motivazione concernente l'aggravante del metodo mafioso.

La sentenza di primo grado ha ravvisato l'aggravante in questione inquadrando le condotte di cui al capo 6) e la precedente aggressione del Piazzola in linea di continuità con il ferimento di Muscatello ad opera di Staiti e Depretis, trattandosi di epifenomeni della rinnovata affermazione della 'ndrangheta nel territorio di Cantù. Quanto alla fattispecie ascritta al capo 6), la sussistenza dell'aggravante è stata desunta da taluni significativi elementi sintomatici e, in primo luogo, dalle modalità della condotta connotate, oltre che da prepotenza ed arroganza, dalla gratuità dell'aggressione sia nei confronti dell'Allodio, reo di avere rifiutato l'offerta di una birra "pacificatrice" da parte del Morabito e picchiato davanti a numerosi testimoni, che verso tutti coloro che erano intervenuti in sua difesa.

Si considera, inoltre, la coralità dell'azione, posta in essere sempre in gruppo, a volto scoperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in un territorio permeato dalla presenza della 'ndrangheta. E' stato, inoltre, posto l'accento su un ulterior indice rivelatore costituito c dal comportamento "omertoso" di Raffaele Scandizzo che, benché selvaggiamente picchiato, ha dichiarato al pronto soccorso di essersi fatto male cadendo. La sentenza impugnata, saldandosi logicamente alle argomentazioni dei giudici di primo grado, ha considerato, tra l'altro, la gratuità e ripetitività delle condotte, la sproporzione della violenza esercitata rispetto al contesto, ed «il clamore che sempre accompagna le condotte, poste in essere perché "gli altri" vedano e riflettano su chi detta legge sul posto».

Tali modalità della condotta sono state considerate quale espressione della sistematica ed esibita sopraffazione posta in essere dagli imputati, nonché del loro controllo del territorio. Attraverso siffatte argomentazioni, la Corte territoriale ha, dunque, fatto buon governo dei consolidati principi di diritto affermati da questa Corte in relazione all'aggravante in esame, conformandosi alla consolidata ermeneusi sul punto come ricostruita nel paragrafo 5.6.1. cui si rimanda. 7.11 pestaggio di Sanchez Devvis Guerrero ascritto a Morabito, Torzillo e Duzioni Rispetto a tale capo il solo Duzioni, con il ricorso a firma dell'Avv.

Dominioni, deduce l'omessa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nonché i vizi di motivazione e di violazione di legge in merito alle considerazioni espresse in sentenza in ordine al cambio di residenza della vittima quale conseguenza della violenza subita. I motivi sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, connotati da un'esposizione confusa degli argomenti e volti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalle due sentenze di merito. Risulta, infatti, che il Guerrero, mentre si trovava nel locale che vende kebab di piazza Garibaldi, si rivolgeva ad uno degli addetti dicendo che i ragazzi che sentiva vociare erano un «po' contenti».

Per tutta risposta, veniva avvicinato da tre giovani uno dei quali gli diceva di avere saputo che stava cercando problemi e gli intimava di uscire dal locale; al suo diniego, mentre qualcuno urlava «noi in Calabria ci facciamo rispettare, da noi in Calabria si fa così», il Guerrero veniva colpito con un pugno. La vittima, quindi, tentava di spiegarsi con uno dei giovani dicendogli che voleva solo consumare il suo panino, ma veniva aggredito alle spalle, gettato per terra e percosso. La vittima ha riconosciuto i tre aggressori in Morabito, Torzillo e Duzioni.

Risulta dalla sentenza di primo grado che a fronte di tale precisa ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima, gli imputati Torzillo e Duzioni, pur non negando lo scontro, hanno tentato di ribaltare i ruoli, asserendo di essere stati aggrediti dalla vittima anche con l'uso di un taglierino. Tale ricostruzione è stata ritenuta inattendibile da entrambe le sentenze di merito in considerazione dell'assenza di alcuna querela da parte degli imputati o di adeguati elementi di risconto e, soprattutto, dell'inverosimiglianza del carattere autoinferto delle lesioni riportate dal Guerrero (frattura mandibolare bifocale scomposta ed esposta, giudicata guaribile in 40 giorni). 7.1 Con riferimento al reato di cui al capo 7), i soli Duzioni e Torzillo deducono, inoltre, il vizio di motivazione in merito all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso.

Il motivo è infondato.Nel richiamare le considerazioni già espresse nel paragrafo 5.6.1. in ordine all'aggravante in esame, ad avviso del Collegio anche la motivazione relativa alla sua sussistenza in relazione al delitto di cui al capo 7) risulta adeguata ed immune da vizi logici o giuridici. E' stato adottato al riguardo il medesimo metodo inferenziale già valutato con riferimento alla sussistenza dell'aggravante in relazione al capo 6), esaminato nel precedente paragrafo, ponendo l'accento su taluni indici rivelatori dell'esercizio di una particolare forza intimidatrice idonea a determinare nelle vittime la convinzione di dover fronteggiare una consorteria mafiosa.

In particolare, sono state considerate, le modalità della condotta, posta in essere in gruppo, con un futile pretesto e alla presenza di testimoni. La sentenza impugnata ha, inoltre, considerato la particolare violenza della condotta ed il successivo allontanamento da Cantù della vittima che ha riferito di avere ricevuto il "suggerimento" di cambiare "aria" per non avere problemi con quelle persone. E' stato, infine, ritenuto significativo il richiamo alla Calabria, quale cifra dell'agire violento del gruppo.

8. Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tutti gli imputati, escluso Depretis, hanno dedotto i vizi di violazione di legge e di motivazione sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare: -Morabito, con l'ottavo ed il nono motivo di ricorso, deduce sia la mancanza di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio che l'omessa considerazione, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, del suo ruolo marginale negli episodi ascritti.

Con il sesto motivo, il Morabito ha, inoltre, lamentato la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. in quanto la pena per l'estorsione (individuata quale reato più grave) sarebbe stata calcolata considerando quale pena base quella già aumentata ai sensi dell'art. 629, comma secondo, cod. pen. e su questa sarebbero stati calcolati gli aumenti per la recidiva e per l'art. 7 (metodo mafioso). -Staiti, con il nono motivo di ricorso, deduce l'illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto fondata su formule di stile, e l'iniquità della pena inflitta rispetto a quella applicata agli imputati non calabresi. -Scordo, con il quinto motivo di ricorso, deduce la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, chieste in appello non solo per l'incensuratezza e la mancanza di pendenze giudiziarie, ma anche per il suo ruolo marginale nel gruppo e per il buon comportamento processuale. -Duzioni, Torzillo e Zuccarello, con l'ottavo motivo di ricorso, ed il solo Duzioni con il ricorso a firma dell'avv.

Dominioni, deducono il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla sola pluralità dei reati ascritti, senza considerare la condotta successiva degli imputati. -Di Bella ha dedotto la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. -Manno, infine, con il settimo motivo di ricorso, ha dedotto la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondato solo sui precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi senza considerare la giovanissima età né che la vicenda del tentato omicidio di Giacalone risale al 4 agosto 2016 ed è, dunque, successiva ai fatti per cui si procede.

Con il medesimo motivo di ricorso il Manno ha, inoltre, dedotto l'erronea applicazione dell'aumento di pena previsto per l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. nonostante la sua natura soggettiva e l'omessa motivazione sugli aumenti di pena per i reati uniti in continuazione e sul diniego delle generiche. 8.1 Procedendo in ordine logico con l'esame dei motivi concernenti le circostanze attenuanti generiche, rileva il Collegio che il loro diniego è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi, in proposito, ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Va, infatti, considerato che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. A tal fine, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).Ne consegue che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826), o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014, Papini, Rv 260610). La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche rileva anche, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn.

1) e 3), cod. pen., la condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354; Sez. 6, n. 17240 del 1989, Licari, Rv. 182794). Pertanto, ai fini della valutazione di tale parametro, rilevano anche le condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede. In particolare, è stato affermato che il giudice di appello, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273627;

Sez. 2, n. 24207 del 14/03/2013, Piras, Rv. 256486). Si è, infatti, osservato che l'art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., prevede l'antecedenza al reato esclusivamente per la condotta e la vita del colpevole e non per i precedenti penali e giudiziari, che, dunque, vengono in considerazione per il solo fatto che risultano a suo carico nel momento in cui il giudice deve determinare la pena ovvero modificare la pena già irrogata in ordine al reato giudicando (Sez. 5, n. 713 del 27/11/1978, dep. 1979, Miola, Rv. 140879). 8.1.1 La sentenza impugnata, nel condividere le argomentazioni già illustrate con la sentenza di primo grado a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche.

Quanto a Morabito e Staiti, è stata attribuita una preminente rilevanza ostativa alla personalità degli imputati, connotata da una spiccata propensione a delinquere. La sentenza di primo grado ha, inoltre, posto l'accento sulla gravità delle condotte ascritte e sul comportamento processuale degli imputati, che hanno continuato a negare ogni responsabilità fornendo una lettura banalizzante degli episodi di cui sono stati protagonisti. Analoghe considerazioni sono state svolte dalla sentenza di primo grado con riferimento agli altri imputati che, nonostante la giovane età, hanno continuato a negare le proprie responsabilità fornendo versioni illogiche, segno di assenza di resipiscenza in merito all'accaduto.

Quanto a Staiti, è stato, inoltre, considerato il precedente penale relativo al ferimento di Muscatello. La sentenza impugnata ha, inoltre, posto l'accento sui seguenti elementi ostativi: quanto a Duzioni, la gravità delle condotte ascritte, sintomatiche della spiccata propensione a delinquere dell'imputato, e l'assenza di alcuna forma di revisione critica delle proprie condotte o di resipiscenza. Quanto a Manno e a Scordo, l'assenza di elementi (considerata l'insufficienza, a tal fine, della sola incensuratezza di Scordo) da cui desumere la meritevolezza delle attenuanti, nonché, limitatamente al Manno, la condanna per il tentato omicidio di Giacalone.

Quanto a Torzillo, la gravità dei reati ascritti e le modalità delle condotte criminose. - Quanto a Zuccarello, la gravità delle condotte e la loro consumazione mentre l'imputato si trovava sottoposto al percorso di messa alla prova nell'ambito di altro procedimento penale relativo a reati di lesioni e danneggiamento commessi nel 2015. In particolare, quanto alla posizione di Manno, rileva il Collegio che la vicenda relativa al tentato omicidio del Giacalone è coeva alle condotte estorsive contestate al capo 4) dell'imputazione (estorsione in danno di Tuminello) e, coerentemente con il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte, è stata correttamente valutata, unitamente agli altri fattori ostativi, quale elemento sintomatico della capacità a delinquere dell'imputato.

Le considerazioni sopra esposte impongono, dunque, il rigetto di tutte le doglianze articolate dagli imputati. 8.2 Non coglie, inoltre, nel segno la censura articolata da Morabito in merito alla violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. Ad avviso dell'imputato, infatti, sulla pena base determinata in relazione al delitto di cui al capo 2), sarebbero stati erroneamente operati gli aumenti per la recidiva e per la circostanza aggravante di cui all'art. 7, dl. n. 152 del 1991. La deduzione, benché suggestiva, è manifestamente infondata.A norma dell'art 63, comma 4, cod. pen., infatti, in caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad efficacia speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo.

La legge affida, tuttavia, al giudice il potere di valutare se effettuare o meno tale aumento. La circostanza soccombente si trasforma, dunque, da circostanza ad efficacia speciale in circostanza ordinaria e, per di più, ad applicazione facoltativa. Ciò premesso, nel caso in esame, in cui la pena base è stata determinata in relazione all'art. 629, comma secondo, cod. pen., individuato quale reato più grave, correttamente la Corte territoriale si è limitata ad operare un aumento, peraltro inferiore alla misura massima di un terzo consentita dall'art. 63, comma 4, cod. pen., in relazione alla riconosciuta recidiva aggravata specifica. 8.3 Manifestamente infondato è il settimo motivo di ricorso di Manno con il quale deduce l'erronea applicazione dell'aumento di pena previsto per l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. e l'omessa motivazione sugli aumenti di pena applicata per i reati uniti in continuazione trattandosi di motivi che, come emerge dallo stesso ricorso (in cui, peraltro, si ammette espressamente che la prima questione non è stata dedotta in appello), sono stati introdotti per la prima volta in questa sede di legittimità.

Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066) risulta, infatti, che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il Manno si è limitato ad insistere per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la conseguente riduzione della pena. Da ciò consegue, dunque, l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso. Va, al riguardo, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631)., Va, comunque, aggiunto che l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.

è stata contestata e ritenuta nei soli confronti degli imputati Morabito, Depretis e Staiti. Quanto agli aumenti di pena per i reati riuniti in continuazione, premesso che l'asserito vizio di motivazione non è idoneo a determinare l'illegalità della pena, rendendo la relativa questione rilevabile di ufficio, rileva il Collegio che una motivazione, sia pure implicita, sui relativi aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. è desumibile dalla ricostruzione della gravità dei reati ascritti al ricorrente e del suo contributo concorsuale. 8.3 Sono, infine, infondate le censure in ordine alla commisurazione delle pene, determinate dalle sentenze di merito in considerazione delle modalità particolarmente insidiose e dotate di notevole forza intimidatrice delle condotte criminose nonché degli altri fattori indicati dall'art. 133 cod. pen.

E' stato, dunque, fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui è