Sentenza — n. 34531/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Salerno, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza con cui Catone Roberto è stato condannato per il reato di concorso in rapina. L'annullamento era stato disposto dalla Corte di cassazione in relazione alla prova della partecipazione dell'imputato al reato che i Giudici di merito avevano fatto discendere anche dall'assunto- riferito in dibattimento dal carabiniere Samela- che proprio Catone avesse avuto, a breve distanza logistica e temporale dal luogo e dall'orario in cui fu commesso il delitto - la disponibilità di un passamontagna "simile" a quello usato dai rapinatori; la Corte di cassazione aveva evidenziato tuttavia come il passamontagna non fosse stato sequestrato e che proprio tale profilo avrebbe dovuto essere approfondito per attribuire attendibilità alla deposizione del testimone.In tale contesto, la Corte di cassazione aveva ritenuto insufficiente il quadro indiziario al fine dell'affermazione della responsabilità indicando una serie di tempi di prova che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto approfondire.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen; Sentenza — n. 34531/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'annullamento era stato disposto dalla Corte di cassazione in relazione alla prova della partecipazione dell'imputato al reato che i Giudici di merito avevano fatto discendere anche dall'assunto- riferito in dibattimento dal carabiniere Samela- che proprio Catone avesse avuto, a breve distanza logistica e temporale dal luogo e dall'orario in cui fu commesso il delitto - la disponibilità di un passamontagna "simile" a quello usato dai rapinatori; la Corte di cassazione aveva evidenziato tuttavia come il passamontagna non fosse stato sequestrato e che proprio tale profilo avrebbe dovuto essere approfondito per attribuire attendibilità alla deposizione del testimone.In tale contesto, la Corte di cassazione aveva ritenuto insufficiente il quadro indiziario al fine dell'affermazione della responsabilità indicando una serie di tempi di prova che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto approfondire.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Catone Roberto, nato a Bad Windscheim (Germania), il 25/01/1980 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 27/10/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza con cui Catone Roberto è stato condannato per il reato di concorso in rapina. L'annullamento era stato disposto dalla Corte di cassazione in relazione alla prova della partecipazione dell'imputato al reato che i Giudici di merito avevano fatto discendere anche dall'assunto- riferito in dibattimento dal carabiniere Samela- che proprio Catone avesse avuto, a breve distanza logistica e temporale dal luogo e dall'orario in cui fu commesso il delitto - la disponibilità di un passamontagna "simile" a quello usato dai rapinatori; la Corte di cassazione aveva evidenziato tuttavia come il passamontagna non fosse stato sequestrato e che proprio tale profilo avrebbe dovuto essere approfondito per attribuire attendibilità alla deposizione del testimone.In tale contesto, la Corte di cassazione aveva ritenuto insufficiente il quadro indiziario al fine dell'affermazione della responsabilità indicando una serie di tempi di prova che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto approfondire.
La Corte di appello, esclusa la valenza indiziaria del supposto possesso del passamontagna, ha confermato il giudizio di responsabilità..
2. Ha proposto ricorso per cassazione Catone articolando un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe inosservato le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, sostanzialmente ponendo a fondamento del giudizio di colpevolezza gli stessi elementi già considerati nel precedente giudizio e ritenuti insufficienti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Con la sentenza n. 24579 dell'11/05/2018 la Seconda Sezione della Corte annullò la decisione della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato ed indicò una serie di temi di prova che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare; i temi riguardavano:
a) la presenza, il ruolo ed il contributo causale offerto dal ritenuto (ignoto) concorrente nel reato, in presenza di una contestazione di reato ex art. 110 cod. pen.;
b) la rilevanza, nell'ambito del complessivo contesto probatorio, di un dato indiziario (il possesso di passamontagna e guanti) riferito dalla polizia giudiziaria ma non altrimenti documentato;
c) la individuazione di eventuali ulteriori elementi di somiglianza somatica (verosimilmente solo corporale atteso il travisamento del volto) tra l'autore della rapina e l'imputato;
e) la provenienza del denaro rinvenuto nel possesso dell'imputato;
f) il rinvenimento o meno sulla persona di Catone, all'atto della sua identificazione a breve distanza dal fatto - o comunque nella disponibilità dello stesso- di un "giubbino di colore scuro" che la vittima aveva indicato come indossato dall'autore della rapina. La Corte di appello, esclusa la valenza indiziaria del possesso del passamontagna, ha confermato il giudizio di responsabilità, valorizzando sul piano indiziario il fatto che l'imputato: - fu trovato, a meno di un'ora dalla commissione del reato, in un bar posto a 600 metri della casa dei coniugi rapinati, con una somma di denaro contante di euro 925- pari cioè alla metà di quella rapinata e di cui non sarebbe stata fornita spiegazione- nella tasca del pantalone e non nel portafoglio, dove c'erano solo 7 euro; - quando fu rintracciato, indossava un giubbotto scuro, cioè lo stesso indumento che aveva il rapinatore, secondo quanto dichiarato nella immediatezza da una delle vittime; - ha un'altezza simile a quella di uno dei rapinatori e una inflessione dialettale simile a quello dei rapinatori; - si trovava mezz'ora prima del fatto nelle vicinanze della abitazione delle vittime.
In realtà, il giudizio di responsabilità è stato fondato sulla base degli stessi elementi fattuali già ritenuti dalla Corte di cassazione non sufficienti; né può essere attribuita decisiva valenza all'assunto della Corte secondo cui l'imputato, al momento in cui fu fermato, indossava proprio il giubbotto che una delle vittime della rapina aveva attribuito ad uno dei due rapinatori. Si tratta di un dato probatorio travisato. La Corte fa discendere il dato probatorio in questione, che effettivamente avrebbe decisiva valenza, dalla deposizione dell'appuntato dei carabinieri Paparella Nicola resa all'udienza del 18/09/2020 (cfr. sentenza impugnata pag. 7); tuttavia, dalla lettura della testimonianza, il cui verbale è stato integralmente allegato al ricorso, si evince che il teste riferì del giubbotto scuro indossato dall'imputato, ma non affermò affatto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, che proprio quel giubbotto fosse indossato da uno dei rapinatori.
Ne discende che la responsabilità penale è stata affermata sulla base dello stesso ragionamento indiziario che la Corte di cassazione aveva ritenuto non dimostrativo della partecipazione dell'imputato al reato. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non lo ha com