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Sentenza — n. 34527/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34527/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34527/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Antonella Berlucca, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Perugia del 21 gennaio 2020, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di abuso d'ufficio, per avere, nella sua qualità di infermiera presso l'ospedale di Orvieto, e quindi di incaricata di pubblico servizio, facendo falsamente figurare come ricoverato il proprio figlio Lorenzo, faceva sì che lo stesso fosse sotto posto ad esami ematici di laboratorio senza pagamento del ticket, altrimenti dovuto secondo la legislazione sanitaria, e senza prenotazione, così scavalcando altri utenti e procurando intenzionalmente al proprio congiunto i correlati vantaggi ingiusti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34527/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo non è ammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché con esso si denuncia una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Tanto si evince nitidamente dalla lettura del relativo atto d'impugnazione, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale dell'eccezione, specificamente formulata dalla difesa di parte civile.

Parole chiave

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Berlucca Antonella, nata ad Orvieto il 08/02/1968 avverso la sentenza del 21/01/2020, emessa dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato; lette le conclusioni del difensore della parte civile "A.U.S.L. Umbria n. 2", avv. Siro Centofanti, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. Giancarlo Viti, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Antonella Berlucca, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Perugia del 21 gennaio 2020, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di abuso d'ufficio, per avere, nella sua qualità di infermiera presso l'ospedale di Orvieto, e quindi di incaricata di pubblico servizio, facendo falsamente figurare come ricoverato il proprio figlio Lorenzo, faceva sì che lo stesso fosse sotto posto ad esami ematici di laboratorio senza pagamento del ticket, altrimenti dovuto secondo la legislazione sanitaria, e senza prenotazione, così scavalcando altri utenti e procurando intenzionalmente al proprio congiunto i correlati vantaggi ingiusti.

2. Due sono i motivi di ricorso. 2.1. Il primo riguarda la qualificazione giuridica del fatto come abuso d'ufficio, anziché come indebita percezione di erogazioni pubbliche, a norma dell'art. 316-ter, cod. pen.. La stessa Corte d'appello avrebbe riconosciuto che, nella condotta dell'imputata, si sarebbero potuti ravvisare gli estremi anche di tal ultima fattispecie di reato, tuttavia non contestata, ma ha comunque ritenuto sussistenti quelli dell'ipotizzato abuso d'ufficio. Obietta, però, la difesa che, non potendo le due fattispecie concorrere, la sentenza impugnata avrebbe dovuto scegliere quale di esse ritenere realizzata, con la conseguenza che, dovendosi le condotte correttamente sussumere nell'ipotesi tipizzata dall'art. 316-ter, cit., esse sarebbero penalmente irrilevanti, avendo l'imputata conseguito vantaggi economici di importo inferiore al valore-soglia indicato da tale norma.

Rileva, inoltre, la ricorrente come la celerità nell'esecuzione degli esami non avrebbe di fatto comportato alcun vantaggio apprezzabile. 2.2. La seconda doglianza attiene al mancato riconoscimento d'ufficio, da parte dei giudici di appello, della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La sentenza ha riconosciuto tale causa di esclusione della punibilità per tutti gli originari coimputati ritenuti colpevoli di un unico episodio analogo: situazione nella quale versa anche la ricorrente, per la quale, in relazione ad uno dei due reati addebitatile, è stata dichiarata la prescrizione.

3. Sono stati successivamente depositati motivi aggiunti, deducendosi che, siccome non è indicata nella contestazione una specifica norma di legge violata, facendosi ivi generico riferimento soltanto ad una «violazione della legislazione nazionale sul servizio sanitario pubblico e sul pagamento del ticket», la condotta oggetto d'addebito non sarebbe più prevista dalla legge come reato, a sèguito della riforma del delitto di abuso d'ufficio introdotta con il decreto legge n. 76 del 2020.4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato.

5. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa della parte civile "A.U.S.L. Umbria n. 2", chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, poiché fondato su motivi non dedotti con l'atto d'appello e, comunque, manifestamente destituiti di fondamento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

6. Ha depositato conclusioni scritte anche la difesa ricorrente, chiedendo di annullare la sentenza impugnata, perché, in via alternativa, il fatto non sussiste, non è più previsto dalla legge come reato e, comunque, è prescritto, con revoca delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non è ammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché con esso si denuncia una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Tanto si evince nitidamente dalla lettura del relativo atto d'impugnazione, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale dell'eccezione, specificamente formulata dalla difesa di parte civile.

2. Anche il secondo motivo non può essere ammesso in questa sede. Il giudice d'appello può rilevare d'ufficio la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., analogamente a quanto accade per le altre cause di proscioglimento, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707). Tuttavia, così come previsto, in generale, per i poteri officiosi assegnati a quel giudice (ad esempio, dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.), del mancato esercizio dei medesimi, quand'anche non sorretto da specifica motivazione, l'interessato può dolersi con il ricorso per cassazione solamente qualora ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito, non necessariamente con i motivi di gravame, ma anche soltanto in sede di discussione finale all'esito del dibattimento (vds.

Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376, con specifico riferimento al potere di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con argomenti tuttavia estensibili, in generale, a tutti i poteri d'ufficio del giudice del gravame). Nello specifico, peraltro, non soltanto l'applicazione di tale causa di non punibilità non è mai stata invocata dall'imputata, ma la Corte d'appello, nel trattarne con riferimento ad altri imputati, l'ha motivatamente esclusa - con valutazione non sindacabile in questa sede, perché non manifestamente irragionevole - per coloro, come costei, che si fossero resi autori di più episodi: situazione che non viene meno - a differenza di quanto reclama la difesa - per il sol fatto della dichiarata prescrizione per uno dei due reati a lei ascritti, del quale neppure la stessa difesa comunque contesta l'avvenuta verificazione.

3. Il motivo aggiunto, invece, è ammissibile, poiché la modifica normativa da cui muove è intervenuta nelle more della presente impugnazione, talché esso non poteva essere dedotto con l'atto d'appello. La doglianza, però, non ha fondamento giuridico. L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ulteriormente delimitato l'àmbito delle violazioni normative rilevanti ai fini dell'art. 323, cod. pen., restringendolo a quelle riguardanti le disposizioni «espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge».

Nello specifico, tale presupposto senza dubbio ricorre, poiché la norma violata è contenuta in un atto avente forza di legge. Si tratta, in particolare, dell'art. 1, comma 4, lett. d), d. Igs. 29 aprile 1998, n. 124, il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 59, comma 50, lett. c), legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che, «al fine di (...) assicurare il ricorso all'assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione (...) i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario».

La circostanza per cui tale norma non sia esplicitata nel capo d'imputazione, laddove effettivamente è contenuto un più generico riferimento alla «legislazione nazionale sul servizio sanitario pubblico e sul pagamento del ticket», non incide sulla configurabilità e sulla sussistenza del reato, potendo semmai rilevare ai fini della specificità della contestazione e di un possibile pregiudizio del diritto di difesa: questione, tuttavia, che non risulta essere stata mai sollevata nel corso del giudizio di merito e che non è stata rassegnata neppure con il ricorso in scrutinio, dovendo da ciò inferirsi l'assenza, in concreto, di qualsiasi vulnus per la difesa.

4. Il reato per il quale la ricorrente è stata ritenuta colpevole, tuttavia, si è estinto per prescrizione nelle more della presente impugnazione. 4.1. Essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto. Pertanto, in relazione alla misura della pena edittale, allora pari nel massimo a tre anni di reclusione, il termine di prescrizione è di sei anni, prorogato, per effetto di successive interruzioni, a sette anni e sei mesi, a decorrere dalla data di commissione del reato: ovvero dal 18 febbraio 2012.

Considerando, inoltre, che il relativo decorso, secondo quanto si evince dal fascicolo allegato dal giudice a quo, è rimasto sospeso - ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. - per complessivi sei mesi e quattordici giorni, detto termine è spirato il 3 marzo 2020. 4.2. Giova precisare che, pur quando non dedotta con i motivi di ricorso o - se maturata successivamente - in sede di conclusioni, la causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., qualora sopravvenga al provvedimento impugnato, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, non implicando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467, proprio in tema di prescrizione). Ciò vale, a meno che tutti i motivi del ricorso proposto siano inammissibili, anche soltanto per manifesta infondatezza, poiché tale situazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cit. cod. proc. pen. (così, sempre con precipuo riferimento alla prescrizione, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266): situazione - per quanto dianzi s'è detto - che non ricorre nel caso in esame. 4.3.

Per queste ragioni, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio ed il reato dichiarato estinto per prescrizione.

5. Non essendo sostanzialmente discussa la responsabilità dell'imputata per la condotta contestatale, avendone la stessa difesa lamentato solamente la qualificazione giuridica ed il grado di offensività (tale, in ipotesi, da legittimarne l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità), debbono essere confermate le statuizioni civili in favore della costituita parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Così deciso in