Sentenza — n. 34526/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAE' impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 21dicembre 2020 che, su appello dei P.M., in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano del 6 febbraio 2013, condannava Michele Di Dio, Luciano Russo e Michele Noto, marescialli della Guardia di Finanza, per corruzione e collusione ex art. 3 della legge n. 1383 del 1941. 1.1. Tali fatti si collocano nell'ambito di una più ampia vicenda processuale, sostanzialmente conclusa con condanna di tutti i numerosi imputati salvo gli odierni ricorrenti, avente ad oggetto le attività delittuose di Giulio Lampada e dei suoi sodali, persone gravitanti nella criminalità organizzata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34526/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorso nell'interesse di Michele Noto. 5.1. Primo motivo: violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. La stessa Corte di appello ha valutato diversamente dal Tribunale e dalla Corte di appello del primo giudizio di rinvio l'attendibilità di Luigi Mongelli; pertanto si imponeva la sua nuova audizione ai sensi della citata disposizione e della giurisprudenza, anche sovranazionale. 5.2. Secondo motivo: vizio di motivazione quanto all'attendibilità del chiamante in correità Mongelli nonché violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Di Dio Michele nato a Policoro il 12/11/1977 Russo Luciano nato a Martina Franca il 01/01/1976 Noto Michele nato a Palermo il 13/06/1972 avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mariella De Masellis che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi L'avvocato Franco Carlo Coppi in difesa di Di Dio, Russo e Noto insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Claudio Schiaffino sostituto processuale dell'avvocato Francesco Arata per Noto si associa alla richiesta del PG. L'avvocato Cristina Arianna per Russo chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato Antonio Finelli per Di Dio chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 21dicembre 2020 che, su appello dei P.M., in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano del 6 febbraio 2013, condannava Michele Di Dio, Luciano Russo e Michele Noto, marescialli della Guardia di Finanza, per corruzione e collusione ex art. 3 della legge n. 1383 del 1941. 1.1. Tali fatti si collocano nell'ambito di una più ampia vicenda processuale, sostanzialmente conclusa con condanna di tutti i numerosi imputati salvo gli odierni ricorrenti, avente ad oggetto le attività delittuose di Giulio Lampada e dei suoi sodali, persone gravitanti nella criminalità organizzata.
Secondo l'accusa, Di Dio, Russo e Noto erano stati corrotti tramite Luigi Mongelli, maresciallo della Guardia di Finanza, nell'interesse dei Lampada perché, nell'arco del 2009, omettessero i dovuti controlli su apparecchi del tipo slot-machine installati in numerosi esercizi pubblici nell'area di Milano che erano stati scollegati dalla rete telematica di controllo della Amministrazione Monopoli per appropriarsi della quota delle giocate destinate all'Erario. Tale attività era stata remunerata da Giulio Lampada con il versamento di 40.000 C per bimestre a mani di Mongelli il quale, poi, avrebbe ridistribuito le somme tra i vari interessati. 1.2.
Nei confronti dei tre odierni ricorrenti, inizialmente sottoposti a misura cautelare per tale vicenda in base a diverso materiale probatorio, nel corso del dibattimento in primo grado era intervenuta una specifica chiamata in correità di Luigi Mongelli, che ha, poi, rappresentato la prova fondamentale offerta dall'accusa a loro carico. 1.3. Gli esiti processuali sono stati vari: - Il 6 febbraio 2013 il Tribunale, che condannava tutti gli altri imputati per altre numerose gravi vicende, assolveva invece i tre ricorrenti per non aver commesso il fatto ritenendo non attendibile Mongelli e, comunque, che non vi fossero elementi di riscontro alle sue accuse; - la Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2015, su appello del P.M., sulla scorta di una diversa valutazione, condannava i tre ricorrenti; - questa Corte, con sentenza del 20 ottobre 2015, disponeva l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; - La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, con sentenza del 10 novembre 2016, riapriva il dibattimento disponendo il nuovo esame di Mongelli e Giulio Lampada.
All'esito, rigettava l'impugnazione del P.M. e confermava l'assoluzione; - questa Corte, con sentenza del 19 gennaio 2018, annullava con rinvio tale ultima decisione; - Con la sentenza oggi impugnata, la Corte di appello quale giudice del secondo rinvio, ribaltando quella di primo grado, in accoglimento dell'appello del P.M. ha disposto la condanna dei tre finanzieri.2. Vanno considerati i contenuti specifici di tali sentenze nei limiti di quanto necessario per decidere sul ricorso. 2.1. La prima decisione di annullamento con rinvio di questa Corte, sez.
VI del 20 ottobre 2015, rispetto ad una decisione di appello che aveva ritenuto la attendibilità del chiamante in correità e decisivi ai fini di elemento di riscontro « le ulteriori circostanze relative allo scambio di ben 11 sms tra Di Dio e Mongelli e la relazione di servizio della Squadra mobile, nella quale gli operanti riferiscono di aver visto il 14 ottobre 2009 uscire dagli uffici del Comando della Guardia di finanza i quattro finanzieri alle ore 16,45, poco dopo un incontro del solo Mongelli con i fratelli Lampada verso le 15,30. Circostanza che può giustificarsi solo con un' importante comunicazione che Mongelli doveva fare ai colleghi, anziché con la poco credibile spiegazione data dai tre chiamati in correità di dover risolvere problemi di rimborso», affermava che la condanna dei tre ricorrenti non era fondata su una piattaforma probatoria tale da superare la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Difatti, la motivazione era incompleta e contraddittoria e, a fronte della importanza data agli elementi di riscontro ora citati, era necessaria una descrizione dei contenuti effettivi dei colloqui in occasione dei contatti tra i vari soggetti perché potessero essere ritenuti quale motivato e logico riscontro di chiamate in correità. 2.2. La successiva decisione di questa Corte con la sentenza del 19 gennaio 2018 considerava che «non si ritiene che la Corte di appello abbia svolto gli approfondimenti richiesti da questa Corte».
3. Passando, quindi, alla decisione oggetto della odierna impugnazione: 3.1. La Corte di appello individua il proprio compito innanzitutto nella revisione complessiva della attendibilità della chiamata in correità di Mongelli e nella valutazione degli elementi di riscontro acquisiti, «rivalutando anche tutte quelle risultanze su cui í precedenti giudici del merito avevano espresso opzioni interpretative contrastanti». 3.2. Quindi: - Afferma la piena attendibilità di Mongelli, superando i dubbi prospettati al riguardo dal Tribunale, ritenendo irrilevanti, a fronte delle dichiarazioni coerenti, logiche, puntuali e ben circostanziate senza significative variazioni nei vari momenti, anche il dubbio prospettato dalla difesa quanto al rischio di falsità per la diversità delle versioni della vicenda contenute nei manoscritti di Mongelli che Di Dio si era procurato approfittando della comune detenzione e che quindi aveva prodotto nel giudizio; - individua elementi di riscontro specifici riferibili ai ricorrenti:o l'incontro del 14 ottobre 2009 oggetto di osservazione della polizia giudiziaria, sul quale sono state acquisite le dichiarazioni di Mongelli: questi ammetteva che quel giorno si era incontrato con Giulio Lampada che gli aveva dato conferma del pagamento imminente e subito dopo si era incontrato presso il comando Guardia di Finanza di via Valtellina con i tre colleghi informandoli di quanto appreso da Lampada; o lo scambio di numerosi SMS tra Di Dio e Mongelli il 24 ottobre 2009.
Mongelli aveva detto che alcuni di questi messaggi del 24 ottobre avevano ad oggetto il controllo effettuato in quei giorni dalla Guardia di Finanza di Magenta e, di fatto, che le irregolarità riscontrate in quell' occasione in locali diversi da quelli "protetti" secondo la lista fornita da Lampada rendeva rischiosa la prosecuzione del rapporto di corruzione, potendo emergere la mancata effettuazione dei controlli da parte dei finanzieri. 3.3. In definitiva, la Corte giustificava l'attendibilità delle accuse di Mongelli corrispondendovi tutti gli elementi di fatto accertati:
Mongelli non avrebbe potuto impedire da solo i controlli; la sua dichiarazione rende comprensibili le ragioni per la riduzione nel corso del 2009 degli accessi nei pubblici esercizi in questione; non vi è stata alcuna smentita delle sue dichiarazioni; la assenza di contatti diretti tra Lampada e i tre ricorrenti non rende incongrua questa ricostruzione. Riteneva pertanto la piena prova dei reati con il pagamento della somma complessiva di €120.000 quale prezzo della corruzione con cessazione della condotta al 31 ottobre 2009.
4. Quindi, considerata la rinuncia alla prescrizione da parte degli imputati, li condannava, ritenuta la continuazione fra i reati in contestazione, alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ciascuno.
5. Ricorso nell'interesse di Michele Noto. 5.1. Primo motivo: violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. La stessa Corte di appello ha valutato diversamente dal Tribunale e dalla Corte di appello del primo giudizio di rinvio l'attendibilità di Luigi Mongelli; pertanto si imponeva la sua nuova audizione ai sensi della citata disposizione e della giurisprudenza, anche sovranazionale. 5.2. Secondo motivo: vizio di motivazione quanto all'attendibilità del chiamante in correità Mongelli nonché violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Il vizio di fondo della decisione è l'affermazione che errori, incongruenze e discrasie, ben frequenti nelle dichiarazioni di Mongelli siano indice di una chiamata in correità attendibile e non costruita a tavolino e il fallimento della ricerca di riscontri è utilizzato quale prova della genuinità delle dichiarazioni. Invero, contrariamente a quanto afferma la Corte, le difformità non sono limitate a questioni di dettaglio ma investono temi rilevanti e centrali dell'intera ipotesi accusatoria. Il primo giudice aveva notato come, in difetto di qualsiasi prova diretta della colpevolezza dei tre ricorrenti, mai potrebbe essere un riscontro il dato che non vi sia un pur singolo elemento indiziante oggettivo a loro carico.
Non sono stati superati i dubbi del Tribunale quanto alla non coincidenza delle dichiarazioni di Lampada e di Mongelli sulle circostanze del loro accordo e alla non coincidenza delle dichiarazioni di Mongelli con elementi desunti da intercettazioni e tabulati. Ribadisce come sia, invece, evidente l'intento utilitaristico delle dichiarazioni. È dato innegabile che le dichiarazioni di Mongelli arrivino quando lo stesso aveva avuto conoscenza degli atti processuali. il Mongelli non ha dato nessuna ragione realmente plausibile del perché avesse predisposto una serie di diverse versioni dei fatti risultanti dai manoscritti acquisiti al dibattimento il 3 ottobre 2012. 5.3.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per l' omessa verifica delle "circostanze importanti" richiesta dalla cassazione sin dal primo annullamento con rinvio. Per quanto riguarda la vicenda del 14 ottobre 2009, lo stesso Mongelli aveva dichiarato come la chiacchierata tra colleghi al bar fosse su un fatto del tutto abituale avendo ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al lavoro. Lo stesso Mongelli ha detto che solo in conclusione riferiva della presunta consegna del denaro per il 31 ottobre. Quanto allo scambio di messaggi, il quadro probatorio è assolutamente invariato rispetto alla sentenza di assoluzione del primo giudizio di rinvio. 5.4.
Il ricorrente trascrive il contenuto della memoria della difesa del 17 novembre 2020, presentata nel secondo giudizio di appello, sul quale non vi è stata alcuna valutazione da parte della sentenza odierna. Considera innanzitutto che con le proprie dichiarazioni del 2012 il Mongelli escludeva che il contenuto di quei messaggi avesse ad oggetto il tema del sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Magenta. Nel 2016, invece, affermava il contrario. Quanto al dato che la frequenza di contatti di quel giorno aveva insospettito gli inquirenti, la difesa aveva rappresentato come dell'intero arco temporale delle attività di acquisizione dei dati, quindi nel 2009/2010, vi fossero numerosi giorni (almeno dieci) in cui si registravano fra Mongelli di Dio, che erano amici, dai 10 ai 19 contatti giornalieri, al di là dì tutte le altre occasioni di costanti contatti giornalieri fra i due.
Inoltre, nessun contatto tra di Dio ed altri soggetti giustifica la sua conoscenza delle attività in corso presso i locali di Magenta.
6. Ricorso nell'interesse di Luciano Russo Si sintetizzano i motivi escludendo la ripetizione di argomenti già presenti nel ricorso di Noto. 6.1. primo motivo: violazione dell' art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. per non essere stata disposta la nuova audizione del chiamante in correità, di altri testi e degli imputati. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge per essere mancato del tutto qualsiasi riferimento al reato di collusione per il quale pure vi è stata condanna. 6.2. Terzo motivo: vizio di motivazione e violazione legge per non essere stati accertati riscontri interni ed esterni alla chiamata in correità del Mongellì.
La Corte non tiene conto della ben enorme disponibilità di denaro da parte di Mongelli e del di lui padre e, invece, della totale assenza di qualsiasi indizio della possibile ricezione da parte del ricorrente del prezzo della corruzione. Il Tribunale, rammenta, aveva valorizzato la ricerca da parte dei tre ricorrenti di lavoro in nero per integrare il reddito (di cui non avrebbero avuto necessità se corrotti con le somme indicate) nonché l'assenza di qualsiasi indizio di un loro tenore di vita superiore alle disponibilità economiche ufficiali.
La Corte di appello non ha considerato come la diminuzione dei sequestri nei confronti del Lampada nel 2009 trovi ragione nel venir meno delle richieste di intervento da parte dell'Amministrazione dei Monopoli e, per converso, non risulta mai esservi una richiesta di controlli per i locali di Lampada che sia restata incompiuta e inevasa, a dimostrazione che i ricorrenti non aveva alcuna discrezionalità. Contesta in modo analitico il valore dei presunti riscontri individualizzanti. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
7. Ricorso nell'interesse di Michele di Dio Si sintetizzano i motivi escludendo la ripetizione di argomenti già presenti nel ricorso di Noto. primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione della prova dichiarativa ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.Secondo motivo: vizio di motivazione sulle questioni oggetto del rinvio dalla cassazione. In particolare quanto alla questione dei messaggi del 24 ottobre e dell'incontro del 14 ottobre. Terzo motivo: vizio di motivazione. La sentenza appare la ripetizione sostanziale della prima sentenza di condanna in appello, pur se annullata. Quarto motivo: vizio di motivazione. La Corte di appello non ha affatto offerto ragioni più convincenti della motivazione del giudice di primo grado che rilevava un interesse del Mongelli a rendere dichiarazioni false. Quinto motivo: violazione di legge e violazione dell'art. 99 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. Non vi è stata una rinuncia alla prescrizione efficace. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1. La decisione impugnata, dopo l'annullamento da parte di questa Corte di due sentenze nel medesimo grado di appello, giunge alla decisione di condanna ribaltando la sentenza di assoluzione del Tribunale che aveva escluso la commissione del fatto per la inattendibilità dell'unica prova diretta a carico dei tre ricorrenti, ovvero le accuse del coimputato Mongelli. 1.1. Per giustificare la condanna, nella motivazione devono quindi essere rappresentati integralmente tutti gli elementi a carico, non potendosi, ovviamente, valutare unitariamente le decisioni dei due gradi, in quanto di segno opposto.
2. La vicenda è strutturalmente abbastanza semplice e la si può ricapitolare così: 2.1. - i fratelli Lampada gestivano numerosi apparecchi da gioco automatico tipo slot -machine su cui proventi si pagano il citato P.R.E.U. e il canone di concessione, dovendo quindi versare circa il 90% dell'incasso lordo alla Amministrazione dei Monopoli. Intendevano manipolare parte degli apparecchi, interrompendo il loro collegamento con la rete pubblica di controllo, in modo da occultare gli incassi e trattenerli per intero. La prospettiva era certamente di un guadagno enorme, si trattava di decuplicare e più il profitto lecito.
Per riuscire nel loro progetto non era sufficiente il solo espediente del distacco dalla rete ma era necessario sfuggire ai controlli disposti dall'Amministrazione sul regolare monitoraggio degli apparecchi da gioco, controlli delegati alla Guardia di Finanza. Perciò, potendo fruire di ampi margini di spesa sulla base dei profitti illeciti attesi, Giulio Lampada si rivolgeva al maresciallo della GdF Mongelli, disponibile a farsi corrompere, perché in una parte dei locali pubblici in cui erano installati le loro slot-machine venissero omessi i controlli.
Risultato, quest'ultimo che poteva ottenersi o evitando del tutto l'accesso, ovvero effettuando i controlli in modo "alleggerito": in tale secondo caso, i finanzieri avrebbero comunque potuto fare accesso ai locali ma svolgendo le operazioni di verifica in modo fittizio, fingendo di non accorgersi del distacco degli apparecchi dalla rete telematica di controllo. 2.2. Nel più ampio processo (che, in primo grado, riguardava dodici imputati e numerose altre vicende, compreso il reato di associazione mafiosa) a carico anche del Mongelli, questi, alla fine, nel corso del dibattimento, decideva di confessare le proprie e le altrui colpe, accusando i tre ricorrenti che erano stati arrestati e tratti a giudizio anche loro per la stessa vicenda, sulla scorta di materiale probatorio risultato poi, però, inadeguato per la condanna (la decisione di condanna, difatti, fonda solo sulla "nuova" prova costituita dalla chiamata in correità).
Mongelli, quindi, afferma di aver ingaggiato per conto di Giulio Lampada i tre odierni ricorrenti in quanto operatori della Guardia di Finanza addetti proprio al dato tipo di controlli; i tre erano accettavano la offerta di soldi per fare quanto richiesto dai Lampada con riferimento ad uno specifico elenco di esercizi pubblici che rientravano nel loro ambito di competenza territoriale. 2.3. È un dato indiscusso che non vi è mai stato alcun rapporto diretto tra i 11/ Lampada e i tre ricorrenti perché Mongelli era l'unico tramite (vi era stato solo un incontro "istituzionale", negli uffici della GdF, un normale colloquio richiesto dal Lampada quale esercente.
La stessa Corte di appello non ha dato alcun rilievo a tale circostanza). A carico dei tre ricorrenti, in definitiva, non vi è alcun elemento diretto che non siano le dichiarazioni di Mongelli, né ve ne sono di indiretti (quali eccessive disponibilità economiche, etc) che possano essere traccia della loro presunta corruzione. Di apparentemente significativo vi è solo il dato che, nella data area, vi sarebbe stata una seria riduzione dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza (da nove o dieci nel 2008 a uno solo nel 2009). È significativo perché si trattava proprio delle attività della squadra in cui erano inseriti i ricorrenti ma, comunque, non è stato ritenuto un dato determinante.
Innanzitutto, la stessa sentenza chiariva che il "non controllo" in toto non era una necessità: i finanzieri potevano ben più utilmente procedere ad accessi "alleggeriti", semplicemente non accorgendosi del distacco degli apparecchi; poi, è restato inesplorato il tema di chi disponeva i controlli (richiesta della Amministrazione dei Monopoli o di iniziativa) e se, quindi, la riduzione del numero dei controlli sia stata una scelta dei ricorrenti o la conseguenza di scelte altrui.2.4. Considerato, allora, che quello della presunta rarefazione dei controlli è un tema sul quale la sentenza di primo grado si è diffusa e la sentenza di appello oggi in valutazione, invece, dice poco, resta fermo quanto questa Corte aveva detto sin dalla prima decisione, ovvero che la non discrezionalità negli accessi presso i locali « ...
è tale da confermare la responsabilità di Mongelli ... ma non è tale da costruire riscontro alla chiamata in correità di quest'ultimo». In base a quanto dopo la questione è, comunque, poco determinante.
3. Ai fini dell'odierna decisione, dei vari motivi posti dalle difese, è corretto selezionare quello che consente una immediata e più utile decisione - si anticipa che il risultato è quello dell'annullamento senza rinvio con conferma della assoluzione in primo grado. 3.1. Quindi, prima ancora del tema della ripetizione delle prove orali e del problema (certamente serio) della credibilità di Mongelli, il tema determinante, presente in tutti i ricorsi, è la totale assenza di riscontri individualizzati della chiamata in correità, come risulta incontrovertibilmente dal testo della sentenza, ricorrendo la mera apparenza di motivazione al riguardo e la conseguente violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 3.2.
La prima sentenza di annullamento di questa Corte, sostanzialmente ribadita dalla seconda sentenza, considerava come non vi fosse stata un'adeguata verifica dei necessari elementi di riscontro. La sentenza della Corte di appello oggi in valutazione, pur con una motivazione particolarmente ampia su tutti i temi in questione, conferma che i riscontri individualizzanti per i tre ricorrenti alle dichiarazioni del Mongelli, e che dovrebbero, quindi, soddisfare le condizioni per rendere utilizzabili nei loro confronti le dichiarazioni accusatorie, restano solo due. 3.3.
Si tratta di un incontro tra Mongelli e la "squadra" il giorno 14 ottobre 2009, che sarebbe significativo per la stretta concomitanza con un incontro "strategico" tra Mongelli e Lampada, nonché di uno scambio di 11 messaggi telefonici tra Mongelli e Di Dio, in un tale stretto collegamento temporale con una particolare vicenda dei Lampada da non poter non avere, tali messaggi, il contenuto indicato dal dichiarante, tale da confermare l'accusa. Sono riscontri sui quali già questa Corte aveva ritenuto la necessità di un più specifico accertamento perché potessero essere ritenuti, come sostenuto dall'accusa, quale motivato e logico riscontro di chiamate in correità. 3.4.
La valutazione della inconsistenza di tali riscontri, come risulta dal testo della sentenza e dagli atti difensivi, risolve con immediatezza il processo, comportando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni. Si ribadisce come l'evidenza sia tale da rendere superflua la valutazione degli altri motivi, pur se in teoria attengono a questioni prioritarie sul piano logico, quali il vizio della motivazione sulla attendibilità del dichiarante, questione che, si rammenta, si pone per gli stessi "riscontri", il cui reale contenuto (quello che fu detto nell'incontro al bar e quello che fu scritto dei messaggi sms) è affidato alle affermazioni di Mongelli.
4. Il primo riscontro è indicato nell'incontro del 14 ottobre 2009. Al riguardo, rileva la relazione della Squadra mobile con la quale gli operanti dichiaravano di aver visto il 14 ottobre 2009 Mongelli e gli altri tre finanzieri uscire dal comando della Guardia di Finanza alle 16:45, in un tempo, quindi, sostanzialmente corrispondente all'incontro dei fratelli Lampada con Mongelli alle 15:30. In questa occasione, Mongelli dice di avere avvisato i tre che sarebbero arrivati i soldi della corruzione. Per la Corte il "riscontro" è che, effettivamente, l'incontro vi fu e fu visto.
Che il dato non significhi nulla ai fini di conferma delle accuse, però, lo scrive sostanzialmente proprio la Corte di appello. 4.1. Alle pagine 32 e 33 della sentenza si legge: «... riesaminato nel 2016, rispondendo alle domande Mongelli ha ricordato che quel giorno egli si era incontrato dapprima con Giulio Lampada, da cui aveva avuto conferma del prossimo pagamento (per il 31 di quello stesso mese), e subito dopo (tra le h. 14:35 e le 15:20). presso il Comando GdF di Via Valtellina coi tre colleghi, precisando di averli informati di quanto appreso da Lampada, e di avere poi discusso con loro della questione dei rimborsi delle spese sostenute per le trasferte compiute su incarico del Tribunale (precisazioni assenti nelle precedenti dichiarazioni), ribadendo infine che l'uscita dai locali della caserma per recarsi al bar ubicato nelle vicinanze non era dovuta a motivi diversi dal desiderio di prendere un caffè [....] Tale spiegazione di quell'incontro coincide con quella addotta dagli odierni appellanti, che, però, lo giustificano con la sola esigenza di discutere dei rimborsi spese: giustificazione che, però, non può ritenersi esaustiva, atteso che la discussione di una simile questione, rientrante nelle attività d'istituto, non rendeva necessaria l'adozione di particolari cautele, e un incontro "riservato e "appartato"» La Corte, inoltre, considera che, in realtà, la dichiarazione di Mongelli non è stata modificata rispetto alla precedente perché egli già nel 2012 aveva detto cose simili (qui la motivazione si limita a riportarsi alle parole di Mongelli, che trascrive):
«in quell'occasione andammo al bar per prenderci un caffè e tra gli altri discorsi nostri, perché avevamo fatto una missione ... e praticamente c 'era un problema con il rimborso delle spese giudiziarie, parlammo di questo argomento e contemporaneamente gli dissi che avevo visto per miei motivi Giulio Lampada e che a fine ottobre mi sarei incontrato per la tranche di ottobre». 4.2. Pertanto, è pacifico che l'incontro avviene in un bar davanti a tutti, che lo stesso Mongelli dice che parlarono di temi rilevanti per il lavoro (rimborsi spese) e, in aggiunta, di aver detto che sarebbero arrivati gli altri soldi di Lampada.
L'osservazione della Corte sull'essere l'incontro riservato e appartato è irrilevante, apparendo solo un espediente per dare una colorazione sospetta, così da accentuare una sorta di scarsa credibilità dei ricorrenti (quasi che spettasse a loro l'onere della prova), per cui non se ne tiene conto. 4.3. Quindi: l'incontro in quanto tale non ha di per sé un valore di riscontro, come avevano già rilevato il primo giudice e questa stessa Corte di cassazione. Era un incontro tra colleghi, fra l'altro anche amici personali, lo stesso dichiarante dice che erano andati per motivi "normali".
Quel che serviva, era la prova della ragione dell'incontro perché questo potesse provare qualcosa. Sempre questa Corte, difatti, aveva considerato la necessità di accertare il contenuto dell'incontro perché potesse essere ritenuto quale motivato e logico riscontro della chiamata in correità. Invero, a fronte di una tesi difensiva sul contenuto dell'incontro, confermata proprio dal Mongelli (la questione dei rimborsi), vi è solo la ulteriore affermazione del dichiarante che avrebbe detto ai colleghi, dopo l'incontro con Lampada, che sarebbero arrivati i soldi di quest'ultimo. 4.4.
In definitiva, come tale incontro del tutto normale per tali soggetti possa riscontrare l'accusa non è dato comprendere. L'incontro, tra conoscenti/colleghi, in sé è del tutto giustificato e comunque, da solo non significa conferma della data accusa mentre il contenuto significativo altro non è che una ulteriore dichiarazione accusatoria di Mongelli. Questa, però, non è un (auto)riscontro bensì, se del caso, una dichiarazione da riscontrare.
5. Il secondo riscontro è indicato nei contatti telefonici del 24 ottobre 2009 in corrispondenza dell'episodio dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza di Magenta presso i locali di Magenta ove erano installate slot -machine dei Lampada. Anche in questo caso, si tratta di circostanze che, all'esito della valutazione di questa Corte di Cassazione, andavano chiarite individuandone i contenuti che potessero valere da riscontro. 5.1. Si legge nella sentenza impugnata che «Mongelli, riesaminato nel 2016, aveva chiarito che almeno alcuni dei messaggi scambiati il 24 ottobre con Di Dio avevano ad oggetto proprio il controllo effettuato in quei giorni dalla GdF di Magenta, ed in particolare il fatto che le irregolarità riscontrate in locali non inseriti nella lista rendevano troppo rischiosa la prosecuzione del rapporto».
Anche in questo caso, all'esito dell'esame che due volte la Corte di appello è stata invitata a fare in modo specifico, non si comprende quale sarebbe la effettiva portata di riscontro. 5.2. Si può prescindere da quella che, secondo la stessa motivazione, è una ricostruzione di per sé del tutto incerta sull'avere il Di Dio conoscenza che quel giorno vi era stato l'accertamento in Magenta (si rileva il totale silenzio sul punto della Corte di appello rispetto alle contestazioni della difesa, trascritte in uno dei ricorsi), e limitarsi a considerare se la sentenza stessa sia riuscita, come avrebbe dovuto, a offrire una motivazione logica nel senso che la particolare coincidenza dei numerosi messaggi del giorno tra Di Dio e Mongelli abbia un valore di conferma dell'attendibilità del chiamante in correità, dimostrando che il contenuto dei messaggi fosse quello da lui dichiarato.
Invero, nella stessa motivazione della Corte di appello si riporta che, secondo le dichiarazioni del Mongelli cui è assegnato il compito di dare un contenuto a tali messaggi perché confermino le sue accuse, «almeno alcuni» di tali messaggi riguardavano la vicenda in questione: quindi, non tutti. Già tale affermazione è segno, insomma, che i messaggi tra i Mongelli e Di Dio (all'epoca ancora indiscutibilmente amici e vicini di casa) non avevano quel tale carattere di eccezionalità da cui arrivare alla affermazione che non potessero non avere il contenuto indicato dal dichiarante.
Al di là di ulteriori valutazioni, l'unica certezza acquisita e che i messaggi furono scambiati fra Di Dio e Mongelli e non fra le rispettive fidanzate. 5.3. Il dato determinante, però, è che i contatti fra due (ex)amici erano cosa sostanzialmente normale e, come ha ben prospettato Noto sulla base del materiale in atti con una specifica memoria cui la Corte di appello non ha dato alcuna risposta, i contatti fra i due per mezzo di telefonate e messaggi erano assolutamente costanti e spesso in numero certamente molto elevato come da prospetto della difesa che riporta gli accertamenti in atti (nel 2009 e 2010, al di là di tutte le altre occasioni costanti contatti fra i due, vi furono ben dieci giorni in cui si registrarono fra Mongelli di Dio dai 10 ai 19 contatti giornalieri).
Si trattava di numeri coerenti con la comune frequentazione amicale, coinvolgente anche le rispettive fidanzate. 5.4. Quindi, non solo non è stato dimostrato perché questi contatti, i cui contenuti non sono noti (se non attraverso le dichiarazioni da riscontrare), debbano avere una ragione di tale peculiarità da non potere che essere conferma che i due soggetti discussero della vicenda dei controlli negli esercizi pubblici di Magenta, ma la difesa ha segnalato i dati pacifici, disponibili nel processo, che 12 t escludevano che tali contatti avessero un tale carattere singolare da dimostrare che era in questione il tema dei rapporti con Lampada.
Semplicemente, era il "normale" contesto dei rapporti tra i due amici.
6. In definitiva, con l'assorbimento di ogni altro argomento, è certo che all'esito delle attività richieste da questa Corte con le due sentenze di annullamento, le accuse sono restate basate sulle mere dichiarazioni di Mongelli senza alcun elemento di riscontro diretto, essendo íctu ()cui/ quelli prospettati sopra meramente apparenti (nessuna attitudine, anche all'esito dell'approfondimento, a confermare le accuse del Mongelli), e mancando qualsiasi altro indizio, anche solo generale. quale poteva essere la irragionevole disponibilità economica che, invece, era stata riscontrata proprio per Mongelli. 6.1. Non essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen., la prova di accusa fondamentale non è utilizzabile. 7.Valutata la ostensione tutte le prove utili all'accusa, e l'esito in particolare della ricerca dei riscontri, esito negativo pur essendo stata effettuata tale ricerca come indicato da questa Corte, non si prospetta alcuna ulteriore possibilità di esito di condanna in caso di un nuovo giudizio di rinvio. L'ann