Sentenza — n. 33975/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Brescia ha respinto l'appello proposto da Zejnel Spaneshi avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la sua richiesta volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia per decorrenza del termine di fase della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con ordinanza del 17 febbraio 2020, in relazione al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, commesso fino al maggio 2018, per effetto della retrodatazione della decorrenza della misura alla data del 28 marzo 2018, data dell'arresto per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. poiché ci si trova in presenza di un caso conclamato di contestazione a catena che impone di computare il termine di efficacia della misura dalla esecuzione della prima ordinanza cautelare e, dunque, dall'arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 297 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 74 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 33975/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di affermazioni risalenti (la sentenza richiamata dalla difesa è, infatti, Sez. 4, Sentenza n. 34258 del 25/05/2007, Meziu, Rv. 237049) che negli anni, anche con riferimento ai reati associativi dì tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) si sono consolidate pervenendo all'affermazione secondo cui, in presenza di reato associativo contestato in forma aperta, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 1, Sentenza n. 20135 del 16/12/2020, Ciancio, Rv. 281283).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Spaneshi Zejnel, nato in Albania il 9/8/1987 avverso l'ordinanza del 12/5/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello proposto da Zejnel Spaneshi avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la sua richiesta volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia per decorrenza del termine di fase della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con ordinanza del 17 febbraio 2020, in relazione al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, commesso fino al maggio 2018, per effetto della retrodatazione della decorrenza della misura alla data del 28 marzo 2018, data dell'arresto per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. poiché ci si trova in presenza di un caso conclamato di contestazione a catena che impone di computare il termine di efficacia della misura dalla esecuzione della prima ordinanza cautelare e, dunque, dall'arresto.
Si è, infatti, in presenza di una contestazione per reato associativo e gli elementi addotti dal Tribunale, per ritenere che il reato associativo si sia protratto oltre la data dell'arresto, non sono significativi della commissione di reati-fine ulteriori e, comunque, si risolvono nei contatti del ricorrente, intercorsi con la compagna, affatto significativi della permanenza dell'attività associativa o della commissione di altri illeciti in materia di stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni poste col gravame cautelare cui il Tribunale ha dato una risposta in linea con l'orientamento di questa Corte.
2. Il tema posto dal presente ricorso attiene, più propriamente, all'applicazione della regola della retrodatazione della efficacia della misura della custodia cautelare alla prima misura applicata e, quindi, alle regole rilevanti ai fini della configurabilità della contestazione a catena tra reati cd. fine e il reato associativo in materia di stupefacenti, reato che, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, si è protratto fino al maggio 2018, cioè ben oltre la data dell'arresto dell'imputato per uno dei reati in materia di stupefacenti che costituivano l'oggetto dell'associazione stessa: da qui, in carenza di anteriorità dei fatti della seconda ordinanza rispetto alla prima, la impossibilità di applicazione della retrodatazione secondo le regole della contestazione a catena di cui all'art. 297 cod. proc. pen.. Sostiene, per contro, la difesa che l'arresto dello Spaneshi, eseguito nel marzo 2018, ha determinato la cessazione della permanenza della condotta associativa.
3. La tesi della difesa richiama affermazioni ben note nella giurisprudenza di questa Corte ove si afferma che la permanenza dell'appartenenza all'associazione dopo che l'associato sia stato sottoposto a misura cautelare in carcere in riferimento ad uno dei reati fine della medesima, non può essere affermata per la sola assenza di indici positivi di dissociazione. Al contrario, in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un elemento fattuale dirompente del quale è plausibile presumere la capacità di recidere materialmente i legami tra gli associati.
Si tratta di affermazioni risalenti (la sentenza richiamata dalla difesa è, infatti, Sez. 4, Sentenza n. 34258 del 25/05/2007, Meziu, Rv. 237049) che negli anni, anche con riferimento ai reati associativi dì tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) si sono consolidate pervenendo all'affermazione secondo cui, in presenza di reato associativo contestato in forma aperta, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 1, Sentenza n. 20135 del 16/12/2020, Ciancio, Rv. 281283).
Vieppiù tali conclusioni sono condivisibili in relazione alle compagini associative dedite ai reati in materia di stupefacenti - caratterizzate da una tendenziale meno efficace struttura organizzativa. Si è affermato, in un'ottica di bilanciamento del principio che limita la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ai fatti commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza ( Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222).
4. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale regula iuris ed ha individuato precisi e concreti elementi fattuali per ritenere che a fronte di contestazione di reato associativo, neppure a contestazione cd. aperta ma con specifica indicazione della permanenza al mese di maggio 2018, non si fosse in presenza di ordinanza avente ad oggetto fatti anteriormente commessi che rendevano applicabile il principio della contestazione a catena. Non è affatto necessario, secondo le argomentazioni sottese al ricorso, la presenza, fra i fatti successivi, di uno specifico reato-fine poiché ciò che rileva è che si sia in presenza di condotta di reato sussumibile, fra gli altri indici di partecipazione, in quella di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e, quindi, di elementi seriamente significativi di un contributo consapevole alla partecipazione alla vita del gruppo associativo.
I dati di fatto - che la difesa esamina in termini estremamente sintetici e senza confrontarsi realmente con le obiettive circostanze evidenziate nell'ordinanza impugnata - sono, nel caso in esame, estremamente significativi della ingerenza profusa dal ricorrente nell'organizzazione dell'attività illecita anche mentre si trovava detenuto. In particolare il Tribunale ha evidenziato lo stretto collegamento, temporale e causale, di una visita della compagna del ricorrente (Gherghina Andrei) ed altro accompagnatore all'esterno del carcere ove lo Spaneshi era detenuto per chiedergli notizie in merito ad un credito da esigere da tale Battista Crotti.
Si tratta di un episodio del 7 aprile 2020 ricostruito sulla scorta delle intercettazioni ambientali (che permettevano di ricostruire perfettamente sia visita che la sua causale riconducibile a forniture pregresse di droga effettuate dal ricorrente) e le direttive che a questo riguardo avrebbero dovuto essere chieste allo Spaneshi. Né assume rilievo che, per fatti del tutto contingenti e riferibili alle difficoltà di comunicazione, ciò non sia avvenuto in quella occasione poiché, invece, ciò che rileva, ai fini della concretezza e rilevanza del perdurante contributo offerto dal ricorrente, è la circostanza che dai sodali l'imputato venisse individuato come la persona al quale fare capo per averne direttive sulle loro conseguenti iniziative e che, dalle concomitanti e successive intercettazioni ambientali, risultano accertate le visite effettuate dai due ai debitori, i cui risultati venivano riferiti dalla Andrei al ricorrente nel corso dei colloqui in carcere del 5 e 21 maggio 2018 nonché le direttive che lo Spaneshi forniva alla compagna sulle persone alle quali rivolgersi per le forniture di cocaina e il prezzo da pagare per chilogrammo (cfr. pag. 5). 5.Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen.. Così deciso il 6 settembre2021 I