Sentenza — n. 33974/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni poste col gravame cautelare cui il Tribunale ha dato logica e completa risposta e con cui non vi è reale confronto. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità (v., da ultimo, Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), per la quale, anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso e sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33974/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità (v., da ultimo, Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), per la quale, anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso e sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tintis Gaetano, nato a Cagliari il 2/1/1959 avverso l'ordinanza del 21/4/2021 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 21 aprile 2021 il Tribunale di Cagliari, adito in sede di appello cautelare, ha confermato il provvedimento con il quale la Corte di appello di Cagliari aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in cui versa Gaetano Tintis per effetto di ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 29 ottobre 2018.
Gaetano Tintis, con sentenza del 19 dicembre 2019 della Corte di appello di Cagliari ,che ha confermato quella di primo grado, è stato condannato alla pena finale di anni dodici di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990 commessi fino all'anno 2016.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia carenza di motivazione del provvedimento impugnato poiché i giudici non hanno esaminato le deduzioni difensive che deponevano nel senso dell'affievolimento delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione, e, in particolare, l'epoca risalente dei fatti; il positivo periodo di custodia, peraltro non breve, subito dal Tintis; la connessione della sua posizione con quella del fratello Carlo, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, e, infine, che le condotte illecite dell'imputato erano cessate a seguito della scoperta del carico di droga di cui al capo C31). E' apodittica, perché non riscontrata dalla concreta dinamica dei fatti, l'affermazione del pericolo di recidiva correlato alla mera possibilità di allacciare rapporti con componenti non individuati dell'associazione, che la stessa sentenza afferma essere stata "disarticolata" per effetto degli arresti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni poste col gravame cautelare cui il Tribunale ha dato logica e completa risposta e con cui non vi è reale confronto.
2. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità (v., da ultimo, Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), per la quale, anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso e sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari.
Con riferimento al tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare, va anche sottolineato il principio di diritto secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 2, n. 46368 del 14/9/2016, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050;
Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep, 2014, Scalarnana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832).
3. Orbene, il Tribunale, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato come nessun elemento in quella sede dedotto avesse rilevanza ai fini della attenuazione delle esigenze cautelari attesa la valenza neutra del tempo trascorso in stato cautelare in relazione a condotte protrattesi nel corso degli anni e a fronte dei collegamenti, collaudati e risalenti nel tempo, con esponenti di rilievo della criminalità organizzata nonché il diretto coinvolgimento dell'imputato, oltre che nell'associazione dedita al narcotraffico, in decine di episodi di trasporto di quantitativi significativi di sostanza stupefacente del tipo hashish dalla Campania alla Sardegna, adoperandosi, inoltre, per il trasferimento nella penisola di elevate somme di denaro ricavate dallo smercio di stupefacente da consegnare ai fornitori campani, sia per organizzare i mezzi.
A fronte di tali elementi non appaiono, dunque, manifestamente illogiche le osservazioni che i giudici della cautela hanno svolto sia per ritenere sussistente il pericolo di recidiva - in un contesto caratterizzato da elevata capacità organizzativa nel settore del narcotraffico in cui erano versati vari componenti della famiglia di sangue dell'imputato - né la sproporzione della misura in corso, a fronte della pena elevata (anni dodici di reclusione) applicata all'imputato. Né si registra la omessa valutazione di significativi elementi di giudizio per approdare a considerazioni diverse istante l'inserimento dell'imputato nel contesto associativo, assertivamente negata concentrando l'attenzione sul solo Del Prete, essendo, viceversa, conclamato il suo ruolo di partecipe del gruppo nel quale aveva coinvolto anche i figli (Antonio e Matteo).
Il Tribunale ha pertanto confermato il provvedimento impugnato con motivazione logica ed esauriente non sindacabile in questa sede. Non risponde, infatti, allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argonnentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto quando il ricorrente si limiti sostanzialmente a prospettare quella che, a suo avviso, sulla base delle medesime risultanze probatorie, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione della personalità dell'imputato ai fini della valutazione dei pericula libertatis.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen.. Così deciso il 6 settembre 2