Sentenza — n. 33973/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza di del 22 dicembre 2020 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma aveva applicato a Simone Strozzi, in qualità di Presidente dell'associazione "Svoltare Onlus" la misura degli arresti domiciliari per una serie di reati fra i quali, per quel che qui rileva, il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen., ascrittogli al capo c); il delitto di peculato (art. 314 cod. pen., ascrittogli al capo d); quello di malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen., ascrittogli al capo e).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 353 cod. pen, art. 314 cod. pen, art. 316-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33973/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pacifica è, infatti, l'affermazione secondo cui il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Strozzi Simone, nato a Parma il 27/4/1975 avverso l'ordinanza del 21/1/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza di del 22 dicembre 2020 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma aveva applicato a Simone Strozzi, in qualità di Presidente dell'associazione "Svoltare Onlus" la misura degli arresti domiciliari per una serie di reati fra i quali, per quel che qui rileva, il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen., ascrittogli al capo c); il delitto di peculato (art. 314 cod. pen., ascrittogli al capo d); quello di malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen., ascrittogli al capo e).
L'ordinanza impugnata ha confermato il titolo genetico - che era ampiamente motivato con riferimento alla documentazione acquisita in sede di indagini - e si è soffermata, in particolare, sui rilievi difensivi che investivano l'inquadramento giuridico delle condotte accertate e la congruenza degli elementi di prova raccolti. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la difesa del ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge in relazione alla sussistenza, nell'ordinanza genetica, dell'autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza da parte del giudice per le indagini preliminari; 2.2. mancanza di motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti non essendo emerse condotte dirette ad impedire ad altri concorrenti la partecipazione ai bandi sia della Prefettura di Parma che del Comune di Parma; 2.3. vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato di peculato, con riferimento alle posizioni di otto soggetti a favore dei quali l'indagato svolgeva la funzione di amministratore di sostegno. il Tribunale non ha esaminato la documentazione difensiva ed ha, in sostanza, ritenuto accertata la condotta appropriativa dell'indagato generalizzando la valenza confessoria di altre vicende in relazione alle quali vi era stata ammissione di responsabilità e facendo coincidere, in buona sostanza, la condotta appropriativa con la mancata rendicontazione delle somme impiegate; 2.4. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di malversazione in danno dello Stato: il Tribunale ha escluso la riconducibilità all'appalto pubblico del servizio di "ospitalità ai migranti" che costituiva oggetto della missione dell'associazione , "autonoma ed indipendente rispetto alla pubblica amministrazione" con la conseguenza che le somme erogate dalla Prefettura devono essere qualificate come un vero e proprio contributo "elargito" per integrare le spese ulteriori e con la conseguenza che la destinazione, a scopi diversi, di tale finanziamento integra il delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché dalla certificazione in atti, acquisita dalla cancelleria, risulta che Davide Strozzi, detenuto agli arresti domiciliari al momento della proposizione del ricorso, dopo un breve periodo di sottoposizione a misura alternativa, dal 14 giugno 2021 è stato rimesso in libertà con revoca della misura applicatagli. La revoca della misura determina il venire meno del concreto e rilevante interesse alla pronuncia, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge e non essendo pervenute dall'interessato, che pure aveva sollevato varie questioni relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dichiarazioni che ne denotino il persistere dell'interesse alla decisione in vista della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
Pacifica è, infatti, l'affermazione secondo cui il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567).
2. Non va disposto il pagamento delle spese processuali né il versamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende dal momento che la revoca della misura ha determinato, in un momento successivo alla proposizione del ricorso, il venir meno dell'interesse alla decisione, il chè rende non configurabile una ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225) alla quale è collegata la condanna al pagamento delle spese processuali né una situazione di colpevole proposizione di ricorso inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 6 settembre 2021 Il Consigliere ensore Il Presidente Emilia Anna Anna Criscuolo L