Sentenza — n. 33972/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza del 10 settembre 2019, il Tribunale di Trento, in funzione del giudice del riesame, ha confermato il decreto del 17 luglio 2019 con il quale veniva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, della somma di euro 61.743,82, quale profitto del delitto di truffa (art. 640-bis cod. pen.) contestato al Piazzi, in qualità di presidente del consorzio "Cavalesemozione", carica rivestita nell'anno 2012. Secondo le risultanze delle indagini, compendiate nell'informativa della Guardia di Finanza del 9 aprile 2019, i presidenti del Consorzio succedutisi nella carica, avevano avallato fittizie operazioni di vendita di spazi pubblicitari in favore delle società private di consulenza incaricate della gestione degli eventi (la OGP e la Centriamo Consulting), spazi che in effetti non venivano utilizzati dalle società acquirenti e che da queste venivano cedute a terzi in minima parte ma le cui fatture di acquisto venivano allegate dalle società acquirenti come spese sostenute per conseguirne il rimborso dalla Provincia Autonoma di Trento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33972/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A carico del ricorrente, e a comprova del suo consapevole inserimento e apporto al "giro", sono state richiamate le dichiarazioni rese da uno dei soci della cooperativa "Lunghefocali", facente capo al Piazzi, che di tale sistema si sarebbe direttamente avvalsa riuscendo a diminuire la sua esposizione creditizia verso le banche.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Piazzi Faustino, nato a Cavalese il 9/12/1965 avverso l'ordinanza del 16/2/2021 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza del 10 settembre 2019, il Tribunale di Trento, in funzione del giudice del riesame, ha confermato il decreto del 17 luglio 2019 con il quale veniva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, della somma di euro 61.743,82, quale profitto del delitto di truffa (art. 640-bis cod. pen.) contestato al Piazzi, in qualità di presidente del consorzio "Cavalesemozione", carica rivestita nell'anno 2012. Secondo le risultanze delle indagini, compendiate nell'informativa della Guardia di Finanza del 9 aprile 2019, i presidenti del Consorzio succedutisi nella carica, avevano avallato fittizie operazioni di vendita di spazi pubblicitari in favore delle società private di consulenza incaricate della gestione degli eventi (la OGP e la Centriamo Consulting), spazi che in effetti non venivano utilizzati dalle società acquirenti e che da queste venivano cedute a terzi in minima parte ma le cui fatture di acquisto venivano allegate dalle società acquirenti come spese sostenute per conseguirne il rimborso dalla Provincia Autonoma di Trento.
A carico del ricorrente, e a comprova del suo consapevole inserimento e apporto al "giro", sono state richiamate le dichiarazioni rese da uno dei soci della cooperativa "Lunghefocali", facente capo al Piazzi, che di tale sistema si sarebbe direttamente avvalsa riuscendo a diminuire la sua esposizione creditizia verso le banche.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia plurime carenze di motivazione che investono: 2.1.1a ritenuta sussistenza del fumus delicti, apoditticamente ricostruito sulle dichiarazioni di uno dei soci della cooperativa "Lunghefocali", che in realtà ne era uscito per ragioni di contrasto personale, quanto alla natura fittizia dei costi esposti nelle fatture, costi che erano consistiti nel lavoro profuso dai soci per la realizzazione degli eventi e di cui, nella stessa informativa della Guardia di Finanza non erano stati determinati gli importi; 2.2. sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricorrente, tenuto conto dell'esito del procedimento per danno erariale a suo carico conclusosi con addebiti di natura meramente colposa; 2.3. violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. poiché il reato addebitato al Piazza è prescritto, almeno per uno dei capi di provvisoria incolpazione che è contestato commesso il 18 dicembre 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Con dichiarazione del 2 settembre 2021 proposta dal difensore, Faustino Piazzi ha rinunciato al ricorso. La rinuncia al ricorso deve ritenersi efficace in quanto proposta da soggetto a tanto abilitato in forza della procura speciale allegata alla dichiarazione sottoscritta dal difensore di fiducia (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014, Preiti, Rv. 262276). Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione. 2.Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria la condanna del Piazzi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo stimare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 settembre 2021- Il Consigliere estensore Il Pres nt