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Sentenza — n. 33971/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33971/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33971/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'Il marzo 2021 il Tribunale di Roma in sede di riesame ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 3 dicembre 2020, con cui è stata applicata a Tonj Zaccardini la misura cautelare della custodia in carcere per più ipotesi di reato in materia di stupefacenti.

Regesto Legislator

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art. 89 disp. att. cod. proc. pen, art. 268 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33971/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di valutazione che tiene conto dei profili rilevanti ai fini dell'utilizzabilità delle operazioni di intercettazione, dovendosi per il resto rilevare che la sommaria trascrizione è assicurata solitamente attraverso i c.d. brogliacci e che comunque né il secondo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., riferito proprio alla trascrizione anche sommaria del contenuto delle comunicazioni registrate né l'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., riguardante il contenuto del verbale delle operazioni, sono richiamati dall'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. ai fini del divieto di utilizzazione (si tratta di principio desumibile anche dalla motivazione di Sez.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata prove acquisite tramite sorveglianza abuso di un impianto per l'elaborazione di dati atti istruttori penali contratto di registrazione spionaggio nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 89 disp. att. cod. proc. pen
In ogni caso il Tribunale aveva ravvisato l'equipollenza dei verbali redatti con quelli di registrazione, i quali in realtà devono documentare la relativa attività, cioè le modalità e circostanze di quella specifica operazione, essendo inconferente ogni richiamo al disposto dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
art. 268 cod. proc. pen
brogliacci e che comunque né il secondo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., riferito proprio alla trascrizione anche sommaria del contenuto delle comunicazioni registrate né l'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zaccardini Tonj, nato il 26/04/1978 a Roma Avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Massimo Mercurelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il marzo 2021 il Tribunale di Roma in sede di riesame ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 3 dicembre 2020, con cui è stata applicata a Tonj Zaccardini la misura cautelare della custodia in carcere per più ipotesi di reato in materia di stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso Zaccardini tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 268, comma 1 e 3, 267, comma 4, 271 cod. proc. pen.. e inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione relative ai RIT 1238, 5270, 5271, 5272, 5736, 6067, 6133, 6160, 6206 del 2017 con conseguente nullità dell'ordinanza genetica in relazione all'art.273 cod. proc. pen. Era stata dedotta la mancanza dei verbali delle operazioni di registrazione e della presenza dei soli verbali di inizio e di fine operazioni, fatta eccezione per i verbali di fine, relativi ai RIT 5270 e 5482 e per la mancanza di ogni verbale per il RIT 6067.

Il Tribunale aveva replicato rilevando la presenza dei verbali di fine ascolto per i RIT 5270 e 5482, ma nell'indice degli atti trasmessi non si faceva menzione degli stessi e dei sottofascicoli relativi ai citati RIT, avendo la discrasia compromesso la concreta possibilità di consultazione. Relativamente al RIT 6067 il Tribunale aveva inoltre prospettato un errore del GIP, posto che l'utenza in uso a Pineda Granada era riferita al RIT 6076. In ogni caso il Tribunale aveva ravvisato l'equipollenza dei verbali redatti con quelli di registrazione, i quali in realtà devono documentare la relativa attività, cioè le modalità e circostanze di quella specifica operazione, essendo inconferente ogni richiamo al disposto dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen.

Segnala ancora il ricorrente che le operazioni erano state eseguite con apparecchi forniti da una ditta di Cantù come da autorizzazione del P.M., essendo stato attestato nei verbali di fine operazioni che le stesse erano state eseguite presso la sala ascolto della Procura. Era stato peraltro segnalato in quei verbali che i supporti sarebbero stati trasmessi dall'Ufficio non appena fossero stati masterizzati dal personale della società incaricata. Il Tribunale aveva ipotizzato che una registrazione fosse stata contestualmente effettuata dalla società incaricata, ma ciò non era stato autorizzato, essendo lo svolgimento delle operazioni riservato al P.M. o alla P.G. delegata.

Non era dunque frutto di deduzione esplorativa l'assunto che la masterizzazione fosse svolta da personale della ditta, la quale aveva eseguito attività riservate senza che il P.M. o la P.G. avessero alcuna possibilità di controllare le modalità e gli esiti dell'operato. La valutazione del Tribunale prescindeva dalla considerazione della natura e delle modalità di formazione del dato da utilizzare a fini probatori, in quanto la ricezione del file coincide con la sua registrazione.In tal modo avrebbe dovuto ritenersi che i files e la loro registrazione- salvataggio fossero stati effettuati solo dal server allocato presso il privato, essendo la masterizzazione prodromica alla successiva registrazione-salvataggio sui server di Procura.

Di qui anche l'inutilizzabilità derivante dall'uso di impianti esterni, non autorizzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso, che reitera le deduzioni già formulate in sede di riesame, è manifestamente infondato alla luce delle osservazioni del Tribunale.

2. In primo luogo deve rimarcarsi come l'inutilizzabilità dovrebbe discendere dalla mancanza del verbale relativo alle operazioni, mentre il Tribunale ha attestato che anche con riguardo ai RIT 5270 e 5482 esistevano ed erano stati trasmessi sia il verbale di inizio sia il verbale di fine operazioni, non assumendo rilievo le considerazioni formulate nel motivo di ricorso in ordine alle difficoltà di consultazione, rispetto all'indice degli atti trasmessi. Inoltre, non ha formato oggetto di specifiche censure l'osservazione del Tribunale secondo cui il RIT 6067 era stato erroneamente indicato dal GIP, correttamente dovendosi fare riferimento al RIT 6076, in quanto riferito all'utenza di Pineda Granada.

Deve aggiungersi, quanto alle operazioni di registrazione, che il Tribunale ha dato conto di come dai verbali redatti sia dato evincere il tempo di durata delle operazioni di intercettazione, nonché l'utilizzo di impianti di una ditta privata, che era stato previamente autorizzato, l'attivazione delle operazioni a cura di personale di tale società, il fatto che le operazioni di registrazione fossero avvenute nei locali della Procura della Repubblica, con autorizzazione data dal P.M. agli ufficiali di P.G. ad eseguire il riascolto presso la sala esistente nell'Ufficio richiedente.

Si tratta di valutazione che tiene conto dei profili rilevanti ai fini dell'utilizzabilità delle operazioni di intercettazione, dovendosi per il resto rilevare che la sommaria trascrizione è assicurata solitamente attraverso i c.d. brogliacci e che comunque né il secondo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., riferito proprio alla trascrizione anche sommaria del contenuto delle comunicazioni registrate né l'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., riguardante il contenuto del verbale delle operazioni, sono richiamati dall'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. ai fini del divieto di utilizzazione (si tratta di principio desumibile anche dalla motivazione di Sez.

U. n. 36359 del 26/6/2008, Carli, Rv. 240395 e da ulteriore consolidata giurisprudenza: Sez. 4, n. 49306, del 17/9/2004, Cao, Rv. 229922). Ed ancora può rimarcarsi che il verbale delle operazioni costituisce «il documento attestante il complesso delle operazioni effettuate e deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe» (Sez. 3, n. 47557 del 26/9/2019, Scognamiglio, Rv. 277990).

3. Con riguardo infine al tema dell'utilizzo di impianti non autorizzati, desunto dal riferimento fatto nei verbali alle operazioni di masterizzazione a cura del personale della società privata, deve ritenersi che si tratti di assunto puramente congetturale, come esattamente osservato dal Tribunale. Ed invero risulta decisivo il fatto che nei verbali sia stato attestato lo svolgimento delle operazioni di registrazione presso i locali della Procura della Repubblica, dovendosi inoltre rilevare come risulti inconferente il riferimento alle operazioni di masterizzazione, che si risolvono nello scaricamento su adeguati supporti del dato captato e registrato (come nitidamente descritto dalle Sezioni Unite nella sentenza Carli surrichiamata e ribadito dalla giurisprudenza:

Sez. 4, n. 3307 del 1/12/2016, dep. 2017, Agnotelli, Rv. 269012, che ha anche sottolineato l'irrilevanza di un'eventuale contestuale registrazione da parte della società incaricata) e non essendo stato in alcun modo provato che l'impianto collocato presso gli uffici della Procura avesse operato come mero ripetitore di dati, avviati e registrati altrove, fermo restando che era stata comunque prevista dal P.M. la possibilità per la P.G. di avvalersi come ausiliari di tecnici esperti della società privata per l'ascolto e la registrazione dell'utenza.

4. Deve dunque escludersi che ricorrano le prospettate cause di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione, discendendone, come anticipato, l'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13