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Sentenza — n. 33967/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33967/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33967/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 24 febbraio 2021 il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2021 .con cui è stata applicata nei confronti di Gerardo Cossiga la misura cautelare della stodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione dedita al arcotraffico di cui al capo 1).

Regesto Legislator

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art. 268 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33967/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate"». Ciò significa che il difensore del soggetto raggiunto da misura cautelare deve attivarsi per poter ottenere l'accesso alle registrazioni in funzione dell'esercizio pieno del diritto di difesa, qualificato dalla peculiare fase cautelare, fermo restando che l'attivazione deve essere tempestiva in modo che ad essa possa utilmente seguire l'adempimento richiesto al P.M.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva corrispondenza con il difensore carcerazione preliminare diritti del detenuto diritto di essere arrestato permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 268 cod. proc. pen
336 del 2008 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cossiga Gerardo, nato il 22/02/1981 a Roma Avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Angela Porcelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2021 il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2021 .con cui è stata applicata nei confronti di Gerardo Cossiga la misura cautelare della stodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione dedita al arcotraffico di cui al capo 1).

2. Ha proposto ricorso il Cossiga tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 311, 309, comma 5 e 8 cod. proc. pen., inutilizzabilità di captazioni di cui ai RIT specificamente indicati, inefficacia della misura. Richiama quanto dedotto in una memoria difensiva, sottolineando che in data 18 febbraio 2021, dopo l'avviso di deposito dei supporti informatici, il difensore aveva chiesto la messa a disposizione presso la sala ascolto e l'indicazione della relativa data, ma in data 22 febbraio 2021 era emerso che i supporti non erano stati inviati e solo il 23 febbraio 2021 il P.M. aveva autorizzato l'ascolto e l'estrazione della copia: ma alla data dell'udienza di riesame, celebrata il 24 febbraio 2021, le copie dei supporti non erano state rilasciate.

Invoca la giurisprudenza in materia e sottolinea che avrebbe dovuto darsi rilievo al mancato invio al Tribunale dei supporti, agli effetti dell'art. 309, comma 5 e 8 cod. proc. pen. Rileva inoltre che la difesa aveva diritto ad estrarre copia dei files, a prescindere dal tortuoso percorso a tal fine predisposto dalla Procura. A fronte della tempestiva attivazione e sollecitazione, solo in data 23 febbraio vi era stata una ormai inutile messa a disposizione, da ciò discendendo l'inutilizzabilità delle captazioni. Il Tribunale sul punto aveva fornito risposte inidonee, prospettando l'intempestività dell'attivazione, il solo apparente invio delle sollecitazioni alla Procura, la messa a disposizione del 23 febbraio e la conseguente assenza di violazioni del diritto di difesa.

Ma in realtà l'attivazione era stata contestuale all'avviso di deposito e alla fissazione dell'udienza di riesame, vi era prova documentale dell'effettivo invio delle sollecitazioni, non gravava sulla difesa l'onere di provare il mancato rilascio delle copie. Rileva che il compendio indiziario era costituito esclusivamente dagli esiti delle operazioni di intercettazione da reputare inutilizzabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2. In primo luogo risulta manifestamente infondata la doglianza riguardante il mancato invio al Tribunale, ai fini del giudizio di riesame, dei supporti contenenti la registrazione delle conversazioni intercettate, ciò da cui avrebbe dovuto discendere l'inefficacia della misura applicata. 2 // Si tratta di assunto che non si confronta con il pacifico indirizzo interpretativo in forza del quale l'inefficacia si correla al mancato invio degli atti specificamente depositati ai fini della richiesta di misura cautelare (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusman, Rv. 269885) e, nel contempo, «in tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria» (Sez. 6, n. 22570 del 11/4/2017, Cassese, Rv. 270036;

Sez. 1 n. 15895 del 9/1/2015, Riccio, Rv. 263107).

3. Con riguardo al diverso tema del mancato tempestivo rilascio di copia delle registrazioni delle conversazioni intercettate, deve rilevarsi che anche prima delle più recenti modifiche -la cui operatività è stata via via differita e, per quanto consta, deve essere esclusa nel caso di specie- è stata presa in considerazione l'esigenza di assicurare ai fini difensivi un diretto confronto con le registrazioni, anche per consentire al soggetto raggiunto da misura cautelare di poter interloquire sulla consistenza e sull'interpretazione del contenuto dei colloqui.

Per questo è intervenuta la sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. La Corte costituzionale ha infatti rilevato che, al di là delle cadenze previste in materia di intercettazioni, «l'interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali».

Tale interesse è stato dunque assicurato attraverso il riconoscimento di uno specifico diritto del difensore, che diligentemente si attivi, per ottenere l'accesso alle registrazioni, in funzione del concreto esercizio del diritto di difesa del soggetto raggiunto da misura cautelare personale. Il tema delle ricadute di tale diritto è stato affrontato dalla Corte di cassazione che in un noto arresto (Cass. Sez. U. n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, rv. 246907- 246908), ha sancito il principio per cui «in tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni 3 // intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale», essendosi inoltre rilevato che «l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati.

Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate"». Ciò significa che il difensore del soggetto raggiunto da misura cautelare deve attivarsi per poter ottenere l'accesso alle registrazioni in funzione dell'esercizio pieno del diritto di difesa, qualificato dalla peculiare fase cautelare, fermo restando che l'attivazione deve essere tempestiva in modo che ad essa possa utilmente seguire l'adempimento richiesto al P.M.

Va peraltro rilevato che, se la Corte costituzionale ha fatto riferimento a tutti i rimedi previsti, la Corte di cassazione si è specificamente occupata delle ricadute nel giudizio di riesame, peraltro nell'ambito di un contemperamento del diritto riconosciuto al difensore con le cogenti scansioni temporali delle procedure de libertate. In altre parole la facoltà di accesso ha trovato riconoscimento in generale, al fine di assicurare il diritto di difesa del soggetto raggiunto da misura cautelare, anche se poi è stata avvertita l'esigenza di inquadrare il concreto esercizio all'interno delle procedure de libertate, commisurando la valutazione dell'inosservanza delle facoltà riconosciute ai tempi di attivazione del difensore, da compararsi con le cadenze procedimentali.

Ne consegue che la tempestività dell'attivazione deve essere correlata ai prevedibili tempi occorrenti per il soddisfacimento del diritto di accesso, da ciò discendendo altresì il giudizio sul rispetto o meno delle prerogative difensive, ove le stesse si proiettino all'interno del giudizio di riesame.4. Alla luce di tali considerazioni risulta dunque dirimente il tema della tempestività dell'attivazione, in funzione dell'ascolto e dell'ottenimento della trasposizione su idonei supporti delle specifiche conversazioni poste a fondamento della misura cautelare.

Ciò significa che, nel caso di specie, non avrebbe potuto aversi riguardo all'avviso di deposito, dovendosi ritenere che già, quanto meno, al momento della presentazione dell'istanza di riesame in data 12/2/2021 la parte interessata avesse l'onere di attivarsi tempestivamente, indicando specificamente le conversazioni di cui intendeva ottenere l'ascolto e l'eventuale trasposizione, ciò anche a prescindere dall'ulteriore profilo della sussistenza o meno di uno specifico onere di far riferimento alle ragioni di urgenza connesse al giudizio di riesame.

Sta di fatto che su tali basi l'intempestività originaria della richiesta impedisce di ravvisare un profilo di nullità connesso alla ritardata messa a disposizione del materiale richiesto. Deve peraltro aggiungersi che in data 23 febbraio 2021 risultano essere stati comunque autorizzati l'ascolto e l'estrazione di copia (sul punto, a fronte di orientamenti non conformi, risulta essere stato di recente affermato che grava sulla parte l'onere della tempestività della richiesta nonché quello di provare l'omesso o ritardato rilascio della documentazione richiesta:

Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2021, Scozzafava, Rv. 281273) e che per contro dalla documentazione allegata all'originaria memoria difensiva e al ricorso risulta che, al di là di una richiesta inviata ad autorità giudiziaria diversa, era stata formulata anche una richiesta di 6 dvd, qualificata come non urgente, il che, come esattamente posto in evidenza dal Tribunale, non risulta coerente con le ragioni di urgenza sottese al tipo di procedimento e con il presupposto su cui si fonda la doglianza riproposta in questa sede. In conclusione anche il secondo motivo, nel riproporre doglianze già esaminate, risulta comunque manifestamente infondato.

5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente Massimo Riccifelli GiorQio F delbo 14 SET 2021 CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE C,9 CYL llr.ot" e n),,,s1C eiokk (Ì\ • cykk n \e 3 I ( )5(&9 )Z)k,.. esio-vIte o we ok€0,\ Qq.(k)-1 t va)L3,e \t2L (A\pe f)i