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Sentenza — n. 33966/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33966/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33966/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 16 marzo 2021 il Tribunale di Campobasso in sede di riesame ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Campobasso in data 8 marzo 2021 con cui è stata applicata nei confronti di Daniele Mancino e di Valerio Savino la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale.

Regesto Legislator

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art. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33966/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione carcerazione cautelativa sequestrabilità misure sostitutive della carcerazione controllo periodico della detenzione carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 94 disp. att. cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mancino Daniele, nato il 18/12/1996 a Campobasso Savino Valerio, nato il 02/05/1994 a Campobasso Avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 marzo 2021 il Tribunale di Campobasso in sede di riesame ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Campobasso in data 8 marzo 2021 con cui è stata applicata nei confronti di Daniele Mancino e di Valerio Savino la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Hanno proposto ricorso Mancino e Savino tramite il loro difensore. Deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere. Non era ravvisabile pericolo di reiterazione, a seguito del sequestro dell'unica vettura di cui i ricorrenti disponevano. Non era stato dato conto degli esiti della consulenza tecnica avente ad oggetto la sostanza stupefacente, non potendosi peraltro escludere la destinazione ad uso personale. Non vi era motivazione sul reato di lesioni, essendo stati i ricorrenti accomunati dall'ipotesi del concorso di persone nel reato. Non era stato spiegato perché altre misure cautelari meno afflittive non fossero adeguate e in che modo potesse ravvisarsi l'attualità delle esigenze, a fronte di un'eventuale restrizione domiciliare e di una custodia carceraria che si protrae da decine di giorni.

2. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto si risolve nella generica prospettazione di un alternativo percorso valutativo, volto a porre in dubbio sia la destinazione allo spaccio e il concorso nell'ulteriore reato sia la concreta configurabilità del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura applicata. Peraltro, anche a prescindere dal fatto che a fondamento di quest'ultima non è stato posto anche il delitto di lesioni, il ricorso non si confronta con gli argomenti alla base del provvedimento impugnato, nel quale si è dato conto della gravità dei fatti, della consistenza dello stupefacente detenuto, della mancanza di elementi idonei a corroborare una destinazione all'uso personale, dell'elevato pericolo di reiterazione desunto sia dalle condotte e dall'indole trasgressiva di entrambi i ricorrenti, che quelle condotte sono valse a rappresentare, sia dall'inaffidabilità dei predetti e dalla mancanza di una reale capacità di autodeterminazione e di controllo, tale da propiziare il rispetto dei limiti connessi ad una misura meno contenitiva, seppur rafforzata dall'uso del braccialetto elettronico.

3. Il motivo di ricorso dunque si limita ad apodittiche considerazioni, reiterando rilievi già esaminati o superati dalla motivazione del provvedimento impugnato, senza che di questo siano stati individuati vizi deducibili in questa sede.

4. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore