Sentenza — n. 33963/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 13 dicembre 2017 dal Tribunale di Cuneo nei confronti di Ivan Migliardi, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all'art. 319-quater cod. pen. ascrittigli ai capi A),B),D),E),G) limitatamente ai fatti antecedenti al 18 dicembre 2019 perché estinti per intervenuta prescrizione nonché per il reato di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen. di cui al capo C), limitatamente ai fatti commessi fino al 18 giugno 2012 perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena per i residui reati in 4 anni e 8 mesi di reclusione e la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in anni 5; ha eliminato la revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal Tribunale, e ha condannato l'imputato al pagamento in favore della parte civile costituita Società Autostrada dei Fiori spa della somma di 10 mila euro a titolo di provvisionale per i danni non patrimoniali subiti, confermando nel resto la sentenza appellata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 319-quater cod. pen, art. 454 cod. proc. pen, art. 456 cod. proc. pen, art. 16 cod. proc. pen, art. 468 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33963/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche solo in base alla gravità del reato, senza considerare gli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen., la personalità e le condizioni di vita dell'imputato, gravato da un unico precedente di natura colposa, né ha tenuto conto dell'avvenuto risarcimento del danno.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Migliardi Ivan, nato a Savona il 02/04/1968 avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Elisa Debernardi, difensore della parte civile costituita, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese, come da nota depositata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 13 dicembre 2017 dal Tribunale di Cuneo nei confronti di Ivan Migliardi, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all'art. 319-quater cod. pen. ascrittigli ai capi A),B),D),E),G) limitatamente ai fatti antecedenti al 18 dicembre 2019 perché estinti per intervenuta prescrizione nonché per il reato di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen. di cui al capo C), limitatamente ai fatti commessi fino al 18 giugno 2012 perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena per i residui reati in 4 anni e 8 mesi di reclusione e la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in anni 5; ha eliminato la revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal Tribunale, e ha condannato l'imputato al pagamento in favore della parte civile costituita Società Autostrada dei Fiori spa della somma di 10 mila euro a titolo di provvisionale per i danni non patrimoniali subiti, confermando nel resto la sentenza appellata.
Il Migliardi, in qualità di responsabile e coordinatore dei posti di manutenzione dell'autostrada A/6 La Verdemare Torino-Savona, è stato ritenuto responsabile in concorso con Capponi Massimo, direttore generale di detta autostrada, nonché in proprio, di numerosi reati di induzione indebita, così qualificata l'originaria imputazione di concussione, per avere indotto, abusando delle qualità e dei poteri di incaricato di pubblico servizio, varie imprese appaltatrici di lavori autostradali a promettere o eseguire gratuitamente prestazioni d'opera e forniture di materiali necessari per la ristrutturazione, il completamento o l'arredamento di svariati immobili di proprietà del Capponi o propri e dei suoi familiari.
E' stato ritenuto responsabile anche del peculato d'uso contestato al capo C), per avere utilizzato per fini privati e in orario di ufficio le prestazioni professionali dell'architetto De Mitri e del geometra Prato, dipendenti della società La Verdemare spa Autostrada A6 Torino-Savona, oltre ad attrezzature e autovetture di servizio della società, nonché del tentativo di concussione, contestato al capo H), posto in essere nei confronti di Baudino Valter, titolare della ditta appaltatrice di lavori autostradali, minacciando di fargli perdere l'affidamento dei lavori o di non ottenerne di nuovi per costringerlo a riconoscergli denaro o ad eseguire lavori e prestazioni gratuite.
L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle convergenti testimonianze dei titolari delle ditte, che avevano eseguito lavori presso gli immobili dell'imputato o del Capponi senza ottenerne il pagamento, essendosi accertato che le fatture emesse venivano intestate a persone fisiche o ditte che si accollavano i costi per conto dell'imputato o che per i lavori o per i materiali non veniva emessa fattura o che le fatture intestate all'imputato venivano pagate solo in parte o non pagate affatto. Tale modalità di condotta trovava ragione nella posizione di potere del Migliardi, che, essendo deputato all'affidamento degli incarichi ed al controllo della corretta esecuzione dei lavori, avrebbe potuto creare difficoltà o ostacoli nell'assegnazione di lavori e nei pagamenti sicché i titolari delle ditte erano disposti ad assecondarne le richieste, anche in assenza di minacce esplicite, cedendo alle sollecitazioni o alle pressioni dell'imputato, pur di lavorare in tranquillità e di non vedersi precluse future assegnazioni.
I giudici di merito hanno sottolineato che anche i colleghi del Mignardi ne avevano confermato il potere e l'autonomia decisionale nel chiamare le ditte per svolgere attività di manutenzione, avere rapporti con le imprese ed essere presente nei cantieri nonché avere anche incarichi di direzione dei lavori. Respinte le eccezioni difensive e illustrate le ragioni per le quali le condotte contestate non potevano qualificarsi né concussive né corruttive, i giudici di appello hanno confermato la qualificazione giuridica delle condotte come induzione indebita, rirnodulato la pena inflitta per effetto del ridimensionamento degli addebiti non ancora estinti per prescrizione e confermato la condanna generica al risarcimento del danno già disposta dal primo giudice, liquidando a titolo di provvisionale la somma di 10 mila euro all'ente per il danno all'immagine subito a causa della gravità delle condotte del dipendente, protrattesi nel corso degli anni, e del clamore mediatico della vicenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del Mignardi, che articola dieci motivi, di seguito sinteticamente illustrati. 2.1 Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare dell'art. 454 cod. proc. pen. in relazione all'art. 417, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. con conseguente nullità del decreto di giudizio immediato perché emesso in violazione dell'art. 429, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. richiamato dall'art. 456 cod. proc. pen. per genericità dell'imputazione. Sia nella sentenza che nell'ordinanza del 18 febbraio 2015 il Tribunale ha dato atto dell'invito rivolto al Pubblico ministero a modificare l'imputazione e della rettifica apportata con definitiva cristallizzazione dell'imputazione molti mesi dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato a riprova della genericità dell'originaria contestazione dell'accusa.
Dall'evidente violazione dell'art. 417, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. deriva ex art. 429, comma 2, cod. proc. pen. la nullità assoluta del decreto di giudizio immediato, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, senza sollecitare il Pubblico ministero ad integrare o precisare la contestazione; pertanto, erroneamente il giudice di appello ha ritenuto corretto l'operato del Tribunale e addirittura abnorme il provvedimento dichiarativo della nullità per qualsiasi causa del decreto di giudizio immediato, trascurando che la giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che dispone la restituzione degli atti al Pubblico ministero nel caso in cui, anche dopo l'invito a precisare l'imputazione, la stessa risulti ancora generica e, nel caso in esame, risulta che ancora all'udienza del 25 novembre 2015 il Pubblico ministero effettuò una seconda precisazione ed ancora una terza ed ulteriore integrazione. 2.2 Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione degli artt. 454 in relazione all'art. 417, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e art. 429 lett.
c) cod. proc. pen.. La violazione dell'obbligo di formulare l'imputazione in modo chiaro e preciso, oltre che per le ragioni indicate al punto precedente, risulta dalla formulazione alternativa dell'imputazione per tutti i fatti ascritti all'imputato indifferentemente e indistintamente come concussione e induzione indebita ovvero per delitti, che per modalità di condotta, sono incompatibili fra loro né la circostanza che all'imputato sia stato concesso termine per articolare le proprie difese dopo le modifiche apportate dal P.m. elide il vizio denunciato. 2.3 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per inosservanza del termine stabilito dall'art. 454 cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato, da ritenersi tardiva, ma non rilevata dal G.i.p. né dal Tribunale.
Illustrata la sequenza procedimentale, si deduce che sul punto la Corte di appello si è limitata a richiamare l'ordinanza del Tribunale in data 18 febbraio 2015 ed a ritenere corretta la valutazione, confondendo il termine di durata delle indagini preliminari con il termine di decadenza previsto per la richiesta di giudizio immediato, senza rilevare che il G.i.p. non aveva effettuato il controllo sulla corretta instaurazione del giudizio immediato e concordando con il Tribunale sulla preclusione per il giudice del dibattimento di rilevare la tardiva instaurazione del giudizio, trattandosi di valutazione rimessa solo al G.i.p. 2.4 Violazione dell'art. 16 cod. proc. pen. in materia di competenza per connessione e omessa declaratoria di incompetenza.
La motivazione del giudice di appello sul punto è apodittica e l'errore del Tribunale è commesso anche in appello laddove individua in Mondovì il luogo in cui aveva avuto inizio la consumazione, in contrasto con quanto affermato dal primo giudice, che riteneva consumati i reati di induzione indebita al momento di emissione delle fatture pagate da terzi. Proprio in relazione a detto criterio e alla valutazione del reato di cui al capo E) come reato più grave, la prima fattura era stata emessa il 27 marzo 2007 per l'immobile sito in Vado Ligure con conseguente competenza dell'autorità giudiziaria ligure. 2.5 Inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità per violazione da parte del Pubblico ministero dei termini stabiliti a pena di decadenza dall'art. 468 cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen.Dopo aver illustrato le scansioni procedimentali e la pacifica tardività del deposito della lista testimoniale del Pubblico ministero, ammessa dal tribunale con ordinanza del 18 febbraio 2015 per la ritenuta sussistenza di una causa di forza maggiore, il ricorrente censura la decisione, avallata dal giudice di appello con motivazione illogica ed errata, tale non potendo ritenersi un mero disservizio di cancelleria né trattandosi di impedimento assoluto.
Il Pubblico ministero era stato informato entro i termini previsti dall'art. 456 cod. proc. pen. dell'emissione del decreto di giudizio immediato e conosceva sin dal 6 novembre 2014 la data della prima udienza, sicché avrebbe potuto attivarsi e sollecitare la trasmissione del fascicolo. Si eccepisce inoltre, la diversità della lista deposita successivamente a quella tardiva, contenente testimoni non indicati nella precedente, sicché il richiamo del giudice di appello all'art. 493, comma 2, codice di rito non è pertinente, non risultando che si trattasse di prove sopravvenute, non note o irreperibili; irrilevante è l'atteggiamento della difesa, non interpretabile come sanatoria di una inammissibilità rilevabile d'ufficio in relazione ad una decadenza già perfezionatasi. 2.6 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per mancanza grafica della motivazione della sentenza di primo grado, resa evidente dal brusco mutamento del tema affrontato a pag. 88 rispetto a quello affrontato nella pagina successiva. 2.7 Erronea applicazione dell'art. 322 ter cod. pen. e dell'art. 1 Protocollo addizionale Cedu in relazione alla misura della confisca per equivalente disposta sui beni immobili del Migliardi.
La Corte di appello ha ritenuto giustificata la confisca in ragione dell'accertata entità del profitto ottenuto dalla commissione dei reati e del valore degli immobili, ma non ha tenuto conto della dedotta sproporzione rispetto al valore degli immobili e della relazione di stima prodotta, attestante un valore degli immobili di gran lunga superiore a quello da confiscare. 2.8 Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della specificità del motivo di appello relativo alla revoca della confisca. Con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo alla revoca della confisca, sebbene il motivo contenesse rilievi critici diretti e specifici alle argomentazioni del Tribunale per la mancata valutazione di una perizia di stima che avrebbe determinato un diverso valore dei beni da sottoporre a confisca. 2.9 Vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di induzione indebita.
La motivazione è apparente e distante dalle risultanze processuali, facendo unicamente riferimento alle prove dichiarative rese dai testimoni sentiti in dibattimento, senza spiegare le ragioni per le quali gli elementi considerati integravano il reato di induzione indebita. La Corte si è limitata a riportare le dichiarazioni senza sottoporle a valutazione critica e senza considerare il contenuto equivoco delle stesse, affermando, senza argomentare, l'esistenza di una evidenza probatoria del nesso tra la condotta dell'imputato e l'abuso della posizione ricoperta. 2.10 violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche.
La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche solo in base alla gravità del reato, senza considerare gli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen., la personalità e le condizioni di vita dell'imputato, gravato da un unico precedente di natura colposa, né ha tenuto conto dell'avvenuto risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, peraltro, meramente reiterativi di eccezioni e censure formulate sin dal primo grado, motivatamente disattese in sentenza per insussistenza delle denunciate violazioni di legge. Il ricorso si limita a riproporre, soprattutto, le eccezioni in rito, senza il minimo confronto con le argomentazioni rese dai giudici di merito, in tal modo abdicando alla funzione di critica argomentata dell'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità.
2. Il primo motivo è destituito di fondamento. Premesso che per consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602-01), nella fattispecie non sussiste la nullità eccepita non essendovi incertezza sui fatti addebitati al ricorrente. L'eccezione di genericità e indeterminatezza dell'imputazione fa leva sulla richiesta di integrazione rivolta dal Tribunale al Pubblico ministero nel corso del dibattimento, da ritenere preclusa in forza della previsione dell'art. 456 cod. proc. pen., che espressamente richiama le nullità previste dall'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. per il decreto che dispone il giudizio, tra le quali rientra la insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1 lett.
c) della stessa norma ovvero dell'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto. Si contesta, pertanto, l'illegittimità dell'operato del Tribunale, che avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del decreto di giudizio immediato, anziché consentire al Pubblico ministero di precisare l'imputazione, peraltro, in più occasioni. L'eccezione, supportata dal riferimento al più recente orientamento giurisprudenziale, che valorizza la diversità dei poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare rispetto a quelli del giudice del dibattimento ed esclude che questi sia tenuto a sollecitare il Pubblico ministero a precisare l'imputazione, a differenza dell'orientamento seguito dal Tribunale, in realtà, si risolve in una critica al modo di procedere del giudice senza evidenziare in alcun modo le lacune delle contestazioni o le incertezze dell'atto introduttivo del giudizio, ritenute lesive del diritto di difesa, e prescinde del tutto dal successivo iter processuale nel corso del quale l'imputato, a seguito delle precisazioni effettuate, è stato posto in grado di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.
Va, infatti, considerato che la contestazione in forma chiara e precisa dell'accusa è posta a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere la nullità dell'atto imputativo ogni qualvolta l'imputato abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata, sicché si ha "incertezza sul fatto" che determina l'imputazione solo quando l'imputato non sia stato posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) della quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa (Sez. 3, n. 6509 del 06/11/2019, dep. 2020, Pace, Rv. 278544-01): incertezza da escludere quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5 , n. 16993 del 02/03/2020 Latini, Rv. 279090 - 01).
Ebbene, il ricorso denuncia, ma non argomenta su tale profilo essenziale, che sostanzia ed integra la nullità eccepita. Già in appello la difesa aveva nuovamente contestato la genericità delle imputazioni e la modifica consentita al Pubblico ministero, sostenendo che questi aveva mutato il contenuto delle contestazioni per le quali era stato emesso il decreto di giudizio immediato, redatto in base ad imputazioni carenti, ma anche allora aveva mancato di indicare e specificare quali fossero gli elementi mutati, rilevanti e tali da integrare una radicale modifica dei fatti contestati e da ledere il diritto di difesa.
In realtà, l'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, consente di rilevare che la stessa era ed è del tutto generica e che il Tribunale aveva rilevato non la genericità delle imputazioni né l'incertezza sul luogo di commissione dei vari reati ascritti al Migliardi, ma solo la generica indicazione del momento di realizzazione di ciascuna delle condotte illecite e, in particolare delle dazioni illecite (ordinanza del 18 febbraio 2015). In particolare, il Tribunale aveva rilevato la mancanza di precisa indicazione del luogo di commissione del primo reato e del tempo di esecuzione delle singole prestazioni (testualmente "risultando solo un complessivo riferimento temporale rispetto a gruppi eterogenei di lavori eseguiti da parti offese diverse, in relazione ad immobili situati in luoghi diversi") e ritenuto necessaria la precisazione della data di esecuzione delle dazioni costituenti reato quale elemento essenziale per individuare il luogo di commissione del primo reato, tra quelli di pari gravità contestati, al fine di decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa.
Il ricorso, inoltre, non si confronta con quanto affermato in sentenza ovvero che il Pubblico ministero si era limitato a dette precisazioni senza modificare le imputazioni, rimaste immutate nel loro contenuto essenziale, risultando "inalterata l'indicazione del valore complessivo dei lavori, rettificato in diminuzione l'importo dei lavori indicati al capo A) e indicate per i capi D) e E) le fatture relative a materiali"; anzi, la Corte di appello non mancava di rimarcare che il Tribunale non aveva consentito una nuova contestazione per altre opere relative all'immobile di Vado Ligure, cosicché doveva escludersi la eccepita modifica dell'imputazione.
Risulta infatti, che a seguito della prima riformulazione dell'imputazione, il Tribunale era stato in grado di individuare il primo dei reati ascritti all'imputato in quello descritto nel capo A), riferito all'immobile sito in Mondovì, via Ortigara 9 (v. ordinanza del 13 maggio 2015), e l'esame degli atti conferma che le modifiche apportate consistevano solo nella precisa indicazione delle fatture emesse per i singoli lavori o forniture di materiali e merci; peraltro, la sentenza di primo grado dà atto che a seguito delle precisazioni e rettifiche apportate dal P.m. era stato sempre concesso un congruo termine per articolare le difese.
Il ricorso tace sul punto, limitandosi ad un generico riferimento alle modifiche illegittimamente consentite al Pubblico ministero in tre occasioni, ma non precisa né specifica il tipo di interventi correttivi apportati nelle singole occasioni al fine di consentire di verificare l'effettivo mutamento delle contestazioni e la concreta lesione del diritto di difesa. Ne deriva che correttamente è stata esclusa l'incertezza sui fatti descritti nella imputazione.
3. L'eccezione di genericità e indeterminatezza delle imputazioni nel secondo motivo è declinata sotto altro profilo, riguardando la contestazione alternativa 8 ,i7L7 formulata dal Pubblico ministero, che ascrive indistintamente ed indifferentemente all'imputato condotte concussive o di induzione indebita. La censura stigmatizza la conseguente incertezza dell'accusa, trattandosi di delitti incompatibili per modalità di condotta, e sottolinea l'irrilevanza del termine concesso all'imputato per articolare le proprie difese dopo le modifiche apportate dal Pubblico ministero.
L'eccezione è del tutto infondata, sia perché nuovamente fa leva sulle modifiche apportate dal Pubblico ministero delle quali non specifica il contenuto e la consistenza al fine di evidenziarne l'impatto e l'incidenza sul diritto di difesa, sia perché trascura la legittimità della formulazione alternativa dell'imputazione, che, come chiarito dai giudici di merito, non descriveva condotte inconciliabili, bensì condotte delittuose dello stesso tipo, risultando contestata esclusivamente la condotta induttiva, qualificante sia la concussione nella configurazione precedente alla riforma introdotta dalla I. 190 del 2012, sia l'induzione indebita introdotta dalla novella.
Deve anzi, ritenersi correlata proprio alla modifica normativa la formulazione dei capi di imputazione, descrittivi di condotte quasi del tutto cronologicamente precedenti ed in minima parte successive all'entrata in vigore della modifica normativa, che ha scisso le condotte integranti la concussione, configurando come autonomo reato la condotta induttiva. Orbene, non solo è ritenuta legittima la contestazione nel decreto che dispone il giudizio di imputazioni alternative in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale (Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomani, Rv. 262121-01;
Sez. 1, Sentenza n. 2112 del 22/11/2007 dep. 2008, Laurelli, Rv. 238636-01), ma, persino la mancata corrispondenza fra il titolo del reato contestato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e quello oggetto del successivo decreto di giudizio immediato non è stata ritenuta causa di nullità di quest'ultimo, atteso che l'art. 453, commi 1 e 1- bis, cod. proc. pen. si riferisce al "fatto" al netto della sua qualificazione giuridica, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto descritto nell'imputazione ed identificato in tutti i suoi elementi costitutivi- condotta, nesso causale, evento - che garantisce il diritto di difesa e giustifica la contrazione del rito (Sez. 2, n. 18197 del 26/02/2020 Simone, Rv. 279410-01).E nel caso di specie il fatto descritto nell'imputazione risulta chiaramente illustrato con indicazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
4. Generica perché reiterativa nonché manifestamente infondata è l'eccepita nullità della richiesta di giudizio immediato per mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 454 cod. proc. pen., tardività non rilevata né dal G.i.p. né dal Tribunale. Anche sul punto il ricorso ignora la risposta fornita in sentenza e ancor prima dal Tribunale, limitandosi a rilevare che la richiesta era stata formulata dal Pubblico ministero oltre il termine semestrale dalla iscrizione della notizia di reato nei due procedimenti poi riuniti. Dall'esame degli atti risulta che il procedimento origina da due distinte notizie di reato, le cui indagini, espletate separatamente, erano state concluse entro il termine semestrale, come indicato in sentenza, e sussistevano i presupposti dell'immediato c.d. "custodiale", atteso che il Mignardi era stato destinatario di due ordinanze cautelari, sottoposto a vari interrogatori (ai cui esiti il G.i.p. faceva riferimento nel decreto al pari delle evidenze probatorie acquisite) ed era ancora sottoposto a misura (non custodiale), mentre il Capponi era ancora agli arresti domiciliari.
Sul punto i giudici di merito hanno richiamato e applicato i principi affermati da questa Corte in tema di giudizio immediato (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017), osservando che l'eventuale tardività della richiesta di giudizio immediato può essere rilevata solo dal giudice per le indagini preliminari, cui è rimesso il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso al rito speciale e, in primo luogo, il rispetto dei termini fissati dalla legge per l'espletamento di indagini compete ed esaustive, consolidanti l'evidenza probatoria, che rende superflua la celebrazione dell'udienza preliminare.
Nella suddetta sentenza le Sezioni Unite hanno, infatti, ritenuto inammissibile il sindacato del giudice del dibattimento sul decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari e ingiustificata la regressione del processo alla fase precedente, in accoglimento delle eccezioni di nullità sollevate dalla difesa, in quanto in contrasto con la centralità del dibattimento nel sistema accusatorio e con i principi di razionalità e celerità propri del rito speciale. Si è, pertanto, sostenuto che la non sindacabilità da parte del giudice del dibattimento, dei presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato, non determina alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, dovendosi ritenere non rilevante un'eventuale erronea valutazione espressa sul punto dal giudice delle indagini preliminari, dal momento che l'instaurazione del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansione delle facoltà e garanzie difensivi (Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Michelini, Rv. 270424).
Né tale conclusione è smentita dal potere riconosciuto al giudice del dibattimento di sindacare i presupposti per l'ammissione del rito esclusivamente nel caso di inosservanza di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, ossia di violazioni attinenti all'esercizio del diritto di difesa, personale e tecnica, per le quali la nullità discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (fattispecie in cui la Corte ha escluso la sindacabilità del mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di novanta giorni per l'inoltro della richiesta di giudizio immediato, chiarendo che tale vizio non comporta alcuna nullità, non determinando alcuna lesione del diritto di difesa, Sez. 2, n. 29570 del 27/03/2019, De Rose, Rv. 276731).
5. Del tutto infondata é l'eccezione di incompetenza per territorio, respinta dai giudici di merito che, con valutazione conforme, hanno individuato il luogo di consumazione del primo reato, in presenza di più reati di pari gravità, in Mondovì, trattandosi del luogo dove fu eseguita la prima prestazione ovvero dove furono eseguiti i primi lavori (v. ordinanza del 18 febbraio 2015 in cui si precisa che il momento e il luogo di consumazione dei reati va individuato avendo riguardo all'effettiva realizzazione dei lavori, provento dell'illecito, non rilevando né la promessa della prestazione indebita né la sede delle imprese, p.o.).
Il ricorrente, invece, individua in Vado Ligure il luogo di consumazione del primo reato in base a criteri diversi (nell'atto di appello individuava in Vado Ligure il luogo in cui era stato sottoscritto il contratto tra il Migliardi e il Negro il 7 settembre 2007 per i lavori di ristrutturazione dell'immobile ivi ubicato, mentre nel ricorso fa riferimento all'emissione della fattura del 27 marzo 2007 per i lavori effettuati dalla Negro Escavazioni, fattura che, come rilevato dal Procuratore generale, ha ad oggetto la fornitura di piastrelle e di altro materiale, effettuata in Cuneo- emessa dalla Negro Escavazioni e intestata alla Edilceramiche con sede in Trinità (CN)) e diversi da quello utilizzato dai giudici di merito.
Il ricorrente infatti, confonde i criteri utilizzati dai giudici di merito, guardando solo al capo E), individuato sì come reato più grave tra quelli di induzione indebita in ragione della pena edittale prevista dalla I. n. 190 del 2012 rispetto al reato di tentata concussione, contestato al capo H), ma al solo fine della determinazione della competenza ex art. 16 cod. proc. pen. e del luogo di commissione del primo reato. Né risponde al vero che i giudici di merito non abbiano spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto che la consumazione del primo reato deve ritenersi avvenuta in Mondovì.
Oltre, a richiamare l'ordinanza del 13 maggio 2015, indicata in precedenza (punto 2), la valutazione è stata fondata sulle dichiarazioni del Negro, il quale aveva affermato che, prima dei lavori di Vado Ligure, aveva fornito legna per un tetto del valore di 2 mila euro che il Migliardi non aveva pagato nonché eseguito la ristrutturazione di un appartamento del Capponi sito a Mondovì, sempre su richiesta del Migliardi (p. 42 sentenza di primo grado). Peraltro, la difesa trascura che il capo E) comprende lavori eseguiti presso diversi immobili di proprietà del ricorrente e dei suoi familiari, siti in provincia di Cuneo, ivi compresa l'abitazione sita in Mondovì, via Cesare Beccaria 9, e non solo l'immobile sito in Vado Ligure, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione.
6. Del tutto infondata e articolata in fatto è anche l'eccepita violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. per mancato deposito da parte del P.m. della lista testimoniale nel termine fissato a pena di decadenza. I giudici di merito hanno chiarito che il ritardato deposito della lista testimoniale dell'accusa era da ascrivere alla ritardata restituzione del fascicolo processuale da parte del G.i.p. ex art. 457, comma 2, cod. proc. pen., avvenuta solo in data 8 gennaio 2015 e previa sollecitazione, quindi, il giorno stesso della scadenza del termine per il deposito della lista testimoniale.
Trattandosi di evento eccezionale, non imputabile al Pubblico ministero, integrante un'ipotesi di forza maggiore, che aveva impedito la tempestiva presentazione della lista testimoniale, il Pubblico ministero era stato rimesso in termini ed aveva depositato due liste (il 9 e il 15 gennaio 2015), entrambe ammesse; contestualmente il Tribunale aveva concesso termine alle parti per il deposito di nuove liste testimoniali fino a sette giorni prima della udienza di rinvio e, sul punto, la sentenza dà atto (p.13) che la difesa, interpellata dal tribunale, non aveva eccepito nulla ("la difesa si rimette per quanto riguarda la remissione in termini"), in tal modo accettando gli effetti dell'atto, del quale nel ricorso si contesta la legittimità.
Quanto alla eccepita illegittimità del provvedimento di restituzione in termini deve considerarsi che il riconoscimento di una causa di forza maggiore, impeditiva dell'esercizio di una facoltà processuale, costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità purché esente da vizi logici e giuridici (Sez. 3, n. 19918 del 14/04/2010, S. Rv. 247494 relativa ad un caso analogo, in cui il giudice di merito aveva ritenuto la forza maggiore nella tardiva ricezione degli atti da parte del pubblico ministero, che era stato cosi impedito al deposito della lista testimoniale ex art. 468 cod. proc. pen., e aveva pertanto concesso la restituzione nel termine).
Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto l'eccezionalità del caso rappresentato dalla tardiva ricezione degli atti da parte del Pubblico ministero e ha motivatamente ravvisato in detta fattispecie un'ipotesi di forza maggiore, escludendo la violazione del diritto di difesa, essendo stata garantita a tutte le parti la possibilità di articolare le proprie difese entro il congruo termine concesso.
7. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, l'eccezione di incompletezza della sentenza di primo grado relativamente al paragrafo indicato non risulta formulata in appello ed è pertanto, improponibile per la prima volta in questa sede, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
8. Anche i motivi relativi alla confisca sono inammissibili per assoluta genericità, risolvendosi le censure nella mera contestazione della misura della confisca, ritenuta eccessiva e incongrua rispetto al valore dei beni stimato dal consulente di parte, neppure indicato, senza evidenziare errori o criteri di stima non corretti utilizzati dagli inquirenti o dedurre l'assenza di presupposti della confisca, sicché la censura è affidata al mero rinvio alla consulenza di parte. Già la sentenza impugnata aveva rilevato l'assenza di specifiche contestazioni e di censure alle analitiche stime del valore degli immobili effettuate nel corso delle indagini preliminari, in quanto l'appellante si limitava a contestare l'ingiustizia e la non congruità della confisca perché "non si era tenuto conto né delle somme corrisposte dall'appellante né dei valori di stima risultanti dalla perizia di parte prodotta, dalla quale risultavano errati i valori attribuiti in sede di sequestro".
Pertanto, del tutto correttamente i giudici di merito hanno rilevato che la richiesta di revoca non era argomentata né con riferimento alla mancanza dei presupposti né all'oggetto per le ragioni già illustrate. Identica genericità si riscontra nel ricorso a fronte della specificità delle indicazioni e delle precisazioni contenute nel decreto di sequestro preventivo, riportate in sentenza (p. 24), dalle quali risultano i criteri di stima adottati per determinare il valore dei beni immobili, il profitto complessivo tratto dall'attività illecita per un valore superiore a 650 mila euro ed il notevole divario, per difetto, esistente tra i due termini a confronto, essendo il valore degli immobili insufficiente a coprire l'intero profitto.
L'inammissibilità dei motivi, già rilevata in appello, si perpetua dunque, nel ricorso.
9. Parimenti inammissibile per genericità è il motivo relativo alla configurabilità del reato di induzione indebita. Il motivo si risolve nella contestazione della sussistenza del reato e dell'affermazione di responsabilità, tacciando di apparenza una motivazione articolata, ampia ed esaustiva, che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non si limita ad elencare e illustrare le fonti di prova, ma ha correttamente ricavato la sussistenza degli elementi integranti il reato di induzione indebita dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali e dai riscontri derivanti dalla documentazione acquisita.
I giudici di merito hanno sottolineato la convergenza delle dichiarazioni delle persone offese e dei colleghi di lavoro del ricorrente circa il ruolo e il potere decisionale del Migliardi, responsabile della manutenzione dal quale dipendevano i posti di manutenzione, e la rilevanza delle funzioni svolte, in quanto uno dei suoi compiti era proprio quello di individuare le attività da svolgere: dai posti di manutenzione partiva, infatti, la segnalazione dei lavori urgenti ed il Migliardi aveva circa 50 persone alle sue dipendenze, che effettuavano i sopralluoghi e, se riscontravano l'urgenza, l'intervento veniva eseguito (v. dichiarazioni Gastaldi p.71 sentenza di primo grado).
In tal modo sono state individuate e ben delineate le competenze, la sfera di influenza e di ingerenza e la posizione di fatto acquisita dal Migliardi, strumentalizzati per indurre i titolari delle ditte appaltatrici ad eseguire gratuite prestazioni nei confronti suoi e del direttore generale; proprio con riguardo a tale ultimo profilo i giudici hanno rimarcato l'ampiezza dei poteri del Migliardi, la cui concreta e rilevante forma di ingerenza è resa evidente dal ruolo che gli attribuiva già il Capponi, per conto del quale poteva intercedere e ottenere prestazioni indebite (p.17 sentenza impugnata).
Questa Corte ha precisato che, in tema di indebita induzione ex art. 319- quater cod. pen., l'abuso della qualità che connota la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprende la spendita o la prospettazione, da parte dell'agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti alla pubblica amministrazione cui egli è preposto, in modo da procurare nel soggetto interessato la percezione di poter subire conseguenze sfavorevoli o, al contrario, ingiustamente favorevoli (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, Barberini, Rv. 280439).A tale principio i giudici si sono attenuti, dando atto delle convergenti dichiarazioni dei titolari delle ditte sulle modalità induttive utilizzate dal Migliardi, che non ricorreva a minacce né aveva bisogno di farlo, abusando semplicemente della sua qualità e posizione di forza nonché della condizione di soggezione dei titolari delle ditte, indotti ad aderire alle richieste illecite per evitare problemi e non perdere altre opportunità di lavoro.
Emblematiche risultano le dichiarazioni del Musso (secondo cui il ricorrente gli aveva semplicemente detto: «Vogliamo collaborare, vogliamo andare bene?", lasciando intendere che se non assecondavo le richieste, le cose si bloccavano e la Sam avrebbe avuto difficoltà a proseguire; mi fece capire che c'erano fatture di lavori suoi da pagare e voleva che le pagassimo noi come SAM; la sua influenza era forte e si capiva che aveva un potere superiore alle sue qualifiche all'interno della ATS»); di analogo contenuto le altre dichiarazioni riportate in sentenza (p. da 17 a 19), che danno conto del ruolo e del potere decisionale del Migliardi, utilizzati come strumento di pressione, della sistematica violazione del codice etico vigente in ATS, dell'entità delle pretese illecite e della supina accettazione da parte dei titolari delle ditte.
Analogamente risulta ben delineato e chiarito il sistema utilizzato dal ricorrente per ottenere direttamente gratuite prestazioni di lavoro per sé e per il dirigente (facendo accollare ad altre ditte il pagamento delle fatture per lavori o materiali forniti, persino arredi, come cucine, sanitari, mobili ecc.; facendosi ristrutturare immobili e persino demolire e ricostruire la villa bifamiliare di Vado Ligure, intestata alla moglie e alla sorella), facendo leva sul potere di decidere sui lavori in autostrada e, soprattutto, sugli affidamenti diretti; parimenti è chiaramente ammessa dalle vittime l'adesione prestata per non avere problemi e lavorare in tranquillità, potendo il Migliardi muovere contestazioni sull'esecuzione dei lavori ed ostacolare i pagamenti, nonché per continuare a lavorare.
Risultano, quindi, illustrati e descritti tutti gli elementi costitutivi del reato, a differenza di quanto genericamente contestato nel ricorso.
10. Anche l'ultimo motivo è inammissibile per genericità a fronte della motivazione resa in sentenza, esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 • del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E nel caso in esame il giudice di appello ha più che adeguatamente fatto specifico riferimento alla gravità dei fatti, al numero degli episodi accertati, alla protrazione nel tempo delle condotte illecite ed alla pervicacia dimostrata dall'imputato, valorizzando in particolare, quale elemento negativo, di rilievo preponderante, la querela sporta nei confronti dei Negro per svalutarne la deposizione, dopo che erano stati sentiti dal Tribunale ed avevano confermato le dichiarazioni accusatorie.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e, in ragione dei profili di colpa ravvisabili, anche a versare la somma, determinata in via equitativa, in tremila euro, in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che si liquidan