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Sentenza — n. 33961/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of specific reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33961/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking and association crimes. The appellant argued the appellate judgment lacked specific reasoning regarding mitigating circumstances and the role in the criminal organization. The court rejected these claims, stating the appellate court properly evaluated the defendant's social danger and conduct without needing to list every single aggravating factor.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990: The appellate court's refusal to apply generic mitigating circumstances is valid if the decision is based on a comprehensive assessment of the defendant's personality and social danger, provided the reasoning is not merely generic.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking association crimes mitigating circumstances appellate review specific reasoning social danger inadmissible appeal traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
5.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990
La Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di Antonio Cassotta alla pena di anni sedici di reclusione per il reato di cui all'art. 74, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Venivano, inoltre, ceduti modesti quantitativi di stupefacente per lo più destinati al consumo personale degli acquirenti e di modesto principio attivo, elementi, questi che avrebbero potuto condurre alla sussunzione dei reati fine nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2.5.
Art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990
La Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di Antonio Cassotta alla pena di anni sedici di reclusione per il reato di cui all'art. 74, d.P.R.
Art. 133 c.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 74 d.P.R. 309/1990
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
5.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cassotta Antonio, nato a Metti il 27/7/1993 avverso la sentenza del 1/10/2020 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente alla pena e l'inammissibilità nel resto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Dario Vannetiello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di Antonio Cassotta alla pena di anni sedici di reclusione per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990 (ascrittogli al capo 1) e per alcuni episodi di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti e successiva cessione. La Corte di merito ha riportato nella sentenza le risultanze delle investigazioni costituiti dagli esiti di operazione di intercettazione ambientale eseguita a bordo dell'autovettura in uso all'imputato, risultanze che documentano i contatti con i propri fornitori e quelli successivi intrattenuti dall'imputato con gli acquirenti ai quali consegnava lo stupefacente. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore denuncia: 2.1. violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione, anche grafica, della sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi dal 95 al 140, da 169 a 173, da 175 a 178, da 183 a 185, da 187 a 200, al capo 221, al capo 238, al capo 265, dal capo 272 al capo 273, al capo 278, al capo 298, al capo 302 al capo 319, al capo 321; 2.2. apparenza della motivazione poiché la Corte si è limitata a riportare l'esito della informativa e non ha esposto criticamente le ragioni della condanna in relazione alle contestazioni di cui ai capi 144, 210, 216, 220, 224, 225, 226, 231, 235, 257, 259, 261, 317, 323; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990.

La difesa rileva che erano contestate due distinti reati associativi e che la motivazione del Tribunale sulla sussistenza dell'associazione e sul ruolo dell'imputato è contraddittoria e generica. In particolare la motivazione della condanna di primo grado non corrisponde alle risultanze delle indagini sul punto della perimetrazione temporale della condotta associativa poiché i collaboratori erano stati arrestati nell'anno 2012 e non potevano, dunque, riferire alcunchè sul contributo partecipativo e sul ruolo direttivo dell'imputato rimasto del tutto indeterminato. 2.4. violazione di legge in relazione agli artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 per mancanza, anche grafica, della motivazione in relazione al motivo di appello concernente la sussumibilità del reato associativo nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 tenuto conto del grado non elevato dello spaccio che si realizzava, praticamente, a bordo dell'auto di piccola cilindrato dell'imputato e che coinvolgeva un numero sparuto di persone e attraverso pochi soggetti.

Venivano, inoltre, ceduti modesti quantitativi di stupefacente per lo più destinati al consumo personale degli acquirenti e di modesto principio attivo, elementi, questi che avrebbero potuto condurre alla sussunzione dei reati fine nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2.5. violazione di legge e vizio di motivazione per la misura di pena applicata a titolo di continuazione fra reati; diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato e del breve periodo di manifestazione delle condotte illecite, concentrate in poco più di cinque mesi. 2 77- / ---' Th-

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. Val bene una premessa. La sentenza impugnata è relativa alla contestazione di due fattispecie associative ascritte, quella sub capo 1, all'odierno ricorrente e quella sub capo 84 ad altro imputato, non ricorrente nell'odierno giudizio, nonché numerosi episodi di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti. Indeducibili, ad avviso del Collegio, sono in primo luogo i motivi di ricorso che denunciano la carenza di motivazione con riguardo sia al reato di cui al capo 84 (che non è ascritto a Antonio Cassotta anche se relativo ad una risalente associazione facente capo anche ad alcuni suoi congiunti) che ai capi di imputazione di cui ai capi dal 95 al 140, da 169 a 173, da 175 a 178, da 183 a 185, da 187 a 200, al capo 221, al capo 238, al capo 265, dal capo 272 al capo 273, al capo 278, al capo 298, al capo 302 al capo 319, al capo 321.

Si tratta, infatti, di contestazioni, che, a meno per quella di cui ai capi 259, 265 e 302 non sono ascritte all'imputato ricorrente. Non è, dunque, ravvisabile alcun concreto interesse alla verifica, in sede di legittimità, sulla motivazione della Corte di appello, ovvero sulla sua carenza, in relazione a tali reati. 2.Con riferimento ai reati di cui ai capi 259, 265 e 302 ed in relazione al secondo motivo di impugnazione - che riguarda i reati di cui ai capi 144, 210, 216, 220, 224, 225, 226, 231, 235, 257, 259, 261, 317, 323- le argomentazioni difensive svolte con i motivi di ricorso si rivelano generiche e manifestamente infondate.

Insussistente è il denunciato vizio di omessa motivazione in punto di responsabilità poiché, al contrario, la Corte di merito, sia pure in termini sintetici - ma sulla scorta di dati di significato autoevidente trattandosi del contenuto delle conversazioni intercettate e della loro sequenza diacronica - ha ricostruito le operazioni di acquisto e successiva cessione di sostanze stupefacenti che l'imputato svolgeva a bordo della propri autovettura e che sono state pertanto, di agevole ricostruzione in fatto attraverso argomentazioni che si rivelano ineccepibili.

Non emergono, infatti, dai motivi di ricorso elementi per dubitare della significatività di dati comunicativi (gli incontri con fornitori e acquirenti) di incontrovertibile significato. Le argomentazioni dispiegate dalla Corte di merito, che si sottraggono a rilievi in punto di logicità, costituiscono espressione della discrezionalità del giudice nella valutazione delle emergenze di prova che non appaiono inficiate da illogicità, men che mai manifesta. 3.Si caratterizza per genericità e manifesta infondatezza anche il motivo di ricorso che investe la ritenuta sussistenza del reato associativo.

A tal riguardo deve rilevarsi, con considerazioni che investono in linea di massima anche gli ulteriori motivi di ricorso, che la Corte di appello di Potenza aveva rilevato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che le censure in appello si risolvevano in motivi di gravame "vaghi e generici" e in una critica pressocchè accademica al ragionamento probatorio contenuto nella sentenza di primo grado e non si confrontavano con l'impianto argonnentativo del primo giudice, di guisa che - concludono sul punto i giudici di appello - apparivano insuscettivi di superare finanche il preliminare vaglio di ammissibilità.

Gli odierni motivi di ricorso non si confrontano, in primo luogo, con siffatto giudizio concentrandosi nella denuncia del vizio di apparenza della motivazione, vizio che non risulta pertinente ai fini dell'esame del merito della decisione e che del tutto superficialmente si confronta con le argomentazioni che erano state sviluppate nella sentenza di primo grado a sostegno della fondatezza dell'ipotesi accusatoria in materia di reato associativo (cfr. pagg. 89 e ss. della sentenza di primo grado). Il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, come noto, si incentra non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma, al fine di differenziarlo dalle condotte di concorso nelle cessioni anche continuative, nella individuazione di elementi significativi dell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550), organizzazione dalla quale deriva la maggiore pericolosità delle condotte e che giustifica la punibilità di una condotta che mette in pericolo la sicurezza pubblica in ragione della sua stabilità nel tempo e anche a prescindere dall'accertamento di reati-fine, qui, peraltro, a comprova dell'efficienza del sistema operativo ricostruito, riscontrati in numero davvero elevato e significativo della esistenza di un accordo e regia a monte dei singoli reati.

Conclamati dal contenuto delle conversazioni, oggetto di diffusa analisi nelle sentenze di merito, sono i contatti del Cassotta con fornitori — quali Sapio Sabino, Sapio Lorenzo, Giovanni Battista Ardoino, Saverio Riviezzo, Fabio Irenze - e anche con più fornitori contemporaneamente nell'evidente intento di procurarsi stupefacente senza tema di diminuzione e o interruzione del flusso; con i pusher, incaricati dello smercio, e individuati, tra gli altri, in Vincenzo Donadio e Guerino Garofalo nonché con singoli acquirenti di sostanze stupefacente riforniti personalmente e stabilmente dal Cassotta.

Si tratta di contatti protrattisi per un apprezzabile periodo di tempo e che sono univocamente dimostrativi, sulla scorta del ricostruito sistema di acquisto, stoccaggio e vendita, della natura organizzata della attività affatto desumibile dalle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (richiamate nell'odierno ricorso). Le sentenze di merito, infatti, hanno individuato come espressive dell'accordo e della esistenza di una struttura organizzativa l'uso di un linguaggio gergale e allusivo dei correi per dissimulare l'oggetto delle loro contrattazioni; la esistenza di un luogo predisposto per l'occultamento delle sostanze stupefacenti; la esistenza di un sistema stabile di rifornimento e di un altrettanto collaudato sistema di smercio (non solo a singoli acquirenti ma anche a pusher incaricati dello smercio di quantitativi maggiori) valorizzando quindi la capacità si acquisire e smerciare quantitativi affatto modesti di stupefacenti (v. pag. 134 della sentenza di primo grado).

Sulla base di questi dati di fatto non sono né illogiche né pretestuose le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici del merito nell'affermazione del giudizio di responsabilità di Antonio Cassotta, a ragione individuato, sulla base delle su concrete attività che sono state oggetto di costante e continuativo monitoraggio, protrattosi per alcuni mesi, esplicative del suo ruolo di "organizzatore" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476) essendo emerso che egli coordinava tutte le attività degli associati, assicurava la funzionalità delle strutture del sodalizio effettuando gli acquisti di stupefacente attraverso i canali del gruppo criminale da destinare poi ai singoli incaricati della vendita al minuto ma occupandosi anche dello spaccio al dettaglio e di raccogliere i proventi che ne derivavano, a seconda delle concrete necessità ma senza che tali apparentemente secondarie attività ne scalfissero il ruolo di organizzatore le quale era precipuamente occupato.

3. Sono manifestamente infondati i rilievi svolti con il quarto motivo di ricorso a proposito della qualificazione giuridica dei fatti avendo denegato i giudici del merito la riconducibilità dei fatti accertati alle ipotesi di cui agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Anche a questo riguardo è stata fatta corretta applicazione, che emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, dei criteri di questa Corte in materia. I giudici del merito si sono allineati alla risalente giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'applicazione della sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede la valutazione "complessiva" e non frammentaria di tutte le circostanze indicate nella fattispecie incriminatrice alla luce del prisma della attenuata offensività della condotta: si tratta, infatti, di principi affatto nuovi, come sostenuto nel ricorso ma ben noti al giudice di primo grado che ne ha fatto ampio richiamo e, pertanto, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto ostativi la costante e ripetuta nel tempo attività di spaccio, significativa perché protratta per mesi e la sua ampiezza, in ragione del coinvolgimento di numerosi cessionari e del dato quantitativo della sostanza smerciata quale emerge da numerose conversazioni e non riducibili ai dati quantitativi richiamati, frammentariamente, nel ricorso.

Si tratta di un apprezzamento, compiutamente motivato con riferimento ai parametri oggettivi della condotta e denotante una stabilità e sistematicità dell'organizzazione a supporto delle singole attività, che ridonda sul diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 sinteticamente motivato nella sentenza impugnata a fronte di un motivo di gravame che i giudici di appello avevano già ritenuto intrinsecamente generico e pertanto inammissibile.

4. Sono generici i rilievi che attaccano la determinazione del trattamento sanzionatorio, individuato nel minimo previsto dalla fattispecie incriminatrice (anni venti di reclusione), aumentato di anni due di reclusione in presenza dell'aggravante (non contestata) di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, per la presenza tra i componenti dell'associazione di soggetti quali Alessandro Cassotta e Giuseppe Caggiano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, e di ulteriori anni due di reclusione per la continuazione fra reati, misura davvero minima in relazione al numero e qualità dei reati fine ascritti all'imputato e, pertanto, insuscettibile di ulteriore attenuazione, come enunciato dal giudice di appello.Incensurabile il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando "le peculiari modalità esecutive" dei fatti, la protrazione nel tempo e l'incidenza sul territorio delle attività di spaccio.

Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha, pertanto, motivato la ricorrenza elementi che, ragionevolmente, denotano la pericolosità sociale dell'imputato e ostativi, in una alla gravità dei fatti, a formulare un giudizio di nneritevolezza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell'illecito come effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero richiamo alla formale incensuratezza e alla generica "evoluzione in melius ", apoditticamente richiamata nel ricorso, della personalità dell'imputato, tiene conto delle regole dettate dalla giurisprudenza sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e che, quando siano espressione di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell'imputato, si sottraggono a rilievi in sede di legittimità senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc