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Sentenza — n. 33949/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33949/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33949/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile e si risolve nella richiesta alla Corte di Cassazione di procedere alla rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria sulla base di una lettura frammentaria e atomistica delle risultanze delle indagini e del contenuto delle conversazioni intercettate che sono state oggetto di compiuta e puntuale motivazione da parte del Tribunale del riesame. Come noto la Corte di Cassazione non ha il potere di rivalutare la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma può, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, verificare le censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) e che, ai fini dell'applicazione della misura cautelare devono connotarsi come gravemente indiziari in punto di responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche gli elementi indiziari valorizzati per il coinvolgimento nell'attività di cessione sono inconsistenti e si risolvono nel contenuto di una conversazione, intercettata in data 8 dicembre 2020, la cui valenza è stata generalizzata dal Tribunale per inferirne la partecipazione dell'indagato anche agli ulteriori episodi di cessione. Con il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, motivazione che non può ritenersi soddisfatta da quella "cumulativa" che sorregge l'ordinanza impugnata e dal riferimento ai precedenti penali.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti capacità di subire la carcerazione arresto carcerazione di sicurezza traffico qualificato di eroina ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore dell'indagato ne contesta la individuazione come complice dell'attività di coltivazione e delle cessioni, documentate dai servizi di osservazione e dalle conversazioni intercettate.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Hysenaj Ardit, nato in Albania il 11/4/1996 avverso l'ordinanza del 2/4/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al reato sub b) e la conferma nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame proposta da Ardjt Hysenaj avverso l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere dell'Il marzo 2021 per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. L'indagato è stato identificato come una delle persone che aveva allestito una coltivazione di piante di cannabis presso la Cascina Cattanea e in altra località di Pavia, presso la quale erano state sequestrate centinaia di piante e il necessario per una coltivazione professionale (teli; impianti di irrigazione automatica, ventole e mezzi di controlli visivo mediante telecamere).

Risponde, altresì, del reato di cessione di sostanze stupefacenti tipo maduana a varie persone sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore dell'indagato ne contesta la individuazione come complice dell'attività di coltivazione e delle cessioni, documentate dai servizi di osservazione e dalle conversazioni intercettate. Rileva che il ricorrente è stato identificato come una delle persone presenti presso la Cascina Cattanea sulla base di un dato non univoco cioè sulla base della sua presenza presso la cascina a bordo di un'auto notata nel corso di uno dei servizi di osservazione, ma si tratta di un dato equivoco dal momento che gli indagati erano soliti scambiarsi fra loro le auto.

Anche gli elementi indiziari valorizzati per il coinvolgimento nell'attività di cessione sono inconsistenti e si risolvono nel contenuto di una conversazione, intercettata in data 8 dicembre 2020, la cui valenza è stata generalizzata dal Tribunale per inferirne la partecipazione dell'indagato anche agli ulteriori episodi di cessione. Con il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, motivazione che non può ritenersi soddisfatta da quella "cumulativa" che sorregge l'ordinanza impugnata e dal riferimento ai precedenti penali.

Solo esigenze di eccezionale rilevanza potrebbero giustificare l'applicazione della misura di massimo rigore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile e si risolve nella richiesta alla Corte di Cassazione di procedere alla rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria sulla base di una lettura frammentaria e atomistica delle risultanze delle indagini e del contenuto delle conversazioni intercettate che sono state oggetto di compiuta e puntuale motivazione da parte del Tribunale del riesame. Come noto la Corte di Cassazione non ha il potere di rivalutare la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma può, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, verificare le censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) e che, ai fini dell'applicazione della misura cautelare devono connotarsi come gravemente indiziari in punto di responsabilità.

Per tale aspetto le censure proposte si rivelano generiche.2. In particolare il primo motivo di ricorso si connota per aspecificità poiché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del Tribunale (cfr. pag. 7 e 8 dell'ordinanza impugnata) che traggono elementi di convincimento sul coinvolgimento nell'attività di coltivazione dal contenuto delle conversazioni, e non solo del numero dei contatti telefonici, intercorse tra il ricorrente e Ermand Baho. Si tratta, secondo le argomentazioni dei giudici di merito, di precisi riferimenti che rinviano all'attività dell'intera filiera produttiva della coltivazione in corso perché relativi alla produzione, stoccaggio e smercio dello stupefacente: non è, dunque, decisiva la censura difensiva che si concentra sull'elemento, effettivamente poco significativo vista l'abitudine degli indagati di scambiarsi le auto, della presenza del ricorrente presso al Cascina Cattanea sulla scorta della utilizzazione dell'autovettura.

Il ragionamento indiziario del Tribunale, stante l'assiduità dei contatti ed il loro contenuto, è del tutto logicamente ritenuto estremamente significativo del coinvolgimento dell'indagato nell'attività di coltivazione in corso, attività che costituisce anche il presupposto del suo interessamento e coinvolgimento nell'attività di smercio, accertata con riferimento alla cessione a Carpiano dell'8 dicembre 2020, che non è stata contestata con i motivi di ricorso sul punto. In ragione delle peculiarità dell'attività svolta dal ricorrente e dai sodali, che è sinergicamente volta alla collocazione sul mercato dello stupefacente, non è illogica neppure la ulteriore conclusione del tribunale che conferma il coinvolgimento del ricorrente in tutte le attività di cessione e non solo in quella dell'8 dicembre 2020 in favore del Carpiano. 3.Manifestamente infondato il motivo di ricorso riguardante il profilo delle esigenze cautelari.

Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità sia la notevole gravità dei delitti contestati, attinenti al traffico all'ingrosso di ingenti quantitativi di marijuana, ottenuti attraverso la creazione di un sistema di produzione industriale quale quello della coltivazione allestita nella cascina, che la personalità negativa dall'indagato, attinto da un precedente specifico per fatto commesso a breve distanza temporale dai fatti odierni.

Da qui anche il giudizio di inidoneità della misura fiduciaria degli arresti donniciliari a realizzare la finalità di prevenzione, posto che alcun effetto deterrente era derivato neppure dalla precedente condanna. 4.Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen.. Così deciso il 6 luglio 2021 Il Consigliere relatore Il P