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Sentenza — n. 33948/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33948/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33948/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso non è fondato. Il Tribunale ha dato atto della intervenuta condanna, con sentenza del 9 novembre 2018 del giudice per le indagini preliminari di Milano (a carico, tra gli altri, della Russi e del Guerra) e del 22 settembre 2020 del Tribunale ordinario (per gli imputati che non si erano avvalsi del rito abbreviato) dei coimputati dell'odierno ricorrente in quanto ritenuti organizzatori e partecipi di un gruppo dedito allo spaccio nel quartiere "Palazzi" di Cinisello Balsamo, in via permanente tra i mesi di ottobre 2011 e marzo 2017.Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata, la condotta partecipativa dell'indagato è comprovata dal contenuto di una missiva del 6 maggio 2016; dalla intercettazione di un colloquio in carcere del 19 novembre 2016 tra la Russi e il marito e dall'attentato, subito dal ricorrente, nel novembre 2016 e ricondotto dai correi proprio alle attività svolte dal Merza in favore della Russi che esprimeva timori per la proprio incolumità dopo tale episodio: si tratta di elementi - non contestati dalla difesa- che danno conto della partecipazione del ricorrente al gruppo e del suo ruolo di uomo di fiducia, addetto alla gestione della piazza di spaccio occupandosi anche della esazione dei correlativi proventi, nell'interesse di Michela Russi e sotto le direttive del marito, Luca Guerra, all'epoca detenuto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33948/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne ha, infine, valorizzato due condanne degli anni 2013 e 2014, ed un rinvio a giudizio sempre per reati in materia di sostanze stupefacenti. Il tema posto dal ricorso, che non contesta il quadro indiziario, attinge tre diverse e in parte coincidenti problematiche cioè, quella dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dì reati della stessa specie di quello per cui si procede (art. 274, lett.

Parole chiave

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traffico di stupefacenti in banda organizzazione criminale inchiesta per reati di droga appartenenza a una banda finanziamento del terrorismo dipendenza da sostanze stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Merza Mohamed Hassan Hosni Elsayed, nato il 30/7/1988 in Egitto avverso l'ordinanza del 31/3/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame proposta da Mohamed Hassan Hosni Elsayei Merza avverso l'ordinanza del 18 febbraio 2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all'art. 74 dPR 309/1990. L'indagato è stato ritenuto partecipe del reato associativo perché "uomo di fiducia" di Michela Russi e del marito di costei, Luca Guerra, che erano a capo di un gruppo dedito alla cessione di sostanze stupefacenti nel quartiere "Palazzi" di Cinisello Balsamo. 2.Con i motivi di ricorso il difensore dell'indagato contesta il giudizio di attualità della pericolosità sociale della condotta partecipativa, l'unica che, in questa sede, rileva, tenuto conto della già intervenuta condanna dei componenti dell'associazione, tratti in arresto nel luglio 2017.

Proprio la condanna e, prima ancora lo scioglimento della compagine, per effetto dell'arresto dei suoi componenti, non consente di formulare il pericolo che l'indagato reiteri il reato ascrittogli concreatosi in un fattivo contributo all'associazione. Né il possesso di droga, al momento della esecuzione della misura, denota il pericolo di reiterazione perché affatto calibrato sul ruolo (di cassiere) che l'indagato aveva avuto nel gruppo associato.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato. Il Tribunale ha dato atto della intervenuta condanna, con sentenza del 9 novembre 2018 del giudice per le indagini preliminari di Milano (a carico, tra gli altri, della Russi e del Guerra) e del 22 settembre 2020 del Tribunale ordinario (per gli imputati che non si erano avvalsi del rito abbreviato) dei coimputati dell'odierno ricorrente in quanto ritenuti organizzatori e partecipi di un gruppo dedito allo spaccio nel quartiere "Palazzi" di Cinisello Balsamo, in via permanente tra i mesi di ottobre 2011 e marzo 2017.Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata, la condotta partecipativa dell'indagato è comprovata dal contenuto di una missiva del 6 maggio 2016; dalla intercettazione di un colloquio in carcere del 19 novembre 2016 tra la Russi e il marito e dall'attentato, subito dal ricorrente, nel novembre 2016 e ricondotto dai correi proprio alle attività svolte dal Merza in favore della Russi che esprimeva timori per la proprio incolumità dopo tale episodio: si tratta di elementi - non contestati dalla difesa- che danno conto della partecipazione del ricorrente al gruppo e del suo ruolo di uomo di fiducia, addetto alla gestione della piazza di spaccio occupandosi anche della esazione dei correlativi proventi, nell'interesse di Michela Russi e sotto le direttive del marito, Luca Guerra, all'epoca detenuto.

Il Tribunale, ai fini del giudizio di attualità del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quello per cui si procede rafforzando, per tale via, anche la presunzione che legittima l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ha ritenuto che la condotta partecipativa dell'indagato deve ritenersi protratta fino alla data della pronuncia della sentenza di condanna a carico dei coimputati in primo grado e la circostanza che, al momento della esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'indagato veniva trovato in possesso di circa 70 grammi di cocaina, in dosi già confezionate e pronte per lo smercio, di hashish, bilancino e sostanza da taglio.

Ne ha, infine, valorizzato due condanne degli anni 2013 e 2014, ed un rinvio a giudizio sempre per reati in materia di sostanze stupefacenti. Il tema posto dal ricorso, che non contesta il quadro indiziario, attinge tre diverse e in parte coincidenti problematiche cioè, quella dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dì reati della stessa specie di quello per cui si procede (art. 274, lett.

b) cod. proc. pen.); quella dell'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere in presenza di reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990 e della valenza della presunzione di adeguatezza, ai fini del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere, della sola misura della custodia cautelare in carcere avuto riguardo anche alla specificità della condotta partecipativa e dei contributo dell'indagato. Ritiene il Collegio che erroneamente il Tribunale ha rivitalizzato il pericolo di recidiva protraendo la permanenza della condotta associativa, sulla base della nota fictio iuris, fino ai momento della condanna dei coimputati del ricorrente.

L'argomentazione del Tribunale è fallace per una serie di motivi, a cominciare dalla precisa contestazione, contenuta nella provvisoria imputazione ascritta al ricorrente, che ne perimetra, sul piano temporale, la condotta partecipativa. Ma rileva, altresì, come evidenziato in ricorso, la circostanza che nel mese di luglio 2017 veniva eseguita la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei correi del ricorrente e che nel provvedimento impugnato non sono indicati specifici elementi per inferire che questi, intervenuto l'arresto dei correi, ne abbia proseguito l'attività.

La fattispecie concreta è diversa da quella che questa Corte ha esaminato riconducendo all'arresto del partecipe la cessazione della condotta di permanenza del reato associativo in materia di stupefacenti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 48643 del 10/06/2015, Arnone, Rv. 265386) ma può affermarsi il principio secondo cui l'arresto degli associati e la disarticolazione del gruppo associativo, elidendo la possibilità di continuare la comune attività criminale, determinano l'interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale interruzione.

A carico del ricorrente tali positivi elementi di apprezzamento non sussistono non potendosi ritenere sufficiente la circostanza che l'indagato, al momento della esecuzione della misura, sia stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti che pure ne denota l'ingerimento nel circuito dello spaccio anche in epoca recentissima. Come noto la struttura dei reati associativi in materia di stupefacenti si presenta, sul piano fenomenico, estremamente variegata e la mera uguale natura dei reati commessi non si presta alla generalizzazione della individuazione della permanenza indefinita della condotta di partecipazione costituendo, a questo fine, un elemento di valutazione troppo generico.

Cionondimeno l'ordinanza impugnata non può essere annullata avuto riguardo al dato complessivo, emergente dalle ragioni della decisione, secondo cui gli elementi acquisiti danno conto di un elevato giudizio di pericolosità sociale dell'indagato connesso alla reiterazione di reati della stessa specie. Questa Corte ha affermato il principio, al quale il Collegio aderisce, secondo cui in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Romano, Rv. 277392).E' indubbio, nel caso in esame, che la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi, accertata in occasione della esecuzione dell'ordinanza cautelare a carico del Merza in una alla specificità dei suoi precedenti, rende concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere del reato associativo, fronteggiabile solo con la misura della custodia in carcere.

Si tratta, infatti, di condotte illecite che, sul piano formale, offendono il medesimo bene giuridico e che, sul piano fattuale, sono univocamente sintomatiche dell'inserimento dell'indagato in un circuito delinquenziale dedito a traffici delittuosi in materia di sostanze stupefacenti che si procura e smercia traendone redditi ulteriori, e di importo affatto trascurabile visto il quantitativo detenuto, rispetto a quelli che gli derivano dalla pur lecita attività lavorativa svolta. A tal riguardo l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta completo e valorizza non solo la gravità obiettiva del fatto ma anche dati personologici dell'indagato (i suoi precedenti specifici) che evidenziano la inidoneità della misura fiduciaria degli arresti domiciliari a realizzare la finalità di prevenzione, posto che alcun effetto deterrente è derivato dalle precedenti condanne. 4.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen.. Così deciso il 6 luglio 2021 Il Consiglier