Sentenza — n. 33947/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Bari in data 11 dicembre 2019 ha applicato la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ravvisando i presupposti di pericolosità del Pirrelli, perché ritenuto inquadrabile nella categoria prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Secondo la Corte di appello rilevano a suo carico, oltre ai precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio commessi entro il 3 febbraio 2009 e la pregressa applicazione della medesima misura con decreto del 10 dicembre 2012, i più recenti accertamenti sopravvenuti dopo l'impugnazione del Pubblico Ministero: in particolare, l'ordinanza di custodia cautelare del 6 luglio 2019 per i delitti di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché il procedimento per i reati di ricettazione di armi e di autovetture commessi il 3 marzo 2019, che giustificano l'affermazione che il predetto tragga, dai proventi dei reati le fonti del proprio sostentamento, nonché la sussistenza della pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, lett. b), d.lgs. 159/2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33947/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di procedimento di prevenzione, poiché vale il principio dell'attualità della pericolosità del proposto, non è precluso al giudice di appello di esaminare di ufficio, se siano sopravvenuti alla decisione di primo grado, elementi che inducano tanto a ritenere una attenuazione o una esclusione della pericolosità quanto un suo aggravamento. Infatti, nel giudizio di appello del procedimento di prevenzione vale il principio dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, sancito in via generale dall'art. G 2 597 cod. proc. pen., per il quale al giudice di appello è attribuita la facoltà di prendere in considerazione anche elementi, rilevabili di ufficio, su cui non si sia concentrata l'attenzione del primo giudice (Sez. 5, n. 48095 del 18/10/2019, Tocchio, Rv. 278038).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pirrelli Ignazio Fabrizio, nato a Castellana Grotte il 19/10/1975 avverso il decreto del 17/12/2020 emesso dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Bari in data 11 dicembre 2019 ha applicato la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ravvisando i presupposti di pericolosità del Pirrelli, perché ritenuto inquadrabile nella categoria prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Secondo la Corte di appello rilevano a suo carico, oltre ai precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio commessi entro il 3 febbraio 2009 e la pregressa applicazione della medesima misura con decreto del 10 dicembre 2012, i più recenti accertamenti sopravvenuti dopo l'impugnazione del Pubblico Ministero: in particolare, l'ordinanza di custodia cautelare del 6 luglio 2019 per i delitti di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché il procedimento per i reati di ricettazione di armi e di autovetture commessi il 3 marzo 2019, che giustificano l'affermazione che il predetto tragga, dai proventi dei reati le fonti del proprio sostentamento, nonché la sussistenza della pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, lett. b), d.lgs. 159/2011.
In tal modo, a fronte di dette nuove emergenze non oggetto di rilievi da parte della difesa, è stata riconosciuta l'attualità della pericolosità negata dal primo giudice.
2. Nell'interesse di Pirrelli Ignazio Fabrizio, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge anche per motivazione apparente. Si osserva che la Corte di appello anziché limitarsi a dare una risposta alle doglianze del Pubblico Ministero, ha valorizzato elementi sopravvenuti tratti da un procedimento penale ancora in itinere per il quale il Pubblico Ministero non ha ancora esercitato l'azione penale, ed ha in tal modo snaturato la funzione del giudizio di impugnazione in assenza di una nuova proposta formulata dal Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente si è limitato a rilevare genericamente che la motivazione è apparente e che i nuovi elementi non sarebbero utilizzabili nel giudizio di appello, senza in alcun modo confutarne la rilevanza ai fini del giudizio di prevenzione. In linea di principio va, invece, osservato che non è preclusa in sede di appello la valutazione di elementi nuovi non valutati dal primo giudice e diversi da quelli indicati nella proposta del Pubblico Ministero, ove risultino acquisiti agli atti anche nel corso del grado di appello.
In tema di procedimento di prevenzione, poiché vale il principio dell'attualità della pericolosità del proposto, non è precluso al giudice di appello di esaminare di ufficio, se siano sopravvenuti alla decisione di primo grado, elementi che inducano tanto a ritenere una attenuazione o una esclusione della pericolosità quanto un suo aggravamento. Infatti, nel giudizio di appello del procedimento di prevenzione vale il principio dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, sancito in via generale dall'art. G 2 597 cod. proc. pen., per il quale al giudice di appello è attribuita la facoltà di prendere in considerazione anche elementi, rilevabili di ufficio, su cui non si sia concentrata l'attenzione del primo giudice (Sez. 5, n. 48095 del 18/10/2019, Tocchio, Rv. 278038).
Del resto, essendo l'oggetto del giudizio di prevenzione non già la verifica della fondatezza dell'accusa rispetto alla commissione di un determinato reato ma l'accertamento della pericolosità del proposto, non solo è consentito ma addirittura doveroso che si disponga l'acquisizione degli elementi di valutazione più recenti sopravvenuti anche nel corso del procedimento di appello, pure se in ipotesi afferenti profili di pericolosità diversi da quelli considerati nella proposta iniziale, senza che si possa porre un problema di correlazione tra accusa e decisione, stante la natura dell'addebito che investe l'accertamento della pericolosità in una prospettiva dinamica, imposta dal presupposto necessario dell'attualità.
Si tratta di un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che si fonda sulla necessità che la valutazione della pericolosità sia espressa in termini di rigorosa attualità, potendosi indifferentemente trattare di elementi tanto favorevoli che contrari rispetto all'accertamento di detto presupposto essenziale. Secondo l'orientamento espresso in più decisioni dalla Corte di legittimità, detto diverso inquadramento della condotta pericolosa non comporta alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione stante la fluidità degli addebiti tipica del giudizio di prevenzione (Sez. 1 n. 25701 del 28.6.2006, Arena, Rv 234847, Sez. 1, n. 32032 del 10/6/2013, Rv. 256451, Sez. 1 n. 29966 del 08/04/2013, Rv. 256415).
L'unico limite di tale naturale fluidità della contestazione oggetto del giudizio di prevenzione, come condivisibilmente affermato in sentenze più recenti (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, Rv. 256451), deve rinvenirsi nel rispetto del contraddittorio sugli elementi fattuali sintomatici della pericolosità sociale, che siano diversi da quelli posti a base della proposta e che devono evidentemente essere sottoposti al vaglio delle parti del procedimento. Peraltro, anche il preliminare necessario inquadramento del proposto in una delle categorie di pericolosità tipizzate negli art. 1 e 4 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, rispetto poi al conseguente giudizio di attualità, non impone che vi sia una corrispondenza della decisione con la specifica categoria di pericolosità indicata nella proposta, perché nulla esclude che nel corso del procedimento sulla scorta degli elementi fattuali sopravvenuti ed oggetto di contraddittorio tra le parti si possa pervenire ad un inquadramento in una diversa categoria di pericolosità, purchè sia stata assicurata la possibilità alla difesa di prendere conoscenza dei nuovi elementi di fatto e di controdedurre al riguardo, eventualmente richiedendo termine per esaminare o per chiedere l'acquisizione di ulteriori elementi contrari.Questa Corte ha già avuto modo di escludere l'applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza Drassich c.
Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale (Sez. 1, n.8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915). Va solo precisato che la definizione della categoria di pericolosità compete al giudice sulla base del principio generale sotteso all'art. 521 cod. proc. pen. e che la diversità degli elementi di fatto posti a fondamento dell'inserimento in una delle categorie di pericolosità, rispetto a quelli indicati nella proposta, non comporta una immutazione dell'oggetto del giudizio di prevenzione, essendo l'inquadramento in una delle categorie di pericolosità tipizzate negli art. 1 e 4 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 rimesso alla libera determinazione del giudice non vincolata dalla eventuale differente definizione prescelta dal Pubblico Ministero nella proposta che ha dato avvio al procedimento.
2. Nel caso in esame tali principi sono stati osservati, atteso che la difesa è stata posta in condizione di vagliare i nuovi elementi di fatto acquisiti nel corso del grado di appello, ma, anziché contestarne nel merito la valenza ai fini del giudizio di prevenzione, ha contestato l'ammissibilità della loro acquisizione sulla base di rilievi giuridicamente infondati, perché contrari alla naturale fluidità dell'addebito correlato alla verifica della sussistenza delle condizioni di fatto per l'inquadramento del proposto in una delle categorie di pericolosità previste dalla normativa vigente in materia.
Né può ritenersi fondato il generico rilievo del carattere apparente della motivazione del provvedimento impugnato, avendo il ricorrente contestato il solo profilo della assenza di una valutazione comparata con quella contraria del giudice di primo grado. Sotto tale profilo, è palese la manifesta infondatezza della doglianza, poiché è evidente che la valutazione del primo giudice sia stata superata esclusivamente in forza delle nuove emergenze probatorie acquisite nel grado di appello, rispetto alle quali è mancata ogni deduzione difensiva e che hanno giustificato l'inquadramento del proposto sia nella categoria di pericolosità generica di cui all'art. 4, comma 1, lett, b) - già considerata nella proposta del Pubblico Ministero - che in quella qualificata dell'art. 4, lett.
b) del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, quale soggetto indiziato del delitto di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, incluso nella richiamata previsione dell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. Giova, infine, ricordare che nel procedimento dì prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare "in peius" la decisione di rigetto della proposta adottata in primo grado non solo non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., ma neppure è tenuto ad una motivazione rafforzata del decreto di appello (Sez. n 45111 del 19/07/2017, Occhiuto, Rv. 271395), considerati anche i limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione nell'ambito delle misure di prevenzione, unicamente per violazione di legge e, quindi, solo nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila