Sentenza — n. 33946/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso con cui il difensore di Luigi Bonavolta chiede che sia annullata l'ordinanza del Tribunale di Napoli che il 18 marzo 2021 ha rigettato l'appello contro il rigetto dell'istanza volta a ottenere la sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli è inammissibile.Deve registrarsi che dal verbale di notifica risulta che l'ordinanza è stata notificata il 7 aprile 2021 all'indagato e l'estratto del Registro informatizzato delle notifiche del Tribunale del riesame di Napoli attesta che la notifica al difensore Salvatore D'Antonio è stata fatta e accettata 1'8 aprile 2021), mentre il ricorso è stato tardivamente spedito il 19 aprile 2021 (questa la data sulla busta che contiene il ricorso), trascorso il termine fissato dalla legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 disp. att. cod. proc. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33946/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura de plano (Sez. 2, ord. n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv. 279228; Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone, Rv. 273488). Infatti, l'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585 stesso codice e l'art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 585 cod. proc. pen. si applica anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall'art. 311 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bonavolta Luigi, nato a Napoli il 21/08/1993 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso con cui il difensore di Luigi Bonavolta chiede che sia annullata l'ordinanza del Tribunale di Napoli che il 18 marzo 2021 ha rigettato l'appello contro il rigetto dell'istanza volta a ottenere la sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli è inammissibile.Deve registrarsi che dal verbale di notifica risulta che l'ordinanza è stata notificata il 7 aprile 2021 all'indagato e l'estratto del Registro informatizzato delle notifiche del Tribunale del riesame di Napoli attesta che la notifica al difensore Salvatore D'Antonio è stata fatta e accettata 1'8 aprile 2021), mentre il ricorso è stato tardivamente spedito il 19 aprile 2021 (questa la data sulla busta che contiene il ricorso), trascorso il termine fissato dalla legge.
2. L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura de plano (Sez. 2, ord. n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv. 279228; Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone, Rv. 273488). Infatti, l'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585 stesso codice e l'art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 585 cod. proc. pen. si applica anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall'art. 311 cod. proc. pen.
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso il 1/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo QsÙn